MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO
31 maggio 2002
Gazzetta
Ufficiale N. 130 del 05 Giugno 2002
Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare
le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per
le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
di
concerto con
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per
gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
Visto
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto
l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come
sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
che prevede la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la
variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con
deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno con il quale sono stabilite le
modalità applicative;
Visto
il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998,
che dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data di pubblicazione
sul predetto sito informatico;
Visti
gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza
ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Considerata
la necessità di individuare il suddetto sito informatico e di stabilire le
modalità applicative per la pubblicazione delle deliberazioni comunali
concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze
ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra
l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e
che pertanto detto sito può essere utilizzato per la pubblicazione delle
deliberazioni in questione;
Sentita
l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);
Decreta:
Art. 1.
1.
A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la
variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato
www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.
I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota
dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in
alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
"Ufficio federalismo fiscale" - viale Europa n. 242 - 00144 Roma,
ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta
elettronica, al seguente indirizzo:
entrate
dc fiscalitalocale udc @finanze.it
3.
L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e
nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di
riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente
applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli
elementi in esso contenuti all'originale.
4.
L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'inserimento delle
deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto entro
sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.
5.
Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii sarà data prevalenza secondo il
seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazioni inviata
a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso
tramite posta elettronica.
Art. 2.
1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la
modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno
2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel
sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità ivi previste.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
31 maggio 2002
Il
capo del Dipartimento
per
le politiche fiscali
Tino
Il
capo del Dipartimento
per
gli affari di giustizia
Tatozzi
Il
capo del Dipartimento
per
gli affari interni e territoriali
Malinconico