Attivazione dei percorsi speciali abilitanti (PAS)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
DECRETO DIPARTIMENTALE N. 45
Allegati
IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTA La Legge 19 novembre 1990 n. 341, recante riforma degli ordinamenti universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
VISTO Il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO Il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso relativamente alla tabelle A, C, e D allegate al medesimo DM 39/1998;
VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina, da parte delle Università, degli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria nonché delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario;
VISTO Il decreto ministeriale 10 agosto 1998 n. 354 e successive modificazioni e integrazioni, costitutivo degli ambiti disciplinari;
VISTO Il D.M. 6 agosto del 1999 n. 201, istitutivo della classe di concorso di "Strumento Musicale" nella scuola secondaria di primo grado;
VISTO Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO Il D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 che integra i titoli di accesso all'insegnamento indicati nel D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 con le Lauree Specialistiche;
VISTO Il D.lgs. 7 marzo 2005, e successive modifiche, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;
VISTI I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 8 novembre 2004 n. 100, 9 febbraio 2005 n. 21 e 18 novembre 2005 n. 85, con cui sono stati indetti i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTA La Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile, e in particolare l'art. 32;
VISTO Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante l'equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento (DL), le lauree specialistiche ex Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 (LS) e le lauree Magistrali ex Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 (LM);
VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, e successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244" (di seguito DM 249/2010);
VISTI In particolare l'art. 15 commi 1 bis e ss e il comma 16 bis. del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;
VISTO Il decreto del MIUR 11 novembre 2011, recante la definizione delle caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria di cui all'art. 15 comma 16 del D.M. 249/2010.
VISTA La Legge 12 novembre 2011 n. 183, ed in particolare l'art. 15, recante "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
VISTO Il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e Sviluppo;
VISTO Il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 81, recante modifiche agli articoli 5, 11 e 15 del D.M. 249/2010;
VISTO Il Decreto 25 luglio 2013 n. 58, a firma del Direttore Generale del Personale Scolastico, che ha indetto la procedura di acquisizione delle istanze per la partecipazione ai corsi speciali di cui agli artt. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10;
CONSIDERATO Che i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli altri percorsi di abilitazione normati dal D.M. 249/2010, alcuna prova di accesso;
RITENUTA L'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati e di garantirne l'ordinato avvio a partire dall’anno accademico 2013/2014;
SENTITE Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Scuola
DECRETA
Art. 1
Attivazione dei percorsi speciali abilitanti
1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, i percorsi speciali abilitanti.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.D.G. 58/2013, trasmettono l'elenco degli ammessi ai corsi agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M., che provvedono, d'Intesa con i Direttori regionali, ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi.
Art. 2
Criteri di ripartizione dei candidati
1. I candidati ammessi ai corsi sono assegnati ai singoli Atenei o Istituzioni AFAM della regione secondo criteri che assicurino sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del servizio.
2. Qualora la capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. dell'intera regione sia insufficiente rispetto al numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti, sarà necessario suddividere i corsi in più anni accademici. A tal fine l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie di istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la parte concernente l'anzianità d'insegnamento. A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica. I servizi valutabili sono quelli presenti al SIDI se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale. Il possesso di eventuale altra abilitazione, non indicata nella domanda di partecipazione ai corsi, dovrà essere comunicato, con apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale cui è stata inoltrata la domanda, qualora non sia desumibile dal Sistema Informativo dell'Istruzione. (SIDI), per effetto dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e/o di istituto di I e II fascia.
3. Qualora invece il numero dei candidati sia esiguo e comunque inferiore alle 30 unità, in alternativa all'attivazione dei corsi a livello interregionale, prevista all'art. 6 comma 2 del D.D.G. 58/2013, possono essere previsti raggruppamenti di classi di concorso omogenee o accorpamenti di discipline comuni, anche al fine di ottimizzare le risorse. In tal caso sarà, inoltre, possibile attivare una parte del percorso formativo su piattaforma e-learning, in misura diversa rispetto a quanto indicato al successivo art. 3 punto 3.
4. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, gli accordi quadro e le intese di cui all'art. 6 commi 1 e 4 del D.D.G. 58/2013, disciplinano la stipula di apposite convenzioni tra gli Atenei e le Istituzioni AFAM con le Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.
Art. 3
Svolgimento dei percorsi
1. I corsi si svolgeranno secondo il calendario che sarà fissato per l'anno accademico 2013/14 e successivi, dai competenti Atenei e Istituzioni A.F.A.M. e secondo le modalità illustrate all'art. 6 del D.D.G. 58/2013 e comunque dovranno iniziare, preferibilmente, entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di luglio 2014.
2. La durata complessiva dei corsi è definita dagli allegati A e B.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. Le attività didattiche in presenza dovranno essere pari ad almeno un terzo delle ore di insegnamento, le rimanenti ore saranno impegnate in attività di studio ivi comprese le attività in modalità e-learning 4. Le strutture didattiche degli Atenei e Istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista:
a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell'abilitazione;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi a una delle discipline oggetto dell'abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).
5. Per la scuola secondaria, le modalità di valutazione del raggiungi mento degli obiettivi previsti dalla tabella 11-bis di cui al D.M. 249/2010 e la ripartizione dei punteggi che, sommati, rappresentano il punteggio di abilitazione, sono definiti nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
Per la scuola primaria e dell'infanzia, le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella A annessa al D.M. 11/11/2011 citato in premessa e la ripartizione dei punteggi che, sommati, rappresentano il punteggio di abilitazione, sono definiti nell'Allegato B, parte integrante del presente decreto.
6. L'abilitazione viene conseguita con il punteggio pari ad almeno 60/100.
Art. 4
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58.
Il presente decreto è pubblicato sul sito del MIUR.
Allegati
Allegati A e B
Roma, lì 22/11/2013
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta