Legge 26 luglio 1965, n. 965
Miglioramenti
ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli
Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
(in
Gazzetta Ufficiale, 16 agosto, n. 204).
Preambolo
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della
Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a
partire dal 1º luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della
pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione
annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a
ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene
considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dai commi seguenti.
La parte a) è costituita:
1) dagli
emolumenti contemplati dall'art. 15 della
legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma
secondo dell'art. 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo art. 2
oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'art. 17
della legge citata, nonchè dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del
successivo art. 2.
La parte b) è
costituita:
1) dagli
eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'art. 16 della
citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
2) dagli interi
emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi
emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di
reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione
aggiuntiva prevista dall'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
4) dai compensi mensili
corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del
secondo comma del successivo art. 2.
Per il periodo di
continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni,
qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo
stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente
cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella
parte b) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale
riguardato dall'art. 9 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Per gli assegni di cui al n. 1)
del comma terzo, in godimento al 1º gennaio 1958 oppure al 1º gennaio 1964, la
retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi
anteriormente al 1º gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari
agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o
periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima
dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua
contributiva costante è pari:
- nel caso in cui
gli assegni stessi non risultino goduti al 1º gennaio 1964, al prodotto
dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1º gennaio 1958 per il
coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile
1955, n. 379, corrispondente agli anni
considerati utili nel senso suindicato;
- nel caso in cui
gli assegni stessi non risultino goduti al 1º gennaio 1958, al prodotto
dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1º gennaio 1964, derivanti
da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso
0,695 e per il predetto coefficiente della tabella E;
- nel caso in cui
gli assegni risultino goduti al 1º gennaio 1958 e al 1º gennaio 1964, al più
favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della
retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione
dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964,
del 35 per cento.
Art. 2.
Tra gli
emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le
pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da
comprendere, con effetto dal 1º luglio 1965, l'indennità integrativa speciale
eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'art. 1 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire
50.000.
Ai fini della determinazione
della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali
riguardati dall'art. 17 della
legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto
dal 1º gennaio 1963:
1) gli assegni di
cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 316 e 28 gennaio 1963, n. 20;
2) i compensi
mensili previsti dall'art. 39 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di
segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.
Art. 3.
Nei casi di
cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto
di quiescenza nella forma della pensione è costituito:
a) dalla quota di
pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva
riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con
l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in
corrispondenza agli anni e mesi utili;
b) dall'eventuale
quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua
contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera
di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge.
Nel caso di
periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque
anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il
dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'art. 1, di retribuzione
inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio,
la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma
primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla
data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di
servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il
raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.
Ai fini della
determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra
sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera a) di 0,02200 per
ogni campagna.
Nel caso di
pensione diretta di privilegio:
l'aliquota
indicata alla lettera a) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in
nessun caso, inferiore a 0,66667;
la quota di
pensione prevista dalla lettera b) è maggiorata di un decimo.
Ai fini della
determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) l'aliquota
risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e
quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.
Art. 4.
Il trattamento di quiescenza
risultante dall'applicazione dell'art. 3 in nessun caso può essere inferiore a
lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di
pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetto.
Art. 5.
Per le cessazioni
dal servizio contemplate dall'art. 1, il trattamento di quiescenza nella forma
dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'art. 28 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:
a) dalla quota di
indennità determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva
riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con
l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della
presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;
b) dall'eventuale
quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di
cui alla lettera {T}b) dell'art. 3 per il coefficiente fisso 7,85.
Ai fini della
determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra
sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera
a) di 0,10000 per ogni campagna.
Nei casi di cessazione dal
servizio contemplati dal comma secondo dell'art. 6 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è
pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
Art. 6.
Il trattamento
diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è
riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base
alle seguenti aliquote:
- vedova: senza
prole il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70
per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per
cento;
- orfani soli: un
orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per
cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;
- genitori: il 50
per cento;
- collaterali: un
fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50
per cento.
Rimangono ferme
le norme concernenti la riversibilità per casi che diano luogo a pensione di
privilegio.
Art. 7.
Il trattamento di quiescenza
indiretto o di riversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo
precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.
Art. 8.
In aggiunta al
trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7
è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'art. 5 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Per le pensioni
dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi
con l'art. 44 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e
3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
A decorrere dal 1º luglio 1965,
la rendita vitalizia costante di cui all'art. 10 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è
soppressa.
Art. 9.
Per le cessazioni
dal servizio contemplate dall'art. 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto
od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di
quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento
stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5.
Il contributo di
riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A
della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno
1965.
I servizi
militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di
iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a
domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di
quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le
condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con
limitazione alle domande presentate anteriormente al 1º luglio 1965.
Art. 10.
Con effetto dal 1º luglio 1965, per
quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse
pensioni indicate all'art. 1, nonchè la determinazione degli anni e mesi utili
ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le
norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'art. 14 della
legge 11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo
effettivamente reso dal 1º luglio 1965 fino alla data di cessazione è
computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un
mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure
superi i quindici giorni.
Art. 11.
Le norme contenute nella legge 22
aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta
tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
Art. 12.
A favore dei titolari di pensioni
a carico delle Casse pensioni contemplate dall'art. 1, limitamente al periodo
dal 1º gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale
assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in
atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di
pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e
dell'indennità integrativa speciale.
Per le pensioni
dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al
comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per
cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere
inferiore a lire 104.000.
Per le pensioni
indirette e di riversibilità l'assegno annuo lordo è determinato sulla
corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il
gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'art. 6. In nessun caso, per
le pensioni indirette e di riversibilità, l'assegno annuo può essere inferiore
a lire 78.000.
L'assegno di cui
ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle
ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di
più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un
solo assegno nella misura che risulta più favorevole.
Nei casi di
pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed
Enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita
per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della
pensione.
Art. 13.
Le pensioni
dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni
contemplate all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1º
luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme
contenute nei seguenti commi.
Nel caso di
pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965,
con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa
speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando,
rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti
dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino
a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte
residuale:
40, 35, 30 e 25
per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;
35, 30, 25 e 20
per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;
30, 25, 25 e 20
per cento per le cessazioni dal 1º gennaio 1958 al 30 giugno 1965.
L'importo annuo
lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a
quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.
Nel caso di
pensione indiretta o di riversibilità, si considera il corrispondente
trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni
indicate al comma secondo.
L'importo annuo
lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilità si ottiene aggiungendo
lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate
e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi
dalle norme contenute nell'art. 6.
Le norme
contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni
contemplate dal presente articolo.
Il trattamento di
pensione spettante dal 1º luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a
quello risultante in base alle norme preesistenti alla data suddetta e con la
maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.
Art. 14.
Nei casi di cessazione dal
servizio a partire dal 1º luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in
cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi
resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento
di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione
del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al
cumulo, nonchè il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte
della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle
norme contenute negli articoli 3, 5, 6
e 7 della legge 22 giugno 1954, n.523.
Art. 15.
Nei riguardi degli iscritti alla
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le
pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi
all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio,
all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno
temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio
1963, n. 78, e all'indennità di studio di cui alla legge 19
febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di
liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione
contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita
agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di
cessazioni dal servizio anteriori al 1º luglio 1966. Per i segretari comunali e
provinciali e per il personale riguardato dall'art. 11 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo
dal 1º gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione
annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme
contenute nel comma secondo dell'art. 2 non è soggetta a contributo.
Art. 16.
Per i casi di
cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le
modalità previste dal comma primo dell'art. 30 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1º gennaio 1948.
Le norme
contenute nel primo comma del citato art. 30 e modificate dal comma precedente
si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
La facoltà di
iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali già concessa con l'art. 39, primo e
secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379,
può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità
stabilite dall'articolo stesso.
Art. 17.
Per i casi di morte di iscritti o
di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del
diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, è
considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a
qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a
proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a
qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti
superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione
diretta, abbiano superato i 65 anni di età.
Art. 18.
La dipendente,
coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai
sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate,
rispettivamente, dalla lettera c) dell'art. 7 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla
lettera d) dell'art. 26 della
legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il
diritto al trattamento di quiescenza:
nella forma della
pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;
nella forma dell'indennità una
volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia
almeno un anno compiuto di servizio utile.
Art. 19.
Nei casi di continuazione
facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti
locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti
dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma
primo dell'art. 9 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a
partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della
presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente
percetta.
Art. 20.
Gli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di
amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti
di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla
codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
La spesa complessiva derivante
dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni
facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'art.
17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.
Per la gestione
del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di
previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere,
secondo le modalità e le procedure contemplate dall'art. 7 della legge 13
giugno 1962, n. 855, è concessa agli Istituti stessi per tutte le opere
concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni
immobiliari.
Il termine previsto dall'art. 18 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di
lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di
previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968.
Art. 21.
Per quanto
concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'art. 3 della
legge 19 ottobre 1956, n. 1224, per la
concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti
di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione
della legge 22 giugno
1954, n. 523.
Nei casi di applicazione della
citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione,
su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma
stabilita dal primo comma dell'art. 9
della legge stessa anche, in quella contemplata dalla lettera c) dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.
Art. 22.
Il secondo ed il
terzo comma dell'art. 13 della
legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti
dai seguenti:
<<Qualora
nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per
morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.
Qualora nel corso dell'estinzione
del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il
debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo
indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli
articoli 14, 15 e 16>>.
Art. 23.
L'art. 16 della
legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal
seguente:
<<Qualora
la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza
nella forma della indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale
trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo
spettante e quello del debito insoluto.
Qualora la cessazione dal
servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella
forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia
il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo
trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità
del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella B
allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379>>.
Art. 24.
Nei casi di ricongiunzione dei
servizi previsti dalla legge 22 giugno
1954, n. 523, ai fini della determinazione della
maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di
guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'art.
2 della legge stessa.
Art. 25.
L'indennità speciale per
l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno
integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti
dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in
applicazione degli articoli 1, 2, 3
e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in
ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle
Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale
ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli
assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base
ai criteri adottati per il riparto della pensione.
La norma
contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.
Art. 26.
É data facoltà
all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti
parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto
il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto
interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'art. 39 della
legge 11 aprile 1955, n. 379.
Dette convenzioni, intese a
rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze
dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 20 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel
personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto
decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi
con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
Le orfane nubili o
vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di
invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di
morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano
accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge. gge.
Allegato
A
Aliquote per il calcolo della
quota di pensione di cui alla lettera a) dell'art. 3 e del contributo di
riscatto di cui al comma secondo dell'art. 9.
-------------------------------------------------------------------------------------
Anni | M E S I |
¦------------------------------------------------------------------------------¦
|
0 | 1 |
2 | 3
| 4 |
5 |
------+----
-----+------ ---+------ ---+----
-----+-----------+------------¦
| |
| | | | |
0 ..| 0,23865 | 0,23913 | 0,23961 |
0,24009 | 0,24057 | 0,24106 |
1 ..| 0,24456 | 0,24507 | 0,24559 |
0,24611 | 0,24663 | 0,24716 |
2 ..| 0,25093 | 0,25148 | 0,25203 |
0,25259 | 0,25315 | 0,25371 |
3 ..| 0,25775 | 0,25834 | 0,25893 |
0,25953 | 0,26013 | 0,26073 |
4 ..| 0,26502 | 0,26565 | 0,26628 |
0,26691 | 0,26755 | 0,26819 |
5 ..| 0,27275 | 0,27341 | 0,27408 |
0,27475 | 0,27542 | 0,27610 |
6 ..| 0,28093 | 0,28163 | 0,28234 |
0,28305 | 0,28376 | 0,28447 |
7 ..| 0,28956 | 0,29030 | 0,29104 |
0,29179 | 0,29254 | 0,29329 |
8 ..| 0,29865 | 0,29943 | 0,30021 |
0,30099 | 0,30178 | 0,30257 |
9 ..| 0,30819 | 0,30901 | 0,30983 |
0,31065 | 0,31118 | 0,31231 |
10 ..| 0,31819 | 0,31904 | 0,31990 | 0,32076
| 0,32162 | 0,32249 |
11 ..| 0,32865 | 0,32954 | 0,33043 |
0,33133 | 0,33223 | 0,33313 |
12 ..| 0,33955 | 0,34048 | 0,34141 |
0,34235 | 0,34329 | 0,34423 |
13 ..| 0,35091 | 0,35188 | 0,35285 |
0,35382 | 0,35480 | 0,35578 |
14 ..| 0,36273 | 0,36374 | 0,36475 |
0,36576 | 0,36677 | 0,36779 |
15 ..| 0,37500 | 0,37605 | 0,37710 |
0,37816 | 0,37922 | 0,38030 |
16 ..| 0,38800 | 0,38913 | 0,39026 |
0,39141 | 0,39256 | 0,39371 |
17 ..| 0,40200 | 0,40321 | 0,40443 |
0,40566 | 0,40689 | 0,40813 |
18 ..| 0,41700 | 0,41830 | 0,41960 |
0,42091 | 0,42222 | 0,42355 |
19 ..| 0,43300 | 0,43438 | 0,43576 |
0,43716 | 0,43856 | 0,43996 |
20 ..| 0,45000 | 0,45146 | 0,45293 |
0,45441 | 0,45589 | 0,45738 |
21 ..| 0,46800 | 0,46955 | 0,47110 | 0,47266
| 0,47422 | 0,47580 |
22 ..| 0,48700 | 0,48863 | 0,49026 |
0,49191 | 0,49356 | 0,49521 |
23 ..| 0,50700 | 0,50871 | 0,51043 |
0,51216 | 0,51389 | 0,51563 |
24 ..| 0,52800 | 0,52980 | 0,53160 |
0,53341 | 0,53522 | 0,53705 |
25 ..| 0,55000 | 0,55188 | 0,55376 |
0,55566 | 0,55756 | 0,55946 |
26 ..| 0,57300 | 0,57496 | 0,57693 |
0,57891 | 0,58089 | 0,58288 |
27 ..| 0,59700 | 0,59905 | 0,60110 |
0,60316 | 0,60522 | 0,60730 |
28 ..| 0,62200 | 0,62413 | 0,62626 |
0,62841 | 0,63056 | 0,63271 |
29 ..| 0,64800 | 0,65021 | 0,65243 |
0,65466 | 0,65689 | 0,65913 |
30 ..| 0,67500 | 0,67730 | 0,67960 |
0,68191 | 0,68422 | 0,68655 |
31 ..| 0,70300 | 0,70538 | 0,70776 |
0,71016 | 0,71256 | 0,71496 |
32 ..| 0,73200 | 0,73446 | 0,73693 | 0,73941
| 0,74189 | 0,74438 |
33 ..| 0,76200 | 0,76455 | 0,76710 |
0,76966 | 0,77222 | 0,77480 |
34 ..| 0,79300 | 0,79563 | 0,79826 |
0,80091 | 0,80356 | 0,80621 |
35 ..| 0,82500 | 0,82771 | 0,83043 |
0,83316 | 0,83589 | 0,83863 |
36 ..| 0,85800 | 0,86080 | 0,86360 |
0,86641 | 0,86922 | 0,87205 |
37 ..| 0,89200 | 0,89488 | 0,89776 |
0,90066 | 0,90356 | 0,90646 |
38 ..| 0,92700 | 0,92996 | 0,93293 |
0,93591 | 0,93889 | 0,94188 |
39 ..| 0,96300 | 0,96605 | 0,96910 |
0,97216 | 0,97522 | 0,97830 |
40 ..| 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
------------------------------------------------------------------------------------
Anni | M E S I
¦------------------------------------------------------------------------------
|
6 | 7
| 8 | 9 |
10 | 11
------+------------+------------+-----------+------------+-----------+------------
| |
| | | |
0 ..| 0,24155 | 0,24204 | 0,24254 |
0,24304 | 0,24354 | 0,24405
1 ..| 0,24769 | 0,24822 | 0,24876 |
0,24930 | 0,24984 | 0,25038
2 ..| 0,25428 | 0,25485 | 0,25542 |
0,25600 | 0,25658 | 0,25716
3 ..| 0,26133 | 0,26194 | 0,26255 |
0,26316 | 0,26378 | 0,26440
4 ..| 0,26883 | 0,26948 | 0,27013 |
0,27078 | 0,27143 | 0,27209
5 ..| 0,27678 | 0,27746 | 0,27815 |
0,27884 | 0,27953 | 0,28023
6 ..| 0,28519 | 0,28591 | 0,28663 |
0,28736 | 0,28809 | 0,28882
7 ..| 0,29405 | 0,29481 | 0,29557 |
0,29634 | 0,29711 | 0,29788
8 ..| 0,30336 | 0,30416 | 0,30496 |
0,30576 | 0,30657 | 0,30738
9 ..| 0,31314 | 0,31397 | 0,31481 |
0,31565 | 0,31649 | 0,31734
10 ..| 0,32336 | 0,32423 | 0,32511 | 0,32599
| 0,32687 | 0,32776
11 ..| 0,33404 | 0,33495 | 0,33586 |
0,33678 | 0,33770 | 0,33862
12 ..| 0,34518 | 0,34613 | 0,34708 |
0,34803 | 0,34899 | 0,34995
13 ..| 0,35676 | 0,35775 | 0,35874 |
0,35973 | 0,36073 | 0,36173
14 ..| 0,36881 | 0,36983 | 0,37086 |
0,37189 | 0,37292 | 0,37396
15 ..| 0,38138 | 0,38246 | 0,38356 |
0,38446 | 0,38576 | 0,38688
16 ..| 0,39488 | 0,39605 | 0,39722 |
0,39841 | 0,39960 | 0,40080
17 ..| 0,40938 | 0,41063 | 0,41189 |
0,41316 | 0,41443 | 0,41571
18 ..| 0,42488 | 0,42621 | 0,42756 |
0,42891 | 0,43026 | 0,43163
19 ..| 0,44138 | 0,44280 | 0,44422 |
0,44566 | 0,44710 | 0,44855
20 ..| 0,45888 | 0,46038 | 0,46189 |
0,46341 | 0,46493 | 0,46646
21 ..| 0,47738 | 0,47896 | 0,48056 |
0,48216 | 0,48376 | 0,48538
22 ..| 0,49688 | 0,49855 | 0,50022 |
0,50191 | 0,50360 | 0,50530
23 ..| 0,51738 | 0,51913 | 0,52089 |
0,52266 | 0,52443 | 0,52621
24 ..| 0,53888 | 0,54071 | 0,54256 |
0,54441 | 0,54626 | 0,54813
25 ..| 0,56138 | 0,56330 | 0,56522 | 0,56716
| 0,56910 | 0,57105
26 ..| 0,58488 | 0,58688 | 0,58889 |
0,59091 | 0,59293 | 0,59496
27 ..| 0,60938 | 0,61146 | 0,61356 |
0,61566 | 0,61776 | 0,61988
28 ..| 0,63488 | 0,63705 | 0,63922 |
0,64141 | 0,64360 | 0,64580
29 ..| 0,66138 | 0,66363 | 0,66589 |
0,66816 | 0,67043 | 0,67271
30 ..| 0,68888 | 0,69121 | 0,69356 |
0,69591 | 0,69826 | 0,70063
31 ..| 0,71738 | 0,71980 | 0,72222 |
0,72466 | 0,72710 | 0,72955
32 ..| 0,74688 | 0,74938 | 0,75189 |
0,75441 | 0,75693 | 0,75946
33 ..| 0,77738 | 0,77996 | 0,78256 |
0,78516 | 0,78776 | 0,79038
34 ..| 0,80888 | 0,81155 | 0,81422 |
0,81691 | 0,81960 | 0,82230
35 ..| 0,84138 | 0,84413 | 0,84689 |
0,84966 | 0,85243 | 0,85521
36 ..| 0,87488 | 0,87771 | 0,88058 |
0,88341 | 0,88626 | 0,88913
37 ..| 0,90938 | 0,91230 | 0,91522 |
0,91816 | 0,92110 | 0,92405
38 ..| 0,94488 | 0,94788 | 0,95080 |
0,95391 | 0,95693 | 0,95996
39 ..| 0,98138 | 0,98446 | 0,98756 |
0,99066 | 0,99376 | 0,99688
40 ..| 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
1,00000 | 1,00000 | 1,00000
Norme per il
calcolo del contributo di riscatto.
Il contributo di
riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'art. 9 si determina
prendendo a base:
1) la parte a)
della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita
di lire 50.000;
2) il periodo da
riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'art. 23 della
legge 11 aprile 1955, n. 379;
3) i
sottoindicati coefficienti A e B relativi all'età dell'iscritto, espressa in
anni, riferita alla data di presentazione della domanda;
4) le due
aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data
di presentazione della domanda considerato,
rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.
Il contributo di
riscatto si ottiene:
- effettuando il
prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente A di cui al n. 3);
- aggiungendo al
precedente prodotto il coefficiente B per tante volte quanti sono i mesi di cui
al n. 2);
- moltiplicando
il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).
--------------------------------------------------------------------------------------------
|COEFFICIENTI |
| COEFFICIENTI| | COEFFICIENTI
ETA'
¦----------------------¦ ETA'¦---------
---- ---¦
ETA'¦----------------------
|
A | B | |
A | B
| | A
| B
-----+---------+----------+------+---------+-----------+----+----------+------------
| |
| | | | | |
20 | 2,5625| 0,00613| 36 | 5,5625| 0,00469| 52 |
8,5625| 0,00325
21 | 2,7500| 0,00604| 37 | 5,7500| 0,00460| 53 |
8,7500| 0,00316
22 | 2,9375| 0,00595| 38 | 5,9375| 0,00451| 54 |
8,9375| 0,00307
23 | 3,1250| 0,00586| 39 | 6,1250| 0,00442| 55 |
9,1250| 0,00298
24 | 3,3125| 0,00577| 40 | 6,3125| 0,00433| 56 |
9,3125| 0,00289
25 | 3,5000| 0,00568| 41 | 6,5000| 0,00424| 57 |
9,5000| 0,00280
26 | 3,6875| 0,00559| 42 | 6,6875| 0,00415| 58 |
9,6875| 0,00271
27 | 3,8750| 0,00550| 43 | 6,8750| 0,00406| 59 |
9,8750| 0,00262
28 | 4,0625| 0,00541| 44 | 7,0625| 0,00397| 60 | 10,0625| 0,00253
29 | 4,2500| 0,00532| 45 | 7,2500| 0,00388| 61 | 10,2500| 0,00244
30 | 4,4375| 0,00523| 46 | 7,4375| 0,00379| 62 | 10,4375| 0,00235
31 | 4,6250| 0,00514| 47 | 7,6250| 0,00370| 63 | 10,6250| 0,00226
32 | 4,8125| 0,00505| 48 | 7,8125| 0,00361| 64 | 10,8125| 0,00217
33 | 5,0000| 0,00496| 49 | 8,0000| 0,00352| 65 | 11,0000| 0,00208
34 | 5,1875| 0,00487| 50 | 8,1875| 0,00343| | |
35 | 5,3750| 0,00478| 51 | 8,3750| 0,00334| | |
Allegato B
Coefficienti per
il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a)
dell'art. 5.
--------------------------------------------------------------------------------------
Anni | M E S I |
¦------------------------------------------------------------------------------¦
|
0 | 1
| 2 | 3 |
- - 4 - |
5 - |
------+----------+-------------+-----------+-----------+------------+-----------¦
0 ..|
- | 0,00731 | 0,01465 |
0,02203 | 0,02944 | 0,03689 |
1 ..| 0,09000 | 0,09773 | 0,10549 |
0,11328 | 0,12111 | 0,12898 |
2 ..| 0,18500 | 0,19314 | 0,20132 |
0,20953 | 0,21778 | 0,22606 |
3 ..| 0,28500 | 0,29356 | 0,30215 |
0,31078 | 0,31944 | 0,32814 |
4 ..| 0,39000 | 0,39898 | 0,40799 |
0,41703 | 0,42611 | 0,43523 |
5 ..| 0,50000 | 0,50939 | 0,51882 |
0,52828 | 0,53778 | 0,54731 |
6 ..| 0,61500 | 0,62481 | 0,63465 |
0,64453 | 0,65444 | 0,66439 |
7 ..| 0,73500 | 0,74523 | 0,75549 |
0,76578 | 0,77611 | 0,78648 |
8 ..| 0,86000 | 0,87064 | 0,88132 | 0,89203
| 0,90278 | 0,91356 |
9 ..| 0,99000 | 1,00106 | 1,01215 |
1,02328 | 1,03444 | 1,04564 |
10 ..| 1,12500 | 1,13648 | 1,14799 |
1,15953 | 1,17111 | 1,18273 |
11 ..| 1,26500 | 1,27689 | 1,28882 |
1,30078 | 1,31278 | 1,32481 |
12 ..| 1,41000 | 1,42231 | 1,43465 |
1,44703 | 1,45944 | 1,47189 |
13 ..| 1,56000 | 1,57273 | 1,58549 |
1,59828 | 1,61111 | 1,62398 |
14 ..| 1,71500 | 1,72814 | 1,74132 |
1,75453 | 1,76778 | 1,78106 |
15 ..| 1,87500 | 1,88856 | 1,90215 |
1,91578 | 1,92944 | 1,94314 |
16 ..| 2,04000 | 2,05398 | 2,06799 |
2,08203 | 2,09611 | 2,11023 |
17 ..| 2,21000 | 2,22439 | 2,23882 |
2,25328 | 2,26778 | 2,28231 |
18 ..| 2,38500 | 2,39981 | 2,41465 |
2,42953 | 2,44444 | 2,45939 |
19 ..| 2,56500 | 2,58023 | 2,59549 | 2,61078
| 2,62611 | 2,64148 |
20 ..| 2,75000 | 2,76564 | 2,78132 |
2,79703 | 2,81278 | 2,82856 |
21 ..| 2,94000 | 2,95606 | 2,97215 |
2,98828 | 3,00444 | 3,02064 |
22 ..| 3,13500 | 3,15148 | 3,16799 |
3,18453 | 3,20111 | 3,21773 |
23 ..| 3,33500 | 3,35189 | 3,36882 |
3,38578 | 3,40278 | 3,41981 |
24 ..| 3,54000 | 3,55731 | 3,57465 |
3,59203 | 3,60944 | 3,62689 |
25 ..| 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 |
3,75000 | 3,75000 | 3,75000 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Anni | M E S I
¦-------------------------------------------------------------------------------
| 6 | 7
| 8 |
9 | 10
| 11
------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------------------
| |
| | | |
0 ..| 0,04438 | 0,05189 | 0,05944 |
0,06703 | 0,07465 | 0,08231
1 ..| 0,13688 | 0,14481 | 0,15278 |
0,16078 | 0,16882 | 0,17689
2 ..| 0,23438 | 0,24273 | 0,25111 |
0,25953 | 0,26799 | 0,27648
3 ..| 0,33688 | 0,34564 | 0,35444 |
0,36328 | 0,37215 | 0,38106
4 ..| 0,44438 | 0,45356 | 0,46278 |
0,47203 | 0,48132 | 0,49064
5 ..| 0,55688 | 0,56648 | 0,57611 |
0,58578 | 0,59549 | 0,60523
6 ..| 0,67438 | 0,68439 | 0,69444 |
0,70453 | 0,71465 | 0,72481
7 ..| 0,79688 | 0,80731 | 0,81778 |
0,82828 | 0,83882 | 0,84939
8 ..| 0,92438 | 0,93523 | 0,94611 | 0,95703
| 0,96799 | 0,97898
9 ..| 1,05688 | 1,06814 | 1,07944 |
1,09078 | 1,10215 | 1,11356
10 ..| 1,19438 | 1,20606 | 1,21778 |
1,22953 | 1,24132 | 1,25314
11 ..| 1,33688 | 1,34898 | 1,36111 |
1,37328 | 1,38549 | 1,39773
12 ..| 1,48438 | 1,49689 | 1,50944 |
1,52203 | 1,53465 | 1,54731
13 ..| 1,63688 | 1,64981 | 1,66278 |
1,67578 | 1,68882 | 1,70189
14 ..| 1,79438 | 1,80773 | 1,82111 |
1,83453 | 1,84799 | 1,86148
15 ..| 1,95688 | 1,97064 | 1,98444 |
1,99828 | 2,01215 | 2,02606
16 ..| 2,12438 | 2,13856 | 2,15278 |
2,16703 | 2,18132 | 2,19564
17 ..| 2,29688 | 2,31148 | 2,32611 |
2,34078 | 2,35549 | 2,37023
18 ..| 2,47438 | 2,48939 | 2,50444 |
2,51953 | 2,53465 | 2,54981
19 ..| 2,65688 | 2,67231 | 2,68778 |
2,70328 | 2,71882 | 2,73439
20 ..| 2,84438 | 2,86023 | 2,87611 |
2,89203 | 2,90799 | 2,92398
21 ..| 3,03688 | 3,05314 | 3,06944 |
3,08578 | 3,10215 | 3,11856
22 ..| 3,23438 | 3,25106 | 3,26778 |
3,28453 | 3,30132 | 3,31814
23 ..| 3,43688 | 3,45398 | 3,47111 |
3,48828 | 3,50549 | 3,52273
24 ..| 3,64438 | 3,66189 | 3,67944 |
3,69703 | 3,71465 | 3,73231
25 ..| 3,75000 | 3,75000 | 3,75000 |
3,75000 | 3,75000 | 3,75000