MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2007, n. 45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico,
comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle
prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
(GU n. 83 del 10-4-2007)
testo in vigore dal:
25-4-2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo
13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali
interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
medesimo articolo;
Visto l'articolo
unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato
articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa
l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso
enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
Visto il decreto
ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del
predetto articolo 13-bis, nelle cui premesse si precisa l'opportunità di
procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato
comma 347
dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'INPDAP;
Viste le note
dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di
posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio
2007;
Visto l'articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti
normativi in data 21 dicembre 2006;
Vista la nota del 9
febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti
pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche
dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in
servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo
1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste
dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo
termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.
2. I soggetti di cui al
comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal
pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale e'
stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.
3. La contribuzione e'
stabilita a totale carico dell'interessato e non e' rimborsabile.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio,
l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della
retribuzione contributiva di cui al comma 242 della
legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi
dell'articolo 2, commi
9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva
applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione.
Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde
mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento
le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo è prelevato
mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre
dalla data di iscrizione.
Art. 4.
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione
contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore
al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della
cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la
trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando
l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla
pensione e' comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato
all'atto del suo collocamento a riposo.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007 Ufficio controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n.
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