Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
- Ufficio II
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO
DI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI
EDUCATIVI
(GU
n. 56 del 15-7-2011 )
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento di
attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349,
riguardante l’interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti
locali;
VISTA la legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184;
VISTA la legge 28 marzo
1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione
ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
VISTO il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche e integrazioni, in particolare
l’art.39;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione
del Governo;
VISTO il decreto
del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei;
VISTO il decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro per la
Funzione Pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea
(D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove
classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici;
VISTO il decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007
recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
VISTO il decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’Innovazione 9
luglio 2009, recante equiparazioni
tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA
la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione
del bilancio annuale dello Stato”, in particolare l’articolo 93;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, con particolare riferimento all’art. 25;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53
recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale”;
VISTO il decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione
degli artt. 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, concernente l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità
di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento
sessuale;
VISTO il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’autonoma Area della dirigenza
scolastica del comparto scuola;
VISTO il Decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTO il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale e
successive modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, concernente “Regolamento recante la
disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
VISTA la legge del 6 agosto 2008, n.
133, art. 64 relativo alle “Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica”;
VISTO il decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 relativo all’attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 51;
VISTA la consistenza
delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate secondo la
dimensione regionale;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti
da mettere a concorso;
TENUTO CONTO della rinnovazione della procedura concorsuale
per la Regione Sicilia di cui al di cui
al D.D.G. 22.11.2004 secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 202 del 3 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20
giugno 2011, con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento
per dirigenti scolastici per 2.386
unità;
VISTO il parere
espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell’adunanza del 13
luglio 2010 prot. n. MIURAOODGOS.5278,
in relazione alla tabella di valutazione dei titoli di servizio e
professionali;
INFORMATE le organizzazioni sindacali
rappresentative;
RITENUTO di dover
procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici;
D E C R E T A
Art.
1
Concorso e posti
1.
In
attuazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, è indetto un concorso
per esami e titoli per il reclutamento, nell’ambito dell’amministrazione
scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun
ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2.
Il
numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in
relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica citato in premessa, è determinato in n. 2.386 posti complessivi come
riportato nell’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
3.
Per
i posti relativi alle scuole con lingua di
insegnamento sloveno riportati nell’allegato 1, il Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia
provvederà ad indire apposito bando.
Art. 2
Organizzazione del concorso
1.
In
applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura
concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2.
L’Ufficio
Scolastico Regionale, in particolare, cura l’organizzazione del concorso,
nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento
della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle
varie fasi e procede alle esclusioni previste dall’art. 6.
3.
L’Ufficio
Scolastico Regionale cura, inoltre, l’organizzazione e lo svolgimento
dell’attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.
Art. 3
Requisiti per l’ammissione
1. Al concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente
ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero
di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato,
dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque
anni in qualsiasi ordine di scuola.
2.
Il
servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, è valido se
effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3.
Si
considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole
statali a partire dalla data di effettiva assunzione
nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi di retrodatazione
giuridica. Non si considera utile il servizio effettuato nelle istituzioni
scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o pareggiate.
4.
Sono
considerati validi ai fini dell’ammissione al concorso i servizi valutabili a
tutti gli effetti come servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
5.
I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione.
6.
Tutti
i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione.
7.
L’Ufficio
Scolastico Regionale può disporre l’esclusione dei candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
Art. 4
Termine e modalità di presentazione
delle domande
1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura
concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web
conforme al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella
telematica.
A
tal fine, si indicano di seguito le modalità e i
termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione
sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione
: tale operazione, qualora non sia stata già compiuta in precedenza,
può essere effettuata, secondo le procedure
indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - registrazione”,
presente sull’home page del sito internet di questo Ministero www.istruzione.it
a decorrere dal 18 luglio 2011.
Affinché
la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico
presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio
Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la possibilità, per i
candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere all’istituto della
delega;
b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata
nella sezione dedicata, “Istanze on line - accedi ai servizi", che sarà
presente sullo stesso sito a decorrere dal 25 luglio 2011.
2. La domanda deve
essere presentata, a pena di esclusione, per una sola
Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie Speciale - Concorsi.
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella
domanda
1 Nella
domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (le coniugate
indicheranno solo il cognome di nascita);
b)
la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c)
la laurea posseduta con l’esatta indicazione dell’Università che l’ha
rilasciata, dell’anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;
d)
la regione per la quale s’intende partecipare;
e)
la cattedra e/o il posto di titolarità;
f)
la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero
sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo,
poiché in servizio all’estero o presso
altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l’ultima istituzione scolastica
di appartenenza, nonché l’istituzione o l’ufficio presso il quale prestano servizio e
la data di inizio);
g)
la data della prima nomina in ruolo;
h)
l’effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo;
i)
gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
j)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n.
297;
k)
di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in
altra regione;
l)
di autorizzare l’amministrazione scolastica al trattamento dei dati
personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole
prove ai fini di cui all’art. 22.
2 Il
candidato è, altresì, tenuto a indicare l’indirizzo
e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni relative
al concorso. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancate o inesatte indicazioni dell’indirizzo
e-mail da parte del concorrente.
3 Il
candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario
in relazione al proprio handicap da documentarsi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4 Ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni
rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso
1 Non sono
ammessi al concorso coloro che non sono in possesso
dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli
generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni
previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno presentato domanda di
ammissione al concorso per più regioni.
Art. 7
Commissioni giudicatrici
1.
La
commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 -
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9
settembre 2008.
2.
Le
commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i
candidati superino complessivamente le 500 unità, con l’integrazione di un
numero di componenti, unico restando il presidente,
pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A
ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati
inferiore a 100, ai sensi dell’art.2,
comma 7 del D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341.
3.
Al
fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei
posti dei componenti delle commissioni esaminatrici
deve essere riservato, salvo motivata impossibilità, alle donne.
Art. 8
Prova preselettiva
1 Sono ammessi a sostenere le prove
scritte i candidati che hanno superato la prova preselettiva
a carattere culturale e professionale effettuata
mediante la somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.
2 La prova è diretta all’accertamento
del possesso delle conoscenze di base per l’espletamento della funzione
dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle sull’uso, a livello
avanzato, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
nonché sull’uso di una lingua straniera, a livello B1
del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese,
inglese, tedesco e spagnolo.
3 La prova è unica su tutto il territorio nazionale e si
svolge nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali.
4 Con avviso da pubblicarsi sulla
rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di
ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta
Ufficiale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova è reso noto il
diario della prova preselettiva comprensivo del
giorno e dell’ ora di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5 Sulla rete INTRANET e sul sito
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale
competente sarà pubblicato l’elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo
svolgimento della prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6 I candidati che non ricevono dall’Ufficio
Scolastico Regionale comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva
secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso
7 I candidati portatori di handicap,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa
la possibilità di svolgere le prove di esame con l’uso
degli ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al
concorso l’ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre
inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di
concordare con l’Ufficio Scolastico Regionale le modalità di svolgimento della
prova. L’istanza può essere inviata anche a mezzo fax
e le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate
telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’Amministrazione redige un sintetico
verbale che invia all’interessato.
8 La prova preselettiva
consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta
multipla; la durata della prova è fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti
corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano
esatte; per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione
ma un punteggio pari a 0; per ogni domanda è possibile barrare solo una casella
risposta; la prova si intende superata
con il punteggio minimo di 80/100.
9 Essa
verte sulle seguenti aree tematiche:
a) Unione Europea,
le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione
e formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei
paesi dell’Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le
autonomie scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
b) Gestione dell’istituzione
scolastica, predisposizione
e gestione del piano dell’offerta
formativa nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto
alle esigenze formative del territorio;
c) Area
giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare
riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale;
d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai
processi di apprendimento, alla valutazione
dell’apprendimento e dell’istituzione scolastica, alla motivazione, alle
difficoltà di apprendimento, all’uso dei nuovi linguaggi multimediali
nell’insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni
scolastiche;
e) Area
organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie modalità di
comunicazione istituzionale;
f) Modalità di
conduzione delle organizzazioni complesse e
gestione dell’istituzione scolastica, con particolare riferimento alle
strategie di direzione ;
g) Uso
a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
h) Conoscenza di una tra le
seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro
comune europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
10 Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul
sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data
notizia della pubblicazione della batteria dei quesiti da cui saranno
estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati.
11 Durante lo
svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei
alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra
loro. In caso di violazione di tali disposizioni è
prevista l’immediata esclusione dal concorso.
12 Al termine
della correzione, svolta con l’ausilio di sistemi informatici, viene compilato l’elenco dei candidati, che hanno conseguito
un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase successiva.
L’ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso e alla
verifica dei requisiti di partecipazione. Tale ammissione non preclude
all’Ufficio Scolastico Regionale di adottare provvedimenti di
esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in
qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei
requisiti suddetti.
13 Il
punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 9
Procedura concorsuale
1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1 due prove scritte e una prova orale;
2 valutazione dei titoli;
3.
periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti
messi a concorso (all. 1).
Art. 10
Prove di esame
1. Le
due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo
teorico sia sotto quello operativo, in relazione alla
funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello
svolgimento di un elaborato su una o più tra le aree tematiche
di cui all’art. 8.
La seconda prova scritta consiste
nella soluzione di un caso relativo alla gestione
dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di
direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio.
Sono ammessi alla
prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30 in
ciascuna prova scritta.
2. La
prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate
nel presente bando in relazione alle tematiche di cui
all’art.8 e
accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali
riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta,
altresì, la capacità di conversazione su tematiche
educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano la prova
orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.
Art. 11
Diario e sede di svolgimento delle
prove d’esame
1.
Gli
Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si
terranno le prove di cui all’art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento
delle stesse, almeno quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete
INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio
Scolastico Regionale competente.
2.
Le
date nelle quali si terranno le prove di cui all’art. 10 sono individuate dagli
Uffici Scolastici Regionali entro un arco temporale di riferimento, prefissato e
pubblicato, mediante apposito avviso, sulla rete
Intranet e sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
3.
Contemporaneamente,
all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale viene
affisso l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con
l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine
alfabetico. L’affissione è comunicata tramite pubblicazione sulla rete INTRANET
e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico
Regionale competente.
4.
I
candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare
nelle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo
conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno inizio alle ore
8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte con la necessaria
tempestività.
5.
Perde
il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno,
luogo e ora stabiliti.
6.
La
vigilanza durante le prove scritte è affidata
dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di
vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale. Anche per la scelta
dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità
previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora
le prove scritte abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica
istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le
specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7.
In
caso di assenza di uno o più componenti della
commissione giudicatrice del concorso, le prove d’esame si svolgono alla
presenza del comitato di vigilanza.
8.
Ai
fini di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa
la possibilità di svolgere le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari, i
candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di
partecipazione al concorso l’ausilio richiesto in relazione
al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla competente autorità
scolastica regionale una specifica istanza dieci
giorni prima della prova, al fine di concordare con l’Ufficio le modalità di
svolgimento della prova. L’istanza può essere inviata
anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova possono essere
concordate anche telefonicamente. Dell’accordo raggiunto l’amministrazione
redige un sintetico verbale che invia all’interessato.
9.
Le
prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi (art. 6,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10.
Per
lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni
dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive modificazioni.
11.
Per
essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame i
concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e
valutazione dei titoli
1.
I candidati, che hanno superato la prova preselettiva
di cui all’art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di
valutazione. La
dichiarazione viene effettuata in modalità web
seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2.
I
candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 10, comma 1, del
presente bando, presentano al Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui l’amministrazione pubblica l’elenco dei
candidati che hanno superato le predette
prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i
titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto
per la presentazione della domanda di ammissione.
3.
I
titoli di cui
al comma 1 possono essere prodotti:
a)
in originale o copia autenticata;
b)
in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza del fatto che la copia è
conforme all’originale;
c)
con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
4.
L’Amministrazione
si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le eventuali
dichiarazioni errate possono essere successivamente
regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico
Regionale. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge.
5.
Ai
titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un
punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli
professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio
massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi.
Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo
livello o titoli equivalenti su materie inerenti il
profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università
statali o equiparate.
6.
Il
punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla
somma dei voti delle due prove scritte, del voto della
prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
Art. 13
Termine per la produzione dei titoli
di preferenza
1 I
titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non
oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero
le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei candidati
interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la
procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui l’amministrazione pubblica l’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte di cui
all’art. 10, comma 1.
Art. 14
Preferenze a parità di merito
1 Ai
sensi dell’art. 5, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a
parità di merito i titoli di preferenza sono:
1.
gli insigniti di medaglia al valore militare;
2.
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5.
gli orfani di guerra;
6.
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8.
i feriti in combattimento;
9.
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10.
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13.
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14.
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15.
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed
i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16.
aver prestato servizio militare come combattenti;
17.
aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle
dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca senza
demerito;
18.
i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19.
gli invalidi e i mutilati civili;
20.
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la
preferenza è determinata:
a)
dal numero dei figli a carico;
b)
dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito;
c)
dalla minore età.
Art. 15
Graduatorie
1 Con provvedimento del Dirigente
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, accertata la regolarità
delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in
caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, sono approvate le
graduatorie generali di merito, formate secondo l’ordine del voto finale di
merito riportato dai candidati, calcolato in centoventesimi e
ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte,del voto della
prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2 Il decreto di approvazione
delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato all’albo
dell’Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene
data contemporanea comunicazione tramite la
rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Art. 16
Vincitori del concorso
1 I candidati utilmente collocati in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a
concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di
formazione e tirocinio di cui al successivo all'articolo 17.
2 I vincitori, assunti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e che
effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di
assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano
l’assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate
al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3 Le graduatorie hanno validità
triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4 L'assegnazione della sede, disposta
sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
5 Le sedi aventi particolari finalità
di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai vincitori di concorso in
possesso del relativo titolo di specializzazione, che
dovrà essere prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di
preferenza di cui all’art.14.
Art. 17
Durata e struttura del periodo di
formazione e tirocinio
1. Il periodo di formazione e
tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non
superiore a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
2. L'attività di formazione si svolge
parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata all'arricchimento delle
competenze relative all'analisi del contesto esterno
alla scuola, alla progettualità formativa, ai
rapporti con i soggetti interni ed esterni alla scuola, alla gestione
dell'organizzazione scolastica ivi compresi gli aspetti giuridici, finanziari
ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle
attività formative sono indicati nell’Allegato tecnico che è parte integrante
del bando.
4. Il periodo di tirocinio è
finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione
dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento
con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e
tirocinio è valido se le assenze, debitamente
giustificate e documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte
in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista partecipa al successivo
corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze
ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei
vincitori del concorso di cui all'articolo 15.
6. Il periodo di formazione e
tirocinio si conclude con una relazione scritta nella
quale il corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche
affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli Uffici Scolastici Regionali,
per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio,
si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica.
8. L’Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori
informazioni relative allo svolgimento dell’attività di formazione e
tirocinio.
Art. 18
Presentazione dei documenti di rito.
1 I
candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare
all’Ufficio Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio
stabilito con apposita comunicazione del Direttore
generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, a pena di
decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, il
certificato medico attestante l’idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato dall’autorità sanitaria competente per territorio, deve
attestare che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato di dirigente scolastico.
2 Qualora
il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve
farne menzione con la dichiarazione che l’imperfezione stessa non è tale da
menomare l’attitudine dell’aspirante all’impiego stesso ed al normale e
regolare rendimento di lavoro.
3 Qualora
il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L.
di appartenenza dell’aspirante e contenere, oltre all’attestazione che è stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed
una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la
dichiarazione che l’invalido non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo
stato fisico è compatibile con l’esercizio delle funzioni da svolgere.
4 Sono
confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di
particolari categorie.
Art. 19
Assunzione in servizio
1 I
candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione
hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite dei posti
effettivamente vacanti e disponibili annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17. Le
assunzioni sono effettuate nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 15,
previa stipulazione di apposito
contratto individuale di
lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica
dirigenziale dell’autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
2 Il
numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei
vincitori è determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti
disposizioni, tenendo conto dei posti riservati alla mobilità, con decreto del
dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente, da pubblicare
all’albo dell’Ufficio medesimo.
3 I
dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato
dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla
permanenza in servizio nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
4 Ai
dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico
relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e dalla normativa vigente.
5 La
costituzione del rapporto di lavoro è, comunque,
subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n.
449.
Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del
contratto individuale di lavoro
1 Il
rifiuto della assunzione o la mancata presentazione
senza giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
depennamento dalla graduatoria.
2 Nel
caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori
l’Amministrazione può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo
l’ordine della graduatoria concorsuale.
Art. 21
Ricorsi
1 Avverso
i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale
è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione
all’albo o di notifica all’interessato.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1.
Ai
sensi dell’art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tale scopo dall’Amministrazione è finalizzato unicamente
all’espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l’utilizzo anche delle
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini
di elaborazioni statistiche.
2.
Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente
l’esclusione dal concorso e/o la valutazione dei titoli stessi.
3.
Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico
Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4.
Il
responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale competente.
Art. 23
Norme di salvaguardia
1.
Per
quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche,
nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con
qualifica dirigenziale dell’autonoma area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - “Concorsi ed esami”.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per
eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 13 luglio 2011
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA DI
VALUTAZIONE TITOLI
(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)
I
punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6,
comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli raggruppati nelle
seguenti categorie :
Titoli culturali
|
punteggio massimo
|
15/30
|
Titoli di servizio e
professionali
|
punteggio massimo
|
15/30
|
TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti
15)
1.
Titolo di
ammissione - diploma di laurea -
(fino ad un massimo di punti
3,00)
|
|
|
votazione fino a 104/110
|
punti
|
1,00
|
votazione da 105/110 a 109/110
|
punti
|
1,50
|
votazione 110/110
|
punti
|
2,00
|
votazione 110/110 con lode
|
punti
|
3,00
|
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati
equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere
rapportate a 110.
Nel caso di più diplomi di
laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (1)
|
|
|
a) Per ogni altra
laurea
|
punti
|
1,00
|
b) dottorato di
ricerca
|
punti
|
2,00
|
c) borse di studio
conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed
Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio
|
punti
|
1,00
|
d)
master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
crediti o titoli equiparati su materie inerenti il
profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università
statali o equiparate
|
punti
|
3,50
|
e) master in scienze dell’educazione
conseguito presso università in Italia o all’estero, di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti
|
punti
|
2,00
|
f) altro master, diploma o attestato di corso
di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in
Italia e all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
crediti con esame individuale finale
Si valuta un solo titolo.
|
punti
|
1,00
|
g) partecipazione a
corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2),
organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva
n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione,
l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome:
§
in qualità di formatore
§
in qualità di discente
fino ad un massimo di punti
0,50
|
punti
punti
|
0,15
0,10
|
Nota
(1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.
Nota
(2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di
competenze informatiche comprovate dall’ottenimento della relativa
certificazione di tipo: ECDL - Microfoft
Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.
TITOLI
DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (3) (4)
(fino ad un massimo di punti
15)
1.
Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore
incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero come collaboratore
vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine e grado, qualora tale
funzione sia stata svolta per più di 180 giorni in assenza del titolare per
ciascun anno
fino ad un massimo di punti 7,00
|
punti
|
1,40
|
2.
Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario
nelle istituzioni scolastiche date in reggenza
fino ad un massimo di punti 4,00
|
punti
|
0,80
|
3.
Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario
e/o vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale
fino ad un massimo di punti 3,00
|
punti
|
0,60
|
4.
Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo
d’istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del
dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001
fino ad un massimo di punti 2,00
|
punti
|
0,40
|
5.
Per ogni anno quale rappresentante della componente
docente nella giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del
consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di
componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione
fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti
|
0,20
|
6.
Per ogni anno quale rappresentante della componente
docente nel Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione,
nel Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale,
nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
7.
Per ogni anno di incarico per l’organizzazione e il
coordinamento periferico del servizio di educazione fisica di cui all’art.
307 del D.lgs. n. 297/94
fino ad un massimo di punti
0,50
|
punti
|
0,10
|
8.
Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in
qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della legge n. 315/1998
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
9.
Per ogni anno di servizio prestato presso l’amministrazione scolastica
centrale e periferica per compiti connessi con l’attuazione della autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della
Legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente
del Nucleo provinciale a supporto dell’autonomia scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
10.
Per ogni anno di servizio in qualità di:
§
componente del Consiglio
direttivo dell’ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di componente del Consiglio direttivo
dell’ex B.D.P. di cui al D.lgs.
n. 297/1994 e di componente degli organi di
amministrazione e scientifici dell’I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e A.N.S.A.S.;
§
“comandato” o “collocato fuori ruolo” ai sensi dei rispettivi
bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E.,
B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
11.
Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti afferenti
alla gestione del P.O.F.,
al sostegno al lavoro docente, alla realizzazione di progetti formativi con
enti ed istituzioni esterne alla scuola, all’intervento a sostegno per gli
studenti e/o della funzione di R.S.P.P. all’interno
della propria istituzione scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
12.
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali,
regionali, sovranazionali ed enti locali in
qualifica dirigenziale
fino ad un massimo di punti 1,00
|
punti
|
0,20
|
13.
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni statali,
regionali, sovranazionali ed enti locali in
qualifica corrispondente all’ex carriera direttiva
fino ad un massimo di punti 0,50
|
punti
|
0,10
|
Nota (3) - Sono
valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni
per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio
d’istituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella sono
cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi.
Qualora in uno stesso anno scolastico siano
stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo
quello che dà titolo a maggior punteggio.
Nota (4) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale
ed effettivamente prestati.
ALLEGATO TECNICO
1- FORMAZIONE
A - I corsi di formazione previsti dall’art. 8 del D.P.R. 10
luglio 2008 n. 140 sono organizzati secondo le
modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di formazione sono
organizzate con la collaborazione dell’A.N.S.A.S.,
fermo restando la possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del
Sistema Informativo del Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle
specificità istituzionali e professionali.
B - La formazione da organizzare per il
reclutamento favorisce la dimensione
attiva del corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e
la funzione del dirigente scolastico.
C - Nelle attività di formazione di cui al punto precedente, che si inquadrano nel modello dell’e-learning
integrato, si distinguono:
·
L’apprendimento autonomo assistito, che si basa
sull’utilizzo di materiali formativi, anche di natura multimediale, predisposti
dall’Amministrazione centrale. Il processo di apprendimento viene supportato dall’assistenza di esperti
disponibili on line.
·
I materiali, che garantiscono la coerenza col portato delle
innovazioni in atto e rappresentano la base da cui avviare il confronto con
l’esperienza professionale nei successivi momenti in presenza.
·
La formazione in presenza, che è intesa come momento di confronto,
collaborazione e riflessione, per favorire l’acquisizione di nuove competenze
connesse allo svolgimento delle mansioni proprie della dirigenza.
·
L’e-tutor - coordinatore d’aula e facilitatore degli apprendimenti quale protagonista attivo del processo
formativo - che, date le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, deve essere
anche il promotore dell’acquisizione delle nuove competenze;
·
L’attività a distanza realizzata mediante l’utilizzo della
piattaforma A.N.S.A.S. che,
oltre a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di
utilizzare gli strumenti propri dell’e-learning (es.: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a
realizzare l’apprendimento collaborativo dei
partecipanti.
·
Il portfolio del corsista, che documenta
il percorso formativo seguito.
·
La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra
sinteticamente il percorso formativo e le tematiche
affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di approfondimento
personale su uno dei contenuti del corso di formazione, a scelta del corsista.
D - Le
attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto
degli e-tutor, si svolgono ordinariamente in classi
di 25 formandi.
L’individuazione dell’e-tutor presuppone
competenze informatiche, conoscenze relative al
contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei
gruppi nonché il possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di
dirigente scolastico.
E - Presso le scuole e in
ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei dirigenti
scolastici, devono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire
l’utilizzo delle postazioni informatiche necessarie al personale interessato
alle attività di formazione.
F - Il corso di formazione si intende
concluso quando i corsisti:
1 - hanno proficuamente svolto le attività on
line sulla base della documentazione delle attività on-line rilasciata dall’e-tutor;
2 - hanno partecipato, secondo le risultanze
dei fogli di firma, almeno ai 4/5 dei momenti in presenza.
3 - hanno presentato la relazione conclusiva nella quale
illustrano sinteticamente il percorso formativo e le tematiche
affrontate in sede di tirocinio e sviluppano un
approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione,
scelto dal corsista.
G - Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori
di attività da svolgere a distanza viene tradotto in
un sistema di crediti. In esso vengono dichiarati i
crediti attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla
lettura al download dei materiali di studio, allo
svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei forum ecc.)
al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano
effettivi solo dopo che l’e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull’apposito registro.
Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento
dell’avvenuto svolgimento della formazione on line.
H - Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale che attesta e documenta
le attività svolte in relazione alle ore di
formazione.
I - Le materie ricomprese nelle aree tematiche di cui all’art. 8 del bando e oggetto, anche, del
corso di formazione e tirocinio sono le seguenti:
AREA 1
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Elementi di diritto comunitario: funzioni e
organizzazione dell’Unione Europea
I programmi comunitari per l’istruzione e la formazione
I sistemi scolastici dei principali Paesi dell’Unione Europea
Storia della scuola e delle istituzioni educative
L’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione
L’Alternanza Scuola-Lavoro
L’Istruzione degli adulti
L’Istruzione Tecnica Superiore
Le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di istruzione e formazione
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AREA 2
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Pedagogia generale
Didattica generale e pedagogia speciale
Psicologia sociale
L’istituzione scolastica autonoma: quadro normativo e profili
organizzativi e gestionali
Il Piano dell’offerta formativa come documento costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
I ruoli e i rapporti tra gli Organi Collegiali, Dirigente
Scolastico, Enti Locali, Associazionismo territoriale
Il Piano dell’offerta formativa e la gestione
amministrativo contabile
La definizione del curricolo in relazione ai
bisogni formativi individuali alle caratteristiche del contesto territoriale
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AREA 3
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Diritto costituzionale
Diritto amministrativo
Diritto comunitario (in materia di istruzione
e formazione e del lavoro)
Diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Diritto civile
Normativa in materia di tutela dei dati personali
Elementi di diritto penale
Elementi di contabilità di stato
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
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AREA 4
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Pedagogia generale
Storia della pedagogia e della scuola
Didattica generale
Psicologia dell’apprendimento
Gestione della classe
Difficoltà dell’apprendimento
Motivazione scolastica
Ricerca educativa sperimentale
Valutazione dell’apprendimento
Valutazione dell’istituzione scolastica
Tecnologie didattiche
Tecnologia dell’istruzione e dell’apprendimento
Teoria e tecnica dei nuovi media
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AREA 5
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Pedagogia interculturale
Sociologia dell’educazione
Sociologia dei processi migratori
Normativa sugli alunni di nazionalità non italiana
Problematiche relative agli alunni di
nazionalità italiana e non italiana
Relazioni interpersonali nella scuola
Teoria della comunicazione
Comunicazione istituzionale
Sociologia dell’organizzazione
Sociologia del lavoro
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AREA 6
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Teoria delle organizzazioni complesse
Comunicazione formale e informale
Leadership e gestione delle risorse umane
La pianificazione strategica
Il controllo di gestione
Accountability e bilancio sociale
La gestione amministrativo-contabile
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AREA 7
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Fondamenti e concetti di base dell’ICT:
hardware e software
Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo
Reti e uso del computer in rete
Applicazioni informatiche per l’office automation,
la gestione della scuola, la sicurezza in rete e la trasmissione dei dati
Aspetti giuridici relativi alla gestione dei dati e alla privacy
Tecnologie per la didattica
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AREA 8
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Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue - Livello B1 in:
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
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Allegato 1
DIRIGENTI
SCOLASTICI
POSTI MESSI
A CONCORSO
REGIONE
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NUMERO POSTI
MESSI A CONCORSO
|
ABRUZZO
|
68
|
BASILICATA
|
42
|
CALABRIA
|
108
|
CAMPANIA
|
224
|
EMILIA ROMAGNA
|
153
|
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua italiana)
|
43
|
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena)
|
3
|
LAZIO
|
215
|
LIGURIA
|
72
|
LOMBARDIA
|
355
|
MARCHE
|
53
|
MOLISE
|
16
|
PIEMONTE
|
172
|
PUGLIA
|
236
|
SARDEGNA
|
87
|
SICILIA *
|
237
|
TOSCANA
|
112
|
UMBRIA
|
35
|
VENETO
|
155
|
TOTALE
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2.386
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* Le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti
vincitori del concorso per la regione Sicilia, sono effettuate dopo le
nomine dei candidati che superano la procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004 annullata e poi rinnovata con Legge n. 202
del 3.12.2010.