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25-07-1952 n° 991 - Leggi

Legge 25 luglio 1952, n. 991
Provvedimenti in favore dei territori montani.
Legge 25 luglio 1952, n

Legge 25 luglio 1952, n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani.

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n.176 del 31 luglio 1952)

 

 

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica

 

promulga

 

la seguente legge:

 

 

Titolo I. Dei territori montani

 

 

Art. 1. (Determinazione dei territori montani).

 

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.

Sono escluse dal conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 12.000.

La commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani. la commissione censuaria centrale notifica al comune interessato e al ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i comuni anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

 

 

Titolo II. Disposizioni a favore dei territori montani

 

 

Art. 2. (Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano).

 

Con decreti del ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od associati, operanti nei territori montani. tali mutui, diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese di contratto.

Per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Alle operazioni di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Le opere che beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.

Con le norme di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge saranno stabilite le modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli istituti di credito, per la erogazione delle somme stesse da parte dello stato agli istituti mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello stato, per la concessione dei mutui, nonché le norme relative alla restituzione allo stato, al 31 dicembre di ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli istituti mutuanti.

 

 

Art. 3. (Sussidi e concorsi dello stato per opere di miglioramento).

 

Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonché dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma.

I contributi per le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. sono ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare riguardo a quelle foraggere.

Per gli impianti di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato fino al 60 per cento della spesa.

I contributi di cui all'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto 26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la ricostruzione di boschi estremamente deteriorati,per la formazione di boschi richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili, vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.

Per la costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un contributo dello stato sino al 50 per cento della spesa. per l'acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per l'acquisto di sementi elette, il contributo dello stato è concesso nella misura massima del 35 per cento.

I contributi saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari soli od associati.

Il concessionario del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura del concorso finanziario ragguagliato in capitale.

 

 

Art. 4. (Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e l'assistenza tecnica).

 

Il contributo previsto dall'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art 155, nonché gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.

 

 

Art. 5. (Concessione di studi).

 

Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordinamento della proprietà fondiaria, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.

Qualora al compimento degli studi non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni, in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata dallo stato.

 

 

Art. 6. (Demanio forestale).

 

L'azienda di stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione della presente legge.

Nei terreni di cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di cattura per selvaggina nobile stanziale.

Per lo stesso scopo l'azienda può ottenere dalla cassa depositi e prestiti, dagli istituti esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo annuo e per cinque anni.

Per il rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'azienda è autorizzata a proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al ministero del lavoro che decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente avviamento della mano d'opera disoccupata. gli acquisti suddetti non riguardano i territori inclusi nei parchi nazionali.

La spesa per detti cantieri graverà sul bilancio del ministero del lavoro.

 

 

Art. 7. (Espropriazioni).

 

I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente camera di commercio, industria e agricoltura, a favore dell'azienda di stato per le foreste demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà dell'azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore dell'azienda.

Per quanto riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Alla spesa relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'azienda entro i limiti fissati annualmente dal suo consiglio d'amministrazione e, per la eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e quinto dell'art. 31 della presente legge.

 

 

Art. 8. (Agevolazioni fiscali).

 

Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

 

 

Titolo III degli enti per la difesa montana

 

 

Capo I. Delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici.

 

 

Art. 9 (Costituzione obbligatoria).

 

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

 

 

Capo II. Dei consorzi di prevenzione.

 

Art. 10. (Costituzione).

 

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. la misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per i lavori pubblici.

 

 

Art. 11. (Prescrizioni dei consorzi).

 

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli uffici del genio civile, le camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. ai detti consorzi, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.

 

 

Art. 12. (Compiti e facoltà).

 

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del ministro per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonché nella manutenzione delle opere stesse.

 

 

Art. 13. (Rinvio).

 

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo iv, capo ii della presente legge.

 

 

Titolo IV. Della bonifica montana

 

 

Capo I. Dei comprensori di bonifica montana.

 

 

Art. 14. (Classificazione e delimitazione).

 

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del corpo forestale dello stato, con decreto del presidente della repubblica, promosso dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

 

 

Art. 15. (Classificazione di comprensori di bonifica

 

E di bacini montani in comprensori di bonifica montana).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo ii del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

 

Capo II. Dei consorzi di bonifica montana e del piano generale di bonifica

 

 

Art. 16. (Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica  montana).

 

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. in difetto, si provvede d'ufficio con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col ministro per i lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo v, capo i, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

 

Art. 17. (Piano generale di bonifica montana).

 

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello stato, à termini del precedente art. 5, dal consorzio dei proprietari, da provincie, comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati, o da associazioni e istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il ministero dell'agricoltura e foreste, di intesa col ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

 

 

Art. 18. (Effetti dell'approvazione del piano).

 

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. le spese di progettazione sono anticipate dallo stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

 

 

Capo III. Delle opere di competenza dello stato e delle opere di competenza privata.

 

 

Art. 19. (Opere pubbliche di competenza dello Stato).

 

Nei comprensori di bonifica montana sono di competenza dello stato, in quanto necessarie ai fini generali della bonifica, le opere previste dall'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile, quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di esso.

È altresì di competenza dello stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali.

Sono di competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica montana.

 

 

Art. 20. (Attribuzione della spesa per le opere di bonifica).

 

Le spese per le opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a totale carico dello stato.

Le spese per le altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono sostenute dallo stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, Nell'Italia centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la maremma toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonché nei territori o nei comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Le spese per le opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello stato per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica e le cabine di trasformazione, eseguite dai comuni e già sussidiate ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Lo stato è peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della presente legge.

Le opere di competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti dall'art. 3 della presente legge.

 

 

Art. 21. (Pubblica utilità delle opere di bonifica).

 

Le opere pubbliche o private da eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Quando si tratta di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini anzidetti, è fatto con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentite le competenti camere di commercio, industria e agricoltura.

 

 

Art. 22. (Opere private di interesse comune).

 

Le opere di competenza privata, previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune con provvedimento del ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo regionale competente, e dal ministro stesso affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

 

 

Art. 23. (Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati).

 

Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali di trasformazione dell'agricoltura, ove il ministro per l'agricoltura e per le foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24 della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli inadempienti.

  le modalità e le condizioni della sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.

 

 

Art. 24. (Espropriazione per inadempienza).

 

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo, quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.

Per quanto riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

 

Capo IV. Dell'esecuzione, del compimento e della manutenzione delle opere.

 

 

Art. 25. (Esecuzione delle opere di competenza statale).

 

Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto ai risultati utili della sistemazione.

In particolare ha titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società, della maggior parte dei terreni.

Quando manchi l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da sistemare, la concessione può essere fatta a province, comuni e loro consorzi, o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione dei comprensori.

La scelta tra più aspiranti è fatta insindacabilmente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona riuscita della sistemazione.

 

 

Art. 26. (Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare).

 

se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.

 

 

Art. 27. (Compimento e manutenzione delle opere pubbliche).

 

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento.

Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il ministero dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello stato o gli enti che vi siano normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie categorie di opere.

In particolare:

a) alla manutenzione delle strade provvedono lo stato, le provincie ed i comuni, a seconda che si tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.

All'uopo il ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il compimento della strada, ne determina, di concerto col ministero dei lavori pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla manutenzione;

b) alla manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive. l'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è dichiarata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col ministero dei lavori pubblici;

c) alla manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle popolazioni, provvede il comune che vi ha interesse.

All'uopo il ministro per l'interno, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste, provvede o all'erezione in comune del nuovo centro o alla sua aggregazione al comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;

d) alla manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere di ogni altra opera seguita come pubblica, provvede il consorzio dei proprietari, o, in difetto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.

Per il finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello stato dovranno essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli dei bilanci dei ministeri interessati.

 

 

Art. 28. (Dichiarazione di ultimazione della bonifica).

 

Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all'art. 17, il ministro per l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita commissione formata da tecnici dell'amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il riassetto economico del comprensorio.

In caso affermativo, provvede a dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore opera, ancorché resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere assunta dallo stato, in virtù della presente legge, senza una nuova classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. è fatta soltanto eccezione per la ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non dipenda, a giudizio del ministro per l'agricoltura e per le foreste da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.

 

 

Art. 29. (Oneri reali sui fondi).

 

Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione di opere di interesse comune a più fondi, nonché le quote e i contributi cui i consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali. il credito in surrogazione deve essere trascritto.

  alla riscossione si procede con le norme che regolano la esazione delle imposte dirette.

 

 

Art. 30. (Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni

 

Dei consorzi di bonifica e di prevenzione).

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio, amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta l'idoneità con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.

 

 

Titolo V. Disposizioni finanziarie

 

 

Art. 31. (Autorizzazione di spesa).

 

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.

Nei successivi stati di previsione sarà determinato lo ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui.

Le somme di cui ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:

a)  lire un miliardo per la concessione di anticipazione agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

b)  lire un miliardo all'azienda di stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c)  lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 1 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;

d)  lire un miliardo per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni di cui all'art. 18.

Per gli esercizi finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire sette miliardi sarà così ripartita:

a)  lire 2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

b)  lire 1 miliardo all'azienda di stato per le foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;

c)  lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;

d)  lire 2 miliardi per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni di cui all'art. 18.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

 

 

Art. 32. (Mutui per l'esecuzione delle opere).

 

La cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei territori montani.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art. 29 della presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.

 

 

Titolo VI. Disposizioni varie

 

 

Art. 33. (Direzione generale per l'economia montana  e per le foreste).

 

La direzione generale delle foreste, presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la denominazione di direzione generale per l'economia montana e per le foreste. oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta direzione generale spetta anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.

 

 

Art. 34. (Comunioni familiari).

 

Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

 

 

Art. 35. (Agevolazioni fiscali).

 

Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere affidate ai consorzi stessi, sono soggetti alla imposta fissa di registro, salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

 

Art. 36. (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute).

 

Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500.

La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle commissioni, di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. le predette commissioni sono integrate, a tal fine, dall'ispettore dipartimentale delle foreste.

Per gli scopi di cui al comma precedente le predette commissioni continueranno comunque a funzionare sino al 30 giugno 1962.

 

 

Art. 37. (Deroga al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

 

Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere acquistato il titolo predetto.

 

 

Art. 38. (Regolamento d'esecuzione).

 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del capo dello stato, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri ministri interessati, e udito il consiglio dei ministri, saranno emanate le relative norme integrative e di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

 

data a Roma, addì 25 luglio 1952

Einaudi

De Gasperi - Fanfani -

Spataro - Zoli - Pella

- Vanoni - Aldisio -

Campilli - Rubinacci

visto, il guardasigilli: Zoli

 

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