Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Decreto
Direttoriale 9 novembre 2004 prot. n. 359/2004
Posti disponibili a.a. 2004-2005 per l'accesso ai corsi
biennali di secondo livello ad indirizzo didattico nelle Accademie di Belle
Arti
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE
ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE
GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
UFFICIO
II
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria ,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 ed in
particolare l’art. 5
riguardante la formazione degli insegnanti;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 3 della legge 4 giugno
2004, n. 143 con il quale si
dispone che, ai fini dell’inserimento nella graduatoria permanente di cui all’art. 401 del Decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297
e successive modifiche, le Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi
accademici di secondo livello, a conclusione di corsi di indirizzo didattico,
disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante;
CONSIDERATO il decreto ministeriale 7 ottobre 2004,
n. 82 relativo
all’istituzione, dall’anno accademico 2004 – 2005, di corsi biennali di secondo
livello ad indirizzo didattico, finalizzati alla formazione dei docenti per le
seguenti classi:
7A - Arte della fotografia
e grafica pubblicitaria
18 A – Discipline
geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
21 A – Discipline
pittoriche
22 A - Discipline plastiche
25 A – Disegno e storia
dell’arte
28 A – Educazione
artistica
CONSIDERATO che il
predetto decreto ministeriale dispone che non possono essere attivati corsi con
un numero di iscritti inferiore a 10;
CONSIDERATA l’offerta
potenziale, comunicata da ciascuna Accademia di Belle Arti in riferimento
al numero dei posti disponibili per l’accesso ai corsi biennali di
secondo livello ad indirizzo didattico;
TENUTO CONTO del
fabbisogno di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
RAVVISATA l'opportunità di
determinare in 25 unità il numero massimo di iscritti per classe in relazione
al 1° anno di avvio del nuovo percorso formativo;
DECRETA
ART. 1
1. Il numero dei posti
disponibili per l’accesso ai corsi biennali di secondo livello ad indirizzo
didattico, è ripartito secondo la tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. In relazione al
contingente assegnato, le Accademie attivano il percorso formativo per ciascuna
classe nel rispetto del limite fissato dall’art.2 comma 6 del decreto ministeriale citato in premessa nonché delle esigenze di
razionalizzazione dell’offerta formativa a livello territoriale.
3. Nel caso in cui le domande
presentate dai candidati siano inferiori al numero minimo previsto per ciascuna
classe, le Accademie possono consorziarsi tra loro per l’attuazione del
relativo corso.
ART. 2
L’ammissione ai corsi di cui all’art.1, è disposta da
ciascuna accademia sulla base della graduatoria di merito nei limiti dei posti
assegnati con il presente decreto.
Roma, 9 novembre 2004
Prot. n. 359/2004
Il Direttore Generale
(f.to Giorgio Bruno Civello)
Allegati:
Allegato 1