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16-04-2012 n° 7 - Min. Istruzione

DDG 16 aprile 2012, n. 7
Modalità di formazione del personale scolastico sull'integrazione degli alunni con disabilità
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

 

Decreto n. 7

 

Allegato

 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni recante "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone", e in particolare gli articoli 12 e 13;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007 e in particolare gli articoli 63 e 64;

VISTO il decreto del Ministro dell 'Istruzione dell 'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell’Università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto dipartimentale del 15 ottobre 2010 n. 44 col quale è stato costituito un Gruppo di Lavoro con il compito di "dare attuazione alla definizione dei percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili";

VISTO l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011 e in particolare l'articolo 4, che prevede che "nell'ambito del presente Accordo, possono essere attivate altre tipologie di corso/master, relative alla disabilità, per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio";

VISTA la legge del 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e in particolare l'articolo 19, comma 11, il quale prevede che "nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili";

VISTA la convenzione tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011;

CONSIDERATA l'opportunità di dare attuazione a quanto disposto dal sopracitato articolo 19, comma 11, della legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" prevedendo specifici percorsi destinati al personale docente;

VALUTATA altresì la necessità di prevedere un corso di specializzazione per le attività di sostegno in base ai criteri definiti dal decreto Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 rivolto al personale in esubero;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola;

 

DECRETA

 

Art. 1

(Modalità di formazione del personale scolastico sul! 'integrazione degli alunni con disabilità)

1. Il presente decreto regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero.

2. I corsi sono a numero programmato, sulla base delle risorse disponibili ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19, comma 11 , della legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell 'articolo 63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 novembre 2007.

3. Il costo dei corsi è coperto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le risorse possono essere incrementate con altre rese disponibili dagli Uffici Scolastici Regionali, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da enti pubblici e privati.

 

Articolo 2

(Attivazione dei corsi)

1. I corsi di cui al presente decreto sono istituiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011, di seguito denominato Accordo. I corsi sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale Scolastico, la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, le Università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il Liceo Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011, di seguito denominata Convenzione, tenendo conto delle esigenze del personale in servizio.

2. Al fine di realizzare un'offerta formativa flessibile che si adatti ai diversi bisogni formativi del personale docente in esubero, i corsi sono attivati in tre moduli, ciascuno equivalente a 20 Crediti Formativi Universitari, di seguito CFU, corrispondenti rispettivamente a un livello base, intermedio e avanzato.

3. I moduli base e intermedio terminano con una specifica prova di valutazione da effettuarsi in presenza. La prova di valutazione finale è costituita dalla prova di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249", di seguito denominato Decreto specializzazione sostegno.

4. La parte telematica dei percorsi può essere organizzata avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, fermo restando che la valutazione di ogni insegnamento è svolta in presenza.

5. L'istituzione dei corsi è subordinata alI'istituzione, nelle singole sedi, dei percorsi di cui al Decreto specializzazione sostegno.

 

Articolo 3

(Struttura dei corsi)

1. I corsi di cui al presente decreto sono finalizzati alla realizzazione del Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno di cui all'allegato A che riporta il Profilo di cui all'allegato A del Decreto specializzazione sostegno. I corsi sono articolati sulla base dell'allegato B al presente decreto.

2. L'accesso ai corsi, la valutazione e l'esame finale, con conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno sono regolate rispettivamente dagli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del Decreto specializzazione sostegno. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello di base possono accedere al livello intermedio. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello intermedio possono accedere allivello avanzato. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 negli insegnamenti, nei laboratori e nelle attività di tirocinio previste dal livello avanzato possono accedere alla prova finale, di cui all'articolo 9 del Decreto specializzazione sostegno.

 

Articolo 4

(Comitato tecnico)

Il coordinamento, il monitoraggio, i curriculum dei corsi di cui al presente decreto e le proposte di aggiornamento sono affidati al Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 dell'Accordo, integrato, ai fini di cui al presente decreto, da 2 membri nominati rispettivamente dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l'Autonomia Scolastica e dalla Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni.

 

Articolo 5

(Norme transitorie e finali)

1. In prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all ' articolo 3, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l' acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle procedure di utilizzazione, in subordine ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, preferibilmente presso l'istituzione scolastica di ultima titolarità. A tal fine, è compilato dagli Ambiti territoriali uno specifico elenco, diviso per grado di scuola, in cui confluiscono tutti gli specializzandi. L'interruzione della frequenza comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

2. I docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado frequentanti il percorso di cui all ' art. 3 che hanno conseguito il livello intermedio, ai sensi dell'articolo 4 comma 11 del decreto del Ministro dell 'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, n. 62, sono ricompresi, ai sensi di cui al comma 1, in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Successivamente al conseguimento del titolo, sono impiegati sulla base della normativa vigente.

3. In prima applicazione, nelle more dell 'istituzione dei percorsi di cui al Decreto specializzazione sostegno, i corsi di cui all ' articolo 1, lettera b), in deroga a quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione, purché le sedi posseggano i requisiti di cui all 'articolo 3, conuna 2 del Decreto specializzazione sostegno.

 

Roma, 16 aprile 2012

 

IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta

 

Allegato A

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