Decreto
Interministeriale 15 marzo 1997, n. 178
Determinazione degli organici del
personale docente e A.T.A. per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000
nelle scuole di ogni ordine e grado
Art. 1
1.1 Con le
allegate tabelle 1-org., 2-org., 3-org. e 4-org. è stabilita la consistenza
degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, prevista per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000, tenuto
conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive
esigenze di funzionamento delle classi e sezioni da costituire, in conformità
ai criteri e parametri di riferimento per la riorganizzazione della rete
scolastica e la costituzione delle classi nelle scuole e istituti di istruzione
di ogni ordine e grado definiti con i DD.II. emessi in attuazione dell'art. 1, commi 70
e segg. della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2
2.1 Entro il
limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalle tabelle allegate i
provveditori agli studi determinano, per gli anni scolastici 1997-98, 1998-99 e
1999-2000, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, per ciascun grado di istruzione, in relazione alle necessità di
personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e
alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare
riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di
studi, e nel rispetto delle disposizioni relative all'istruzione elementare
contenute negli artt. 4 e 5.
2.2 Per le
scuole materne, elementari e secondarie di I grado i provveditori agli studi
determinano la dotazione organica corrispondente alle attività di sostegno
necessarie per l'integrazione di alunni portatori di handicap, in relazione
agli organici provinciali previsti, per ciascun grado di scuole, nelle tabelle
allegate e, comunque, nel limite dell'organico complessivamente attribuito a
ciascuna provincia.
2.3 Per la
scuola secondaria superiore i posti di insegnamento necessari allo svolgimento
delle attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle
previsioni contenute nell'allegata tab. 4bis e, comunque, entro il limite
dell'organico provinciale complessivo.
Art. 3
3.1 Per
quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di II
grado, si procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, cpv 76,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla costituzione di cattedre in corrispondenza
delle classi, anziché delle squadre distinte per sesso, su deliberazione dei
singoli consigli di istituto. Tali deliberazioni sono adottate sulla base del
parere del collegio dei docenti in relazione alle proposte formulate dai
docenti di educazione fisica previa valutazione delle attitudini e delle
esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli uffici
scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze previste per
la determinazione degli organici di istituto.
Art. 4
4.1 Gli
organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun
grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate
all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche
sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da
utilizzare per le seguenti finalità
a)
attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con
il D.M. 3 giugno
1991;
b)
attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990,
n. 148, con
particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera,
ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai
sensi dell'art. 23, commi
10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote numeriche
definite con il D.M. previsto dalla stessa legge n. 724/1994;
c)
diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative
coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
d)
realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione
scolastica e degli insuccessi educativi;
e) supporto
psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione
dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di
coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a
istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.
4.2 Nei
limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si
procederà, con D.M., alla eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni
provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione
all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
4.3 I
provveditori agli studi, con propri decreti, nei limiti dell'organico
provinciale complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o
più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni
previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate
nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario
delle finalità indicate alle lettere b) e d) del comma 1.
Art. 5
5.1 Entro il
limite dell'organico provinciale prestabilito il provveditore agli studi
determina l'organico funzionale di ciascun circolo didattico, commisurato alle
esigenze di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in
relazione agli elementi di valutazione sottoindicati:
a) numero
degli alunni;
b) numero e
dimensionamento delle classi;
c) esigenze
di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
d) durata e
articolazione dell'orario settimanale di attività didattica;
e) numero
dei plessi e caratteristiche oro-geografiche del relativo ambito territoriale;
f)
particolari specificità socio-culturali dell'ambiente in cui operano singole
scuole;
g)
diffusione dell'insegnamento della lingua straniera;
h) domanda
di scolarizzazione a tempo pieno;
i)
iniziative di innovazione e sperimentazione didattica;
l)
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto alla ricerca
educativa e valutazione dei processi formativi.
5.2
L'organico funzionale di circolo comprende una dotazione organica di base che
risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, determinate
secondo quanto previsto dal successivo comma 3, e una dotazione organica
perequativa finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi indicati dalla legge 5 giugno
1990, n. 148,
determinata secondo quanto previsto dal successivo comma 4.
5.3 Per una
graduale attuazione di quanto previsto al comma precedente, ai fini della
mobilità del personale docente e limitatamente all'anno scolastico 1997-98 la
dotazione organica di base è determinata con riferimento a ciascun plesso
secondo la normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero
tale da non superare, di norma, nei plessi con meno di 75 bambini, la dotazione
di un insegnante per ogni gruppo di 10 alunni e frazione pari o superiore a 5.
5.4 La
dotazione organica perequativa di circolo risponde alle esigenze inerenti alla
organizzazione dell'attività didattica, per la piena realizzazione degli
obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze
specifiche dei singoli contesti operativi. Il provveditore agli studi
stabilisce la dotazione perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle
esigenze rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole entro i limiti
dell'organico provinciale complessivo. Gli organi di circolo competenti
deliberano sulle modalità di impiego dei posti di organico complessivamente
assegnati, in relazione all'ordine di priorità delle esigenze definito dagli
stessi organi.
5.5 Per
rispondere alle esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap
(art. 5.1 - lett. c), si provvede assegnando a ciascun circolo una dotazione
organica di base, nella misura di un docente per ogni 4 alunni disabili. Alle
ulteriori necessità di sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a
norma dell'art. 319, comma 3, del T.U. citato nelle premesse, assicurando la
continuità degli interventi secondo le modalità stabilite dalle relative
disposizioni ministeriali.
5.6 Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle scuole
elementari degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media.
Art. 6
6.1 Le
dotazioni organiche del personale direttivo sono conseguenziali all'attuazione
delle misure di riorganizzazione della rete scolastica previste dal relativo
D.I.
6.2 Per
effetto dello stesso provvedimento indicato al comma 1 sono altresì determinate
le dotazioni organiche dei responsabili amministrativi.
Art. 7
7.1 Gli
organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola,
sono determinati in conseguenza delle misure di riorganizzazione della rete
scolastica adottate ai sensi dell'art. 1, comma 70,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7.2 I
criteri per la determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola sono
definiti con l'O.M. prevista dall'art. 548, comma 1, del T.U. già citato.
Art. 8
8.1 Sono
unificati i servizi amministrativi ausiliari dei convitti nazionali, degli
educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni
educative.
8.2 Con
l'allegata tab. CE sono rideterminati i parametri per la definizione degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle
istituzioni di cui al comma 1; la stessa tabella sostituisce, relativamente
alle scuole annesse ad istituti di educazione statale, le prescrizioni
contenute nella tab. 3 allegata al T.U. richiamato nelle premesse al presente
decreto.
Art. 9
9.1 Con
propri decreti i provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le
dotazioni organiche di personale docente delle scuole materne, elementari e
secondarie di I grado in lingua slovena funzionanti nelle province di
rispettiva competenza, nell'ambito delle corrispondenti dotazioni organiche
provinciali previste dalle allegate tabelle 1-org., 2-org. e 3-org.
9.2 I
provveditori agli studi delle province di nuova istituzione definiscono gli
organici delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado
funzionanti nelle circoscrizioni territoriali di pertinenza.