Quesiti in ordine alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed A T A (cd. '"monetizzazione delle ferie non fruite") nell’ anno scolastico 2012/13. Applicazione degli articoli 5, comma 8, del Decreto legge n. 95/2012 e 1, commi 54-55-56, della legge n. 228/2012.
Prot. 72696 del 04/09/2013 -
Roma,
Ministero
Dell’economia e delle Finanze
DIPARTlMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEl COSTI DEl LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII
Prot. Nr
Rif. Prot. Entrata N r.
Allegati: Nota di trasmissione e all pdf
Risposta a Nota del:
Al D1partimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi - Dir. Cent. dei Sistemi
Informativi e dell'Innovazione- Uff. V
Piazza Dalmazia. 1
00198 ROMA
Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
-Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale
per il personale scolastico
-Dipartimento per la Programmazione e la Gestione
delle Risorse Umane, Finanziarie e StrumentaliDirezione
Generale per le Politiche Finanziarie e per
il Bilancio
E,p.c Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero
dell'Istruzione deU'Unìversità e della Ricerca
Via Ippolito Nievo, 35
00153 ROMA
OGGETTO: Quesiti in ordine alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed A T A (cd. '"monetizzazione delle ferie non fruite") nell’ anno scolastico 2012/13. Applicazione degli articoli 5, comma 8, del Decreto legge n. 95/2012 e 1, commi 54-55-56, della legge n. 228/2012.
Con l'avvicinarsi del termine dell'anno scolastico 2012/13 sono pervenute da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato numerose note e richieste di indicazioni in merito alla cd. monetizzazione delle ferie non godute nel corso dell'anno scolastico da parte dei personale, alla luce di quanto disposto all'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), con palticolare riferimento alle date di decorrenza di quanto ivi disposto.
Le predette note - che vertono in particolare sulle problematiche poste dal trattamento dei docenti brevi e saltuari e fino al termine delle attività didattiche - nel rilevare da un lato come comportamenti differenziati delle singole Istituzioni scolastiche potrebbero vedere l'amministrazione pubblica soccombente ·in casi di giudizio, dall'altro come occorra evitare interpretazioni estensive riguardo alla monetizzazione delle ferie, hanno auspicato una nota di chiarimenti; ciò, in quanto, successivamente all'invio da parte della Direzione Generale per le Politiche Finanziarie e per il Bilancio in indirizzo, di istruzioni alle medesime istituzioni per rinvio dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento delle ferie non godute, stanno affluendo copiosi agli organi di controllo i relativi provvedimenti autorizzativi, per le verifiche amministrativo - contabili previste dall'art 5 del D.Lvo n. 123/2011.
Al riguardo, riferiscono talune Ragionerie in questione, "alcuni Istituti avrebbero messo d'ufficio in ferie o quantomeno indotto il personale a tempo determinato a mettersi in ferie nei giorni di interruzione delle lezioni, altri avrebbero invitato a chiedere le ferie, con esiti vari e discordanti; quindi la mera ricognizione di quanti siano i giorni effettivamente fruiti è dubbia e difficoltosa". "Nella maggior parte dei casi, non è stato formalizzato nulla, quindi non esistono "giorni effettivamente fruiti", ma solo giorni in cui il personale non ha lavorato, e tutto dipende dall'interpretazione che si dà alla norma per stabilire, retrospettivamente, se quelli erano giorni di ferie o meno''.
In relazione a quanto sopra, è stata posta dalle Ragionerie in parola l'esigenza di chiarire criteri e modalità di calcolo dei giorni di ferie da considerare come fruibili, per agevolare in sede di controllo l'attività di verifica delia liquidazione dei compensi sostitutivi effettuata dalle scuole.
Il Ministero dell'Istruzione con nota del 12 giugno 2013 ha, peraltro, comunicato l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per il pagamento delle ferie non fruite, senza distinguere se queste debbano essere o no quelle residuali ai giorni di sospensione delle lezioni. La nota quindi non interviene sul problema dell'obbligo, o meno, della fruizione detle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni già durante !"anno scolastico 2012/13.
Il Service NOI PA ha, a sua volta, attivato a favore delle Istituzioni scolastiche la funzione di sistema finalizzata alla liquidazione delle competenze in questione.
Si ritiene quindi necessario fornire alcuni chiarimenti sulla materia di cui trattasi, anche sulla scorta di confronti tecnici avuti con i competenti uffici del Ministero dell'Istruzione, partendo da un excursus nonnativo, in quanto la questione afferisce innanzitutto ad una corretta valutazione dei principi che disciplinano la successione nel tempo delle leggi intervenute in materia (art. 11 delle preleggi).
Si premette che in merito a periodi in cui il personale docente fruisce delle ferie, il CCNL 29-11-2007 dispone, agli artt. 13 e 19, quanto segue:
· il personale docente a tempo indeterminato fruisce le ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Nella rimanente parte dell'anno, compresi i periodi di sospensione delle lezioni, non può fruire le ferie, salva la facoltà di fruirne per 6 giomi subordinatamente alla possibilità di sostituzione con altro personale in servizio nella stessa sede senza oneri aggiuntivi (cfr. art. 13);
· il personale docente a tempo determinato fruisce le ferie alle medesime condizioni del personale a tempo indeterminato (cfr. art. 19 comma 1), salva la possibilità di fruirle anche nei periodi di sospensione delle lezionì (cfr. art. 19 comma 2 terzo periodo), sebbene non possa essere obbligato a fruirle in detto periodo.
ARTICOLO 5, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95.
Successivamente il DL 95/2012, all'articolo 5 comma 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli. Con riferimento a quanto disposto dal CCNL 29-11-2007, come sopra riportato, risulta quindi disapplicato, in particolare, l'articolo 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012.
Sono state in particolare disapplicate la facoltà del personale a tempo determinato di non fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni e tutte le norme che consentivano conseguentemente al detto personale di "monetizzare" le stesse.
Quindi a decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del citato DL 95/20 1 2, e sino al 31 dicembre 2012 il personale scolastico, era obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni. In definitiva, appare importante sottolineare, ai fini della successiva trattazione, che la favorevole previsione contrattuale di che trattasi, non opera più nell'ordinamento scolastico già a partire dall'entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012. Pertanto, la monetizzazione delle ferie, non risultava più, da quella data, una clausola normativamente e contrattualmente prevista nell'ordinamento scolastico (da disapplicare ai sensi del comma 56 della legge n. 228/2012).
In relazione alle problematiche intertemporali poste dalla disposizione di che trattasi si sono pronunciati, peraltro, sia il Dipartimento della Funzione Pubblica che questo Dipartimento rispettivamente con note n. 32937 del 6.8.2012 e n. 77389 del 14.9.2012, intese a salvaguardare le situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, consentendo rispetto alle situazioni stesse la monetizzazione delle ferie non fruite nei soli casi previsti da disposizioni contrattuali e normative in precedenza applicabili.
ARTICOLO 1 COMMA 54 LEGGE 228/2012
Successivamente è intervenuta sulla materia la Legge di Stabilità per il 2013 ave, all'articolo 1 comma 54, è disposto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori onerì per Ie finanze pubbliche.
II comma 54 è entrato in vigore il 1° gennaio 2013, non avendo carattere di retroattività per mancata espressa disposizione in tal senso. Di conseguenza, soltanto nella parte in cui disapplica norme contrattuali non già disapplicate dal DL 95/2012 esplica i suoi effetti dal 1° settembre 2013, ai sensi del successivo comma 56. Quindi, per il personale a tempo determinato l'efficacia del comma in questione non è differita al 1° settembre 2013.
Per quanto riguarda invece il personale a tempo indeterminato, il comma 54 disapplica il contratto vigente, in quanto estende il periodo ìn cui detto personale - che precedentemente poteva fruire delle ferie soltanto durante la sospensione delle attività didattiche- può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle lezioni; la disposizione di che trattasi, di conseguenza, entra in vigore il 1° settembre 2013, a termini del citato comma 56.
Infine, circa il personale A T A, la norma di cui trattasi non introduce alcuna novità.
ARTICOLO 1 COMMA 55 LEGGE 228/2012
La Legge di Stabilità, all'articolo l comma 55, introduce una deroga al principio generale posto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 del divieto di "monetizzazione" per le ferie non fruite. Detto divieto era divenuto operativo dall'entrata in vigore de! medesimo decreto legge e dunque a decorrere dal 7 luglio 2012, essendo disapplicate dalla medesima data tutte le norme contrattuali contrastanti tra le quali l'articolo 13 comma 15 e l'articolo 19 comma 2 ultimo periodo del CCNL 29/1112007.
La deroga introdotta col richiamato articolo 1 comma 55 consente, invece, la monetizzazione delle ferie per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Tale deroga non contrasta con alcuna norma contrattuale poiché, come detto, alla data di entrata in vigore della stessa le norme contrattuali che consentivano la monetizzazione delle ferie erano state già disapplicate, dal 7 luglio 2012, con l'entrata in vigore del DL 95/2012.
Si rimarca che l'articolo 1 comma 55 di cui trattasi fa riferimento ai giorni [….] in cui è consentito al personale [….]fruire delle ferie e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle come illustrata al paragrafo precedente, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
Ne consegue che successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti guelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Per il personale A TA, in particolare quello supplente breve e saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/ll/2007, e quindi agli stessi, a decorrere dal 7° luglio 2012, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.
Infine, per il personale docente ed A T A a tempo indeterminato e per il personale A TA supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di "monetizzazione'' posto dall'articolo 5 comma 8 del decreto legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota DFP 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto sopra ed avuto riguardo anche alla durata dei diversi contratti, la "monetizzazione delle ferie" è consentita come di seguito esposto;
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Dal 7 luglio 2012
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Dal 1° gennaio 2013
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Docenti a tempo indeterminato
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Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Docenti con nomina annuale
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Le ferie sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Docenti con nomina sino al termine delle delle attività didattiche
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Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
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Docenti supplenti brevi e saltuari
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Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto
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Personale ATA non supplente breve e saltuario
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Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Personale ATA non supplente breve e saltuario
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Le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012
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Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro
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In relazione a quanto sopra espresso, le Ragionerie Territoriali dello Stato esamineranno la posizione dei dipendenti scolastici interessati dal compenso sostitutivo delle ferie riscontrando la posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad altro titolo.
Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondQ il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc ...
Infine, per quanto riguarda le ferie maturate sino al 31 dicembre 2012 e quindi prima dell'entrata in vigore del comma di cui trattasi, le stesse sono monetizzabili unicamente nei casi di cui alla citata nota DFP 32937/2012.
Il Ragioniere Generale dello Stato