Ministero del tesoro - D.M. 10 ottobre 1985
pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1986, n. 46.
Regolamentazione della «gestione per
conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti
statali attuata dall'INAIL (1).
IL MINISTRO DEL
TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
e
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio
1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre
1947, che disciplina la particolare «gestione per conto dello Stato», attuata
dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dei
dipendenti statali obbligatoriamente soggetti all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 2 del citato decreto
ministeriale 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, il quale contempla
che le amministrazioni dello Stato sono tenute a rimborsare all'Istituto
nazionale contro gli infortuni sul lavoro, oltreché
l'ammontare delle prestazioni erogate per loro conto, anche una quota delle
spese di gestione, che sarà stabilita per ogni esercizio finanziario dal
Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta dell'Istituto, in base alle
risultanze di bilancio relative all'anno precedente a quello cui si riferisce
l'esercizio finanziario;
Considerata la sopravvenuta inadeguatezza
delle norme contenute nel detto decreto ministeriale
del 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, per quanto concerne i criteri
da seguire per il rimborso degli oneri di gestione a carico delle
amministrazioni statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle
spese di competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base
delle risultanze dell'esercizio precedente, che ha dato luogo a notevoli
inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di rimborso
determinate con le aliquote così stabilite e le spese effettivamente sostenute
dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo Stato per quell'esercizio.
Tale discordanza è da attribuirsi al fatto che il periodo di osservazione
è diverso e che da tempo sono sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro,
non costante e non uniforme i parametri di calcolo presi in considerazione;
Ritenuto necessario di adottare, per la
determinazione delle aliquote di caricamento delle spese di gestione di un
esercizio, le risultanze di competenza dell'esercizio
stesso, al fine di una appropriata imputazione delle spese, in modo da
soddisfare le esigenze di certezza e correntezza dei
rapporti tra lo Stato e l'INAIL;
Ritenuta più equa una redistribuzione
delle spese di gestione fra le varie amministrazioni statali sulla base del
numero degli eventi infortunistici e delle rendite, in luogo dell'ammontare
finanziario delle prestazioni erogate;
Visto l'art. 127 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, che, nel confermare la possibilità del ricorso da parte
delle amministrazioni statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la
potestà di regolamentare la materia con norme da
emanarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
Sentite le amministrazioni dello Stato
interessate;
Decreta:
Art. n. 1
I dipendenti delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto.
L'obbligo
dell'assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali
che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L'assicurazione
del personale sopra menzionato è attuata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione
dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione
per conto dello Stato.
Le norme
previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende
autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché
ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si
applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.
Art. n. 2
Le amministrazioni
rimborsano annualmente all'INAIL, su presentazione di appositi
elaborati meccanografici (2) il cui contenuto è sottoscritto dal presidente
dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle
prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art.
124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Inoltre, le
amministrazioni stesse rimborsano annualmente all'INAIL per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali, nonché per le prestazioni integrative
concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al capo IX
del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un'aliquota
determinata in funzione dell'incidenza del numero degli infortuni afferenti la
gestione dipendenti statali e per conto dello Stato rispetto a quelli
complessivi della gestione industria.
Per le spese
generali di amministrazione delle rendite le predette
amministrazioni rimborsano una aliquota calcolata in funzione dell'incidenza
del numero delle rendite inerenti alla gestione dipendenti dello Stato e per
conto dello Stato rispetto a quello complessivo della gestione industria.
Gli importi
unitari così determinati, stabiliti sulla base delle risultanze
del conto consuntivo relativo all'anno di erogazione, sono approvati dal
Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
L'INAIL potrà
richiedere alle amministrazioni statali a titolo di finanziamento della
gestione, un'anticipazione annuale pari al 50% dell'importo dell'ultima
richiesta di rimborso. Tale anticipazione sarà
conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.
Art. n. 3
Nei casi di unificazione di rendita da infortunio o da malattia
professionale a carico dell'INAIL con altra a carico dello Stato, allorché, ai
sensi dell'art.
80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si
costituisce un'unica rendita appartenente alla gestione ordinaria, le
amministrazioni statali verseranno all'INAIL i valori capitali delle quote
parti delle rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse.
Tali valori
capitali dovranno essere calcolati sulla base delle tabelle approvate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Qualora la
percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia
inferiore al minimo indennizzabile, le amministrazioni dello Stato verseranno
all'INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale
al grado di inabilità relativo all'infortunio a carico
dello Stato.
Il valore
capitale della quota di rendita dovuta dall'amministrazione statale sarà
calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.
Art. n. 4
L'INAIL,
costituita la rendita secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederà a
darne immediata comunicazione all'amministrazione statale.
L'INAIL è
tenuto ad informare l'amministrazione statale anche in caso di
esito negativo della richiesta di indennizzo per mancanza dei requisiti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
precedente.
Art. n. 5
Nei casi in
cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito
il diritto ad optare, a norma di legge, o per la
rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza
oppure per la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita
infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute a richiedere
la prescritta dichiarazione opzionale direttamente agli interessati e di
trasmetterla all'INAIL.
L'opzione esercitata è irritrattabile.
Nell'ipotesi di opzione per la pensione privilegiata statale, l'INAIL,
acquisita la predetta dichiarazione, sospenderà il pagamento della rendita a
partire dal rateo immediatamente successivo e comunicherà all'amministrazione
statale gli importi corrisposti al predetto titolo.
Alle
successive operazioni di conguaglio provvederà direttamente l'amministrazione
statale interessata.
Art. n. 6
Il personale
dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva
agli effetti del presente decreto la qualità di
«dipendente dello Stato».
Nei confronti
del personale suddetto dovrà trovare applicazione la forma assicurativa della
«gestione per conto dello Stato» fino a quando lo stesso non sarà stato
giuridicamente inquadrato nei ruoli organici degli enti.
Nella ipotesi in cui il predetto personale subisca un infortunio
sul lavoro ovvero contragga una malattia professionale tutelati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ente presso il quale è distaccato è
tenuto a rimborsare all'amministrazione statale cui il personale appartiene
l'ammontare delle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché il valore capitale
della eventuale rendita costituita.
Art. n. 7
In caso di
controversie tra gli assicurati dipendenti statali e l'INAIL, quest'ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a
dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate.
(1) Si
ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) Periodo così rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1986, n. 60.