Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Decreto n. 7
Allegato
VISTA la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni recante "Legge – quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone", e in particolare
gli articoli 12 e 13;
VISTO il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007 e in
particolare gli articoli 63 e 64;
VISTO il decreto del Ministro
dell 'Istruzione dell 'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 recante
"Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare
gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro
dell'istruzione, dell’Università e della ricerca, sentiti il Consiglio
Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia,
delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai
medesimi corsi;
VISTO il decreto del
Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca recante "Criteri
e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e
13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249";
VISTO il decreto
dipartimentale del 15 ottobre 2010 n. 44 col quale è stato costituito un Gruppo
di Lavoro con il compito di "dare attuazione alla definizione dei percorsi
formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno agli alunni disabili";
VISTO l'Accordo tra il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza
Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in
data 5 luglio 2011 e in particolare l'articolo 4, che prevede che "nell'ambito
del presente Accordo, possono essere attivate altre tipologie di corso/master,
relative alla disabilità, per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento
professionale del personale scolastico in servizio";
VISTA la legge del 15
luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria" e in particolare l'articolo 19, comma 11, il
quale prevede che "nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del
personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni
disabili";
VISTA la convenzione tra
la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo
Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università
di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di
Salerno del 27 dicembre 2011;
CONSIDERATA l'opportunità
di dare attuazione a quanto disposto dal sopracitato articolo 19, comma
11, della legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria" prevedendo specifici percorsi
destinati al personale docente;
VALUTATA altresì la
necessità di prevedere un corso di specializzazione per le attività di sostegno
in base ai criteri definiti dal decreto Criteri e modalità per lo svolgimento
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre
2010, n. 249 rivolto al personale in esubero;
SENTITE le Organizzazioni
Sindacali del Comparto Scuola;
DECRETA
Art. 1
(Modalità di formazione del personale scolastico
sul! 'integrazione degli alunni con disabilità)
1. Il presente decreto
regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero.
2. I corsi sono a numero
programmato, sulla base delle risorse disponibili ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 19,
comma 11 , della legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell 'articolo 63 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre
2007.
3. Il costo dei corsi è
coperto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le risorse
possono essere incrementate con altre rese disponibili dagli Uffici Scolastici Regionali,
dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da enti
pubblici e privati.
Articolo 2
(Attivazione dei corsi)
1. I corsi di cui al
presente decreto sono istituiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo tra il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente
dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011, di seguito
denominato Accordo. I corsi sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione
tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale
per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le
Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo
Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011, di seguito denominata Convenzione,
tenendo conto delle esigenze del personale in servizio.
2. Al fine di realizzare
un'offerta formativa flessibile che si adatti ai diversi bisogni formativi del
personale docente in esubero, i corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno
equivalente a 20 Crediti Formativi Universitari, di seguito CFU, corrispondenti
rispettivamente a un livello base, intermedio e avanzato.
3. I moduli base e
intermedio terminano con una specifica prova di valutazione da effettuarsi in presenza.
La prova di valutazione finale è costituita dalla prova di cui all'articolo 9 del Decreto
del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e
modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249", di seguito denominato Decreto specializzazione sostegno.
4. La parte telematica
dei percorsi può essere organizzata avvalendosi di quanto disposto dall'articolo
6 dell'Accordo, fermo restando che la valutazione di ogni insegnamento è svolta
in presenza.
5. L'istituzione dei
corsi è subordinata alI'istituzione, nelle singole sedi, dei percorsi di cui al
Decreto specializzazione sostegno.
Articolo 3
(Struttura dei corsi)
1. I corsi di cui al
presente decreto sono finalizzati alla realizzazione del Profilo del docente specializzato
per le attività di sostegno di cui all'allegato A che riporta il Profilo di
cui all'allegato A del Decreto specializzazione sostegno. I corsi sono
articolati sulla base dell'allegato B al presente decreto.
2. L'accesso ai corsi, la
valutazione e l'esame finale, con conseguimento del titolo di specializzazione
per le attività di sostegno sono regolate rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6,
8 e 9 del Decreto specializzazione sostegno. I corsisti che abbiano riportato
una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle
attività di tirocinio previste dal livello di base possono accedere al livello
intermedio. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30
negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal
livello intermedio possono accedere allivello avanzato. I corsisti che abbiano
riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e
nelle attività di tirocinio previste dal livello avanzato possono accedere alla
prova finale, di cui all'articolo 9 del Decreto specializzazione sostegno.
Articolo 4
(Comitato tecnico)
Il coordinamento, il
monitoraggio, i curriculum dei corsi di cui al presente decreto e le proposte di
aggiornamento sono affidati al Comitato Tecnico di cui all'articolo 3
dell'Accordo, integrato, ai fini di cui al presente decreto, da 2 membri
nominati rispettivamente dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti e per
l'Autonomia Scolastica e dalla Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni.
Articolo 5
(Norme transitorie e finali)
1. In prima applicazione,
i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all ' articolo 3, possono essere
utilizzati su posto di sostegno dopo l' acquisizione del livello intermedio,
ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare
le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle
procedure di utilizzazione, in subordine ai docenti in possesso di titolo di
specializzazione, preferibilmente presso l'istituzione scolastica di ultima
titolarità. A tal fine, è compilato dagli Ambiti territoriali uno specifico elenco,
diviso per grado di scuola, in cui confluiscono tutti gli specializzandi.
L'interruzione della frequenza comporta l'immediata decadenza dall'incarico.
2. I docenti della Scuola
Secondaria di Secondo Grado frequentanti il percorso di cui all ' art. 3 che
hanno conseguito il livello intermedio, ai sensi dell'articolo 4 comma 11
del decreto del Ministro dell 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
13 luglio 2011, n. 62, sono ricompresi, ai sensi di cui al comma 1, in un unico
elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Successivamente al
conseguimento del titolo, sono impiegati sulla base della normativa vigente.
3. In prima applicazione,
nelle more dell 'istituzione dei percorsi di cui al Decreto specializzazione
sostegno, i corsi di cui all ' articolo 1, lettera b), in deroga a quanto
previsto all'articolo 2 comma 5 sono organizzati dalle reti di cui alla
Convenzione, purché le sedi posseggano i requisiti di cui all 'articolo 3,
conuna 2 del Decreto specializzazione sostegno.
Roma, 16 aprile 2012
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Allegato
A
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