Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
C.M. n. 98
Roma, 20 dicembre 2012
Prot. n. AOODGPER 9733
Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica
perla Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA
Oggetto: D.M. n 97 del 20 dicembre 2012.- Cessazioni dal
servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Si trasmette il D.M.
di cui all’ oggetto con cui viene stabilita la data entro la quale il personale
della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio.
Si ricordano i requisiti necessari per il diritto al
trattamento di pensione:
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:
In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera
c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007,
i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di
contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Fermo
restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che
inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma
di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la
“quota 96” può essere ottenuto sommando
ulteriori frazioni di età e
contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si
consegue altresì , indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre
2011.
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65
anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione.
(15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai
sensi dell’art. 2 c. 3 lett,
C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data
del 31 dicembre 2011.
Per le
donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane
in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57
anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso,
tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1
settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati
conseguiti entro il 31 dicembre 2012.
Tali lavoratrici sono destinatarie, infatti,
della finestra di cui all’articolo 1, comma
21, della L. 148/2011
Si
ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 –seconda parte- e 14 dell’art.24 della
legge 22.12.2011 n.214 e specificato nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012,
tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre
2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti,
neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità
contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo
pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.
Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre
2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del
DL n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità
contributiva – cd. “quota”), e compie i
65 anni di età entro il 31 agosto 2013 dovrà
essere collocato a riposo d’ufficio (salvo trattenimento in servizio).
Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra
descritte, per l’anno 2013 le regole da applicarsi sono:
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66
anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a
domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9
della L.449/97, sia per gli uomini che per le donne, con
almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia,
potrà conseguirsi , a domanda, solo al compimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità
contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da possedersi
entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. Va ricordato, in
proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede
una penalizzazione.
Con la
presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del
D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°
settembre 2013.
A) Cessazioni dal servizio personale dirigente, docente,
educativo ed A.T.A.
Il
predetto D.M.
n. fissa, all’art. 1, il termine finale del 25 gennaio 2013 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di
contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in
servizio. Il medesimo termine del 25 gennaio 2013 vale anche per coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un
precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande
valgono, per gli effetti, dall’1/9/2013.
Sempre
entro la medesima data del 25 gennaio 2013 gli interessati hanno la facoltà di
revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di
cessazione precedentemente inoltrata.
Il
termine del 25 gennaio 2013 deve essere osservato anche da coloro che, avendo
diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota” 96 entro il 31 dicembre
2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento
pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La
medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione
anticipata (41 anni e 5 mesi per donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini) e non
hanno ancora conseguito i requisiti anagrafici previsti per la pensione di
vecchiaia.
La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli
interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio,
ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze
ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale
stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di
appartenenza).
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle
stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:
- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed
ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza,
esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande
di cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con
la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito
presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- il
personale della province di Trento Bolzano ed
Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede
scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti
Uffici territoriali.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere
presentate in forma cartacea.
Il
sistema POLIS va utilizzato, per la comunicazione dei dati necessari, anche da
parte di coloro per i quali opera il recesso dell’Amministrazione dal
contratto.
Gestione delle istanze
Si
rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le
autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla
scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55 bis,
decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall'art. 69 del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
Le cessazioni devono essere convalidate dal SIDI con
l’apposita funzione per acquisirne gli effetti in organico di diritto; la
convalida deve essere effettuata entro il 30 marzo e ,comunque, non oltre la
data di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola.
Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali,
secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.
L’art.
2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione
del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo
dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto
è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o
dalle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il
2000.
Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno
essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 della
legge 183/2011.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono
dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in
servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti
di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici.
La segreteria scolastica o l'ufficio scolastico dovranno, dal canto loro,
annullare la cessazione già inserita al SIDI.
Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici
territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione
destinati alle competenti sedi INPS - gestione ex INPDAP per la liquidazione
del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei
prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute
nelle domande.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione
della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
2) Presentazione
della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
3) Presentazione
telematica della domanda attraverso
l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini
dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda
presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a
quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra
indicate.
Applicazione dell’art. 72 comma 7
della legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo
ed ATA)
L’art. 9, comma 31,
del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio previsti dall’art. 509, comma
5, del D. Lgs 297/94, a nuove assunzioni che, pertanto,
dovranno essere ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo
derivante dai medesimi trattenimenti.
Per effetto delle succitate disposizioni, i criteri di
valutazione delle istanze di permanenza in servizio, dettati con la Direttiva
n. 94 del 4 dicembre 2009, adottata sulla base delle indicazione di cui alla
Circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica devono
essere applicati in maniera puntuale e motivata.
Deve essere considerata, con particolare attenzione, la
capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza, non solo
per evitare esuberi, ma anche nell’ottica di non vanificare le aspettative
occupazionali del personale precario.
Per quanto riguarda l’apprezzamento delle situazioni di
esubero provinciale, deve farsi riferimento non solo agli organici di diritto
dell’a.s. 2012-2013, ma anche alla prevedibile evoluzione dei medesimi per
l’a.s. 2013/2014.
Parimenti, per i Dirigenti scolastici le istanze di
trattenimento devono essere valutate sia
in relazione ad eventuali situazioni di esubero determinate dal
processo di dimensionamento della rete
scolastica che all’esigenza di
mantenere la disponibilità dei posti per le
immissioni in ruolo dei nuovi Dirigenti scolastici a seguito del
superamento delle procedure concorsuali ..
Al fine della concessione della proroga della permanenza in
servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal
richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno
minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano
almeno 35.
Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro
che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011,
compiono 65 anni di età entro il 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66
anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi.
Le istanze di trattenimento accolte devono essere comunicate
a questa Direzione Generale, da ciascun Ufficio scolastico regionale, divise
per classe di concorso, posto o profilo, non oltre il 30 aprile 2013, secondo
un prospetto che verrà reso successivamente disponibile
La normativa sopra richiamata ha modificato l’art. 16, comma 1,
del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 comma 5 del D.Lgs
297/94. Nulla è innovato rispetto al comma 3 del medesimo articolo che
disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del
trattamento di pensione. In particolare, nel 2013 potranno chiedere la
permanenza in servizio i soli soggetti che compiendo 66 anni e tre mesi di età
entro il 31 agosto 2013 non sono in possesso di 20 anni di anzianità
contributiva entro tale data.
Con la riforma viene invece meno il concetto di massima
anzianità contributiva e, quindi, sono inapplicabili dal 1.1.2012 tutte le
disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che
consentivano al personale interessato di proseguire il servizio sino al
raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (art. 509,
comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Applicazione art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
(Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)
Come chiarito dalla circolare del Dipartimento della
Funzione pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40
anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a
pensione entro il 31.12.2011. L’Amministrazione può altresì procedere alla
risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013,
dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi
per gli uomini. In tale ultima ipotesi, poiché la norma sulla pensione
anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i
dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le
amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per
i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’art. 6
comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni nella
legge n. 14 del 2012 ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti
pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano
il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora
l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa
integrazione guadagni ordinaria.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti,
contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi
nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72 c.11 è necessario
valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso
o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che
provinciale.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dall’1.9.2013
Il
termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei
dirigenti scolastici del 28 febbraio è previsto dall’art. 12 del CCNL 15 luglio
2010 dell’area V della dirigenza.
- recesso dei dirigenti:
Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di
recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà
usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del
personale del comparto scuola.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della
presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS – gestione ex INPDAP -
Direzione Centrale Previdenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to
Luciano Chiappetta