Circolare Ministeriale 3 agosto 2000, n. 192
Prot. n. 3835
Oggetto: Elezioni degli organi
collegiali della scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte
provinciali - anno scolastico 2000/01
Come è noto, anche all'inizio dell'anno
scolastico 2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della
scuola di cui alla parte I, Titolo I, del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.
Si ricorda che la materia è tuttora
regolata dalle ordinanze ministeriali
permanenti 15.7.1991, nn. 215. 216 e
217,
modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del
7.4.1992, n. 267 del
4.8.1995, n. 293 del
24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998.
Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra citate,
si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.
Consigli di classe, interclasse ed
intersezione.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle
scuole secondarie di II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata
di cui agli artt. 21 e 22
dell'O.M. n. 215/91.
Negli istituti di istruzione secondaria di
II grado, in cui non è prevista in questa tornata elettorale l'elezione del
consiglio d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente
all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza nel
consiglio d'istituto.
Si raccomanda agli uffici competenti di
richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il
suddetto termine le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla
procedura elettorale
Consigli di circolo e d'istituto.
I dirigenti scolastici indicono le elezioni
del consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto
alla normale scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del medesimo
nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza,
inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in presenza di
impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento delle rispettive
liste.
Gli uffici competenti nomineranno nelle
scuole istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per
l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del
decreto interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento
del consiglio di circolo-istituto.
Si richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M.
n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52
dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano
dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi all'elezione del consiglio
di circolo-istituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli
istituti in occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento.
Istituti comprensivi.
La nomina del commissario straordinario e
l'indizione delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere adottate
anche per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare
e secondaria di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000.
Si applicano in tali casi le disposizioni
contenute nella citata O.M. n. 215/91
e nell'O.M. n.267 del
4.8.1995 (art. 4).
Per quanto riguarda, invece, gli istituti
comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori,
costituiti a norma dell'art. 2, comma 3
del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV.
nomineranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad
indire le elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che
questo Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del
Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le varie
componenti.
Consigli scolastici distrettuali e
provinciali.
Come noto, l'art. 8 del
decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha
prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e provinciali
funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo,
fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali territoriali.
Gli uffici competenti, pertanto potranno
indire eventuali elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per
esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi, secondo
le procedure stabilite con le OO.MM.
15.7.1991, nn. 216 e 217.
Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai consigli di
circolo-istituto.
E' appena il caso di ricordare che per le
scuole e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del distretto e della
provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche la procedura per
l'elezione del consiglio di circolo-istituto deve essere attivata (come
prescritto dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M.
n. 215/91) non oltre il sessantesimo giorno
antecedente a quello fissato per la votazione, anziché il quarantacinquesimo
giorno.
Data delle votazioni.
Gli uffici competenti sono delegati a
fissare autonomamente la data delle votazioni degli organi di durata triennale,
che dovranno comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00
ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di
domenica 12 e lunedì 13 novembre 2000.
Consulte provinciali degli studenti.
In occasione delle assemblee per l'elezione dei
rappresentanti nei consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato -
entro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II° grado
eleggono, con la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21 e 22
dell'O.M. n. 215/91, due rappresentanti per ciascun istituto
nella consulta provinciale prevista dall'art. 5 del
D.P.R. 9.4.1999 n. 156.
La procedura semplificata si applicherà
anche negli istituti in cui si svolgono le elezioni del consiglio d'istituto
per tutte le componenti, in modo da consentire il rispetto del termine fissato
dal comma 1 del citato art. 5.
Si precisa che hanno titolo ad eleggere due
propri rappresentanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle
scuole paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno
tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le elezioni
dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.
IL
MINISTRO
f.to
De Mauro