Legge 25 luglio 1952, n. 991
Provvedimenti
in favore dei territori montani.
(pubblicata
nella gazzetta ufficiale n.176 del 31 luglio 1952)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il
Presidente della Repubblica
promulga
la
seguente legge:
Titolo I. Dei territori montani
Art. 1. (Determinazione dei territori
montani).
Ai fini
dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i
comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di
sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il
dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio
comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per
ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito
agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589,
convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12
ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire
2400.
Sono escluse dal
conteggio del reddito medio di cui al comma precedente le qualità di coltura,
il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire
12.000.
La commissione
censuaria centrale compila e tiene aggiornato un elenco nel quale, d'ufficio o
su richiesta dei comuni interessati, sono inclusi i territori montani. la
commissione censuaria centrale notifica al comune interessato e al ministero
dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.
La predetta commissione ha
altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i comuni anche non limitrofi ai
precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma
del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con
particolare riguardo ai comuni già classificati montani nel catasto agrario ed
a quelli riconosciuti, per il loro intero territorio, danneggiati per eventi
bellici, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
Titolo II. Disposizioni a favore dei
territori montani
Art. 2. (Mutui di miglioramento e per
l'artigianato montano).
Con decreti del
ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le
foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino
all'ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per
ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il
credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni
statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a
piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli
od associati, operanti nei territori montani. tali mutui, diretti all'impianto
e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende
trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a migliorie
di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello
sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi, saranno concessi per l'80 per cento
della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile e saranno rimborsabili in
trenta anni, con una quota annua di ammortamento e di interessi del quattro per
cento, esclusa ogni provvigione o compenso accessorio, ad eccezione delle spese
di contratto.
Per detti mutui è
concessa la garanzia sussidiaria dello stato sino ad un ammontare complessivo
del 70 per cento della perdita accertata.
Alle operazioni
di credito concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti
agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del regio
decreto 5 maggio 1910, n. 472.
Le opere che
beneficieranno dei mutui di miglioramento previsti dal presente articolo
saranno escluse dal godimento del concorso in capitale e del contributo dello
stato nel pagamento degli interessi previsti dalle leggi vigenti.
Con le norme di
attuazione di cui all'art. 38 della presente legge saranno stabilite le
modalità per la ripartizione delle somme di cui sopra fra gli istituti di credito,
per la erogazione delle somme stesse da parte dello stato agli istituti
mutuanti, per l'attuazione della garanzia dello stato, per la concessione dei
mutui, nonché le norme relative alla restituzione allo stato, al 31 dicembre di
ogni anno, senza interessi, delle quote di capitale dovute dai mutuatari agli
istituti mutuanti.
Art. 3. (Sussidi e concorsi dello stato per
opere di miglioramento).
Le agevolazioni ed i sussidi
previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i terreni sottoposti
a vincolo idro-geologico, nonché dall'art. 105 del regio decreto 16 maggio
1926, n. 1126, si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui
al quarto comma.
I contributi per
le opere di miglioramento fondiario previsti dagli articoli 43 e seguenti del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 9 della legge 23 aprile
1949, n. 165, sono elevati, per i territori montani, ad un massimo del 50 per
cento delle spese di miglioria da sussidiare, salva la maggiore misura di
sussidio prevista dalle leggi vigenti per determinate opere e piantagioni. sono
ammesse al contributo sino alla misura massima del 50 per cento anche le spese
per l'impianto di teleferiche, compresi i fili a sbalzo, come pure le spese per
l'impianto di vivai e di centri produttori di sementi elette, con particolare
riguardo a quelle foraggere.
Per gli impianti
di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia il contributo può essere elevato
fino al 60 per cento della spesa.
I contributi di cui all'art. 91
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'art. 105 del regio decreto
26 maggio 1926, n. 1126, per la formazione di nuovi boschi, per la
ricostruzione di boschi estremamente deteriorati,per la formazione di boschi
richiesti per la difesa di terreni o fabbricati e per la tutela delle
condizioni igieniche, anche se non trattasi di terreni vincolati o vincolabili,
vengono elevati al 75 per cento della spesa relativa.
Per la
costruzione di carbonaie razionali, di impianti produttivi di gas di carbone o
di metano biologico ad uso casalingo, agricolo ed industriale, è concesso un
contributo dello stato sino al 50 per cento della spesa. per l'acquisto di
fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento
della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e per
l'acquisto di sementi elette, il contributo dello stato è concesso nella misura
massima del 35 per cento.
I contributi
saranno concessi nella misura massima quando si tratti di opere di
miglioramento di pascoli montani o di acquisto di bestiame selezionato e quando
si tratti di opere di miglioramento di fondi appartenenti a piccoli proprietari
soli od associati.
Il concessionario
del contributo che intenda ricorrere ad un mutuo per la esecuzione delle opere
di miglioramento, può ottenere il contributo statale in forma di partecipazione
alla quota annua di ammortamento e di interessi, restando immutata la misura
del concorso finanziario ragguagliato in capitale.
Art. 4. (Contributi per la gestione dei
patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti e per l'aggiornamento e
l'assistenza tecnica).
Il contributo previsto dall'art.
139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà
dei territori in cui operano gli enti, non può essere inferiore al 40 per cento
e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. tale contributo può essere
concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al
personale tecnico e di custodia e su quelle d'ufficio, qualora le aziende
speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all'art 155, nonché
gli enti considerati nell'art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione
tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli enti assumano nelle
rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica
forestale, agraria o zootecnica.
Art. 5. (Concessione di studi).
Agli enti
pubblici, alle aziende speciali di cui all'articolo precedente, ai consorzi e
alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani
e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento
dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per
il riordinamento della proprietà fondiaria, il ministero dell'agricoltura e
delle foreste, fino al 30 giugno 1962, può anticipare i mezzi necessari nel
modo previsto per la concessione di studi dall'art. 108 del regio decreto 13
febbraio 1933, n. 215, e disposizioni successive.
Il ministero
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello dei lavori pubblici, è
altresì autorizzato ad anticipare i mezzi necessari per la ricerca di acque
utilizzabili nei territori montani a scopo irriguo o potabile.
Qualora al compimento degli studi
non subentri la esecuzione di opere pubbliche di competenza statale, la
concessione di studi è ugualmente possibile salvo a determinare in sede di
concessione il modo e le garanzie per il recupero in un congruo numero di anni,
in ogni caso non superiore a dieci, del 50 per cento della spesa anticipata
dallo stato.
Art. 6. (Demanio forestale).
L'azienda di
stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare in ciascun anno del
decennio 1952-53 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati
atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite
della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del
decennio 1952-53 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l'applicazione
della presente legge.
Nei terreni di
cui al comma precedente dovranno essere costituite zone di ripopolamento e di
cattura per selvaggina nobile stanziale.
Per lo stesso
scopo l'azienda può ottenere dalla cassa depositi e prestiti, dagli istituti
esercenti il credito agrario e fondiario, dagli istituti di previdenza e
assicurazioni sociali, mutui di favore fino al limite massimo di un miliardo
annuo e per cinque anni.
Per il
rimboschimento e la sistemazione dei terreni suddetti l'azienda è autorizzata a
proporre l'apertura di cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n.
264, approntando i progetti e gli elaborati tecnico-amministrativi relativi ai
cantieri stessi e trasmettendoli direttamente al ministero del lavoro che
decide in merito alla inclusione, con priorità, dei progetti e degli elaborati
medesimi nel piano all'uopo predisposto su scala nazionale e al conseguente
avviamento della mano d'opera disoccupata. gli acquisti suddetti non riguardano
i territori inclusi nei parchi nazionali.
La spesa per
detti cantieri graverà sul bilancio del ministero del lavoro.
Art. 7. (Espropriazioni).
I terreni comunque rimboschiti a
totale carico dello stato ai sensi dell'art. 20 della presente legge possono
essere espropriati, sentito il parere della competente camera di commercio,
industria e agricoltura, a favore dell'azienda di stato per le foreste
demaniali, quando siano situati in attiguità a terreni di proprietà
dell'azienda stessa oppure costituiscano un comprensorio boscato di estensione
sufficiente a formare una unità tecnica amministrativa autonoma o possano
essere convenientemente assunti in gestione da un ufficio viciniore
dell'azienda.
Per quanto
riguarda il procedimento, la espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno
1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Alla spesa
relativa si provvede con i fondi normali di bilancio dell'azienda entro i
limiti fissati annualmente dal suo consiglio d'amministrazione e, per la
eventuale eccedenza, con i fondi di cui alle lettere b) dei commi quarto e
quinto dell'art. 31 della presente legge.
Art. 8. (Agevolazioni fiscali).
Ai territori montani sono estese,
in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fiscali in materia di
imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni
situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare,
nonché la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura,
limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri
sul livello del mare.
Titolo III degli enti per la difesa montana
Capo I. Delle aziende speciali e dei
consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici.
Art. 9 (Costituzione obbligatoria).
Il ministro per l'agricoltura e
per le foreste, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura delle
provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio
le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali
degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. sono abrogate le norme procedurali dell'art.
157 del citato provvedimento.
Il provvedimento,
con il quale vengono costituiti la azienda speciale o il consorzio
obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del
contributo di cui all'art. 4.
La gestione dei
beni silvo-pastorali appartenenti ai comuni o altri enti è fatta comunque con
contabilità separata da quella degli enti interessati.
Capo II. Dei consorzi di prevenzione.
Art. 10. (Costituzione).
Nei territori montani in cui
necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle
attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo
delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro
le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana,
possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari
interessati, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura e l'organo
regionale competente.
I consorzi di
prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. la
misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.
La costituzione è
fatta con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro per
l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per i lavori pubblici.
Art. 11. (Prescrizioni dei consorzi).
Ai consorzi di
prevenzione, sentiti anche gli uffici del genio civile, le camere di commercio,
industria e agricoltura e gli organi regionali competenti, spetta di
prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla
buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. ai detti
consorzi, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie
interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi culturali e le opere
ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità
del terreno ed al buon regime degli scoli.
Contro le
prescrizioni dei consorzi, gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione, possono ricorrere al ministro per l'agricoltura e
per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.
Art. 12. (Compiti e facoltà).
I consorzi di prevenzione hanno
facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che,
interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di
essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.
Essi inoltre
possono, previa autorizzazione del ministro per l'agricoltura e per le foreste,
surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli
interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonché nella
manutenzione delle opere stesse.
Art. 13. (Rinvio).
Per tutto quanto
non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione
sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica
montana, di cui al titolo iv, capo ii della presente legge.
Titolo IV. Della bonifica montana
Capo I. Dei comprensori di bonifica
montana.
Art. 14. (Classificazione e delimitazione).
I territori
montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico,
non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il
coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad
opera dello stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di
bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un
qualsiasi ente interessato o del corpo forestale dello stato, con decreto del
presidente della repubblica, promosso dal ministro per l'agricoltura e per le
foreste, di concerto con i ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Quando sia reso
necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento
pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori
che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge.
tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un
comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse
dalla presente legge.
Art. 15. (Classificazione di comprensori di bonifica
E di bacini
montani in comprensori di bonifica montana).
Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei
comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo ii del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei
comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi
stabilite dalla presente legge.
Nelle zone che
restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13
febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono
applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani
previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con
decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello
per i lavori pubblici.
Capo II. Dei consorzi di bonifica
montana e del piano generale di bonifica
Art. 16. (Costituzione e compiti dei
consorzi di bonifica montana).
Nei comprensori
di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti articoli 14 e 15
possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati,
per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. in difetto, si
provvede d'ufficio con decreto del presidente della repubblica, su proposta del
ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col ministro per i lavori
pubblici.
I consorzi di
bonifica montana provvedono all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle
opere di bonifica dei territori montani.
Per tutto quanto
non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono
costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica
al titolo v, capo i, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Art. 17. (Piano generale di bonifica
montana).
Per ciascun
comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di
bonifica. il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza
statale e l'indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare
riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque,
necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.
Il piano generale
è redatto, per concessione dello stato, à termini del precedente art. 5, dal
consorzio dei proprietari, da provincie, comuni e loro consorzi, o altri enti
pubblici interessati, o da associazioni e istituti che abbiano lo scopo di
favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.
In difetto, il ministero
dell'agricoltura e foreste, di intesa col ministero dei lavori pubblici,
procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari
alla redazione del piano generale, nonché alla compilazione del piano stesso.
Il piano generale
è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione
di cui all'art. 38 della presente legge.
Il ministro per
l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici,
sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle
opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e
integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di
difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati
ai sensi del regio decreto ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
ricadenti nel medesimo bacino idrografico.
Art. 18. (Effetti dell'approvazione del
piano).
L'approvazione
del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da
considerare pubbliche e quindi di competenza dello stato e di rendere
obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso,
con i sussidi previsti dalla presente legge. con il decreto di approvazione del
piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di
progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la
esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.
Qualora gli
interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle
opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo
inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il
consorzio.
Gli interessati possono inoltre
chiedere che il consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. le spese
di progettazione sono anticipate dallo stato salvo recupero a carico degli
interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.
L'approvazione
del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che
nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero
di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di
destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che
occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo
svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità
di coltura.
Capo III. Delle opere di competenza
dello stato e delle opere di competenza privata.
Art. 19. (Opere pubbliche di competenza
dello Stato).
Nei comprensori
di bonifica montana sono di competenza dello stato, in quanto necessarie ai
fini generali della bonifica, le opere previste dall'art. 39 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, e dall'art. 2, lettera a), b), c), d), e), f), g),
h), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le opere intese al
miglioramento dei pascoli montani, le teleferiche, compresi i fili sbalzo, e le
opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a scopo irriguo o potabile,
quando siano di interesse comune al comprensorio o ad una notevole parte di
esso.
È altresì di
competenza dello stato la costruzione di cabine di trasformazione e di linee di
distribuzione di energia elettrica per usi artigianali e di linee e di impianti
telefonici ad uso dei centri rurali.
Sono di
competenza dei privati tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della
bonifica montana.
Art. 20. (Attribuzione della spesa per le
opere di bonifica).
Le spese per le
opere di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e
all'art. 2, lettera a), del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono a
totale carico dello stato.
Le spese per le
altre opere di competenza statale, di cui al primo comma dell'art. 19, sono
sostenute dallo stato per l'84 per cento dell'importo complessivo, Nell'Italia
centro-settentrionale, escluse la regione Friuli-Venezia Giulia, la maremma
toscana ed il Lazio, e per il 92 per cento in queste e nelle altre regioni
dell'Italia meridionale ed insulare, nonché nei territori o nei comuni della
provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale, e nei comuni
compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
Le spese per le
opere pubbliche di cui al secondo comma dell'art. 19, sono a carico dello stato
per il 50 per cento, eccettuate le linee di distribuzione di energia elettrica
e le cabine di trasformazione, eseguite dai comuni e già sussidiate ai sensi
della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Lo stato è
peraltro autorizzato ad anticipare tutta la spesa occorrente, salvo il recupero
delle quote a carico dei proprietari secondo i criteri e le modalità di cui
all'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e all'art. 29 della
presente legge.
Le opere di
competenza dei privati usufruiscono dei concorsi e contributi previsti
dall'art. 3 della presente legge.
Art. 21. (Pubblica utilità delle opere di
bonifica).
Le opere pubbliche o private da
eseguirsi nei territori montani, in quanto necessarie ai fini della presente
legge, sono dichiarate di pubblica utilità, ed urgenti ed indifferibili a tutti
gli effetti di legge.
Quando si tratta
di opere di competenza privata, il riconoscimento della loro necessità ai fini
anzidetti, è fatto con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste,
sentite le competenti camere di commercio, industria e agricoltura.
Art. 22. (Opere private di interesse
comune).
Le opere di competenza privata,
previste dal piano generale e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero
le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non
subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere
dichiarate di interesse comune con provvedimento del ministro per l'agricoltura
e per le foreste, sentiti la camera di commercio, industria e agricoltura e
l'organo regionale competente, e dal ministro stesso affidate al concessionario
delle opere di competenza statale.
Art. 23. (Sostituzione del consorzio ai
proprietari obbligati).
Nel caso di ritardo o di
inadempienza del proprietario all'obbligo di attuare le direttive fondamentali
di trasformazione dell'agricoltura, ove il ministro per l'agricoltura e per le
foreste non ritenga di procedere alla espropriazione, ai sensi dell'art. 24
della presente legge, il consorzio di bonifica montana si sostituisce agli
inadempienti.
le modalità e le condizioni della
sostituzione saranno stabilite con le norme di attuazione.
Art. 24. (Espropriazione per inadempienza).
Il ministro per l'agricoltura e
per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o parziale del fondo,
quando il proprietario non adempia agli obblighi della trasformazione e ne
faccia richiesta il consorzio di bonifica montana, o, in mancanza, altro ente
che si impegni ad attuare il piano offrendo adeguate garanzie.
Per quanto
riguarda il procedimento, l'espropriazione è regolata dalla legge 25 giugno
1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Capo IV. Dell'esecuzione, del
compimento e della manutenzione delle opere.
Art. 25. (Esecuzione delle opere di
competenza statale).
Nei comprensori
di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale,
particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione
idraulico-agraria, è fatta, per regola, col mezzo della concessione
amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o indiretto
ai risultati utili della sistemazione.
In particolare ha
titolo alla concessione delle opere il consorzio dei proprietari dei terreni da
sistemare, o il proprietario o i proprietari, anche se riuniti in società,
della maggior parte dei terreni.
Quando manchi
l'iniziativa del consorzio o dei proprietari della maggior parte dei terreni da
sistemare, la concessione può essere fatta a province, comuni e loro consorzi,
o ad altri enti pubblici o associazioni interessati direttamente alla sistemazione
dei comprensori.
La scelta tra più aspiranti è
fatta insindacabilmente dal ministero dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con quello dei lavori pubblici, nel caso in cui la concessione abbia
per oggetto opere idrauliche, con riguardo alla organizzazione
tecnico-finanziaria del richiedente e del suo specifico interesse alla buona
riuscita della sistemazione.
Art. 26. (Trasferimento del possesso dei
terreni da sistemare).
se la concessione
delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei
terreni da sistemare al concessionario delle opere stesse, il ministro per
l'agricoltura e per le foreste, nell'atto in cui procede alla concessione o con
provvedimenti successivi, determina anche le zone da occuparsi dal concessionario
gradualmente in relazione allo sviluppo dei lavori, ne precisa il termine di
tempo, con riguardo alla durata dei lavori ed al periodo occorrente al primo
avviamento, e stabilisce la misura della indennità di occupazione.
Art. 27. (Compimento e manutenzione delle
opere pubbliche).
Il ministro per l'agricoltura e
per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con
proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano
che esse risultino capaci di utile funzionamento.
Alla manutenzione
delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il ministero
dell'agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione
idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere
idrauliche immediatamente connesse. alla manutenzione delle altre opere
pubbliche provvedono le amministrazioni dello stato o gli enti che vi siano
normalmente tenuti, a termini delle disposizioni regolatrici delle varie
categorie di opere.
In particolare:
a) alla manutenzione
delle strade provvedono lo stato, le provincie ed i comuni, a seconda che si
tratti di strade nazionali, provinciali, comunali.
All'uopo il
ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'atto in cui accerta il
compimento della strada, ne determina, di concerto col ministero dei lavori
pubblici, i caratteri e stabilisce l'ente che è tenuto a provvedere alla
manutenzione;
b) alla
manutenzione delle opere di difesa idraulica, classificabili in una delle
cinque categorie previste dal testo unico 25 luglio 1904, n. 523, provvedono
gli enti obbligati ai sensi dello stesso testo unico e disposizioni successive.
l'appartenenza delle opere ad una o ad altra categoria di opere pubbliche è
dichiarata dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col
ministero dei lavori pubblici;
c) alla
manutenzione delle opere edilizie, quando costituiscano sede di pubblici
servizi o edifici di proprietà pubblica nei centri residenziali delle
popolazioni, provvede il comune che vi ha interesse.
All'uopo il
ministro per l'interno, su proposta del ministro per l'agricoltura e per le
foreste, provvede o all'erezione in comune del nuovo centro o alla sua
aggregazione al comune, nel cui territorio ricade il nuovo abitato;
d) alla
manutenzione ed esercizio delle teleferiche, delle opere irrigue ed in genere
di ogni altra opera seguita come pubblica, provvede il consorzio dei
proprietari, o, in difetto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste,
salvo a rivalersi della spesa autorizzata, a carico degli interessati.
Per il
finanziamento dei lavori di manutenzione di competenza dello stato dovranno
essere iscritti anno per anno gli stanziamenti necessari in appositi capitoli
dei bilanci dei ministeri interessati.
Art. 28. (Dichiarazione di ultimazione
della bonifica).
Eseguite le opere di competenza
statale previste nel piano generale, di cui all'art. 17, il ministro per
l'agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita commissione formata da
tecnici dell'amministrazione delle foreste, dell'agricoltura e dei lavori
pubblici all'accertamento dei risultati generali conseguiti, al fine di
stabilire se le opere compiute siano o meno sufficienti a promuovere il
riassetto economico del comprensorio.
In caso affermativo, provvede a
dichiarare ultimata la sistemazione, con la conseguenza che nessuna ulteriore
opera, ancorché resa necessaria da cause di forza maggiore, può più essere
assunta dallo stato, in virtù della presente legge, senza una nuova
classificazione del territorio in comprensorio di bonifica montana. è fatta
soltanto eccezione per la ricostruzione degli impianti meccanici per il
prosciugamento o per la irrigazione dei terreni, quando la necessità della
ricostruzione non dipenda, a giudizio del ministro per l'agricoltura e per le
foreste da difetto di manutenzione da parte dell'ente che vi era obbligato.
Art. 29. (Oneri reali sui fondi).
Le quote a carico
dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle
opere di competenza dello stato, quelle dovute per la esecuzione e conservazione
di opere di interesse comune a più fondi, nonché le quote e i contributi cui i
consorziati sono tenuti in applicazione della presente legge e per
l'adempimento dei fini istituzionali dei consorzi, come il debito per il
rimborso di spese sostenute in sede di surrogazione dei consorzi stessi ai
consorziati inadempienti, costituiscono oneri reali sui fondi e sono esigibili
con le norme ed il privilegio stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado
immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e
comunali. il credito in surrogazione deve essere trascritto.
alla riscossione si procede con le norme che
regolano la esazione delle imposte dirette.
Art. 30. (Attribuzione ad altri consorzi
delle funzioni
Dei consorzi di
bonifica e di prevenzione).
Le funzioni dei consorzi di
prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da
qualsiasi altro consorzio, amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuta
l'idoneità con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, da
emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.
Titolo V. Disposizioni finanziarie
Art. 31. (Autorizzazione di spesa).
Per far fronte
agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di
quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-53.
Nei successivi
stati di previsione sarà determinato lo ammontare della spesa autorizzata per i
singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56,
1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore
ai sette miliardi annui.
Le somme di cui
ai precedenti commi, eventualmente non utilizzate nell'esercizio, saranno portate
in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.
Per l'esercizio
finanziario 1952-53 la somma di lire quattro miliardi viene così ripartita:
a) lire un miliardo per la concessione di
anticipazione agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi
di cui all'art. 2 della presente legge;
b) lire un miliardo all'azienda di stato per le
foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;
c) lire un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica
montana di cui agli articoli 1 e 20, ivi compresa la pronta riparazione delle
ferite al rivestimento vegetale protettivo causate da nubifragi e da valanghe;
d) lire un miliardo per la concessione di
contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 e delle anticipazioni
di cui all'art. 18.
Per gli esercizi
finanziari successivi, sino al 1961-62, la somma minima di lire sette miliardi
sarà così ripartita:
a) lire 2 miliardi per la concessione di
anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi
di cui all'art. 2 della presente legge;
b) lire 1 miliardo all'azienda di stato per le
foreste demaniali per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7;
c) lire 2 miliardi per l'esecuzione di opere
pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20;
d) lire 2 miliardi per la concessione di
contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32, e delle anticipazioni
di cui all'art. 18.
Il ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie
variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Art. 32. (Mutui per l'esecuzione delle
opere).
La cassa depositi e prestiti, gli
istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli istituti di
credito e di previdenza e di assicurazioni sociali sono autorizzati, anche in
deroga ai loro statuti, a concedere mutui ad enti e a privati, singoli o
associati, per l'esecuzione delle opere pubbliche e private di bonifica dei
territori montani.
Per la
riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti
spettanti ai mutuatari, ai termini dell'art. 29 della presente legge.
Le disposizioni
contenute negli articoli 78, 79, 80 e 81 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215, sono estese ai consorzi di bonifica montana.
Titolo VI. Disposizioni varie
Art. 33. (Direzione generale per l'economia
montana e per le foreste).
La direzione generale delle
foreste, presso il ministero dell'agricoltura e delle foreste, assume la
denominazione di direzione generale per l'economia montana e per le foreste.
oltre le funzioni fin qui esercitate, alla suddetta direzione generale spetta
anche il compito di presiedere e coordinare tutte le attività contemplate dalla
presente legge e di gestire i fondi dei quali è prevista l'erogazione.
Art. 34. (Comunioni familiari).
Nessuna innovazione è operata in
fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio
dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad
amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini
riconosciuti dal diritto anteriore.
Art. 35. (Agevolazioni fiscali).
Gli atti costitutivi, di
attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legge e
gli atti e contratti successivi che occorrano per l'esecuzione delle opere
affidate ai consorzi stessi, sono soggetti alla imposta fissa di registro,
salva la corresponsione dei diritti e compensi spettanti agli uffici
finanziari.
Art. 36. (Agevolazioni fiscali per
trasferimenti e permute).
Sino al 30 giugno 1962, nei
territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi
rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà
coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione
ipotecaria nella misura fissa di lire 500.
La rispondenza
dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento è accertata dalle
commissioni, di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto legislativo 24
febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà
contadina, modificate dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354. le predette
commissioni sono integrate, a tal fine, dall'ispettore dipartimentale delle
foreste.
Per gli scopi di
cui al comma precedente le predette commissioni continueranno comunque a
funzionare sino al 30 giugno 1962.
Art. 37. (Deroga al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267).
Nel primo quinquennio successivo
alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecnico delle
aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica
montana può cadere anche su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non
possiedano il titolo indicato dall'art. 159 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267. le dette persone acquisteranno la stabilità soltanto dopo avere
acquistato il titolo predetto.
Art. 38. (Regolamento d'esecuzione).
Entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del capo dello stato, su proposta del
ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con gli altri ministri
interessati, e udito il consiglio dei ministri, saranno emanate le relative
norme integrative e di attuazione.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
data a Roma, addì
25 luglio 1952
Einaudi
De Gasperi -
Fanfani -
Spataro - Zoli -
Pella
- Vanoni -
Aldisio -
Campilli -
Rubinacci
visto, il
guardasigilli: Zoli