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27-01-2009 n° 3851 - Min. Funzione Pubblica e Pubblica Amministrazione

Dipartimento Funzione Pubblica circ. min. n. 3851-09: si forniscono alcune istruzioni relative alle procedure di autorizzazione ad assumere al fine di portare a conclusione quelle relative all'anno 2008
Presidenza del Consiglio deiA1inistri

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

 

NOTA CIRCOLARE N. 3851

 

DFP-8683BSl-27/01/2009-1.2.3.4

 

1. Premessa

Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono alcune istruzioni relative alle procedure di autorizzazione ad assumere al fine di portare a conclusione quelle relative all'anno 2008. solo per quegli enti di ricerca che non abbiano ancora provveduto ad inviare la relativa richiesta, e ad avviare invece quelle dell'anno 2009 per tutti gli enti di ricerca.

Si danno, inoltre, alcune indicazioni per la predisposizione della programmazione triennale dei fabbisogni 2009/2011 che dovrà comprendere, tra l'altro, le modalità di, reclutamento che ciascuna amministrazione intende avvIare per Il prossimo triennio (stabilizzazioni per il 2009. mobilità progressioni verticali. procedure concorsuali). coerentemente con i principi generali in materia, con la normativa specifica di settore c compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione per ciascun anno per le fattispecie riconducibili al regime assunzionale.

 

La predetta programmazione triennale costituisce la base di riferimento anche per la richiesta di autorizzazione a bandire. ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis. del d.lgs. 30 marzo 2001, n 165.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente nota circolare·

 

Si ricorda. per quanto riguarda le autorizzazioni ad assumere per l'anno 2008. che il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 è intervenuto per dettate alcune disposizioni di proroga. In particolare l'art. 41, comma 1, prevede, anche per codesti enti, che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009).

Ne consegue che le assunzioni per l'anno 2008 concesse ai relativi DPCM (che potranno essere adottati non oltre il 30 giugno 2009) dovranno essere effettuate entro il termine massimo del 31 dicembre 2009.

 

2. Quadro normativo di riferimento per le assunzioni 2008 e 2009

Per ricostruire un quadro giuridico esaustivo, che sia di orientamento per le amministrazioni in indirizzo, è necessario richiamare le disposizioni normative che interessano la materia.

Principalmente occorre ricordare che il nuovo regime assunzionale degli enti di ricerca è stato disegnato dalla legge 24 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 commi da 643 a 646 (legge finanziaria 2007). I commi citati coprono un arco temporale che interessa il biennio 2008 e 2009 e prevedono assunzioni fondate su procedure di reclutamento ordinario e sulla procedura di reclutamento speciale mediante stabilizzazione (vedi art. 1, comma 644. legge 296/2006). Si richiama al riguardo la circolare n. 5/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante le linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95 c comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In particolare rimane fermo il principio dell’adeguato accesso dall'esterno. nonché il fatto che l'inquadramento debba avvenire nella fascia retributiva iniziale del profilo.

Non si omette, de iure condendo, di ricordare i provvedimenti normativi in itinere in materia dì stabilizzazione ovvero la disciplina dell'art. 7. deIl’ Atto Senato 1167. La prevista abrogazione della normativa in materia di stabilizzazione, laddove divenisse legge, determinerà la necessità di concludere tutte le procedure di assunzione entro il 30 giugno 2009.

 

Prima di assumere o di bandire occorre esperire preventivamente le procedure dì mobilità, in particolare quelle previste dall'art. 34-bis del d.lgs 165/2001. Per le procedure dì stabilizzazione si prescinde dalle procedure dì mobilità (direttiva 7/2007).

Il regime sancito (legge finanziaria 2007 art.1, comma 643) tiene conto di due criteri concorrenti:

• del turn-over secondo cui gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

• della spesa del personale che deve essere sempre contenuta nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive. come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dal Collegio dei revisori dei conti.

 

La procedura assunzionale deve essere preceduta da apposita autorizzazione. L'art. 12. comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 148. convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31, prevede che a decorrere dal 2008 le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 536. primo periodo. della legge 27 dicembre 2006. n. 296, si applicano anche agli enti di ricerca.

Ciò vuoi dire che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni. (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate. corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Dal 2009, mutuando il principio previsto dall'art. 66, comma 10. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito in legge. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 6 agosto 2008. n. 133, gli enti di ricerca dovranno corredare la richiesta da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Il rinvio all'art. 35, comma 4, del d.lgs 165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle :200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali.

Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica a tutti gli enti di ricerca, compresi quelli con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

 

Il rinvio che il citato art. 12, comma 3, del d.l. 248/2007 fa all'art. 1. comma 643, della legge 296/2006 riguarda le assunzioni a decorrere dall’anno 2008, da realizzare con i risparmi dell'anno precedente".

Ne deriva che la disposizione che prescrive l'autorizzazione con DPCM non trova applicazione per le assunzioni contemplate dall'art. 1 comma 645, della legge 296/2006, assunzioni da poter realizzare in data successiva al primo gennaio 2008 in virtù dei risparmi per cessazioni avvenute nell'anno 2006, calcolati secondo i criteri del precedente comma 643. Solo per queste assunzioni gli enti di ricerca possono operare autonomamente senza preventiva autorizzazione; ciò anche in un' ottica di parità di trattamento tra gli stessi considerato che alcuni avevano provveduto in tal senso prima dell'entrata in vigore della disposizione relativa alla nuova procedura autorizzatoria.

 

Si precisa che le assunzioni di ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal MIUR di cui al piano straordinario previsto dall’ art. 1. commi 651 e 652. della legge n. 296/2006 hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle previste dall'art. 1 comma 643 della stessa legge n. 296/2006 e non sono soggette alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 12. comma 3. del d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008. Quanto sopra. nel rispetto dei contenuti recati dall’art. 4 bis, comma 17, della Legge n. 129/2008.

 

3. Regime assunzioni triennio 2010-2012

Malgrado l'oggetto della nota circolare si riferisca alle assunzioni relative al biennio 2008/2009. è utile fornire agli enti in indirizzo una prospettiva di più lungo periodo. necessaria per l'adozione di una ragionata e corretta programmazione del fabbisogno, anche in relazione alle autorizzazioni ad avviare procedure concorsuali che eventualmente saranno presentate.

Il successivo triennio 2010/2012 è disciplinato dall'art. 66. comma 14, del d.l. n.112/2008, secondo i criteri sopradescritti del turn-over al 100 per cento e della spesa di personale nel limite dell’80 per cento delle entrate correnti complessive.

Si aggiunge il principio che il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

 

In sostanza dal turn-over si ricava un doppio limite: uno che è quello del budget assunzionale pari ai risparmi per cessazioni e l'altro che è quello delle unità cessate che rappresentano il limite numerico delle assunzioni effettuabili.

Non si possono più effettuare stabilizzazioni in quanto la procedura di reclutamento speciale, essendo in deroga a quella ordinaria. si può applicare solo ove richiamata e per il triennio, 2010-2012 non vi è alcun richiamo. Inoltre si ricorda che l'art. 3. comma 90. della legge 24 dicembre 2007, n. 244 limita l'applicabilità delle disposizioni in materia di stabilizzazione solo per gli anni 2008 e 2009.

Occorre esperire preventivamente le procedure di mobilità. come già evidenziato prima.

Anche per il triennio 2010-2012 si applica la procedura assunzionale preceduta da apposita autorizzazione così come descritta nel paragrafo precedente.

 

4. Disposizioni in tema di organizzazione, dotazioni organiche e riflessi sul piano assunzionale. Art. 74 D.L. n.112/2008

L'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, prevede importanti interventi di riorganizzazione delle strutture nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche tra cui sono compresi gli enti di ricerca.

Gli adempimenti specifici richiedono misure di razionalizzazione sul piano organizzativo con riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale. in ,misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, che si concludo con l'adozione per ogni amministrazione di una nuova dotazione organica corrispondentemente ridotta per la qualifica dirigenziale.

Ciascun Ente deve adottare i propri provvedimenti tenendo conto delle procedure e del tipo di atto richiesto per l'emanazione dei regolamenti organizzativi e per la definizione delle dotazioni organiche dalle rispettive disposizioni in materia di organizzazione, La legge ha fissato un limite temporale. che era quello del 30 novembre 2008. rispetto al quale. in caso di mancato adempimento, scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il medesimo art. 74, comma 1, letto c), prescrive anche una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale, L'art. 1. comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008, n, 180, esclude gli enti di ricerca dall'applicazione della suddetta norma e conseguentemente la riduzione della dotazione organica di personale non dirigenziale prevista non costituisce più un obbligo per le amministrazioni in indirizzo.

Rimane, invece, applicabile a codesti enti oltre che la disciplina sulla razionalizzazione delle strutture dirigenziali con conseguenti effetti sulle dotazioni organiche dirigenziali, anche l'art. 1, lett. b), dello stesso art, 74 nella parte in cui dispone la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione previsti dal citato articolo 74 del d.l. n.112/2008. si ritiene che il blocco assunzionale non operi in riferimento alle sole assunzioni relative al personale non dirigenziale, fermo restando la raccomandazione per lutti gli enti in indirizzo di provvedere tempestivamente agli adempimenti prescritti e dovuti per garantire con celerità il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione. efficienza e contenimento dei costi a cui si ispirano le misure in parola, Al riguardo si segnala l'opportunità di adottare, contestualmente agli interventi di riorganizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali. i rispettivi regolamenti.

Per gli enti di ricerca la cui percentuale dei posti dirigenziali da ridurre sia pari o inferiore allo 0,5. non si procede al taglio della relativa dotazione organica ma le misure di riorganizzazione dovranno comunque interessare il personale addetto alle attività di supporto. nonché favorire il riordino degli uffici concentrando l'esercizio delle funzioni istituzionali ed unificando quelle logistiche e strumentali.

Si considerano adempienti gli enti dal momento dell'adozione delle relative deIiberazioni di riorganizzazione, fermo restando l'applicabilità della sanzione del divieto di assumere personale dirigenziale o l'annullabilità delle relative assunzioni in caso di mancata approvazione delle delibera da parte degli organi competenti.

 

5. Programmazione triennale del fabbisogno

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse. Si ricorda che l'obbligo generale di adozione del relativo provvedimento, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche. è sancito dall'art. 39. comma 1, della legge 27 dicembre 1997,1 n. 449 che lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”.

Si rinvia alle norme specifiche di settore per quanto riguarda gli enti dì ricerca.

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall'art. 35, comma 4, del d.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento.

La necessità di una programmazione triennale del fabbisogno del personale viene ribadita, da ultimo, dall'art. 66, comma 1, del d.l. n.112/2008 che ne prescrive il ricorso, entro il 31 dicembre 2008, in relazione alle misure di razionalizzazione. di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal decreto-legge medesimo che. come noto, ha anticipato la mIsura dI finanza pubblica.

Per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2009/2011 si fa presente che sono presupposti essenziali ed elementi condizionanti:

una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all'anno 2008;

gli adempimenti dì cui all’art. 74 del d.1. n. 112 del 2008, in guanto non si può prescindere, per una definizione coerente delle politiche di reclutamento, da un punto di partenza base che è la consistenza delle dotazioni organiche;

il regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio fondato sul sistema del turn-over che, consentendo di individuare in via preventiva il budget a disposizione per poter assumere, consente anche una corretta e realistica pianificazione delle procedure concorsuali avviabili evitando quelle che non potranno trovare riscontro in effettive assunzioni;

l’esplicitazione e la pianificazione delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle lIste dI collocamento. per i lIvelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti:

l'assunzione delle categorie protette che. ai fini della copertura della quota d'obbligo non rientra nel budget assunzionale ma rimane imputabile alla spesa del personale ai fini del rispetto del tetto massimo;

il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato accesso dall’esterno. Si ricorda che le stabilizzazioni. in quanto procedure riservate. insistono sulla quota dei posti non destinata alle procedure concorsuali dall'esterno. Si ribadisce che le assunzioni mediante procedure di stabilizzazione sono ammesse, a normativa vigente, solo fino al 31 dicembre 2009;

la verifica che il reclutamento che si intende avviare e le nuove assunzioni richieste sono espressione di esigenze reali di reclutamento di nuovo personale. dopo aver esperito le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) ed aver adottato tutte le misure utili di, razionalizzazione interna, comprese quelle inerenti alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, del contingente di personale addetto allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto con contestuale riallocazione delle relative risorse umane negli uffici che svolgono funzioni istituzionali (art. 74, comma 1, letto b, d.l. n. 112 del 2008):

i criteri e le conseguenti scelte che le amministrazioni intenderanno porre in essere in merito al nuovo istituto dell'esonero volontario previsto per il triennio 2009-2011, al nuovo regime del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 d) d.l. n, 112 del 2006, sulla cui applicazione si fa rinvio alla circolare n. 10 del 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione). Ciò al fine di dare una corretta rappresentazione degli eventi in uscita del personale. ovvero delle cessazioni a qualsiasi titolo che si prevede possano intervenire nel triennio, per pianificare più correttamente anche gli interventi di reclutamento nelle varie qualifiche, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione:

il corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo 7. comma 6. per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile subordinato. del d.lgs n, 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti dalI'art. 1. comma 187. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni che si sostanziano nel consentire di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta inoltre, che un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo,dovranno evitare l'insorgere .di tali fenomeni che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73. del d.l. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell’amministrazione.

 

5.1 - Precisazioni in materia di progressioni verticali. mobilità. riammissione in servizio e contratti di formazione e lavoro

Sono soggette ad autorizzazione ad assumere anche le progressioni verticali che comportano passaggio tra le aree professionali, come ricordato dal Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005) che ha equiparato tali fattispecie alle nuove assunzioni. sottoponendole pertanto alla disciplina prevista dall'art. 1 commi 95, 96 e 97, della legge n. 311/2004.

La normativa per gli enti di ricerca è, tuttavia, connotata da peculiarità connesse con il particolare ordinamento professionale e con il principio secondo cui, "Nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs. n. 16512001, i posti disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'accesso al livello di base di ciascun profilo sono conferiti mediante concorsi pubblici nei quali il 40% della disponibilità complessiva è riservato al personale dipendente…"

(art. 56. CCNL Enti di ricerca 1998/2001, deI 21/02/2002).

I restanti percorsi professionali (all'interno dei profili, disposti sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, e le progressioni economiche) sono poi finanziati secondo e nei limiti delle risorse previste dalla contrattazione collettiva e contribuiscono a determinare l'ammontare della spesa per il personale. Si tratta di risorse distinte da quelle del budget assunzionale che scaturisce dai risparmi per le cessazioni intervenute nell'anno precedente. Detti percorsi non vanno perciò computati nell’ambito del predetto budget ma resta ferma la necessità del corretto calcolo dei risparmi secondo i criteri di cui al paragr. 6.

Per quanto riguarda la mobilità essa può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Sul piano economico-finanziario la mobilità va considerata come assunzione se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al blocco delle assunzioni (ad esempio Personale della Scuola, enti locali sottoposti al patto di stabilità interno). Il relativo onere va imputato alla spesa del personale e contribuisce a determinarne l'ammontare anche in relazione al tetto massimo dell'80 per cento rispetto alle entrate correnti complessive. Ne deriva che le procedure di mobilità di personale proveniente da enti non soggetti al blocco è sottoposta a preventiva autorizzazione con le stesse modalità di un'assunzione a tempo indeterminato.

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa dettata in materia. sono da considerare nuove assunzioni.

Per i contratti di formazione e lavoro, al fine dì una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un’ evoluzione naturale degli stessi verso rapporti dì lavoro a tempo indeterminato la loro costituzione deve essere sottoposta. a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione. tenuto conto che agli stessi non è applicabile !'istituto della proroga. Si invitano, pertanto. le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e, pertanto. di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti dì formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine dì vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

 

6. Adempimenti procedurali

E' necessario presentare una richiesta di assunzioni per l'anno 2009 utilizzando il modello allegato

Assunzioni anno 2009. Per chi non avesse adempiuto per l'anno 2008 dovrà provvedere, con gli stessi criteri utilizzando il modello allegato Assunzioni anno 2008. In ciascun modello, per singola posizione economica. dovranno. tra l'altro, essere espressamente indicati:

• le unità richieste, specificando se a tempo pieno o part-time. con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;

• il numero dei posti in organico per ciascuna posizione. i presenti in servizio. le relative vacanze, le unità da stabilizzare distinte da quelle che accedono dall'esterno;

• la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;

• la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta.

 

La richiesta di personale da stabilizzare è ammessa soltanto per coloro che, secondo la normativa vigente, maturano il triennio entro il 31 dicembre 2009. L'assunzione non può mai avvenire prima della maturazione del triennio medesimo.

Questo presupposto deve essere certificato esplicitamente dall'Ente che accompagnerà il modello con un'apposita relazione di sintesi che indicherà, tra l'altro, se i soggetti interessati hanno fatto domanda, qual è l'anzianità maturata, la specifica del superamento delle procedure selettive.

Detta relazione deve contenere, altresì. tutte le informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione ad assumere, dando per ciascuna informazione gli elementi utili per comprendere l’elaborazione fatta del dato. Tra le informazioni si evidenzia che sono essenziali quelli concernenti l’ammontare delle entrate correnti per ciascun anno dI riferimento e quello della spesa di personale relativa al medesimo anno, entrambi desunti dal bilancio consuntivo ed asseverati dall'organo di controllo.

Altro elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo. indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

 

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire. da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per gli enti di ricerca che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato). Anche per le tipologie di lavoro flessibile occorrerà tenere conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del d.lgs n.165/2001 (art 35. commi 4 e 4-bis, del citato d.lgs n. 165/2001).

 

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno come indicato nel relativo paragrafo della presente nota circolare;

- relazione concernente resistenza di effettive, motivate esigenze di servizio e dell'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;

- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime:

Sì precisa, inoltre. che nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente dalla medesima amministrazione o ente il relativo onere verrà valutato in termini di differenziale dl costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.

 

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente le apposite richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele 11, n. 116 - 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero delI' economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P - Ufficio XIII, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (rgs.igop.ufficio13@tesoro.it) entro il 13 marzo 2009.

 

7. Criteri utili

Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni. da calcolare sempre sui 12 lesi a prescindere dalla data di cessazione dal servizio. e dei relativi costi si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei. Non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA. fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

Anche ai tini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo. Il tutto. ovviamente. in ragione del trattamento economico di ingresso nella qualifica.

Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto delle dinamiche retributive che si riflettono su quelle occupazionali, è necessario considerare, ai fini del calcolo dei risparmi per cessazione, per ogni profilo professionale o qualifica il trattamento economico fondamentale d'ingresso senza tenere conto delle progressioni economiche intervenute fino al momento del collocamento a riposo.

Quest'ultimo principio si applicherà, in analogia a quanto previsto per le altre amministrazioni, a decorrere dall'anno 2009 "allo scopo di evitare che, a fronte di cessazioni di personale in possesso di retribuzioni unitarie condizionate da un (consistente maturato economico. si  tenga esclusivamente conto della retribuzione iniziale dei nuovi assunti, trascurando le dinamiche retributive" (In tal senso anche la 5° Commissione Bilancio Senato - Resoconto sommario n, 87 del 26/11/2008 --- XVI Legislatura).

Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato sulla sola voce stipendio senza tenere conto delle rimanenti voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo. Ciò sia per il calcolo dei risparmi. sia per il calcolo degli oneri.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli imponi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato. mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali (es. scuola, enti sottoposti al patto di stabilità interno).

Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa allo stipendio della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

 

Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta all'atto della cessazione.

 

 

 

 

L’Ispettore Generale Capo dell’IGOP-RGS

Giuseppe Lucibello

 

Il Capo Dipartimento Funzione Pubblica

Antonio Naddeo

 

 

Evidenza

Scadenze di: dicembre 2025
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