PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
NOTA
CIRCOLARE N. 3851
DFP-8683BSl-27/01/2009-1.2.3.4
1. Premessa
Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, si forniscono alcune istruzioni relative alle procedure di
autorizzazione ad assumere al fine di portare a conclusione quelle relative
all'anno 2008. solo per quegli enti di ricerca che non abbiano ancora
provveduto ad inviare la relativa richiesta, e ad avviare invece quelle
dell'anno 2009 per tutti gli enti di ricerca.
Si danno, inoltre, alcune indicazioni per la predisposizione
della programmazione triennale dei fabbisogni 2009/2011 che dovrà comprendere,
tra l'altro, le modalità di, reclutamento che ciascuna amministrazione intende
avvIare per Il prossimo triennio (stabilizzazioni per il 2009. mobilità
progressioni verticali. procedure concorsuali). coerentemente con i principi
generali in materia, con la normativa specifica di settore c compatibilmente
con le risorse finanziarie a disposizione per ciascun anno per le fattispecie
riconducibili al regime assunzionale.
La predetta programmazione triennale costituisce la base di
riferimento anche per la richiesta di autorizzazione
a bandire. ai sensi dell'art. 35, commi 4
e 4-bis. del d.lgs. 30 marzo 2001, n 165.
Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto
quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli
appositi moduli allegati alla presente nota circolare·
Si ricorda. per quanto riguarda le autorizzazioni ad
assumere per l'anno 2008. che il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 è intervenuto
per dettate alcune disposizioni di proroga. In particolare l'art. 41, comma 1,
prevede, anche per codesti enti, che il termine per procedere alle assunzioni
di personale a tempo indeterminato. relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 30 giugno 2009).
Ne consegue che le assunzioni per l'anno 2008 concesse ai
relativi DPCM (che potranno essere adottati non oltre il 30 giugno 2009)
dovranno essere effettuate entro il termine massimo del 31 dicembre 2009.
2. Quadro normativo
di riferimento per le assunzioni 2008 e 2009
Per ricostruire un quadro giuridico esaustivo, che sia di
orientamento per le amministrazioni in indirizzo, è necessario richiamare le
disposizioni normative che interessano la materia.
Principalmente occorre ricordare che il nuovo regime assunzionale degli enti di ricerca
è stato disegnato dalla legge 24 dicembre
2006, n. 296, articolo 1 commi da 643 a 646 (legge
finanziaria 2007). I commi citati coprono un arco temporale che interessa il
biennio 2008 e 2009 e prevedono
assunzioni fondate su procedure di reclutamento ordinario e sulla procedura
di reclutamento speciale mediante stabilizzazione (vedi art. 1, comma
644. legge 296/2006). Si richiama al riguardo la circolare n.
5/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica
amministrazione riguardante le linee di indirizzo in merito all'interpretazione
ed all'applicazione dell'articolo 3, commi
da 90 a 95 c comma 106, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). In
particolare rimane fermo il principio dell’adeguato accesso dall'esterno.
nonché il fatto che l'inquadramento debba avvenire nella fascia retributiva
iniziale del profilo.
Non si omette, de iure condendo, di ricordare i
provvedimenti normativi in itinere in materia dì stabilizzazione ovvero la
disciplina dell'art. 7. deIl’
Atto Senato 1167. La prevista abrogazione della normativa in
materia di stabilizzazione, laddove divenisse legge, determinerà la necessità
di concludere tutte le procedure di assunzione entro il 30 giugno 2009.
Prima di assumere o di bandire occorre esperire
preventivamente le procedure dì mobilità, in particolare quelle previste dall'art. 34-bis del
d.lgs 165/2001. Per le procedure dì stabilizzazione si prescinde
dalle procedure dì mobilità (direttiva
7/2007).
Il regime sancito (legge finanziaria
2007 art.1, comma 643) tiene conto di due criteri concorrenti:
• del turn-over
secondo cui gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite delle
risorse relative alla cessazione dei soli rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;
• della spesa del personale che deve essere sempre contenuta
nel limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive. come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente approvato dal Collegio dei revisori dei conti.
La procedura assunzionale deve essere preceduta da apposita autorizzazione. L'art. 12. comma 3,
del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 148. convertito dalla legge 28 febbraio
2008 n. 31, prevede che a decorrere dal 2008 le disposizioni di
cui all'articolo 1 comma 536. primo periodo. della legge 27 dicembre 2006. n.
296, si applicano anche agli enti di ricerca.
Ciò vuoi dire che le assunzioni sono autorizzate secondo le
modalità di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modificazioni. (quindi adozione di DPCM),
previa richiesta delle amministrazioni interessate. corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi
oneri. Dal 2009, mutuando il principio previsto dall'art. 66, comma
10. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito in legge. con
modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 6 agosto 2008. n. 133, gli enti
di ricerca dovranno corredare la richiesta da analitica dimostrazione delle
cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.
Il rinvio all'art. 35, comma 4,
del d.lgs 165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di
procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta
relativa alle amministrazioni con organico superiore alle :200 unità rileva
solo per l'avvio delle procedure concorsuali.
Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica a
tutti gli enti di ricerca, compresi quelli con dotazione organica inferiore
alle 200 unità.
Il rinvio che il citato art. 12, comma 3, del d.l. 248/2007
fa all'art. 1. comma
643, della legge 296/2006 riguarda le assunzioni a
decorrere dall’anno 2008, da realizzare con i risparmi dell'anno
precedente".
Ne deriva che la disposizione che prescrive l'autorizzazione
con DPCM non trova applicazione per le assunzioni contemplate dall'art. 1 comma 645,
della legge 296/2006, assunzioni da poter realizzare in data successiva
al primo gennaio 2008 in virtù dei risparmi per cessazioni avvenute nell'anno
2006, calcolati secondo i criteri del precedente comma 643. Solo per
queste assunzioni gli enti di ricerca possono operare autonomamente senza
preventiva autorizzazione; ciò anche in un' ottica di parità di trattamento tra
gli stessi considerato che alcuni avevano provveduto in tal senso prima
dell'entrata in vigore della disposizione relativa alla nuova procedura
autorizzatoria.
Si precisa che le assunzioni di ricercatori degli enti di
ricerca vigilati dal MIUR di cui al piano straordinario previsto dall’ art. 1. commi 651
e 652. della legge n. 296/2006 hanno carattere aggiuntivo
rispetto a quelle previste dall'art. 1 comma 643
della stessa legge n. 296/2006 e non sono soggette alla
procedura autorizzatoria di cui all'art. 12. comma 3.
del d.l. n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008. Quanto
sopra. nel rispetto dei contenuti recati dall’art. 4 bis, comma
17, della Legge n. 129/2008.
3. Regime assunzioni
triennio 2010-2012
Malgrado l'oggetto della nota circolare si riferisca alle
assunzioni relative al biennio 2008/2009. è utile fornire agli enti in
indirizzo una prospettiva di più lungo periodo. necessaria per l'adozione di
una ragionata e corretta programmazione del fabbisogno, anche in relazione alle
autorizzazioni ad avviare procedure concorsuali che eventualmente saranno
presentate.
Il successivo triennio 2010/2012 è disciplinato dall'art.
66. comma 14, del d.l. n.112/2008, secondo i criteri sopradescritti del turn-over al 100 per cento e della spesa
di personale nel limite dell’80 per cento delle entrate correnti complessive.
Si aggiunge
il principio che il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei
predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.
In sostanza dal turn-over
si ricava un doppio limite: uno che è quello del budget assunzionale pari ai risparmi per cessazioni e l'altro che è
quello delle unità cessate che rappresentano il limite numerico delle
assunzioni effettuabili.
Non si possono più effettuare stabilizzazioni in quanto la
procedura di reclutamento speciale, essendo in deroga a quella ordinaria. si
può applicare solo ove richiamata e per il triennio, 2010-2012 non vi è alcun
richiamo. Inoltre si ricorda che l'art. 3. comma 90.
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 limita l'applicabilità
delle disposizioni in materia di stabilizzazione solo per gli anni 2008 e 2009.
Occorre esperire preventivamente le procedure di mobilità.
come già evidenziato prima.
Anche per il triennio 2010-2012 si applica la procedura
assunzionale preceduta da apposita autorizzazione
così come descritta nel paragrafo precedente.
4. Disposizioni in tema di organizzazione, dotazioni organiche e riflessi
sul piano assunzionale. Art. 74 D.L. n.112/2008
L'art. 74 del
decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, prevede
importanti interventi di riorganizzazione delle strutture nei confronti di
alcune amministrazioni pubbliche tra cui sono compresi gli enti di ricerca.
Gli adempimenti specifici richiedono misure di
razionalizzazione sul piano organizzativo con riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale. in
,misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli
esistenti, che si concludo con l'adozione per ogni amministrazione di una nuova
dotazione organica corrispondentemente ridotta per la qualifica dirigenziale.
Ciascun Ente deve adottare i propri provvedimenti tenendo
conto delle procedure e del tipo di atto richiesto per l'emanazione dei
regolamenti organizzativi e per la definizione delle dotazioni organiche dalle
rispettive disposizioni in materia di organizzazione, La legge ha fissato un
limite temporale. che era quello del 30 novembre 2008. rispetto al quale. in
caso di mancato adempimento, scatta il divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Il medesimo art. 74, comma 1,
letto c), prescrive anche una riduzione non inferiore al dieci per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non
dirigenziale, L'art. 1. comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008, n, 180,
esclude gli enti di ricerca dall'applicazione della suddetta norma e
conseguentemente la riduzione della dotazione organica di personale non
dirigenziale prevista non costituisce più un obbligo per le amministrazioni in
indirizzo.
Rimane, invece, applicabile a codesti enti oltre che la
disciplina sulla razionalizzazione delle strutture dirigenziali con conseguenti
effetti sulle dotazioni organiche dirigenziali, anche l'art. 1, lett. b), dello
stesso art, 74 nella
parte in cui dispone la riduzione del contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non
inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane
eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.
Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione previsti dal citato articolo 74 del
d.l. n.112/2008. si ritiene che il blocco assunzionale non operi in
riferimento alle sole assunzioni relative al personale non dirigenziale, fermo
restando la raccomandazione per lutti gli enti in indirizzo di provvedere
tempestivamente agli adempimenti prescritti e dovuti per garantire con celerità
il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione. efficienza e
contenimento dei costi a cui si ispirano le misure in parola, Al riguardo si
segnala l'opportunità di adottare, contestualmente agli interventi di
riorganizzazione e di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali. i
rispettivi regolamenti.
Per gli enti di ricerca la cui percentuale dei posti
dirigenziali da ridurre sia pari o inferiore allo 0,5. non si procede al taglio
della relativa dotazione organica ma le misure di riorganizzazione dovranno
comunque interessare il personale addetto alle attività di supporto. nonché
favorire il riordino degli uffici concentrando l'esercizio delle funzioni
istituzionali ed unificando quelle logistiche e strumentali.
Si considerano adempienti gli enti dal momento dell'adozione
delle relative deIiberazioni di riorganizzazione, fermo restando
l'applicabilità della sanzione del divieto di assumere personale dirigenziale o
l'annullabilità delle relative assunzioni in caso di mancata approvazione delle
delibera da parte degli organi competenti.
5. Programmazione
triennale del fabbisogno
Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è
indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche di personale e
di reclutamento di nuove risorse. Si ricorda che l'obbligo generale di adozione
del relativo provvedimento, da parte degli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche. è sancito dall'art. 39. comma 1,
della legge 27 dicembre 1997,1 n. 449 che lo finalizza alle
esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio”.
Si rinvia alle norme specifiche di settore per quanto
riguarda gli enti dì ricerca.
La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì
richiamata dall'art. 35, comma 4,
del d.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative
all'avvio di procedure di reclutamento.
La necessità di una programmazione triennale del fabbisogno
del personale viene ribadita, da ultimo, dall'art. 66, comma 1,
del d.l. n.112/2008 che ne prescrive il ricorso, entro il 31 dicembre
2008, in relazione alle misure di razionalizzazione. di riduzione delle
dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal
decreto-legge medesimo che. come noto, ha anticipato la mIsura dI finanza
pubblica.
Per una corretta programmazione del fabbisogno per il
triennio 2009/2011 si fa presente che sono presupposti essenziali ed elementi
condizionanti:
una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni
principali in materia di personale per eventi relativi all'anno 2008;
gli adempimenti dì cui all’art. 74 del d.1.
n. 112 del 2008, in guanto non si può prescindere, per una
definizione coerente delle politiche di reclutamento, da un punto di partenza
base che è la consistenza delle dotazioni organiche;
il regime assunzionale delineato dal legislatore per il
prossimo triennio fondato sul sistema del turn-over
che, consentendo di individuare in via preventiva il budget a disposizione per poter assumere, consente anche una
corretta e realistica pianificazione delle procedure concorsuali avviabili
evitando quelle che non potranno trovare riscontro in effettive assunzioni;
l’esplicitazione e la pianificazione delle singole procedure
concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle lIste dI collocamento. per i
lIvelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e
conclusione previsti:
l'assunzione delle categorie protette che. ai fini della
copertura della quota d'obbligo non rientra nel budget assunzionale ma rimane imputabile alla spesa del personale
ai fini del rispetto del tetto massimo;
il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato
accesso dall’esterno. Si ricorda che le stabilizzazioni. in quanto procedure
riservate. insistono sulla quota dei posti non destinata alle procedure
concorsuali dall'esterno. Si ribadisce che le assunzioni mediante procedure di
stabilizzazione sono ammesse, a normativa vigente, solo fino al 31 dicembre
2009;
la verifica che il reclutamento che si intende avviare e le
nuove assunzioni richieste sono espressione di esigenze reali di reclutamento
di nuovo personale. dopo aver esperito le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) ed aver
adottato tutte le misure utili di, razionalizzazione interna, comprese quelle
inerenti alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, del
contingente di personale addetto allo svolgimento di compiti logistico-strumentali
e di supporto con contestuale riallocazione delle relative risorse umane negli
uffici che svolgono funzioni istituzionali (art. 74, comma 1,
letto b, d.l. n. 112 del 2008):
i criteri e le conseguenti scelte che le amministrazioni
intenderanno porre in essere in merito al nuovo istituto dell'esonero
volontario previsto per il triennio 2009-2011, al nuovo regime del
trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. alla facoltà di risoluzione
del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento
dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art.
72 d) d.l. n, 112 del 2006, sulla cui applicazione si fa rinvio alla circolare n. 10
del 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione). Ciò al fine di dare una corretta rappresentazione degli eventi
in uscita del personale. ovvero delle cessazioni a qualsiasi titolo che si
prevede possano intervenire nel triennio, per pianificare più correttamente
anche gli interventi di reclutamento nelle varie qualifiche, compatibilmente
con le risorse finanziarie a disposizione:
il corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel
rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le
esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far
fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo
7. comma 6. per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il
lavoro flessibile subordinato. del d.lgs n, 165
del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari
previsti dalI'art. 1. comma
187. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e
successive modificazioni ed integrazioni che si sostanziano nel consentire di
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2003. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta
inoltre, che un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile
determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti
organi di controllo,dovranno evitare l'insorgere .di tali fenomeni che si
pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento
delle stesse;
i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al
personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73. del d.l.
n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo
l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale
da parte dell’amministrazione.
5.1 - Precisazioni in
materia di progressioni verticali. mobilità. riammissione in servizio e
contratti di formazione e lavoro
Sono soggette ad autorizzazione ad assumere anche le
progressioni verticali che comportano passaggio tra le aree professionali, come
ricordato dal Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico
Impiego del 9 novembre 2005) che ha equiparato tali fattispecie alle nuove
assunzioni. sottoponendole pertanto alla disciplina prevista dall'art. 1 commi 95,
96 e 97, della legge n. 311/2004.
La normativa per gli enti di ricerca è, tuttavia, connotata
da peculiarità connesse con il particolare ordinamento professionale e con il
principio secondo cui, "Nel rispetto
dell’art. 35 del
D.lgs. n. 16512001, i posti
disponibili nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del
personale per l'accesso al livello di base di ciascun profilo sono conferiti
mediante concorsi pubblici nei quali il 40% della disponibilità complessiva è
riservato al personale dipendente…"
(art. 56. CCNL
Enti di ricerca 1998/2001, deI 21/02/2002).
I restanti percorsi professionali (all'interno dei profili,
disposti sulla base della programmazione triennale di fabbisogno del personale
di cui all'art. 39 della
legge n. 449/1997, e le progressioni economiche) sono poi finanziati
secondo e nei limiti delle risorse previste dalla contrattazione collettiva e
contribuiscono a determinare l'ammontare della spesa per il personale. Si tratta di risorse distinte da quelle del
budget assunzionale che scaturisce
dai risparmi per le cessazioni intervenute nell'anno precedente. Detti
percorsi non vanno perciò computati nell’ambito del predetto budget ma resta ferma la necessità del
corretto calcolo dei risparmi secondo i criteri di cui al paragr. 6.
Per quanto riguarda la mobilità essa può essere effettuata
liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime
limitativo. Sul piano economico-finanziario la mobilità va considerata come
assunzione se riguarda personale proveniente da amministrazioni non
assoggettate al blocco delle assunzioni (ad esempio Personale della Scuola,
enti locali sottoposti al patto di stabilità interno). Il relativo onere va
imputato alla spesa del personale e contribuisce a determinarne l'ammontare
anche in relazione al tetto massimo dell'80 per cento rispetto alle entrate
correnti complessive. Ne deriva che le procedure di mobilità di personale
proveniente da enti non soggetti al blocco è sottoposta a preventiva
autorizzazione con le stesse modalità di un'assunzione a tempo indeterminato.
Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della
normativa dettata in materia. sono da considerare nuove assunzioni.
Per i contratti di formazione e lavoro, al fine dì una
corretta applicazione della normativa specifica, che vede un’ evoluzione
naturale degli stessi verso rapporti dì lavoro a tempo indeterminato la loro
costituzione deve essere sottoposta. a preventiva autorizzazione alla stessa
stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i
relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento
della loro conclusione. tenuto conto che agli stessi non è applicabile !'istituto
della proroga. Si invitano, pertanto. le amministrazioni a tenere in
considerazione quanto detto e, pertanto. di strutturare la richiesta di avvio
di procedure di reclutamento mediante contratti dì formazione e lavoro nella
forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine dì vincolare la
destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le
necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.
6. Adempimenti
procedurali
E' necessario presentare una richiesta di assunzioni per
l'anno 2009 utilizzando il modello allegato
Assunzioni
anno 2009. Per chi non avesse adempiuto per l'anno 2008 dovrà
provvedere, con gli stessi criteri utilizzando il modello allegato Assunzioni anno 2008. In ciascun
modello, per singola posizione economica. dovranno. tra l'altro, essere
espressamente indicati:
• le unità richieste, specificando se a tempo pieno o
part-time. con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si
verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
• il numero dei posti in organico per ciascuna posizione. i
presenti in servizio. le relative vacanze, le unità da stabilizzare distinte da
quelle che accedono dall'esterno;
• la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale
richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato
vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente
di ruolo dalla stessa amministrazione;
• la data di approvazione della graduatoria di merito relativa
al concorso interessato dalla richiesta.
La richiesta di personale da stabilizzare è ammessa soltanto
per coloro che, secondo la normativa vigente, maturano il triennio entro il 31
dicembre 2009. L'assunzione non può mai avvenire prima della maturazione del
triennio medesimo.
Questo presupposto deve essere certificato esplicitamente
dall'Ente che accompagnerà il modello con un'apposita relazione di sintesi che indicherà, tra l'altro, se i soggetti
interessati hanno fatto domanda, qual è l'anzianità maturata, la specifica del
superamento delle procedure selettive.
Detta relazione deve contenere, altresì. tutte le
informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione ad assumere, dando per
ciascuna informazione gli elementi utili per comprendere l’elaborazione fatta
del dato. Tra le informazioni si evidenzia che sono essenziali quelli
concernenti l’ammontare delle entrate correnti per ciascun anno dI riferimento
e quello della spesa di personale relativa al medesimo anno, entrambi desunti
dal bilancio consuntivo ed asseverati dall'organo di controllo.
Altro elemento necessario è l'importo del risparmio
realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una
dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo. indicando
le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione
da parte del relativo organo.
Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a
bandire. da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le
assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per gli enti di ricerca che hanno
una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per
le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a
prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato
laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di
formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo
all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato). Anche per le tipologie di
lavoro flessibile occorrerà tenere conto degli aspetti finanziari, nonché dei
criteri previsti dall'articolo 36 del
d.lgs n.165/2001 (art 35. commi 4 e
4-bis, del citato d.lgs n. 165/2001).
Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate
anche di:
- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti
e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta
programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che
l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno come
indicato nel relativo paragrafo della presente nota circolare;
- relazione concernente resistenza di effettive, motivate
esigenze di servizio e dell'effettivo svolgimento delle procedure preventive di
mobilità;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di
attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per
ciascun anno e a regime:
Sì precisa, inoltre. che nel solo caso di richieste di
assunzione di personale già dipendente dalla medesima amministrazione o ente il
relativo onere verrà valutato in termini di differenziale dl costo tra le
qualifiche di provenienza e di destinazione.
Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa
autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente le apposite
richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni
e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele 11, n. 116 - 00186 Roma (anche
mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero delI' economia e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.O.P -
Ufficio XIII, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma
(rgs.igop.ufficio13@tesoro.it) entro il 13
marzo 2009.
7. Criteri utili
Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni.
da calcolare sempre sui 12 lesi a prescindere dalla data di cessazione dal
servizio. e dei relativi costi si segnala la necessità di utilizzare criteri
omogenei. Non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che
ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA. fascia
o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).
Anche ai tini del calcolo dell'onere individuale annuo per
livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono
finanziate dal fondo. Il tutto. ovviamente. in ragione del trattamento
economico di ingresso nella qualifica.
Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto delle
dinamiche retributive che si riflettono su quelle occupazionali, è necessario
considerare, ai fini del calcolo dei risparmi per cessazione, per ogni profilo
professionale o qualifica il trattamento economico fondamentale d'ingresso
senza tenere conto delle progressioni economiche intervenute fino al momento
del collocamento a riposo.
Quest'ultimo principio si applicherà, in analogia a quanto
previsto per le altre amministrazioni, a decorrere dall'anno 2009 "allo scopo di evitare che, a fronte di
cessazioni di personale in possesso di retribuzioni unitarie condizionate da un
(consistente maturato economico. si
tenga esclusivamente conto della retribuzione iniziale dei nuovi
assunti, trascurando le dinamiche retributive" (In tal senso anche la
5° Commissione Bilancio Senato - Resoconto sommario n, 87 del 26/11/2008 ---
XVI Legislatura).
Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato
sulla sola voce stipendio senza tenere conto delle rimanenti voci che al
momento della cessazione affluiscono al fondo. Ciò sia per il calcolo dei
risparmi. sia per il calcolo degli oneri.
Tanto sui risparmi quanto sui costi gli imponi vanno
calcolati al lordo degli oneri riflessi.
Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le
mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale
vincolato. mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che
non hanno vincoli assunzionali (es. scuola, enti sottoposti al patto di
stabilità interno).
Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima
fascia va considerato risparmio solo la parte relativa allo stipendio della
seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il
conferimento di incarico di prima fascia.
Per il dipendente cessato che era titolare di incarico
dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6,
del d.lgs n. 165/2001 si considera risparmio solo il trattamento
retributivo corrispondente alla qualifica posseduta all'atto della cessazione.
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L’Ispettore
Generale Capo dell’IGOP-RGS
Giuseppe
Lucibello
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Il Capo
Dipartimento Funzione Pubblica
Antonio
Naddeo
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