Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per
l’Autonomia Scolastica
Ufficio
Sesto
CIRCOLARE MINISTERIALE N.
6
PROT.AOODGOS n. 527
Roma, 21
gennaio 2009
Destinatari
Oggetto: Limiti di reddito per
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2009 -
2010.
Com'è noto, l'art. 21, comma
9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)
stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4,
della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 14 gennaio 2009 che il
tasso d'inflazione programmato per il 2009 è pari all’1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai
fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per
l'anno scolastico 2009-2010, come dal seguente prospetto in euro:
|
per i
nuclei
familiari
formati
dal
seguente
numero di
persone
|
limite
massimo di reddito
per
l'anno
scolastico
2008-2009
riferito
all'anno
d'imposta
2007
|
rivalutazione
in ragione
dell’1,5%,
con
arrotondamento
all’unità di
euro
superiore
|
limite
massimo di
reddito
espresso in euro
per
l'a.s. 2009-2010
riferito
all'anno
d'imposta
2008
|
|
1
|
4.799,00
|
72,00
|
4.871
|
|
2
|
7.961,00
|
120,00
|
8.081
|
|
3
|
10.234,00
|
154,00
|
10.388
|
|
4
|
12.222,00
|
184,00
|
12.406
|
|
5
|
14.209,00
|
214,00
|
14.423
|
|
6
|
16.105,00
|
242,00
|
16.347
|
|
7 e oltre
|
17.996,00
|
270,00
|
18.266
|
La misura delle tasse scolastiche,
determinata dal D.P.C.M. 18
maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990), è pari a
€ 6,04 (tassa di iscrizione) e a € 15,13 (tassa di frequenza).
Con la C.M. n. 2 del
4-1-2006 e con la C.M. n.13 del
30-1-2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono
al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali.
L’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge
finanziaria 2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28,
comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M.
22 agosto 2007, n 139 - regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione – ha stabilito che l’istruzione
obbligatoria è impartita per almeno dieci anni
e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre
2006,n.296.
Da ultimo, si rammenta che
l’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della
legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via
transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale.
Resta, pertanto, confermato
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che
si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore.
IL
DIRETTORE GENERALE
Mario G.
Dutto
F.to Dutto
Destinatari:
-AI DIRETTORI GENERALI DEGLI
UFFICI
SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
-AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER
LA
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
-ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA
IN LINGUA TEDESCA
BOLZANO
-ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA
SCUOLA
DELLE LOCALITA’ LADINE
BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE
PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TRENTO
-AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI PER
LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA
AOSTA