Legge 27 marzo 2001, n. 97
"Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5
aprile 2001
Art. 1.
(Efficacia della sentenza penale nel giudizio
disciplinare).
1. All'articolo 653
del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di
assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole:
"pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le
parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti:
"non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di
condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale
la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto
previsto dall'articolo 653, anche".
Art. 3.
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in
conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti
di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei
delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un
ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con
attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e
prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di
appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al
trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da
quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di
opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione
del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero
per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il
trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o
di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che
per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base
alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il
nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva
e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia
intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di
assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato,
adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive
e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente
coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto è altresí comunicato alle
amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di
dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Art. 4.
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti
previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso
articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è
successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione
anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato.
Art. 5.
(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o
di lavoro.
Procedimento disciplinare a seguito di condanna
definitiva).
1. All'articolo
19, primo comma, del codice penale, dopo il
numero 5) è inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o
di lavoro;".
2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. – (Casi nei quali alla condanna
consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – Salvo
quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo
comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresí l'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di
amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica".
3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies
del codice penale".
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del
codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di
condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3,
ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro
o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta
sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla
comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il
procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi,
salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento,
fermo quanto disposto dall'articolo 653
del codice di procedura penale.
Art. 6.
(Disposizioni patrimoniali).
1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 335-bis. – (Disposizioni patrimoniali). –
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per
delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle
ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali,
la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti,
che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel corso del procedimento penale
relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la
confisca".
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter
e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La
sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei
registri immobiliari.
Art. 7.
(Responsabilità per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 8.
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle
disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun
caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Art. 9.
(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura
penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura
penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o
nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o
sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato
dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75,
comma 2".
Art. 10.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le
pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento
penale con sentenza irrevocabile.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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