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31-05-2002 n° - Min. Economia e Finanze

Decreto 31 maggio 2002
Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Gazzetta Ufficiale N

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 31 maggio 2002

Gazzetta Ufficiale N. 130 del 05 Giugno 2002

 

Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze

 

di concerto con

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

 

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che prevede la possibilità per i comuni di deliberare l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno con il quale sono stabilite le modalità applicative;

Visto il citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998, che dispone l'efficacia delle deliberazioni stesse dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della

competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di individuare il suddetto sito informatico e di stabilire le modalità applicative per la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito un sito Internet denominato www.finanze.it finalizzato, fra l'altro, a divulgare l'informazione in materia di tributi erariali e locali e che pertanto detto sito può essere utilizzato per la pubblicazione delle deliberazioni in questione;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.);

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

1. A norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I comuni che deliberano l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, devono inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali "Ufficio federalismo fiscale" - viale Europa n. 242 - 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto mediante posta elettronica, al seguente indirizzo:

entrate dc fiscalitalocale udc @finanze.it

3. L'estratto della deliberazione deve contenere i seguenti dati: codice ISTAT e nome del comune, la provincia di appartenenza del medesimo, l'anno di riferimento, data e numero della delibera, l'aliquota complessivamente applicata per l'anno di riferimento, l'attestazione della conformità degli elementi in esso contenuti all'originale.

4. L'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.

5. Nell'ipotesi di pluralità di testi o di invii sarà data prevalenza secondo il seguente ordine: alla copia conforme all'originale della deliberazioni inviata a mezzo servizio postale, a quella inviata tramite fax, all'estratto trasmesso tramite posta elettronica.

 

 

Art. 2.

 

1. Le deliberazioni concernenti l'istituzione ovvero la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF adottate per l'anno 2002, prima della entrata in vigore del presente decreto, sono inserite nel sito di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità ivi previste.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 31 maggio 2002

 

Il capo del Dipartimento

per le politiche fiscali

Tino

 

Il capo del Dipartimento

per gli affari di giustizia

Tatozzi

 

Il capo del Dipartimento

per gli affari interni e territoriali

Malinconico

 

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