Legge 24 dicembre 1986, n. 958
Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
(in
Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 11, del 15 gennaio 1987).
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica:
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Norme
di principio.
1. Le Forze
armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono
alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività
nazionale nei casi di pubbliche calamità .
2. L’ordinamento
e le attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.
3. Sono soggetti
agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti,
secondo le norme in vigore.
4. Compatibilmente
con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate,
l’Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio
di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani
incorporati.
5. Lo Stato
promuove l’elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi
anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli
per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
Art. 2.
Obiezione
di coscienza.
1. La legge disciplina il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per
adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile
sostitutivo.
Art. 3.
Durata
della ferma di leva.
1. L’art.1 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito
dal seguente: <<Art.1.—La durata della ferma di leva per l’Esercito, la
Marina militare e l’Aeronautica militare è di dodici mesi. La ferma di leva
comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. Per coloro
che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata
della ferma di leva è di quindici mesi>>.
Art. 4.
Accertamenti
sanitari e attitudinali.
1. Ai fini della
migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della
difesa ha facoltà , se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di
sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli
arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio
militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve
essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell’ultimo rinvio.
2. Gli arruolati nell’Esercito e
nell’Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali
da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di
essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le
modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.
3. Nuovi
accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche
dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di
particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle
principali funzioni fisiche o psichiche, purchè‚ sia documentata con
certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità
sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di
appartenenza.
4. Gli arruolati
nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell’anno in cui rispondono
alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3,
possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30
giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La
relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari
pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via
amministrativa.
5.
L’Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al
momento della presentazione al corpo.
6. Gli arruolati
che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell’art.10, abbiano conseguito un
diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le
esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il
migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata
almeno tre mesi prima della scadenza dell’ultimo rinvio, corredata dal titolo
di studio conseguito.
7. I militari ed
i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed abilitati all’esercizio professionale possono essere impiegati, a
domanda, e quando ve ne sia l’esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell’espletamento
di attività sanitarie.
Art. 5.
Ferma
di leva prolungata.
1. I militari ed i graduati in
servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della
ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione
alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di
bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite
nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione
all’esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari
ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione
e di specializzazione effettuati dall’Amministrazione della difesa.
3. Per
l’assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle
richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni
possedute, nonch‚ i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati
in sede di visita di leva.
4. I giovani
ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza
ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.
Art. 6.
Ferme
di leva particolari e regime transitorio.
1. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei
militari di leva tra le Forze armate nonch‚ le eventuali aliquote di giovani
ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell’Arma dei carabinieri.
2. I giovani che
chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell’Arma dei carabinieri
devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri.
I requisiti ed i criteri per l’ammissione sono indicati nel manifesto di
chiamata alle armi.
3. Soddisfatte le esigenze delle
Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il
Ministro della difesa -- di concerto con il Ministro dell’interno e con il
Ministro di grazia e giustizia—stabilisce i contingenti provvisoriamente
autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli
agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Nel periodo
transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici
ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in
qualità di ausiliari nell’Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti,
in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato,
nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Decorsi cinque
anni dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le
norme di cui all’art.3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma
dell’art.1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell’art.1
della legge 8 luglio 1980, n. 343.
Art. 7.
Dispense.
1. L’art.100 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
è sostituito dal seguente: <<Art.100.—In occasione della chiamata alle
armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al
fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono
fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i
criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha
facoltà di dispensare dal servizio di leva. Il decreto ministeriale, di cui al
precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle
Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino,
in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:
a) figlio unico
convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non
autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a
quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) unico fratello
convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in
grado di provvedervi e di assisterlo;
c) responsabile
diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se
costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della
famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè‚ nell’impresa
o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i
sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l’azienda o di
provvedere al sostentamento della famiglia;
d) accertate
difficoltà economiche o familiari;
e) minore indice di idoneità
somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito
regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari>>.
2. A parità di
condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli
compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni
previste per l’ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall’art.22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato
dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano
state fatte valere in tempo utile.
3. Nel n. 1) del
primo comma dell’art.22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole
<<in servizio o per causa di servizio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<in servizio e per causa di servizio>>.
4. Dopo l’ultimo
comma dell’art.22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i
seguenti commi: <<Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di
ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti
dall’ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di
reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener
conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del
riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma.
L’elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere
esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e
gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da
questi trasmesso ai comuni interessati per l’affissione agli albi
comunali>>.
5. La Commissione
prevista dall’art.30 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
è soppressa.
Art. 8.
Norme
per i rimpatriati.
1. L’art.27 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito
dal seguente: <<Art.27.—Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi
perch‚ nati o residenti all’estero o espatriati anteriormente al
diciassettesimo anno di età , ovvero con le modalità di cui agli articoli 17
e 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età , sono obbligati
a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato,
per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la
cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate
di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei
mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri
Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell’età indicata nel
comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva,
salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro
classe>>.
Art. 9.
Consiglio
di leva.
1. La lettera a) del secondo comma
dell’art.8 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente:
<<a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto,
designato dal Ministro della difesa, presidente;>>.
2. Dopo il
secondo comma dell’art.8 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il
seguente: <<Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un
ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia>>.
3. Dopo il
secondo comma dell’art.9 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il
seguente: <<Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un
ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato
in psicologia>>.
Art. 10.
Rinvio
per motivi di studio.
1. Dopo il
secondo comma dell’art.19 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i
seguenti: <<Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente
articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere
iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato—nel
corso dell’anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio—per
la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno
due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato
dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che
comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e
debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di
diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di
studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l’anno
di corso interessato, più di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme
per consentire l’anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani
arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola
secondaria superiore>>.
2. Sono abrogate
le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell’ultimo comma dell’art.19 della
legge 31 maggio 1975, n. 191.
Art. 11.
Arruolati
con prole.
1. Gli arruolati
con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche
quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva
alla quale l’iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio.
2. Qualora la
condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva,
l’interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa
dell’espletamento delle procedure per l’ammissione al congedo anticipato.
3. Sono abrogati
il n. 8) del primo comma dell’art.22 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo
comma dell’art.24 della
stessa legge.
Art. 12.
Arruolamento
degli ufficiali di complemento.
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto
ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalità per
l’arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve
indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai
diversi corsi, nonch‚ i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali
necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.
2. Dalla data di
entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento
per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale
del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella
Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso il
distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
3. Avverso le
suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni
dalla pubblicazione.
Art. 13.
Durata
dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento.
1. In relazione
alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi
ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del
Ministro della difesa.
Art. 14.
Qualificazione
professionale e agevolazioni.
1. Le Forze
armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri
compiti istituzionali, tendono all’elevazione delle capacità professionali dei
giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili
della nazione.
2. Il piano dei
corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto
specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonch‚ ai
presidenti delle giunte regionali.
3. I corsi di
qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla
commutazione della ferma di leva di cui all’art.5 della presente legge, sono
resi noti ai militari alle armi.
4. Al fine di
agevolare l’inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della
Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della
ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi
nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere
congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti
delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.
5. Le norme di
cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell’Arma
dei carabinieri.
Art. 15.
Interventi
in caso di pubbliche calamità .
1. Nel quadro dei
compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio
1978, n. 382, fermo restando il compito
prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio
nazionale colpite da pubbliche calamità , l’impiego dei militari di leva per
concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle
popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del
patrimonio storico, artistico e culturale, nonch‚ alla salvaguardia
dell’ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i
possibili interventi d’intesa con le amministrazioni statali e regionali
interessate.
Art. 16.
Corsi
di formazione.
1. I militari di
leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a
frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche
amministrazioni e svolti nell’ambito territoriale dove prestano servizio.
2. Le pubbliche
amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi
militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli
comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale
di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
Art. 17.
Qualifiche
e profili professionali.
1. Le qualifiche
professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in
qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare
competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami
per l’accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.
2. Con decreto
del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è
stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite
durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili
professionali previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato, delle
regioni e degli enti locali.
Art. 18.
Aliquote
di posti riservati.
1. Ai militari in
servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata,
si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29
della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per
quanto riguarda: a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato
in dodici mesi; b) i requisiti per l’assunzione, che sono stabiliti dall’art.4 della
legge 13 maggio 1975, n. 157.
2. Le norme di
cui al comma 1 si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati
delle tre Forze armate.
3. Le norme di cui al comma 1 si
applicano altresì, al termine della ferma di leva prolungata, anche ai giovani
in servizio nell’Arma dei carabinieri per concorrere all’impiego presso
l’amministrazione di appartenenza.
Art. 19.
Assunzioni.
1. L’art.30 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito
dal seguente: <<Art.30.—Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai
soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, le
amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonch‚ dei comuni
superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque
per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle
assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per
concorso la riserva dei posti di cui al comma primo opera sui posti messi a
concorso. Se l’assunzione è fatta senza concorso, all’accertamento
dell’idoneità professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di
assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data
del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti
che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni
di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l’attestazione dei
posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il
Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma
di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente
articolo. Il Ministero della difesa agevola altresì l’avviamento al lavoro
degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all’art.37 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive
modificazioni, nell’ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell’art.40 della
stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo
comma del presente articolo e al secondo comma del citato art.40 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono
alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della
difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono
assunzioni di personale nonch‚, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso
dell’anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni
acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato
dall’ente militare competente, costituiscono titolo per l’iscrizione nelle
liste ordinarie e speciali di collocamento>>.
2. Ai fini delle
assunzioni di cui all’art.30 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche
professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell’art.17 della
presente legge.
Art. 20.
Riconoscimento
del servizio militare.
1. Il periodo di
servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico.
Art. 21.
Carabinieri
ausiliari.
1. Al termine
della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a
domanda:
a) con la medesima qualifica,
commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di
chiedere l’ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi,
mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti
annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;
b) quali
carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei
limiti degli organici fissati dalla legge.
2. Ai carabinieri
ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all’atto del congedo, un
premio di reinserimento in misura pari all’ultimo stipendio mensile percepito.
3. Ai carabinieri
che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale,
divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio
previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di
servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella
posizione di ausiliari.
4. In favore del
suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione per anzianità di servizio, si provvede, all’atto dell’invio in congedo
e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva
obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della
posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la
vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati
secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.
5. Ai carabinieri
effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri
ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale
sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio
1975, n. 191, e successive modificazioni ed
integrazioni.
6. A tal fine
sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il
servizio nell’Arma dei carabinieri.
Art. 22.
Sospensione
del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi.
1.L’art.77 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
è sostituito dal seguente: <<Art.77.—Gli arruolati di leva sono tenuti a
compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di
lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata
in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di
lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
Per l’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le
assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non
deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di
leva o di esserne esente. L’interessato è comunque tenuto a comprovare di
essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi
degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici
concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari
all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e
nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso
punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell’ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare
di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente
articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali,
provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in
tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai
rispettivi ordinamenti organici. La copia del foglio matricolare dello stato di
servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’applicazione delle
norme contenute nel presente articolo>>.
Art. 23.
Gradi
e qualifiche.
I militari in
servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità , i gradi e le
qualifiche di:
a) caporale,
comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data
di incorporazione;
b) caporal
maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di permanenza nel grado di
caporale, comune di prima classe, aviere scelto.
Sono abrogati:
a) l’art.1 del
regio decreto 16 aprile 1934, n. 782;
b) il primo comma
dell’art.76 ed il primo comma dell’art.77 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 914;
c) il primo comma
dell’art.41 ed il primo e il terzo comma dell’art.42 del regio decreto-legge 3
febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge e 16 febbraio
1939, n. 468.
Art. 24.
Licenze.
1. Ai militari di
leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di
licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
2. Soddisfatte le
esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere
inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o
con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.
3. Per i militari
di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di
servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa
vigente è elevato a venti giorni.
4. Ai militari di
leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di
viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma
equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso
compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente
pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.
5. Ai militari di
leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di
viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa,
limitatamente a:
a) un solo
viaggio, nell’anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante
dalla sede di servizio meno di 300 km;
b) n. 5 viaggi,
nell’anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede
di servizio oltre 300 km.
6. Ai militari di
leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km
dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonchè‚ i
rimborsi previsti dal presente articolo anche per l’uso dei treni rapidi.
7. Le norme di
cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di
leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell’Arma dei carabinieri.
8. Il periodo
trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od
infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni
complessivi.
9. Analogamente
non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, il periodo
trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da
causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.
10. I limiti di
quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere
aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità
sanitaria militare a domanda degli interessati.
11. Il Ministro
della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l’applicazione delle
facilitazioni previste nel presente articolo. 12. Al quinto comma dell’art.31
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole <<portatori di
handicaps>>, sono aggiunte le parole <<militari di leva,>>.
Art. 25.
Impiego
dei militari di leva.
1. I militari di
leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività
operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale
militare ed i servizi generali di caserma.
2. La durata
dell’impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale
militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei
mesi.
3. è vietato
impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella
presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio
1984, n. 111.
4. Sullo stato di
attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa
riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e
gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei
principi di cui al comma 1.
5. Per ogni altra esigenza
necessaria al funzionamento degli enti militari si fa fronte progressivamente
alla sostituzione del personale militare, attualmente impiegato, con personale
civile, anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata
nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa.
Art. 26.
Divieto
di discriminazione - Accesso a informazioni riservate.
1. L’art.17 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal
seguente: <<Art.17.—Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione
di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti,
ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi
politici o ideologici. ‚ altresì vietata l’annotazione nelle schede informative
personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali
dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari
stessi. L’ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati
segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento
soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui
comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni
di sicurezza dello Stato>>.
Art. 27.
Formazione
civica.
1. Parte integrante della
formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i
comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato
dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.
2. Tale programma
comprende nozioni sull’ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia
moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario
nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme
di attuazione, all’ordinamento delle Forze armate—ivi compresa la legge 11 luglio
1978, n. 382 -- e alle norme del diritto penale
militare.
3. I parlamentari
componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 1,
previa comunicazione al comandante del reparto o dell’ente militare preposto
allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.
4. Nelle occasioni
ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i
presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle
attività di cui al comma 1.
Art. 28.
Programma
di istruzione sportiva.
1. L’attività sportiva, condotta
da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di
leva.
2. I programmi di
istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta
attività.
Art. 29.
Attività
sportiva.
1. Le Forze
armate, nell’ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la
partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.
2. I comandi
responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,
nell’ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative
con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni
sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di
leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione,
composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle
Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline
sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto
da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio
decreto.
4. I suddetti
militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto
della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell’incorporazione e
delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di
cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri
sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai
sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società
sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di
servizio.
6. Le richieste
per l’assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono
inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di
appartenenza degli interessati.
Art. 30.
Accordi
con gli enti locali.
1. Allo scopo di
assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi
delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni
aeree, d’intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su
direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed
i comuni, i programmi e le iniziative di cui all’ultimo comma dell’art.19 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei
militari in servizio.
2.
L’Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle
iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.
3. I suddetti
programmi riguardano:
a) l’ammissione
dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture
civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede
dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;
b) l’uso
agevolato di mezzi di trasporto—urbani ed extraurbani—e l’accesso dei militari
in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;
c)
l’organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli
di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il
fenomeno delle tossicodipendenze;
d) ogni altra
iniziativa atta ad agevolare l’integrazione dei militari nella società civile,
attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonchè‚ la
partecipazione a momenti significativi della vita sociale.
4. Le autorità
militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano
con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti
nell’ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l’uso temporaneo
delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti
stessi.
5. Gli enti e le
organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per
l’assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall’uso
delle predette infrastrutture.
Art. 31.
Assegni.
1. A decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all’art.1
della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.
2. La misura del
sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a
titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi, è raddoppiata.
Art. 32.
Trattamento
economico.
1. Al sottotenente di complemento
e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda,
compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.
2. Al sergente e
gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento
economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado
in ferma volontaria.
3. Ai
sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi
corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è
corrisposta la tredicesima mensilità .
4. L’indennità di
rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di
truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e
militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le
paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Art. 33.
Sospensione
della paga.
1. Ai graduati e
militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio
di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonchè‚ agli allievi di
cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga è dovuta durante i
periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze
brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di
servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale,
nonchè‚ durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di
qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati nel
comma 1 la paga è sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non
raggiungono il loro Corpo o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa
di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da
condanna.
3. Il controvalore della razione
viveri è corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando è in
licenza con diritto alla paga, nonchèè‚ durante i giorni di viaggio di andata e
ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
Art. 34.
Limiti
massimi.
1. La percentuale dei sergenti,
graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata
biennale o triennale dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della
Marina e dell’Aeronautica, stabilita dall’art.36 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, è elevata al 19 per cento, con
riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e
comuni, rilevato nell’anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza
della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui
all’art.3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo
vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare.
Art. 35.
Arruolamenti.
1. Il Ministro
della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della
ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non
abbiano superato il ventiduesimo anno di età .
2. Il Ministro
della difesa ha, inoltre, facoltà , qualora il numero dei richiedenti la
commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche,
di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto
l’obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non
superato il ventiduesimo.
3. I militari in
ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto
possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle
specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in
base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo
trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti
dell’assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il
proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche
norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modifiche, nonchè‚ quelle previste dalla legge 10 maggio
1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie,
delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che
abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono
esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
Art. 36.
Avanzamento.
I militari in
ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità , i gradi o le
qualifiche di:
a) caporale,
comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese
dall’incorporazione;
b) caporal
maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del settimo mese
dall’incorporazione e purchè‚ abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale,
comune di prima classe, aviere scelto;
c) sergente di
complemento: dopo 14 mesi dall’incorporazione.
2. Entro il
diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i
primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione
della ferma biennale in triennale.
3. I sergenti di
complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere
trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e
raffermati, in relazione ai posti disponibili nell’ambito di ciascuna Forza
armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al
termine del quale sono ammessi ai concorsi per l’immissione nei ruoli dei
sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212.
4. Il personale
di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei
gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio
per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al
predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, ai fini dell’avviamento al lavoro
presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento
obbligatorio.
5. Il Ministro
della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i
trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche
di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui
al presente articolo.
Art. 37.
Valutazione
dei precedenti di carriera.
1. Nella legge 28 marzo 1968, n.
397, all’art.9, primo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è
inserito il seguente: <<1/20 per i militari in ferma di leva prolungata
biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell’Esercito (esclusa
l’Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in
congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito;>>.
2. Nella legge 11
dicembre 1975, n. 627, all’art.9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della
lettera d), è inserito il seguente: <<0,50/20 per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa
l’Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in
aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi,
radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri,
meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in
congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito;>>.
Art. 38.
Riserve
di posti.
1. Ai militari in
ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il
venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o
concorsi, in qualità di militare di truppa dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Un ulteriore
dieci per cento dei posti disponibili per l’arruolamento in qualità di militare
di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai
militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle
specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in
congedo o in servizio.
3. Le riserve di
posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva
prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito,
siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo
previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal
collocamento in congedo.
4. Per
l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l’ammissione ai
corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per
gli aspiranti all’arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.
5. I posti
riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli
altri aspiranti all’arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. I posti a
concorso per l’ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva
dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista
dalle norme in vigore, sono assegnati, nell’ordine della graduatoria di merito
ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in
congedo in qualità di:
a) ufficiali
inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
b) sottufficiali
con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c) militari in
ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza
demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino
domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
7. Per
l’ammissione all’Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità
di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del comma 6,
quello appartenente all’Arma dei carabinieri.
Art. 39.
Volontari
tecnici operatori.
1. A decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge cessano gli arruolamenti di
volontari tecnici operatori nell’Esercito, nella Marina e nell’Areonautica.
2. Ai fini di
quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio
al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma
prolungata.
Art. 40.
Premio
di congedamento.
1. Ai graduati e militari di
truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un
premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o
frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
2. Ai sergenti di
complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente art.32, è
corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l’ultima mensilità per
ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
3. In favore del
suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a
pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo
di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a
cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa
nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i
superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme
in vigore per la predetta assicurazione.
Art. 41.
Gradualità
della riduzione della ferma in Marina.
1. La riduzione da 18 a 12 mesi
della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la
seguente gradualità :
a) 17 mesi per i
militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all’entrata in vigore
della presente legge;
b) 16 mesi per i
militari incorporati nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della
presente legge;
c) 14 mesi per i
militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo
all’entrata in vigore della presente legge;
d) 12 mesi per i
militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all’entrata in vigore
della presente legge.
Art. 42.
Sergenti
di leva della Marina militare.
1. La decorrenza
della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi
diplomati <<D>> e laureati <<L>>, stabilita al primo
giorno dell’ottavo mese di servizio dal quinto comma dell’art.23 del regio
decreto-legge 10 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939,
n. 216, come sostituito dall’art.25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è
modificata come segue:
a) dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio
per i militari incorporati nell’anno di entrata in vigore della presente legge;
b) dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dell’undicesimo mese di
servizio per i militari incorporati nell’anno successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge;
c) dal giorno precedente a quello
di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal
secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 43.
Opere
di interesse della Marina militare.
1. Per le opere
di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture
destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione
professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare
nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio,
compreso quello marittimo, si prescinde dall’accertamento richiesto dal secondo
comma dell’art.31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli
articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 1 gennaio
1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa
nazionale, di cui seguono la disciplina.
2. Al programma
di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Il Ministro
della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, predispone una relazione sull’attuazione del programma di cui al
comma 1, specificando, nell’ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di
previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.
Art. 44.
Esenzioni
o ritardi in caso di mobilitazione.
1. L’art.122 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
è sostituito dal seguente: <<Art.122.—Il Ministro della difesa ha facoltà
di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro
che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività
o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito
regolamento>>.
2. Il regolamento
di cui all’art.122 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, è emanato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall’entrata
in vigore della presente legge.
Art. 45.
Ammodernamento
delle infrastrutture.
1. Il Ministro
della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle
infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa,
ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a
garantire attività di promozione sociale e sportiva.
2. Al programma
di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.
3. Il Ministro
della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa, predispone una relazione sull’attuazione del programma di cui al
comma 1 specificando, nell’ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di
previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.
Art. 46.
Rappresentanza
della leva nel COCER.
1. I militari di
leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di
leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, normativo e segreto, fra
i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il
decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi,
nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così
ripartite:
a) due unità in
rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi
i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
b) una unità in rappresentanza
degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi
ufficiali di complemento.
Art. 47.
Manuale
informativo.
1. Il Ministero
della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da
consegnare ai militari di leva all’atto dell’incorporazione, che contiene la
Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i
regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonchè‚ le
principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative
ai servizi e alle licenze.
Art. 48.
Relazione
sullo stato del personale di leva.
1. Entro il 31
dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d’intesa con gli altri
Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale
di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo
stato della disciplina militare, prevista dall’art.24 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
2. Con la
relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresì lo stato di
attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonchè‚
la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di
leva.
Art. 49.
Prospetto
delle assunzioni.
1.Le comunicazioni ed il
prospetto di cui all’art.19 sono allegati alla relazione al parlamento di cui
all’art.48.
2. Con la
suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati
dell’applicazione degli articoli 28 e 29
della legge 31 maggio 1975, n. 191.
Art. 50.
Abrogazione
di norme.
1. E’ abrogato il
terzo comma dell’art.3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. abrogata altresì ogni altra disposizione
contraria alla presente legge o con essa incompatibile.
Art. 51.
Ufficiali
di complemento della Guardia di finanza.
1. Le
agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli
ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge
si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso
il Corpo della Guardia di finanza.
Art. 52.
Onere
finanziario.
1. Alla copertura
dell’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 80 miliardi in ragione d’anno, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli
stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno
superare gli stanziamenti fissati per l’anno finanziario 1987 dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 1987 e bilancio pluriennale
1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso
programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989. 3. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
3. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
PAGHE GIORNALIERE
DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA
NOTA—La retribuzione mensile del
sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo
stipendio mensile iniziale lordo e dall’indennità integrativa speciale nella
misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno.
Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per
difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o
superiori a lire duecentocinquanta. Le paghe giornaliere di cui alla presente
tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi
delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri. Gli allievi delle
Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico
di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato
si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68. Le paghe
giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle
scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante
al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di
età.