Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
Direzione
Generale per il personale scolastico - Uff. IV
CIRCOLARE N. 15
Prot. N. AOODGPER 1507
Roma 22
Febbraio 2011
Destinatari
Oggetto: Dottorato di Ricerca e
problematiche connesse.
Con C.M. n. 120 del
4 novembre 2002, in riferimento alla normativa di cui all’art. 52 – comma
57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state
apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del
13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Università) , sono state impartite istruzioni in
merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario
per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca.
Con la predetta C.M. n. 120
/2002, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti
fondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si
ritiene di dover richiamare:
1. la concessione del congedo
straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
2. la richiesta di congedo non
è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
3. il dipendente pubblico che
cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente
servizio presso la sede di titolarità.
4. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento
di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della
legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti
dall'INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181
del 19 ottobre 1999.
Le indicazioni discendenti da tali
precetti non sembra possano dare adito ad interpretazioni difformi da quanto la
normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e comunque numerose sono le
richieste di chiarimento che da più parti pervengono a questa Direzione
Generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le
questioni relative a:
§
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso
§
Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere
§
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
§
Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
§
Dottorati e ricercatori Universitari
§
Limiti all’ autorizzazione alla frequenza dei dottorati
Allo scopo di fornire univoche
direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti, nonché gli interessi
dell’Amministrazione, si è proceduto di interpellare in merito la Direzione
Generale per l’Istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune
problematiche, anche l’Ufficio Legislativo di questo Ministero.
Tanto premesso si ritiene quindi
di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con
la citata C.M. 120/2002, e con
riferimento agli argomenti innanzi richiamati, i seguenti chiarimenti.
§
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del
corso
Si precisa che l’art. 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del
congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non
può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal
senso ha fornito il proprio parere l’Ufficio legislativo di questo Ministero,
appositamente interpellato in merito. Non si ritiene pertanto possibile la
concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche
in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non
troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.
Si ritiene tuttavia possibile che,
come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale interessato possa
richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale,
l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto
scuola.
§
Congedo al personale con nomina a tempo determinato
Particolare attenzione si ritiene
debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.
In proposito si ritiene opportuno
un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del
vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del
personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo
determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30
giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo
determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della
durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie,
permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a
tempo indeterminato”, e pertanto anche a tale tipologia di personale si
ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma,
le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza
dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le
predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il
profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti
disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto
il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di
frequenza del dottorato).
§
Dottorati di ricerca indetti dalle Università
straniere
Al riguardo, in relazione a quanto
comunicato dall’Ufficio Legislativo, si ritiene di potersi concordare con il
parere espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005, n.
30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell’art. 453 del
D.Lvo 297/94, il quale prevede l’applicabilità dell’art. 2 della
legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di
borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo
sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia
per le Università italiane sia per quelle straniere.
Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge
476/1984, comporta dunque, l’applicabilità a tale fattispecie della
disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia
prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in
quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che
sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di
sostentamento.
§
Ripetizione delle somme percepite (stipendi)
L’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della
precitata legge 448/2001 prevede che “Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni
successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo”.
Si è ritenuto in passato che per
“Amministrazione pubblica” dovesse intendersi esclusivamente l’Amministrazione
pubblica riguardante il comparto di appartenenza del dottorando.
In merito si ritiene dover
precisare che dopo attenta valutazione del contenuto della norma di riferimento
si è convenuto che il termine “amministrazione pubblica” deve essere riferito
alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli
emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta
esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto
con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere
servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica
Amministrazione).
§
Dottorati e Ricercatori Universitari
La stessa tipologia di
problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato
di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore
universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal
servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza
obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma
57, legge n 448/2001.
Anche in questo caso, in relazione
a quanto innanzi esposto, come indicato nel precedente punto, l’interessato non
è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.
Le stesse disposizioni si ritiene
possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse
post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della
legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la
“possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti
vincitori di un assegno di ricerca.
§
Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei
dottorati
Per quanto concerne, infine, la
possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro
corso, si fa presente che, in materia, è applicabile il disposto di cui alla legge 30
dicembre 2010, n. 240 riguardante “Norme in materia di organizzazione
delle università”, pubblicata in G.U. del 14.1.2011 – Suppl. ordinario n. 11,
con particolare riferimento all’art. 19, comma 3,
che modifica l’art. 2 , primo
comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In
particolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che “il pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, “compatibilmente
con le esigenze dell’amministrazione,” in congedo straordinario…”,
mentre il punto b) aggiunge al predetto art.2 della
legge 476/84 i seguenti periodi: “Non hanno diritto al congedo
straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già
conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano
stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando
di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento
alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.
Dalle predette disposizioni si
deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1
della innanzi richiamata C.M. 120/2002, il
congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque
subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione,
rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla C.M. 120/2002, riportata
peraltro al secondo periodo punto 1 della presente nota.
Per quanto concerne il contenuto
del punto b) si richiama l’attenzione sull’espresso divieto di fruizione del
congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici dipendenti che
abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente
beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico
a corsi di dottorato di ricerca.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to
Luciano Chiappetta
Destinatari
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località
ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici territoriali degli
U.S.R.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle
scuole statali
LORO SEDI
Al Direttore Generale per
l’università, lo studente e il
diritto allo studio universitario
S E D E
e, p.c.
Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C.
ROMA
Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento
per l’Istruzione
SEDE
Ai Direttori Generali
SEDE