Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO
PER L’ISTRUZIONE
Direzione
Generale per il Personale scolastico
Allegati
Decreto
del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre
2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati
al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado.
IL DIRETTORE GENERALE
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VISTA
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la legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
e successive modifiche, nonché il decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
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VISTA
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la legge 19 novembre
1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
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VISTA
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la legge 28 marzo
1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi
della vista per l’ammissione ai concorsi;
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VISTA
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la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modifiche, recante la legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
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VISTO
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il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con
il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione, e in particolare gli articoli 399
e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo
nelle scuole di ogni ordine e grado;
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VISTA
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la legge 15 maggio
1997 n. 127, e successive modifiche, recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
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VISTA
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la legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modifiche, e in particolare l’art. 40,
comma 10, concernente i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle
scuole secondarie;
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VISTA
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la legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
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VISTA
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la legge 3 maggio
1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il
personale scolastico;
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VISTO
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il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni,
e in particolare l’articolo 35, concernente il reclutamento
del personale nelle pubbliche amministrazioni nonché gli indirizzi applicativi
di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della
funzione pubblica;
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VISTO
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il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia
di protezione dei dati personali;
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VISTI
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i decreti
legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente,
l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica,
e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento
tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali,
di handicap, di età e di orientamento sessuale;
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VISTO
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il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante
il Codice dell’amministrazione digitale,;
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VISTO
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il decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna;
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VISTO
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il decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonché della direttiva 2006/100/CE sulla libera circolazione delle persone;
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VISTA
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la legge 18 giugno
2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile, e in particolare l’art. 32;
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VISTO
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il decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70,. convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, recante disposizioni per lo sviluppo, e in particolare
l’articolo 9, comma 21;
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VISTO
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il decreto
legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile
2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e sviluppo;
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VISTO
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il decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche, regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
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VISTO
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il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e in particolare l’articolo 38;
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VISTO
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il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente
la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
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VISTO
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il decreto
interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità
permanente, ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli
di studio di scuola e di istituto magistrale;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998, n.
39, recante il testo coordinato delle disposizioni
impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
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VISTO
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il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 maggio
1998, concernente criteri generali
per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 1998, n.
354, riguardante la costituzione di ambiti disciplinari
di aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle
procedure concorsuali ed altre procedure connesse, come modificato dai
decreti ministeriali
del 10 novembre 1998, n. 448 e del 21 dicembre 1998,
n. 487;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 novembre 1998, n.
460, recante norme transitorie per il passaggio al
sistema universitario di abilitazione all’insegnamento nelle scuole
e istituti di istruzione secondaria ed artistica, emanato di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n.
82, relativo all’attivazione di corsi abilitanti presso
le accademie di belle arti;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.
22, relativo alle lauree specialistiche, e successive
modificazioni;
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VISTO
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il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305,
recante il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
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VISTO
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il decreto del Ministro
della pubblica istruzione 28 settembre 2007, n. 137,
relativo all’attivazione del biennio di secondo livello per la formazione
dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento
musicale;
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VISTO
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il decreto Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009,
emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, recante l’equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio
ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 e lauree magistrali (LM) ex decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 ottobre 2004,
n. 270, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
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VISTO
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il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, recante il regolamento concernente la definizione
della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado;
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VISTO
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il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 settembre
2012, prot. 17826, concernente la costituzione di un Comitato tecnico
scientifico incaricato di fornire supporto all’amministrazione nell’ambito
dell’attualizzazione dei programmi di esame relativi alle classi di
concorso e ai posti di scuola dell’infanzia e primaria messi a bando,
nonché per ogni altra esigenza correlata alle medesime procedure concorsuali;
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VISTO
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il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre
2012, n.80, concernente prove di esame e relativi programmi;
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VISTO
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il decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 settembre
2012, n. 81, recante l’approvazione della tabella di ripartizione del
punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per
l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole dell’infanzia
e del primo e secondo ciclo di istruzione;
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VISTO
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il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2012, registrato
alla Corte dei Conti il 24 settembre 2012, registro n. 8, fg. 271, con
il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento di 11.542 unità
di personale docente;
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VISTO
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il vigente
Contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale docente ed educativo del comparto
Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
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VISTO
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il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell’adunanza
del 21 settembre 2012;
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INFORMATE
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le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
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CONSIDERATO
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altresì,
che per i due anni scolastici 2013/2014 e 2014/15 è stata accertata,
in base ai dati rilevati dal sistema informativo di questo Ministero,
la previsione di effettiva disponibilità di cattedre e posti da destinare
al presente concorso per un totale di 11.542 unità;
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DECRETA
Art. 1
Concorso:
posti, cattedre e organizzazione
1. Sono indetti,
su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura
di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado,
nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna
regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n.
1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I direttori
generali dei competenti Uffici scolastici regionali sono responsabili dello
svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’individuazione dei vincitori,
ai sensi dell’articolo 400, comma
02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 2
Requisiti
di ammissione
1. Ai concorsi
sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione
all’insegnamento nella scuola dell’infanzia o primaria o secondaria di I e
II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all’estero
purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.
2. Sono altresì
ammessi a partecipare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale
10 marzo 1997:
a) per i
posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, ovvero al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale,
iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998;
b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso
del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali
e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale
o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998.
3. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola
secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999:
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale)
erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma
conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per
le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati,
gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli
ed esami per il reclutamento del personale docente;
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla
precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore;
entro l’anno accademico 2002-2003,
se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano
conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l'anno in cui si sia concluso
il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico
1998-1999;
4. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, sono ammessi
a partecipare i candidati in possesso del titolo di studio di cui al decreto ministeriale
30 gennaio 1998, n. 39.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all’estero entro
i termini indicati dai medesimi commi e riconosciuti equivalenti attraverso
apposito decreto di equipollenza.
6. Non possono
partecipare ai concorsi coloro che alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale,
Concorsi ed Esami, prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
7. I candidati devono
altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento
che l’Ufficio scolastico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento
della prova di preselezione di cui all’articolo 5, limitatamente ai candidati
che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio
scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale.
Art. 3
Domanda
di ammissione: termine e modalità di presentazione
1. La domanda
di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata
in una sola regione.
2. I candidati
in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 possono concorrere per
uno o più posti ovvero per una o più classi di concorso. In tal caso sono
tenuti a presentare, nella regione prescelta ai sensi del comma 1, un’unica domanda con l’indicazione dei
posti ovvero delle classi di concorso per cui si intende concorrere.
3. I candidati
presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line,
ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande
presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
4. Ai fini
del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica POLIS presente
nel sistema informativo del Ministero seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato
n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. I candidati possono
accedere alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012.
5. I candidati
residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già
registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura
informatica POLIS presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana, secondo
le apposite istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest’ultima Autorità
attesta la veridicità dei dati anagrafici dandone comunicazione al competente
Ufficio scolastico regionale, che provvede alla registrazione dei candidati
nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, i candidati ricevono dal medesimo
Ufficio scolastico regionale, per il tramite della predetta Autorità Consolare
Italiana, i codici di accesso per l’acquisizione telematica della domanda
nella successiva fase della procedura POLIS. È comunque ammessa la possibilità
di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite delega ad altra
persona residente nel territorio italiano, seguendo le istruzioni riportate
nel citato Allegato n. 2.
6. Nella
domanda, nella quale deve essere chiaramente indicato l’Ufficio scolastico
regionale responsabile della procedura per la quale si intende concorrere,
a pena di esclusione, i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal
citato dPR n. 487 del 1994,
dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale di
cui all’articolo 2, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
a)
il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome
di nascita);
b)
la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c)
il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza
di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
d)
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e)
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f)
le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso;
g)
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa
vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi
e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in
caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto
d’impiego;
h)
il possesso di titoli previsti dall’articolo 5, commi
4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda;
i)
l’indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l’indirizzo
di posta elettronica certificata, presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le variazioni;
l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo e-mail da parte
del concorrente;
j)
se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento,
la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata
da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio
della prova, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata del competente Ufficio scolastico regionale oppure
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizza al medesimo
Ufficio scolastico regionale. La certificazione può essere inviata anche a
mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate
telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente Ufficio scolastico regionale
redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
k)
di non prestare servizio in qualità di insegnante con contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
l)
la procedura ovvero, avendone i titoli, le procedure concorsuali
alle quali intendono partecipare nella regione prescelta;
m)
il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione
ai sensi dell’articolo 2, con l’esatta indicazione dell’istituzione che l’ha
rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito,
del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero,
devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza del titolo medesimo;
n)
i titoli valutabili ai sensi dell’articolo 12, previsti dal
decreto del Ministro dell’istruzione 21 settembre 2012, n. 81;
o)
il titolo di specializzazione all’insegnamento sul sostegno,
se posseduto, con l’indicazione dell’istituzione che l’ha rilasciato e dell’anno
scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito;
p)
ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta
tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 7 e 10 per la scuola primaria;
q)
il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
e con le modalità di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si
tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e le dichiarazioni
prescritte.
Art.4
Commissioni
giudicatrici
1. Le commissioni
giudicatrici sono nominate con decreti dei direttori generali dei competenti
Uffici scolastici regionali, secondo le modalità stabilite ai sensi dell’art. 404 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le commissioni
di cui al comma 1 sono integrate, ove necessario, con membri esperti in lingue
straniere e nelle tecnologie dell’informazione e comunicazione per la valutazione
delle relative competenze.
Art. 5
Prova
di preselezione
1. Ai fini
dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di
preselezione computer-based, unica
per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale,
volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo,
delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle
seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco
e spagnolo. La prova si svolge in più sessioni secondo il calendario reso
noto con le modalità di cui al successivo comma 7.
2. I candidati
ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica
alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà
fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente
una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni
di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
- capacità
logiche 18 domande;
- capacità
di comprensione del testo 18 domande;
- competenze
digitali 7 domande;
- conoscenza
della lingua straniera 7 domande.
3. I quesiti
di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione
sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell’avvio delle
sessioni di preselezione.
4. La prova
ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura
e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel
momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte
già date.
5. La risposta
corretta vale 1 punto, la risposta
non data vale 0 punti e la risposta
errata vale – 0,5 punti. Il risultato
della prova è immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato.
6. Sono ammessi
alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore
a 35/50. Il non superamento della
prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il
punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria
di merito.
7. Con avviso
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie
Speciale, Concorsi ed Esami, del 23
novembre 2012, sulla rete intranet e sul sito del Ministero(www.istruzione.it),
nonché sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire
la procedura, sono resi noti il calendario, le sedi e le ulteriori modalità
di svolgimento della prova preselettiva. Nello stesso avviso è data comunicazione
in merito alla pubblicazione dell’archivio da cui sono estratti i quesiti
di cui al comma 2 nonché delle modalità di restituzione al candidato di copia
della prova svolta, se richiesta.
8. L’avviso
di cui al comma 7 ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni
contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno,
ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta
l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute,
non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva
nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili
e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono
comunicare tra loro. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione
dal concorso.
Articolo
6
Prove di esame
1. Le prove di esame e i relativi programmi,
di cui al decreto ministeriale del 21 settembre 2012, n. 80, sono riportati
nell’Allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo
7
Prove scritte ovvero scritto-grafiche
1. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5
sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche
relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe
di concorso.
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie di quesiti
a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze
professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento.
3. La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso
di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole
prove, a ciascuna delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40
punti. La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero
in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28
punti.
5. Ai candidati che devono sostenere anche la prova di cui
all’articolo 9 la commissione assegna, per la prova ovvero per le prove di
cui al comma 1, un punteggio complessivo massimo di 30 punti. Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla
media aritmetica delle singole prove, a ciascuna delle quali è assegnato un
punteggio massimo di 30 punti.
La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna
delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito nella prova
di cui all’articolo 9. Il punteggio finale è di conseguenza espresso in quarantesimi
e costituisce il punteggio di ammissione alla prova orale di cui all’articolo
10.
Articolo 8
Articolazione delle prove scritte per
classi di concorso comprese in ambiti disciplinari
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari
1, 2, 4 e 5 è prevista una prova scritta obbligatoria e comune, il cui mancato
superamento comporta l’esclusione dall’unica prova orale obbligatoria e comune.
2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9 le prove sono così
articolate:
A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A).
Il
candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Filosofia.
Il superamento di tale prova consente la valutazione delle prove aggiuntive
di Psicologia, Sociologia e Scienza dell’educazione, per la classe 36/A, o
di Storia per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per entrambe le
classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere le rispettive
prove orali. Il mancato superamento di una delle prove aggiuntive non preclude
la possibilità di sostenere la prova orale per l’altra classe di concorso
per la quale sia stata superata la relativa prova aggiuntiva. Vengono compilate
due distinte graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A.
A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A
- 49/A). Il
candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria di Matematica per la
classe 47/A o di Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove,
obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe 49/A. Il superamento
delle prove obbligatorie consente di sostenere l’eventuale prova pratica e
le rispettive prove orali. Il superamento di tutte le prove relative alle
classi 38/A e 47/A comporta l’inserimento nella graduatoria anche per la classe
49/A.
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A /
50/A - 51/A - 52/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune
di Italiano. Il mancato superamento di detta prova comporta l’esclusione dalla
valutazione delle prove successive. Il superamento della prova scritta di
Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia, Educazione civica e
Geografia. Il superamento di detta prova orale consente l’inserimento del
candidato, con il medesimo punteggio, nelle distinte graduatorie relative
alle classi di concorso comprese nell’ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A -
50/A). Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta di
Italiano, è valutata la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente
titolo che abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino è valutata
la prova aggiuntiva di Greco. In caso di valutazione positiva delle prove
scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato è ammesso a sostenere distinte
prove orali per Latino e Greco, il cui superamento consente di essere inserito
nelle rispettive graduatorie per la classe 51/A e 52/A.
Articolo 9
Prove
di laboratorio e pratiche
1. I candidati
all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano
attività in laboratorio svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della
prova di cui all’articolo 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione
giudicatrice.
2. I candidati
all’insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l’espletamento e
il superamento della prova di cui all’articolo 7, una prova pratica stabilita
dalla commissione giudicatrice.
3. Le prove
di cui ai commi 1 e 2 sono superate se il candidato consegue un punteggio
non inferiore a 7/10.
Articolo
10
Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato
la prova ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9.
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe di concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle
medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di
progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di
conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l’ambito
disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente
nella lingua straniera.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della durata
di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data
programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un
numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte
sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente successivo,
della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i
contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla
lettera a).
4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di
40 punti ed è superata dai candidati
che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.
Art. 11
Diario
e sede di svolgimento delle prove d’esame
1. L’avviso
relativo al calendario delle prove di cui all’articolo 7 è pubblicato dal
Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale -
Concorsi ed Esami, del 15 gennaio 2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, il Ministero disponga
l'aggregazione territoriale dei concorsi, ai sensi dell’articolo 400 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il medesimo
avviso viene reso noto anche l'Ufficio scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. Della pubblicazione del suddetto
avviso è data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito del Ministero
(www.istruzione.it), nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco
delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico, è comunicato
dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi
albi e siti internet, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero
(www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Con le
stesse modalità previste dal comma 1, ultimo periodo, gli Uffici scolastici
regionali competenti comunicano, tramite avviso, almeno 15 giorni prima del
loro svolgimento il calendario delle prove di cui all’articolo 9, nonché l’elenco
delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I candidati
si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo
conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle
ore 8.00. È escluso dal concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza
durante le prove di cui agli articoli 7 e 9 è affidata dall’Ufficio scolastico
regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
le cause di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice.
Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, collocati anche in regioni
diverse e aggregate ai sensi del comma 1, si istituisce per ciascun edificio
un comitato di vigilanza, formato secondo l’articolo 9, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o più componenti
della commissione giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9 si svolgono
alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati
ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con
l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli
articoli 7 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro
prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della
data in cui essi devono sostenere la prova orale.
7. Le prove
del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché
nei giorni di festività religiose valdesi.
9. Per essere
ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 12
Dichiarazione,
presentazione e valutazione dei titoli
1. I titoli
valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012,
n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata
nell’Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione
giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini
del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall’Ufficio scolastico regionale
competente comunicazione del superamento della prova orale presenta al direttore
generale del medesimo Ufficio i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
4. L’Ufficio
scolastico regionale si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 del citato dPR
n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto
o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti
dal competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli,
indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo
non superiore a 20 punti. L’allegato
indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo.
Art. 13
Adempimenti
finali
1. La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di
una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato
la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso
in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione
delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10 e dei titoli di cui all’articolo
12.
2. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale
competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua
i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.
3. La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione
di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento.
Art. 14
Assunzione
in servizio
1. Il vincitore
del concorso, che risulti in regola con la prescritta documentazione, ha titolo
ad essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato
ai sensi del vigente C.c.n.l.. del comparto scuola.
2. Coloro
che risultano vincitori in più procedure concorsuali esercitano il diritto
di opzione nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
2. I docenti
assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto
collettivo nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio
nell’ambito provinciale per un periodo di 5 anni, ai sensi dell’articolo 9, comma
21, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La costituzione
del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all’autorizzazione all’assunzione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Art. 15
Presentazione
dei documenti di rito.
1. I
concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti
per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della Legge
12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà
rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni
previste dagli articoli 46 e 47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I concorrenti
vincitori devono altresì produrre al competente Ufficio scolastico regionale,
entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, a pena di decadenza dall’impiego, la certificazione sanitaria,
rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovrà risultare l'idoneità
fisica all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. L’Ufficio
scolastico regionale ha in ogni caso
la facoltà di sottoporre i vincitori alla visita di una commissione medica
e, in base all'esito di detta visita, è tenuto a disporre la decadenza da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti dei candidati
che risultino fisicamente non idonei alla funzione da svolgere.
3. Sono confermate
le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito,
previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 16
Decadenza
dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto
dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno
indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza
dal relativo diritto con esclusione dalla graduatoria.
2. Nel caso
di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori il competente
Ufficio scolastico regionale può procedere ad altrettante assunzioni di candidati
secondo l’ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso
i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per
i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione
o di notifica all’interessato ovvero dalla piena conoscenza dei provvedimenti
stessi.
Art. 18
Informativa
sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi
dell’art 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato
unicamente all’espletamento del concorso medesimo e avverrà con l’utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I
dati, resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche.
2. Il conferimento
di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso
e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l’esclusione dal concorso e/o
la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati
sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 196 del 2003, in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
al competente Ufficio scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è il dirigente individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale competente.
Art. 19
Norme
di salvaguardia
1.Per quanto
non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e quelle generali sullo svolgimento
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni,
in quanto compatibili, nonché le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L.
del personale docente ed educativo del comparto scuola.
2. Il presente
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale - “Concorsi ed Esami”. Dal giorno della pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative (120 giorni per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale
al T.A.R. competente). È inoltre pubblicato sul sito internet (www.istruzione.it)
e sulla rete intranet del Ministero, nonché sui siti internet dei competenti
Uffici scolastici regionali.
Roma, 24
settembre 2012
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Luciano
Chiappetta
Allegati:
1.
Ripartizione per
ciascuna regione dei posti di scuola dell’infanzia e primaria, delle cattedre
delle scuole superiori di I e II grado e dei posti di sostegno;
2.
Istruzioni per l’utilizzo
della procedura informatica POLIS (acquisizione domande di partecipazione);
3.
Prove di esame e
relativi programmi (estratto del decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.80);
4.
Tabella titoli valutabili
e relativa ripartizione dei punteggi (estratto dal decreto ministeriale 21
settembre 2012, n. 81).