C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22
settembre 1979
Nel'intento di
regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso,
sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di
insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed
al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover
richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di
sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate
verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80.
E' infatti
inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi
sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad
adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi
o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che
le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi
nella misura minima indispensabile corrispondono alle accertate esigenze
sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le
quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola
considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto
eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare
la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i
responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere
nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli orari dei mezzi
di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le
esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari
scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della
"pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati
favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di
generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno
scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno
scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti
di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con
adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di
istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale
di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più
perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni
della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è
tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque
resta determinata in sessanta minuti;
b) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le
riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o
alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla
ultim'ora;
c) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore,
l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di
lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la
riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
La
riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti;
essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere
carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non è configurabile
alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di
riduzione.
Si ritiene
opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle
lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore
severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si
riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato,
per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di
alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o
un pari anticipo nell'uscita.
Potrà,
inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle
lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli
alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno.
Evidentemente,
per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che
le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto
dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei
docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della
formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver
sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione
per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi
con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di
revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano
obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad
autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a
restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali
autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso
automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80.
Le SS.VV.,
vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il
contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre,
redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata
da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico
- e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici
generali interessati.