Direttiva n. 133 del 3 aprile 1996
Gestione
locali studenti per iniziative complementari e integrative
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.L.vo. 16
aprile 1994 n. 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326,
dedicato ai problemi della prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede
l'istituzione dei CIC (Centri di Formazione e Consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che prevede la
possibilità di particolari iniziative degli studenti;
Visto il D.L.vo 3
febbraio 1993 n. 29;
Vista la legge del 7
agosto 1990, n. 241;
Viste le CC.MM. 8 febbraio 1995,
n. 45 e 11 ottobre 1995,
n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione
alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
Visto il D.P.C.M. del 7
giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della
«Carta dei servizi scolastici»;
Visto il protocollo d'intesa
stipulato tra Ministero della Pubblica Istruzione e Unione Province d'Italia il
15/12/1995, ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;
Vista la Direttiva 8
febbraio 1996, n. 58, con l'allegato documento dal titolo
«Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale»;
Considerato che le istituzioni
scolastiche devono caratterizzarsi come Centri permanenti di vita culturale e
sociale aperti al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e
diversificate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione
e favoriscano le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo
e del mondo del volontariato;
Rilevata l'opportunità di
promuovere le condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di
accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e
sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di
correttezza e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità
di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività ad essi
riservate;
EMANA
LA
SEGUENTE DIRETTIVA
TITOLO I
FINALITA'
E CONTENUTI
Art. 1
1. Le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia,
definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli
studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli
allievi, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le
modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale
provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative
istituzionali.
Art. 2
1. Ogni istituto
promuove iniziative complementari e integrative di accoglienza e
accompagnamento nell'iter formativo al fine di offrire ai giovani occasioni,
anche extracurricolari, per la crescita umana e civile e opportunità per un
proficuo utilizzo del tempo libero.
2. Le predette
Iniziative Complementari si inseriscono coerentemente negli obiettivi formativi
delle scuole e tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli
studenti. A tal fine devono favorire:
- la
valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani, una cultura da
recepire, collegare, interpretare in funzione critica e da correlare, ovunque
possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo
delle attitudini e della capacità di continuare ad apprendere, di adeguarsi al
cambiamento e di mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza
del contesto civile, sociale e produttivo del territorio;
- lo sviluppo di
una cultura diffusa della legalità e la promozione di una coscienza storica del
patrimonio di valori che fondano la comunità nazionale, come configurati nel
nucleo essenziale della Carta costituzionale;
- la
facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi, con particolare riferimento a
quelli informatici e multimediali, la padronanza dei meccanismi interattivi di
comunicazione, con la creazione delle migliori opportunità per leggere e
interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei media;
-
l'organizzazione di attività per l'assistenza nello studio e l'insegnamento
individualizzato e la lotta contro l'insuccesso scolastico, anche mediante
l'apertura di sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un più ricco
contesto educativo e formativo che costituisca la scuola come centro di attività
culturali, sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.
3. Nell'ambito
delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono
tra l'altro, anche in collegamento tra di loro, iniziative di: accoglienza
pre-scolastica e post-scolastica, dei minori frequentanti, cura di
microambienti naturalistici e dei beni culturali e ambientali del territorio;
cineforum; teatro e invenzioni teatrali; ascolto ed esecuzione di musica;
giornali degli studenti e giornale d'istituto; laboratori letterari per la
realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di libri, fumetti, video e
audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e
procedure per l'accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei,
ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole dell'Unione
Europea (corrispondenza, incontri, teleconferenze) ed ogni altra iniziativa
compatibile con le finalità formative dell'istituto.
4. A richiesta
degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei
docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per
l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestano particolare
interesse.
Art. 3
1. Gli istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un
locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle
lezioni.
2. A tal fine i
servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente
esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato;
l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere
aggiuntivo non specificamente finanziato.
Art. 4
1. Le istituzioni scolastiche
favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come
Centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine
collaborano con le Associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei
genitori, con le Associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con
esse apposite convenzioni.
2. La
collaborazione con le Associazioni culturali e di volontariato, che non deve
comportare oneri per l'istituto, può riguardare attività educative, culturali,
ludiche, sportive, anche nei confronti di giovani del territorio.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
Art. 5
1. Le iniziative
di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate, ai sensi e con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni, dal Consiglio di Circolo o di Istituto, che ne
valuta la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le Iniziative
Complementari sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il
necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale
adattamento del piano annuale delle attività e del progetto d'istituto in
relazione a quanto previsto dall'art. 39 del
C.C.N.L. Comparto Scuola.
Art. 6
1. Negli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4
del D.L.vo 16/2/1994 n. 297, integrato con i
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'istituto, formula proposte ed
esprime pareri per tutte le iniziative previste dal Titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue
attività il predetto Comitato adotta un regolamento interno che può prevedere
la costituzione di Commissioni o Gruppi per attività istruttorie, esecutive e
di gestione.
3. Le iniziative
di cui al Titolo I, da realizzare o
direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con Associazioni di studenti,
devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti
relativi alla gestione e al controllo delle attività.
4. Nelle
iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato studentesco elabora un
piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da
determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e
delle somme eventualmente raccolte con specifica destinazione.
5. Per la
realizzazione ordinata delle iniziative il Comitato studentesco esprime un
gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che ha la responsabilità
del regolare svolgimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli
interventi necessari per l'attuazione del piano.
6. Nelle
iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle
attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano l'attività
delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nella
convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività ricade
sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione
stessa.
7. Al termine
delle iniziative o periodicamente, il gruppo di gestione e l'associazione
convenzionata sono tenuti alla verifica dei risultati conseguiti da sottoporre
al Consiglio d'istituto ed al Collegio dei docenti per un'opportuna
valutazione.
8. A tutte le
attività possono assistere il Preside o un suo delegato e i docenti che lo
desiderino.
9. Possono
collaborare, con il consenso del gruppo di gestione, genitori e personale
direttivo o docente in quiescenza autorizzati dal Preside a prestare servizio
volontario.
Art. 7
1. Nella scuola
dell'obbligo le iniziative di cui al Titolo I sono realizzate o direttamente
dalla scuola o in collaborazione con le associazioni dei genitori, anche
mediante apposite convenzioni.
Art. 8
1. Ciascuna
iniziativa di cui al Titolo I deve indicare le risorse finanziarie e il
personale eventualmente necessario per la sua realizzazione.
2. Le iniziative
sono realizzate mediante i seguenti finanziamenti:
a) Risorse della
scuola
Il Consiglio di
circolo o d'istituto, in sede di delibera del bilancio preventivo, disponendo
in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per
le iniziative previste dalla presente direttiva.
Nel caso di
iniziative in convenzione la scuola può erogare un contributo finalizzato
all'attuazione della convenzione.
b) Contributi
volontari
I genitori e gli
studenti possono contribuire al finanziamento delle iniziative, mediante somme
che vanno iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste
dalle associazioni di studenti o di genitori e da essi direttamente impiegate a
sostegno dell'iniziativa (ad esempio in acquisti di materiali liberamente
utilizzabili) non sono iscritte al bilancio dell'istituto.
c)
Autofinanziamento
Il Comitato
studentesco può realizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'istituto,
attività di autofinanziamento, consistenti fondamentalmente nella promozione di
iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non
determinino inopportune forme di commercializzazione, con particolare riguardo
tra l'altro, all'assistenza in attività di associazioni di volontariato, non
governative o no-profit, alla raccolta della carta e dei rifiuti differenziati,
alla cura e tutela del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e
culturale.
Le somme ricavate
sono iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di destinazione.
d) Risorse
esterne
Le
Amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e
private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione delle
iniziative di cui al Titolo I.
Nel caso di somme erogate da
privati è necessario il parere favorevole del Consiglio d'istituto e del
Comitato studentesco.
3. All'eventuale
partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al
Titolo I si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 43
e 54 del C.C.N.L.
del comparto scuola, secondo quanto previsto dal
progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla convenzione, e nei limiti
delle somme disponibili secondo il piano di riparto del fondo d'istituto.
4. Le Regioni, gli Enti locali,
gli Enti pubblici e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati
per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del Titolo I, con
relativi contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le
disposizioni contenute nella presente direttiva.
Art. 9
1. Le iniziative
di cui alla presente direttiva si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e,
ove possibile, nei giorni festivi e dovranno essere realizzate in
collaborazione con gli Enti locali e la Regione per gli oneri ad essi
spettanti.
2. Gli edifici e
le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, a tal fine, fuori
dell'orario scolastico, di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni
festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o d'istituto e
in conformità dei criteri generali di utilizzazione assunti dal Consiglio
scolastico provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni
con gli Enti proprietari dei beni.
3. Deve comunque
essere assicurato che gli ambienti, le attrezzature e lo svolgimento delle
iniziative siano conformi alla vigente normativa in materia di agibilità,
prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi
aperti al pubblico, nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole
specificità delle attività svolte.
4. Ove sussista
la necessaria copertura finanziaria potranno essere stabiliti contratti di
diritto privato con esperti di sperimentata esperienza e di particolare
qualificazione.
1. Per le iniziative non gestite
direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale
di attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione
in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali
e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità
dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza, all'igiene,
nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti nell'impiego; il
regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso
ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle
responsabilità di diritto pubblico, civile e patrimoniale per danni correlati
all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività.
2. Per le
iniziative gestite direttamente dalle scuole il Capo d'istituto assicura che
esse siano attuate nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di uso
dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e
sicurezza.
3. Il Capo
d'istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti necessari al corretto ed
ordinato svolgimento delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri
beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente coinvolti
nell'impiego.
4. Le iniziative
di cui alla presente direttiva possono sempre essere sospese, in caso di
urgenza, dal Capo d'istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio di
circolo o d'istituto.
TITOLO III
NORME
FINALI
Art. 11
1. I
rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli d'istituto di ciascun
istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in Consulta
provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal
Provveditorato agli Studi.
2. La Consulta
provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto
fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore
della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative di cui alla presente direttiva e formulare proposte di intervento
che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi
quadro da stipularsi tra il Provveditore agli Studi, gli Enti locali, la
Regione, le Associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del
volontariato, le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La Consulta
provinciale può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
1. E' istituita
la giornata nazionale della scuola. Il Ministro, annualmente, d'intesa con la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ne individua
la data.
2. Durante la
manifestazione gli istituti sono aperti al pubblico e svolgono manifestazioni
ed iniziative atte a sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono
organizzati incontri di carattere nazionale o locale per l'approfondimento di
tematiche di interesse formativo.
Art. 13
1. Con apposito
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della
legge 26/8/1988, n. 400, sarà adottato lo
Statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva
revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4/5/1925,
n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla
presente direttiva.