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D.M. 27 febbraio 1995, n. 112 (1).
“Regolamento recante norme per la disciplina delle
dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti
pubblici” (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1995, n. 90.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono
state emanate le seguenti circolari:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ.
29 maggio 1997, n. MPI/11184.
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 3, commi 47, 48, 49, 50 e 51, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
Considerato che l'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devolve ad un regolamento governativo, da adottarsi con
decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, la definizione delle modalità di attuazione per la disciplina delle
dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti
pubblici;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Emana il seguente regolamento:
1. Ambito della disciplina.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (2), le procedure per le dichiarazioni di eccedenza, le
procedure e i criteri per il collocamento in disponibilità, le procedure per
la richiesta di proroga del periodo di disponibilità dei dipendenti delle
amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e
successive modificazioni, nonché dei dipendenti delle amministrazioni e
aziende autonome e degli enti pubblici economici trasformati in società di
diritto privato e degli enti locali che dovessero trovarsi in stato di
dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993.
2. Il presente regolamento non si applica al personale
indicato nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e
successive modificazioni, nonché, ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), al
personale del comparto scuola] (1/a).
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(3) Riportato al n. A/LXV.
(3) Riportato al n. A/LXV.
(2)
Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
2. Dichiarazione di eccedenza.
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, a norma dell'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2),
raffronta, per ciascuna amministrazione di cui all'art. 1, i dati contenuti
nell'allegato prospetto A, relativi al personale risultante dalle dotazioni
organiche approvate in base alla determinazione dei carichi di lavoro e al
personale in servizio. I dati contenuti nel prospetto sono articolati per
qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di
funzioni, nonché per sedi territoriali. Entro trenta giorni dalle
comunicazioni di cui ai successivi commi 2 e 3, il Dipartimento della
funzione pubblica individua le eccedenze di personale e i posti disponibili.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione delle dotazioni
organiche, secondo i rispettivi ordinamenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e
successive modificazioni, compilano e trasmettono l'allegato prospetto A al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle norme
che disciplinano il riordino e la fusione o dalla delibera di trasformazione,
le amministrazioni risultanti da riordini o fusioni, nonché gli enti pubblici
economici e le aziende autonome trasformati in società di diritto privato
procedono alla previsione dei fabbisogni di personale, in base ai carichi di
lavoro, e li trasmettono, unitamente ai dati relativi al personale in
servizio, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'allegato prospetto A.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica invia, per il
parere, i prospetti riepilogativi dai quali risultano le eccedenze e i posti
disponibili, alle rappresentanze sindacali, individuate rispettivamente ai
sensi dell'art. 45, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e
successive modificazioni, a seconda del carattere nazionale o
territorialmente circoscritto dell'amministrazione dove risultano le
eccedenze. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che
il parere sia stato espresso, il Dipartimento può prescinderne.
5. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica sono
dichiarate, entro i successivi quindici giorni, le quantità di personale eccedente,
distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per
aree omogenee di funzioni, nonché per sedi territoriali, rispetto a ciascuna
amministrazione o ente. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale] (1/a).
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(3) Riportato al n. A/LXV.
(3) Riportato al n. A/LXV.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
3. Criteri di priorità per il collocamento in
disponibilità.
1.
Ai fini del collocamento dei dipendenti eccedenti in disponibilità, le
amministrazioni ripartiscono per sesso il personale eccedente in modo che le rispettive
quote percentuali riflettano la composizione del personale in servizio per
profili professionali accorpati per aree omogenee e applicano, quindi, i
seguenti criteri di priorità:
a) minore anzianità di servizio
maturata nella qualifica funzionale di appartenenza;
b) minore incidenza dei carichi di
famiglia;
c) età anagrafica.
2. I criteri di cui al comma 1 sono applicati secondo il
punteggio riportato nella allegata tabella B. La graduatoria è compilata in
ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La
selezione dei dipendenti da collocare in disponibilità avviene a partire dal
primo in graduatoria. A parità di punteggio, è collocato in disponibilità il
dipendente con l'età (giorno, mese, anno) anagrafica meno elevata] (1/a).
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
4. Esclusioni dal collocamento in disponibilità.
1. A norma dell'art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), sono
esclusi dal collocamento in disponibilità i soggetti di cui all'art. 1 della legge
2 aprile 1968, n. 482 (5), come
integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i
soggetti di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (6), appartenenti alle categorie protette] (1/a).
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(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(5) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(6) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di
guerra: pensioni dei dipendenti statali.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
5. Individuazione dei dipendenti da collocare in
disponibilità.
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto con il quale è dichiarata la quantità di personale eccedente,
ciascuna amministrazione individua i dipendenti da collocare in
disponibilità, dandone comunicazione entro i successivi cinque giorni al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, alle
rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), e
successive modificazioni, a ciascun dipendente interessato.
2. Ciascuna amministrazione concorda con le rappresentanze
sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), e successive modificazioni, le concrete modalità di
applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 3. Si applica la
procedura di cui all'art. 10, comma 2, dello stesso decreto
legislativo] (1/a).
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(7)
Riportato al n. A/LXV.
(7) Riportato al n. A/LXV.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
6. Collocamento in disponibilità.
1. Non oltre sessanta giorni dall'individuazione dei nominativi
dei dipendenti da collocare in disponibilità, ciascuna amministrazione adotta
i provvedimenti di collocamento in disponibilità.
2. Non sono collocati in disponibilità i dipendenti che,
nel termine di cui al comma 1, hanno accettato di essere trasferiti sulla
base degli accordi di mobilità eventualmente stipulati tra amministrazioni
pubbliche e organizzazioni sindacali.
3. I provvedimenti di collocamento in disponibilità sono
comunicati, entro i successivi cinque giorni, al Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro] (1/a).
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
7. Regime del collocamento in disponibilità.
1. Il personale collocato in disponibilità non svolge
attività lavorativa presso l'amministrazione di appartenenza.
2. La spesa per l'indennità prevista dall'art. 3, comma 48, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), grava
sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento per
effetto della mobilità o al compimento del periodo di disponibilità e della
eventuale proroga.
3. Le amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro le
economie annuali di bilancio risultanti dal collocamento in disponibilità.
4.
Gli oneri sociali - relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità - sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità e della eventuale proroga.
5. Per gli enti pubblici territoriali, le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità
del personale restano a disposizione del bilancio.
6. Il dipendente collocato in disponibilità può essere
trasferito in un posto disponibile nella stessa o altra amministrazione
secondo la procedura di mobilità volontaria e secondo quella di mobilità
d'ufficio] (1/a).
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(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
8. Proroga.
1. Ciascun dipendente in disponibilità può presentare
all'amministrazione di appartenenza domanda di proroga, almeno trenta giorni
prima della scadenza del biennio.
2. Ciascuna amministrazione decide, almeno quindici giorni
prima dalla scadenza del biennio di collocamento in disponibilità, se
concedere o meno la proroga per ulteriori dodici mesi. La proroga può essere
concessa solo in applicazione dei criteri generali ed obiettivi stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È vietata la concessione
della proroga per i dipendenti che non hanno accettato il trasferimento
disposto sulla base della procedura di mobilità volontaria e della procedura
della mobilità d'ufficio.
3. Ciascuna amministrazione invia al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro il nome dei dipendenti ai quali è
stata concessa la proroga] (1/a).
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
9. Cessazione del rapporto di lavoro.
1. Ciascuna amministrazione di appartenenza dichiara la
cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal termine del periodo di
disponibilità o della eventuale proroga, entro quindici giorni dalla scadenza
del suddetto periodo] (1/a).
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
10. Enti locali in stato di dissesto.
1. Agli enti locali che dovessero trovarsi in stato di
dissesto nel triennio successivo all'esercizio finanziario 1993, ai sensi
dell'art. 3, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), come
modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 (8), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, non si applicano l'art. 2, l'art. 5, comma 1, e l'art. 6,
comma 3, del presente regolamento.
2. L'organo consiliare di ciascuno degli enti di cui al comma
precedente dichiara le quantità di personale eccedente rispetto ai rapporti
medi dipendenti-popolazione, ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4), come
modificato dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 (9), convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, e le comunica al Ministero dell'interno e al Dipartimento
della funzione pubblica. Le quantità di personale sono distinte per
qualifiche funzionali e profili professionali, accorpati per aree omogenee di
funzioni.
3. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di eccedenza,
l'ente individua i dipendenti da collocare in disponibilità nel rispetto
della procedura di cui all'art. 5, comma 2, dandone comunicazione entro i
successivi cinque giorni al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'interno. I provvedimenti di collocamento in disponibilità sono
adottati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2 e sono comunicati al
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'interno.
4. Le norme del presente regolamento si applicano altresì
agli ulteriori collocamenti in disponibilità eventualmente risultanti
dall'approvazione del piano di risanamento dell'ente locale in stato di
dissesto] (1/a).
(Si omettono gli allegati) (1/a)
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(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(8) Riportato alla voce Finanza locale.
(4) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato.
(9) Riportato alla voce Finanza locale.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.
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