Agenzia delle
Entrate
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 77/E
Roma, 04 marzo 2008
OGGETTO: ISTANZA d’Interpello - Art. 11, legge
27 luglio 2000, n. 212.
Interpretazione
dell’art. 15, primo
comma, lett. d) del D.P.R. n. 917 del 1986.
QUESITO
Il Sig. ALFA chiede
di conoscere se può detrarre in sede di dichiarazione dei redditi le spese
sostenute per conto della figlia fiscalmente a carico in relazione alla
frequenza presso la sezione di Milano della SILSIS, la scuola di specializzazione
per l’insegnamento secondario, istituita in Consorzio tra le Università della
Regione Lombardia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene
che le suddette spese siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett.
e) del Tuir.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15,
comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione dall'Irpef delle "spese per la
frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituiti
statali".
In base a tale norma
pertanto si deve ritenere che le spese di iscrizione alla SIS possano essere
detratte se la stessa può essere inquadrata tra i corsi di istruzione
universitaria.
Al riguardo si fa
presente che i documenti di prassi emanati dall'Amministrazione Finanziaria
hanno riconosciuto la detrazione delle:
·
spese sostenute per la frequenza di corsi
universitari di specializzazione presso università statali "a condizione
che gli stessi siano riconosciuti in base all'ordinamento universitario"
(Circolare Ministeriale n. 7 del 10.06.1993, paragrafo 12.8);
·
spese sostenute in relazione a corsi di
perfezionamento tenuti presso l'università (Circolare Ministeriale n. 122/E
del 1.06.1999, paragrafo 1.2.5);
·
spese per la frequentazione di master
universitari qualora "per durata e struttura dell'insegnamento, gli
stessi siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e
sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici e privati"
(Circolare n. 101/E del 19.05.2000, paragrafo 8.2).
Per poter dare una
soluzione al quesito proposto occorre premettere che nell'attuale ordinamento
italiano tutti i docenti di scuole statali o paritarie devono possedere un
titolo di abilitazione.
L'abilitazione ad
insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori si consegue con la
frequenza di corsi biennali di formazione post-laurea, a numero chiuso,
istituiti presso
le Università. I
corsi, individuati dalla sigla SSIS, acronimo di Scuola di specializzazione
per l'insegnamento secondario, prevedono esami teorici ed un periodo
di tirocinio nelle
scuole statali, sotto la guida di un tutor.
L'accesso ai corsi,
a numero programmato, avviene sulla base di esame di selezione.
Dall'ordinamento didattico allegato all'istanza si evince che la sezione di
Milano della SILSIS (Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione
per l'insegnamento secondario) ha come obiettivo quello di "promuovere e
sviluppare, ai sensi delle normative in vigore, le attitudini e le competenze
caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della scuola
secondaria in vista delle complesse esigenze richieste dallo svolgimento
delle sue funzioni istituzionali".
Il predetto
ordinamento didattico prevede:
-
un numero di ore di frequenza "non
inferiore a 1000 e non superiore a 1200" distribuite su due anni;
-
al termine del corso, il sostenimento di una
prova finale consistente nella presentazione e discussione di un elaborato
scritto relativo, in particolare, ad attività di laboratorio e di tirocinio,
al superamento del quale viene rilasciato "un diploma di
specializzazione che ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento
per la classe corrispondente";
-
che il suddetto diploma costituisce titolo di
ammissione ai concorsi a posti di insegnante nella scuola secondaria.
Tanto premesso la
scrivente ritiene che il corso seguito dai laureati presso la suddetta
Scuola, considerate le descritte caratteristiche, possa essere considerato un
"corso di istruzione universitaria".
Conseguentemente, le
relative spese possono beneficiare della detrazione di cui all'art. 15,
comma 1, lettera e) del Tuir.
La risposta di cui
alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla
Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4,
comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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