Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per
l’Istruzione
Circolare n. 101
Prot.n. AOODGPER 11313
Allegati
Destinatari
Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Iscrizioni
alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2011/2012.
La presente Circolare
disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2011/2012 ed ha come principali
destinatari le famiglie, le Istituzioni scolastiche, le Direzioni scolastiche
regionali con i relativi Uffici territoriali, le Regioni e gli Enti Locali.
Per la scuola
dell’infanzia e del primo ciclo, il quadro normativo di riferimento è
definito dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e dall’Atto di indirizzo emanato dal Ministro in data 8 settembre 2009, che hanno riordinato
l’intera materia di questo importante segmento del sistema scolastico.
Il Regolamento
succitato, nel rivedere l’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, contiene anche misure di
razionalizzazione e di qualificazione “al fine di assicurare migliori
opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione” (art. 1, comma 2), secondo una strategia rispondente a criteri di
efficacia e di efficienza del servizio.
L’Atto di indirizzo, a
sua volta, individua le priorità e fissa i criteri generali di carattere
pedagogico, didattico ed organizzativo a cui le istituzioni scolastiche
debbono attenersi per la formazione e il funzionamento delle classi interessate
dagli interventi di riordino.
Per gli istituti di istruzione secondaria superiore, il
quadro normativo di riferimento è definito dai Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 87/10, 88/10 e 89/10, relativi, rispettivamente, agli istituti
professionali, agli istituti tecnici ed ai licei.
I menzionati
Regolamenti sono stati accompagnati da specifiche Guide per aiutare le
famiglie e gli studenti ad orientarsi nelle scelte delle diverse tipologie e
modelli di istruzione e da un’ampia documentazione esplicativa e di commento
dei quadri orario e delle Indicazioni riguardanti i nuovi istituti riformati.
Tali atti di accompagnamento e di supporto alla riforma, di cui si suggerisce
la consultazione, sono stati pubblicati nel sito di questo Ministero
(www.istruzione.it).
Premesso e precisato quanto sopra e in coerenza con
quanto evidenziato negli anni decorsi, si ribadisce che le iscrizioni non
solo costituiscono un importante adempimento amministrativo e gestionale,
prodromico rispetto alle operazioni di preparazione e di regolare avvio del
prossimo anno scolastico, ma rappresentano una rilevante occasione di
confronto, di interlocuzione e di collaborazione tra i soggetti, i livelli
istituzionali, le autonomie locali, le parti sociali a vario titolo
competenti e coinvolti.
Il termine di scadenza per
le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi delle scuole del primo
ciclo, alle classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai
percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata
triennale) è fissato al 12 febbraio 2011.
Perché le SS. VV.
possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo della delicata
materia, si richiamano, per le parti e i contenuti tuttora validi, anche le
istruzioni di cui alle circolari n. 4 e n. 17, rispettivamente in data 15 gennaio e in data 18 febbraio 2010,
aventi ad oggetto le iscrizioni relative all’anno scolastico 2010/2011.
1. Scuola dell’infanzia
Possono essere iscritti
alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine (1) che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2011 il terzo anno di età.
Possono, altresì,
essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile
2012.
Nel caso in cui il
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2011.
______
(1)
Nel prosieguo quando si fa riferimento a “bambini”, “alunni”, “allievi”,
“studenti”, ecc. si intendono, ovviamente, entrambi i generi.
Al fine di garantire
qualità, flessibilità e specificità all'offerta educativa con riferimento
alla particolare fascia di età, l'ammissione dei bambini alla frequenza
anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento n. 89:
§
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali
liste di attesa;
§
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo
dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni;
§
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio
dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle
piccole isole e di piccoli comuni privi di servizi educativi per la
primissima infanzia e con sezioni con un numero di iscritti inferiore a
quello previsto, è consentita, in via straordinaria, anche l’iscrizione di
bambini di età compresa tra i due e i tre anni, per un massimo di tre unità
per sezione. L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti
attivati d’intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e comuni
interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Come è noto, gli orari
di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento
approvato con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore
settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore
settimanali o elevato fino a 50.
Al fine di
corrispondere alle attese e alle esigenze dei genitori, è prevista per l’anno
scolastico 2011-2012 la prosecuzione delle “sezioni primavera” in
collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle
necessarie condizioni logistiche e funzionali. Al riguardo si fa riserva di
apposite comunicazioni e istruzioni.
Per una razionale ed
equilibrata distribuzione dell’offerta educativa nelle diverse realtà
territoriali, si ritiene opportuno richiamare l’art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 89/2009 che così recita:
”L’istituzione di nuove
scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti
territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e
delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso”.
2. Scuola primaria
I genitori o i soggetti
esercenti la potestà genitoriale (2):
- debbono iscrivere
alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2011;
- possono iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
2012. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i
genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Le scuole che accolgono
bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e
cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace
inserimento.
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto
dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano
dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni
dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale
distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di
mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4).
_____
(2)
La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c. c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54
stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire
che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.
All’atto
dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del
Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle
opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi,
circostanze queste che, in base agi elementi in possesso delle singole
istituzioni scolastiche, dovranno essere portate a conoscenza dei genitori
all’atto dell’iscrizione.
L’adozione del modello
di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe.
Con riferimento alle
diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività
didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di
organico.
Per quel che concerne
l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che
gli alunni esterni, obbligati all’iscrizione alla scuola primaria, debbono
sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
3. Scuola secondaria di
primo grado
Per l’anno scolastico 2011-2012
devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale
classe.
La domanda di
iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, da
indirizzare alla istituzione scolastica prescelta, deve essere presentata per
il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvede a
trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 12
febbraio 2011, alla istituzione scolastica prescelta.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale, che, in base all’art. 5 del Regolamento, è così definito: 30 ore
oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), comprensivo del
tempo riservato alla mensa. L’accoglimento delle opzioni per i modelli orari
di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e
alla disponibilità di adeguati servizi.
Il dirigente della
scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande
per mancanza di posti disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle
famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.
Negli istituti
comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della
scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa
istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso,
l’iscrizione è disposta d’ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie
relativamente al tempo scuola.
Qualora i genitori o
coloro che esercitano la potestà genitoriale intendano far frequentare ai
propri figli un istituto diverso da quello in cui gli stessi stanno
concludendo l’ultimo anno della scuola primaria, devono presentare la domanda
di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo
di appartenenza, che provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 12 febbraio 2011.
La volontà di frequentare i corsi di ordinamento ad
indirizzo musicale va espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima. La
frequenza delle attività previste per lo studio di uno strumento è consentita
a coloro che superino l’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta
dalla scuola e da effettuarsi, possibilmente, in tempo utile, per consentire
alle famiglie, in caso di mancato accoglimento della domanda, di potersi
rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle
iscrizioni e comunque non oltre i dieci giorni dopo tale scadenza. Le
istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, organizzano i corsi
di strumento musicale sia in classi di una stessa sezione, sia con gruppi di
alunni provenienti da classi diverse, sulla base dell’assetto ordinamentale e
dei criteri generali previsti dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 e, comunque, nel rispetto
dei criteri generali per la formazione delle classi e dei limiti
dell’organico assegnato.
Nel caso in cui i corsi
di strumento musicale siano formati con gruppi di alunni provenienti da
classi diverse, il numero degli studenti frequentanti ogni anno di corso deve
essere pari a quello previsto dai criteri generali per la formazione di una
classe.
4. Obbligo di istruzione
Nell’attuale
ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i
6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza
dei primi due anni del secondo ciclo.
I dieci anni
dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano
nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che, come è
noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino
al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età.
In tale contesto, il
momento dell’iscrizione assume un significato particolare in termini di
assolvimento dell’obbligo e rappresenta un passaggio importante sotto
l’aspetto della responsabilità condivisa tra soggetti diversi a) e delle
modalità di assolvimento dell’obbligo indicate dalle vigenti disposizioni b).
a) Responsabilità
condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti
l’acquisizione delle competenze di base necessarie per l’esercizio dei
diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti
soggetti:
§
i genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di
scuola e le opzioni del tempo scuola;
§
le istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle
strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di
apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le
attività didattiche finalizzate all’orientamento alla scelta dei percorsi di
studio e di lavoro, anche in alternanza;
§
l’Amministrazione cui è affidato il compito di stabilire i
criteri, gli indirizzi e i presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione;
§
le Regioni e gli Enti locali cui spetta di assicurare le
condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte
di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari
allo svolgimento dell’attività didattica;
b) Modalità di
assolvimento
L’obbligo di iscrizione
e di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso
l’istruzione familiare. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del
dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di
idoneità.
Coloro che intendano
provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo devono
rilasciare, al dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita
dichiarazione – da rinnovare anno per anno - di possedere “la capacità
tecnica ed economica” per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l’onere di
accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
Coloro che frequentano
una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame
di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o
paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il
passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre tutti gli obbligati
sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di
istruzione.
Gli studenti che nel
corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento
dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla classe prima di un
istituto secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Con il conseguimento di
un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età si assolve
anche il dirittodovere di cui al decreto legislativo n. 76/2005.
Verifica
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Il rischio di mancato assolvimento
dell’obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo è oggi
motivo di particolare preoccupazione in dipendenza dei nuovi fenomeni
emergenti legati ai processi di immigrazione, allo sfruttamento del lavoro
minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno diffuse evidenze soprattutto
nei contesti metropolitani. I cennati nuovi aspetti dell’evasione e
dispersione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua
sulla condizione giovanile, anche con riguardo al corretto svolgimento
dell’istruzione familiare e alla effettiva frequenza di scuole non statali e
non paritarie.
Al fine di far fronte ai suaccennati fenomeni,
l’Amministrazione riserva particolare riguardo al lavoro di vigilanza e
assicura tempestività negli interventi, in coerenza con quanto, tra l’altro,
previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione (D.M. 22 agosto 2007).
In particolare, gli
Uffici scolastici regionali adottano le misure necessarie per la prevenzione
e il contrasto della dispersione scolastica, ponendo attenzione soprattutto
ai territori maggiormente a rischio ed alle fasce di utenza che presentano
maggiori criticità. A tale riguardo, gli Uffici scolastici operano in
sinergia con le Regioni e gli Enti locali, valutando l’opportunità di
pianificare gli interventi di prevenzione e di contrasto nei Piani
territoriali.
I dirigenti scolastici,
in particolare degli istituti di istruzione secondaria di primo grado,
effettuano le necessarie verifiche, rilevano i casi e le ragioni di
inosservanza, attivano tutte le iniziative e le misure che dovessero rendersi
necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.
Lo sviluppo e la messa
a punto dell’anagrafe nazionale degli studenti, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 5 agosto 2010, costituiscono una base
importante per una rinnovata azione di monitoraggio e controllo dell’obbligo
di istruzione, anche per quanto si riferisce al primo ciclo.
In considerazione della
complessità della materia delle iscrizioni e della sua rilevanza per la
fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli Uffici territoriali e
le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni
attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, svolgano
un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento
nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono
coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo, si segnala
l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e con gli Enti
locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.
5. Scuola secondaria di
II grado
Ai fini della
prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti
statali e paritari, debbono essere trasmesse - per il tramite del dirigente
della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto.
Tali domande debbono essere inoltrate agli istituti di destinazione entro i
cinque giorni successivi alla scadenza del 12 febbraio 2011.
Le famiglie possono scegliere di effettuare
l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui
rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.
Per completezza di
esposizione (v. allegato 1), si rammenta che:
- i nuovi Licei
comprendono il Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti
Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo e Multimediale,
Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo
Musicale e coreutico, il Liceo delle Scienze Umane (con eventuale opzione
economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze
applicate);
- i nuovi Istituti
Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta
suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore economico: a)
Amministrazione, Finanza e Marketing, b) Turismo. Settore tecnologico:
a. Meccanica, Meccatronica ed Energia, b. Trasporti e Logistica, c.
Elettronica ed Elettrotecnica, d. Informatica e Telecomunicazioni, e. Grafica
e Comunicazione, f. Chimica, Materiali e Biotecnologie, g. Sistema Moda, h.
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i. Costruzioni, Ambiente e
Territorio;
- i nuovi Istituti
Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato)
a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi: Settore dei servizi: a.
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b. Servizi socio-sanitari, c.
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d. Servizi
commerciali; Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni
industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
Ai sensi del D.P.R. 15-3-2010, n. 87, i percorsi degli istituti professionali
hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di
istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di
cui agli articoli 3 e 4,con riferimento al profilo di cui all’articolo 1,
comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione.
A puro titolo
informativo, si segnala che dall’a.s. 2011-2012 avranno inizio i percorsi
formativi, di durata biennale, degli Istituti tecnici superiori, ITS, cui si
accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Gli
ITS, istituiti nell’ambito dei piani territoriali deliberati dalle Regioni,
rappresentano un canale formativo di livello post secondario parallelo ai
percorsi accademici. Hanno come ente di riferimento un Istituto tecnico o
professionale e rilasciano il “diploma di tecnico superiore” valido su tutto
il territorio nazionale.
Si tratta in sostanza
di “scuole speciali di tecnologia” costituite con l’obiettivo di fornire ai
giovani diplomati una formazione specialistica nelle aree tecnologiche
strategiche per lo sviluppo economico del Paese: Efficienza energetica -
Mobilità sostenibile - Nuove tecnologie per il made in Italy (sistema della
Meccanica, sistema Moda, sistema Casa, sistema Alimentare, Servizi alle
imprese) - Nuove tecnologie della vita - Tecnologie innovative per i beni e
le attività culturali - Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tutte le notizie al riguardo sono disponibili sul sito www.indire.it/ifts.
Iscrizione ai percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Com’è noto, i percorsi
triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di
uno dei 21 titoli di qualifica professionale (allegato 2) di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno
2010, con il quale è stato recepito l’Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, sono realizzati dalle
strutture formative accreditate dalle Regioni secondo i criteri di cui al D.M. 29 novembre 2007. Le modalità relative all’iscrizione presso
le citate strutture formative accreditate sono stabilite dalle Regioni
nell’ambito della loro esclusiva competenza.
Fermo restando quanto
sopra, le Regioni nella propria programmazione possono prevedere la
realizzazione, da parte degli Istituti professionali, di percorsi di IeFP in
regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità contenute nelle
linee-guida di cui all'articolo 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07. E’ bene evidenziare
che tale articolo disciplina gli organici raccordi tra i percorsi degli
istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
adottati con l’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010
(pubblicata nel sito di questo Ministero www.istruzione.it - riforma della
scuola secondaria superiore-) .
Il suddetto regime di
sussidiarietà trova attuazione attraverso le due seguenti tipologie:
- tipologia A
“offerta sussidiaria integrativa” (Linee guida, capo II, punto 2). Gli
studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi
quinquennali degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono
contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale
di cui all’allegato 2 a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di
qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3, a quelli realizzati
nel corrente anno scolastico. A questo fine gli Uffici Scolastici Regionali
sono invitati a prendere immediato contatto con i competenti Assessorati
delle Regioni per conoscere le determinazioni assunte a riguardo al fine di
stipulare gli accordi territoriali per la prima attuazione delle linee guida.
- tipologia B
“offerta sussidiaria complementare” (Linee guida, capo II, punto 2). Tale
tipologia può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato
regionale decida, in attuazione dell’accordo territoriale col competente USR
per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti
professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la
regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. In tale
caso possono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire
solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee
guida. L’iscrizione ai citati percorsi avverrà secondo modalità e procedure operative
da concordare sulla base delle indicazioni che le singole Regioni forniranno.
I dirigenti scolastici
degli istituti professionali potranno accogliere le iscrizioni solo ai
percorsi IeFP che risulteranno attivati nell’ambito della programmazione dell’offerta
formativa di ciascuna Regione e secondo la tipologia di regime sussidiario da
essa prescelto.
In ogni caso, a partire
dall’anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della
citata intesa, non possono più accogliere iscrizioni alle classi prime
funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente
ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio.
Resta ferma la
prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati
dall’a.s. 2009/2010.
6. Procedure e modalità
di iscrizione
L’iscrizione alle
sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado è effettuata a
domanda, come da modelli allegati A, B, C, D. A tal fine gli interessati
rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (nome e cognome, data
di nascita, residenza) ed esprimono le proprie scelte in merito alle
possibilità di fruizione del tempo scuola, della mensa, degli altri servizi
indicati dalle istituzioni scolastiche sulla base del POF e delle risorse
disponibili. I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra
riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni
scolastiche autonome.
Per l’istruzione
secondaria di secondo grado, le domande di iscrizione devono essere
presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da
parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande
rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai
criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in
sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto secondario di II grado
presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’inoltro immediato
delle domande di iscrizione, d’intesa con le famiglie, verso gli istituti
indicati in subordine.
Per una coerente e idonea
programmazione del servizio e in considerazione del fatto che una doppia
opzione da parte delle famiglie potrebbe influire negativamente sulla
rilevazione dei dati ed alterare la esatta definizione degli organici, con il
rischio di danni erariali, i genitori possono
indirizzare la domanda
di iscrizione ad una sola istituzione scolastica. Non è, infatti, consentito
agli stessi di presentare altre domande ad altri istituti, né a questi di
accoglierle.
Per gli alunni delle
classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime,
l’iscrizione è disposta d’ufficio.
Si rappresenta
l’esigenza della scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
trattamento dei dati personali) e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre
2006, tenuto conto che nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase
di acquisizione delle relative documentazioni, le istituzioni scolastiche
possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari
riferiti agli alunni o a loro familiari.
Accoglimento delle
domande
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza,
le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella
ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto, da
rendere pubblica prima dell’inizio delle iscrizioni, con affissione all’albo
e, ove possibile, con la pubblicazione sul sito web dell’istituzione
scolastica.
Si rammenta, in
proposito, che, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i
criteri di precedenza deliberati in ottemperanza delle norme vigenti, non
sono soggetti ad autorizzazioni preventive.
Per quanto riguarda la scuola
dell'infanzia, si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli
Uffici scolastici territoriali, d’intesa con le Amministrazioni comunali
interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le
scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare
il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Le domande di
iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica. Resta inteso, comunque, che
l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli
alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo
studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a
livello territoriale.
L’esperienza dimostra
che un’aperta ed efficace collaborazione tra le scuole e gli Enti locali
permette di individuare in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle
domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie.
Le scuole hanno
l’obbligo di acquisire al protocollo le domande presentate e di comunicare,
per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle stesse. La
comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere
effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra
scuola.
Trasferimenti di
iscrizione
Non sempre la domanda di iscrizione può trovare
accoglimento. La indisponibilità di posti, di servizi e di strutture può
infatti ostacolare la soddisfazione delle richieste. In tali casi, il
dirigente dell'istituto statale, destinatario della domanda di iscrizione,
curerà sollecitamente l'individuazione dell’alunno o degli alunni per il
quale o per i quali, in base ai criteri di precedenza deliberati, non sia
possibile accogliere la domanda o le domande stesse e procederà, a seguito
dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra, all’immediato inoltro della
domanda o delle domande ad altro istituto o istituti, individuato/i d'intesa
con la famiglia o le famiglie.
Qualora gli interessati
chiedano ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio dell’anno
scolastico, di optare per altro istituto, o di trasferirsi da una scuola ad
un'altra in corso d’anno, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a
quello della scuola di destinazione. In caso di accoglimento, il dirigente
della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla
scuola di destinazione.
Si richiama
l'attenzione sulla necessità dell’acquisizione del nulla osta, da parte del
dirigente della scuola di destinazione, quale condizione inderogabile per
l'accoglimento della domanda di iscrizione. Le conseguenti rettifiche di
anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta
nuova iscrizione.
7. Accoglienza e
inclusione
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la
presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L.
di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva
l’unità multidisciplinare al fine di acquisire il profilo dinamico
dell’alunno iscritto, di tracciare le basi del Piano educativo
individualizzato e di procedere alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
L’alunno con disabilità
che consegua, in sede di esame di Stato, l’attestato comprovante i crediti
formativi maturati, ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni,
alla scuola secondaria di II grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, art. 9, comma 4).
Per una esaustiva
ricognizione della delicata materia si rinvia alle Linee guida emanate da
questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.
Alunni con disturbi
specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la presentazione,
da parte dei genitori, della documentazione di diagnosi effettuata da
specialisti del Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate, come
previsto dall’art. 3 della legge n. 170/2010.
Si fa riserva di
impartire successivi puntuali chiarimenti in ordine alle modalità di
applicazione del disposto normativo succitato.
Alunni con cittadinanza
non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si
applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni
italiani.
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di
cittadini di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, sono assegnati alla classe
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito
positivo nel Paese di provenienza.
Indicazioni per la
inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con
la circolare n. 2 dell’8 gennaio 2010.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno
accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di
ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Corsi per adulti
In attesa che il regolamento riguardante il riordino
dell’istruzione per gli adulti completi il suo iter, possono essere accolte,
entro il 31 maggio 2011, le iscrizioni ai corsi per adulti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto del Ministro della
Istruzione 25/10/2007, finalizzati:
§
al conseguimento del livello di istruzione corrispondente a
quello previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria,
nonché per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione;
§
al recupero dei saperi e delle competenze finalizzate
all’acquisizione della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione
di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007;
§
alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati
per la loro integrazione linguistica e sociale.
Il suddetto termine non è ovviamente applicabile per
l'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa
libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. Resta inteso,
comunque, che, attraverso l’adozione di formale, motivato provvedimento per
ogni studente accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data
del 31 maggio 2011 e, ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per
l’anno scolastico 2011-2012.
8. Insegnamento della
religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi
o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria
superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita
richiesta, secondo il modello E allegato. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta relativa alle
attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova
concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:
§
attività didattiche e formative;
§
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
§
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle superiori);
§
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
La scelta specifica di
attività alternative è operata mediante il relativo modello F allegato. Si
ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati,
entro i tempi di avvio delle attività didattiche, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
ALLEGATI
Allegati 1 – 2
– 3 – Schede A – B – C –D – E - F
Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Presidenti delle
Regioni
Ai Presidenti delle
Province
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente
Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente
Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente
Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente
Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del
Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici
territoriali degli U.S.R.
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto del
Ministro
All’Ufficio Legislativo
Al Capo del
Dipartimento per l’Istruzione
Al Coordinamento
tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
ROMA
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