Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO
STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE
08/03/2012
CIRCOLARE
N. 2
Alle
Amministrazioni pubbliche
di cui
all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001
OGGETTO:
decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d.
"decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza
in servizio nelle pubbliche amministrazioni.
1.
Premessa.
Come
noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto legge n. 201 del
2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 è stata
introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici.
Considerati
il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento
pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei
contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si ritiene
opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un’omogenea
applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di
impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente
pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti
di età per la permanenza in servizio.
Le
recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi
per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato
il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno
introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente
al 1 gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1
gennaio 2012, prevede la "pensione di vecchiaia", conseguita sulla
base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la "pensione
anticipata", conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e
11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 15 bis, 17 e 18 del medesimo
articolo.
Per
i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse
gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il
diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento
del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianità
contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali
il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello
contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato
all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di
importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma
restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni.
Per i
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per
il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla
maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma 10
dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione
anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese
di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi
incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere
dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a
decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di
un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle
penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni
previste dal comma 2 quater del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base
a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione
percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità
contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni
ordinaria.
Il
requisito di età anagrafica per Ia maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia ed il requisito dell’anzianità contributiva per la maturazione del
diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per
effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita
(comma 12 dell'art. 24} Si segnala che con decreto interministeriale 6
dicembre 2011 (Gazzetta ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) è stato
determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
E'
opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre
2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità.
Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono
soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di
anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime
contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio
2012.
Ne
consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n.
201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni
indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità
contributiva - c.d. "quota"), anche nel caso in cui non abbiano
ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra"),
continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al
trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina,
che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti "che
a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento" (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto,
l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a
riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei
dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità
contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione.
Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e
contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente
attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di
riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di
età e di anzianità contributiva.
Come detto,
la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art.
24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in
servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4
dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i
dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno
di età in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i
dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre
categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e
quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70°
anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i
professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511
del 1946, all'art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base
ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale
l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il
dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla
pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2 bis,
del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del
2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito
di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a
pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il
limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in
presenza del quale l'amministrazione deve fax cessare il rapporto di lavoro o
di impiego.
Discende
da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di
incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma
4 dell'art. 24 citato.
In
quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde
dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente
abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale,
finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in
favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di
importo minimo non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla
prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla
Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso
di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in
servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di
contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella
quale si afferma che: "Il principio (...) secondo cui non può essere
preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma della Costituzione, la
possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo
anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il
diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo,
al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla
legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza
generale.".
E'
opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24 ha generalizzato
l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a
decorrere dal 1 gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima
anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili
dal 1 gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a
tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il
servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della
pensione (es. art. 1, comma 4 quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito
in l. n. 37 del
1990 pel i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1
ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 per il
personale del comparto scuola).
Si
segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per
il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e
militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali
di settore). Per questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito
regolamento di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei
requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole
per la generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e,
pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono
applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.
3. Il
trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Il
comma 20 dell'art. 24 prevede: "Resta fermo che l'attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni e integrazioni, convertito con modificazioni con
legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni;
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo.".
Da tale
disposizione discendono due effetti:
- anche
a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti
previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il
trattenimento in servizio oltre i limiti di età, a risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal
comma 14, lett. e, dell' art. 24);
- i presupposti per l'applicazione
degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere
dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di
accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che è
stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioè, dal 28 dicembre 2011;
la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del
"presente decreto", ma poiché la norma è stata introdotta dalla
legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in
vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri già concessi alla
data del 4 dicembre 2011 (cfr.: paragrafo successivo).
Pertanto,
anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni
potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto
dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma
questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito
anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia.
Resta
inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni patri! essere
accordato solo a decorrere dal l gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del
limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei
dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono
66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno
2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011),
rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto
accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale
trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione
dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'età di collocamento a riposo
rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di
età.
Si
segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato
nuovamente modificato di recente dall'art, 1 del d.l n. 138 del 2011,
convertito in l. n. 111 del
2011. Con l'ultimo intervento normativo è stata valorizzata la
discrezionalità nella concessione del trattenimento da parte
dell'amministrazione, aspetto già evidenziato con la modifica alla
disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il
trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto
potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui
soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in
ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità
finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre,
nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione
unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi
(considerato il mese aggiunti,·o previsto dal comma 10 secondo periodo
dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e
di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto
comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per
precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato
generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità
maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di
"anzianità massima contributiva" ed è quindi mutato il presupposto
per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in
virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a
decorrere dal l gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità
contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione
anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede
la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che
sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle
amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti
per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama
quanto già evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla I. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216
del 2011 (art. 6, comma 2 quater, del d.l. n. 216 del 2011).
Resta
inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità
contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo
il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Riprendendo
quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta
alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda
delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e
da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri
si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere
contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque
adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad esempio,
considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a
progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento
all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di
personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di
riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito,
si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge
di stabilità per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha
fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del
2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano
riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre,
l'art. 15, comma 1 bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina
della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario
straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio
finanziario dell'ente, possa esercitare "la facoltà di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del
personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di
quaranta anni.".
Si
rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del
2011, convertito in L. n. 111 del
2011, secondo cui: "In tema di risoluzione del rapporto
di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche
amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora
l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via
generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione
interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. ".
4.
Esonero.
In base a
quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art. 24 in esame l'istituto
dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del
d.l. n. 112 del 2008, convertito in I. n. 133 del
2008, è stato soppresso dalla legge di
conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data
dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di
disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri già concessi
prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le
disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle
dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda
il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in
esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalità
dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il
dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il
previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in
esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a
decorrere dal 1 gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data
del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma
15 risulti la capienza dei contingente, secondo le modalità che verranno
definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini
della norma, l'esonero si intende concesso se l'amministrazione, nella veste
del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa,
ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di
accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo
comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del
rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi
requisiti di anzianità contributiva legale.
5.
Periodo transitorio.
Il citato
comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: "Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.".
Come si
evince dal testo della disposizione, la finalità della norma è quella di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzati"i connesso
all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli
apparati pubblici. In base alla norma sono tatti salvi gli effetti degli atti
di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle
amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza
successiva al 1 gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei
nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per
espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungi
mento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi
"travolti" dalla nuova disciplina - se aventi la predetta
decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento
eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite
di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei
nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in
particolare a provvedimenti di collocamento in quiescenza aventi decorrenza
dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima
anzianità contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del
d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a 42
anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed età inferiore
a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione,
già nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della
quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione
unilaterale, l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione
dandone comunicazione all'interessato, valutando - se del caso - una
successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di
risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del
requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente
dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e
l'amministrazione dovrà darne comunicazione all'interessato e ritirare
l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di
collocamento in quiescenza già adottato.
6.
Personale del comparto scuola
Per il
personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane
ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti
in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e
specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
IL
MINISTRO PER
LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA
SEMPLIFICAZIONE
Filippo
Patroni Griffi
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