Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2017/2018.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
CIRCOLARE N. 9
3 novembre 2017
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d'Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua Tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per ~a scuola
delle località ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
per la Provincia Autonoma di
TRENTO
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti dei CPIA
LORO SEDI
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico. Istruzioni a carattere transitorio, a.s. 2017/2018.
Come è noto, i percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono stati riorganizzati con il DPR 263/12 e definiti con Linee Guida di cui al Decreto 12 marzo 20 15 (di seguito Linee Guida).
Con decreto ministeriale n. 741 del 03/10/2017 è stato disciplinato l'Esame di stato conclusivo del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. L'articolo 17 del suddetto DM 741/2017 prevede che "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, sono definite le modalità di ammissione all'esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale.
Pertanto, tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate, e in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all'art. 6 comma 7 del DPR 263/12, con la presente vengono impartite disposizioni a carattere transitorio relative allo svolgimento – nell’a.s. 2017-2018 dell'esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico (d 'ora in poi citato con esame di Stato) finalizzato al rilascio del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, di cui al DM 22/2009.
In particolare, con la presente circolare, si forniscono precisazioni m merito alle seguenti questioni:
§ 1. Ammissione all'esame di Stato.
1. L'ammissione all'esame di Stato dell'adulto', iscritto e frequentante i CPIA, è disposta dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe (art. 7, comma 1, lettera a), DPR 263/12) presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno del gruppo di livello, sia nell'ambito di tutto il CPIA.
2. Per ciascun adulto, i suddetti docenti, con decisione assunta a maggioranza solo di quelli che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale (Linee guida, 3.2.), così come formalizzato dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, devono, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti:
a. accertare l' effettivo svolgimento del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale (cfr. Linee Guida, 3.2) verificando la prescritta frequenza (almeno il 70% del PSP) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato. Al riguardo, si precisa che il monte ore del PSP è pari al monte ore complessivo del primo periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti (pari comunque ad una misura non superiore a quella stabilita dalla Commissione, di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12). Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte dei docenti di cui al presente comma;
______________
(1) Si precisa che ai CPIA possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, "ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici, tra Regioni e USR, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età".
b. disporre l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in uno o più assi culturali, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'adulto all'esame di Stato. Alla definizione del livello dell'asse concorrono i livelli conseguiti per ciascuna delle competenze relative all'asse, comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 5.2. delle Linee guida (CM 36/12), è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore. In ogni caso, il giudizio di idoneità all'ammissione è espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. A tal fine, fermo restando la loro autonomia, i CPIA possono adottare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio= 8; livello Avanzato= 9/10; il consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, delibera l'esatta corrispondenza del voto considerando anche il percorso complessivo compiuto dall'adulto.
c. individuare l'asse culturale oggetto della prima prova scritta (asse dei linguaggi o asse storico-sociale) nonché tutte le competenze relative agli assi per le quali, ad esito della procedura di cui alla precedente lettera b), sia stata riconosciuta all'adulto la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore;
d. individuare - a richiesta dell'adulto - la lingua comunitaria, fra quelle oggetto di insegnamento nel CPIA, quale oggetto della seconda prova scritta;
e. disporre - a richiesta dell'adulto - l'esonero dalla seconda prova scritta qualora, ad esito della procedura, di cui al precedente punto b) gli siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria.
3. L'esito delle precedenti operazioni di scrutinio, puntualmente verbalizzate in apposito registro, è pubblicato nel sito del CPIA e/o all'albo, nonché affisso presso i punti di erogazione del CPIA, sedi dei rispettivi esami, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di idoneità di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, i CPIA adottano idonee modalità di comunicazione preventiva all'adulto e alle famiglie, in caso di soggetti che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età .
4. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 5.
5. Per l'ammissione degli adulti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello primo periodo didattico non è prevista la partecipazione alle prove nazionali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 62/17.
§ 2. Commissione dell'esame di Stato
1. Presso ciascun CPIA è costituita una commissione d'esame, composta d'ufficio da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico.
2. Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto al CPIA medesimo.
3. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
4. La riunione preliminare, da tenersi di norma nel primo giorno non festivo precedente l'inizio delle prove scritte, è dedicata alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. Tutte le attività relative allo svolgimento degli esami sono debitamente verbalizzate.
5. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di livello del primo periodo didattico, e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti.
6. Nella riunione preliminare, tra l'altro, viene esaminata la documentazione prodotta dai consigli di classe nella fase di Ammissione all'esame di Stato (cfr. § 1) e scelta la tipologia di ciascuna prova, privilegiando quella più funzionale alla specificità dell'utenza adulta, più coerente con il percorso di studio personalizzato del candidato adulto e più idonea ad un accertamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente come declinate nei risultati di apprendimento dei percorsi di primo livello.
7. La commissione e le sottocommissioni operano secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esame conclusivo del primo ciclo, per quanto non disposto dalla presente circolare.
§ 3. Calendario dell'esame di Stato
1. L'esame di Stato si svolge in via ordinaria al termine dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il collegio dei docenti.
2. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato in una sessione suppletiva, secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei docenti; in ogni caso, le prove della sessione suppletiva devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Per i candidati per i quali il Patto Formativo Individuale prevede una durata del percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio 2018, è prevista la possibilità di svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo dello stesso anno secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei docenti e tenuto conto delle indicazioni dell'USR competente; a tal fine, il suddetto Patto Formativo Individuale - redatto secondo i criteri di cui al punto 3.2. delle Linee guida- va trasmesso all'USR competente contestualmente alla richiesta di attivazione della sessione straordinaria.
§ 4. Prove dell'esame di Stato.
*1. L'esame di Stato si riferisce ai risultati di apprendimento attesi al termine dei percorsi di primo livello, (cfr. Tabella A delle Linee guida, che ad ogni buon si allega, All. 1) e riguarda le competenze a conclusione dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico (cfr. Allegato A.3 delle Linee guida, che ad ogni buon fine si allega, All. 2)
2. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello, primo periodo didattico si compone delle tre prove scritte di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) del DPR 263/12, e del colloquio pluridisciplinare di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del DPR 263/12.
La specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) del DPR 263/12, è soppressa per effetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 62/2017.
3. Tre prove scritte
a) La prima prova scritta, in italiano, si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all' Asse dei linguaggi o all'Asse storico sociale, attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1) e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative ai rispettivi Assi (All. 2).
b) La seconda prova scritta, in lingua straniera, si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all'Asse dei linguaggi attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1) e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative o alla lingua inglese o ad una seconda lingua comunitaria (All. 2), a seconda di quanto deliberato dal consiglio di classe, di cui al precedente § 1. punto 2. lett. d)
c) La terza prova scritta si riferisce ai risultati di apprendimento relativi all'Asse matematico attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello (All. 1) e riguarda le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello relative all' Asse matematico (All. 2).
4. Colloquio pluridisciplinare
• Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è teso ad accertare le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello (All. 2) con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta.
• Attesa la specificità dell'utenza, il colloquio è condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla sua storia individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso di apprendimento anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
• A tal riguardo, al fine di sostenere la crescita personale, civica, sociale e occupazionale, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno, in modo anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, di cui all'allegato 2 del DM 139/07, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 , del DPR 263/12.
§ 5 Esito dell'esame di Stato
1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
3. All'esito dell'esame di Stato concorrono il giudizio di idoneità all'ammissione e gli esiti delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare.
4. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
5. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. e proposto alla commissione in seduta plenaria.
6. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
7. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico e agli esiti delle prove d'esame.
9. Ad esito dell'esame di Stato, la commissione redige un motivato giudizio complessivo secondo i criteri determinati dal decreto del ministro dell'Università e della ricerca di cui all'art. 6, comma 7 del DPR 263/12. In attesa della determinazione dei suddetti criteri, la commissione redige il motivato giudizio sulla base dei criteri definiti nella seduta preliminare.
§ 6 Certificazione delle competenze
1. Ad esito dell' esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico (cfr. All. 2), ivi comprese quelle per le quali ad esito della procedura di cui al punto 3.2. delle Linee guida, è stata disposta la possibilità di esonero dalla frequenza del relativo monte ore
2. A tal fine, i CPIA predispongono il relativo modello utilizzando eventualmente lo schema allegato (Allegato 3).
§ 7 Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena
1. Nell'ambito delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi, di cui al punto 3.6 delle Linee guida, i CPIA, devono adottare, ferme restando le disposizioni di cui alla presente circolare, ogni opportuno intervento finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo . didattico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica in materia.
2. In particolare, nel caso di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico ma trasferiti ad altro istituto penitenziario ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell' esame, il CPIA, oltre a trasmettere formalmente tutta la documentazione di rito alle Istituzioni interessate, definisce - sentito l'USR competente e in accordo formale con le suddette Istituzioni - le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.
3. Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minori le (anche all'esterno della struttura penale), impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione di primo livello, primo periodo didattico il CPIA, d' intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato, ferma restando la necessità della stipula del relativo Patto formativo individuale, redatto secondo le indicazioni delle Linee guida.
§ 8 Rilascio diplomi e certificazioni sostitutive
Si richiamano le disposizioni in merito di cui alla Circolare n. 48 del 31 maggio 2012.
Il Capo Dipartimento
Rosa de Pasquale
Allegati
Allegato 1 - Risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello
Allegato 2 - Competenze a conclusione del percorsi di primo livello - primo periodo didattico
Allegato 3 - Schema di certificato delle competenze acquisite a conclusione del primo livello - primo periodo didattico