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24-12-1986 n° 958 - Leggi

Legge 24 dicembre 1986, n. 958
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
Legge 24 dicembre 1986, n

Legge 24 dicembre 1986, n. 958

Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

 

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 11, del 15 gennaio 1987).

 

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

 

 

Art. 1.

Norme di principio.

 

1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità .

2. L’ordinamento e le attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali.

3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore.

4. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l’Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati.

5. Lo Stato promuove l’elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.

 

Art. 2.

Obiezione di coscienza.

 

1. La legge disciplina il riconoscimento dell’obiezione di coscienza e fissa le norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il servizio civile sostitutivo.

 

 

Art. 3.

Durata della ferma di leva.

 

1. L’art.1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente: <<Art.1.—La durata della ferma di leva per l’Esercito, la Marina militare e l’Aeronautica militare è di dodici mesi. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva è di quindici mesi>>.

 

 

Art. 4.

Accertamenti sanitari e attitudinali.

 

1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il Ministro della difesa ha facoltà , se richiesto dagli interessati con domanda documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell’ultimo rinvio.

2. Gli arruolati nell’Esercito e nell’Aeronautica militare che si ritengano affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata alle armi del proprio contingente.

3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale, anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche, purchè‚ sia documentata con certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell’anno in cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via amministrativa.

5. L’Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al momento della presentazione al corpo.

6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell’art.10, abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell’ultimo rinvio, corredata dal titolo di studio conseguito.

7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all’esercizio professionale possono essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l’esigenza, per coadiuvare gli ufficiali medici nell’espletamento di attività sanitarie.

 

 

Art. 5.

Ferma di leva prolungata.

 

1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all’esame personale presso il Consiglio di leva.

2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di specializzazione effettuati dall’Amministrazione della difesa.

3. Per l’assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonch‚ i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in sede di visita di leva.

4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso.

 

 

Art. 6.

Ferme di leva particolari e regime transitorio.

 

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonch‚ le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell’Arma dei carabinieri.

2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell’Arma dei carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l’ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa -- di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro di grazia e giustizia—stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le disposizioni, i benefici ed i limiti previsti nella presente legge per i militari in servizio di leva in qualità di ausiliari nell’Arma dei carabinieri si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all’art.3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell’art.1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell’art.1 della legge 8 luglio 1980, n. 343.

 

 

Art. 7.

Dispense.

 

1. L’art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art.100.—In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva. Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l’accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purchè‚ nell’impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l’azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari>>.

2. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle condizioni previste per l’ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva dall’art.22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dai successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state fatte valere in tempo utile.

3. Nel n. 1) del primo comma dell’art.22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, le parole <<in servizio o per causa di servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<in servizio e per causa di servizio>>.

4. Dopo l’ultimo comma dell’art.22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti i seguenti commi: <<Parimenti, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT sul costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti nei numeri 4, 5 e 6 del primo comma. L’elenco nominativo dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni interessati per l’affissione agli albi comunali>>.

5. La Commissione prevista dall’art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è soppressa.

 

 

Art. 8.

Norme per i rimpatriati.

 

1. L’art.27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente: <<Art.27.—Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perch‚ nati o residenti all’estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età , ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età , sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell’età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l’obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe>>.

 

 

Art. 9.

Consiglio di leva.

 

1. La lettera a) del secondo comma dell’art.8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituita dalla seguente: <<a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;>>.

2. Dopo il secondo comma dell’art.8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente: <<Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia>>.

3. Dopo il secondo comma dell’art.9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente: <<Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia>>.

 

 

Art. 10.

Rinvio per motivi di studio.

 

1. Dopo il secondo comma dell’art.19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti: <<Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato—nel corso dell’anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio—per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare è ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l’anno di corso interessato, più di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l’anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturità o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore>>.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell’ultimo comma dell’art.19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

 

 

Art. 11.

Arruolati con prole.

 

1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l’iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rinvio.

2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma di leva, l’interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in attesa dell’espletamento delle procedure per l’ammissione al congedo anticipato.

3. Sono abrogati il n. 8) del primo comma dell’art.22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il secondo comma dell’art.24 della stessa legge.

 

 

Art. 12.

Arruolamento degli ufficiali di complemento.

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalità per l’arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l’ammissione ai diversi corsi, nonch‚ i requisiti somatico-funzionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.

3. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.

 

 

Art. 13.

Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

 

1. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

 

 

Art. 14.

Qualificazione professionale e agevolazioni.

 

1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all’elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione.

2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonch‚ ai presidenti delle giunte regionali.

3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all’art.5 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi.

4. Al fine di agevolare l’inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell’Arma dei carabinieri.

 

 

Art. 15.

Interventi in caso di pubbliche calamità .

 

1. Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio nazionale colpite da pubbliche calamità , l’impiego dei militari di leva per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonch‚ alla salvaguardia dell’ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i possibili interventi d’intesa con le amministrazioni statali e regionali interessate.

 

 

Art. 16.

Corsi di formazione.

 

1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell’ambito territoriale dove prestano servizio.

2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.

3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.

 

 

Art. 17.

Qualifiche e profili professionali.

 

1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

 

 

Art. 18.

Aliquote di posti riservati.

 

1. Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, salvo per quanto riguarda: a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi; b) i requisiti per l’assunzione, che sono stabiliti dall’art.4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, al termine della ferma, ai volontari specializzati delle tre Forze armate.

3. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì, al termine della ferma di leva prolungata, anche ai giovani in servizio nell’Arma dei carabinieri per concorrere all’impiego presso l’amministrazione di appartenenza.

 

 

Art. 19.

Assunzioni.

 

1. L’art.30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente: <<Art.30.—Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonch‚ dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo opera sui posti messi a concorso. Se l’assunzione è fatta senza concorso, all’accertamento dell’idoneità professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l’attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresì l’avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all’art.37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell’ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell’art.40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato art.40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonch‚, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell’anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente, costituiscono titolo per l’iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento>>.

2. Ai fini delle assunzioni di cui all’art.30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai sensi dell’art.17 della presente legge.

 

 

Art. 20.

Riconoscimento del servizio militare.

 

1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

 

 

Art. 21.

Carabinieri ausiliari.

 

1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda:

a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva biennale e con la possibilità di chiedere l’ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge.

2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all’atto del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all’ultimo stipendio mensile percepito.

3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già percepita nella posizione di ausiliari.

4. In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite durante il servizio nell’Arma dei carabinieri.

 

 

Art. 22.

Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici concorsi.

 

1.L’art.77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art.77.—Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto. Per l’ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attività in uffici pubblici e privati, non deve essere imposta la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L’interessato è comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’applicazione delle norme contenute nel presente articolo>>.

 

 

Art. 23.

Gradi e qualifiche.

 

I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di idoneità , i gradi e le qualifiche di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese dalla data di incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di permanenza nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Sono abrogati:

a) l’art.1 del regio decreto 16 aprile 1934, n. 782;

b) il primo comma dell’art.76 ed il primo comma dell’art.77 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914;

c) il primo comma dell’art.41 ed il primo e il terzo comma dell’art.42 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge e 16 febbraio 1939, n. 468.

 

 

Art. 24.

Licenze.

 

1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.

3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni.

4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.

5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

a) un solo viaggio, nell’anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 km;

b) n. 5 viaggi, nell’anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 km.

6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonchè‚ i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l’uso dei treni rapidi.

7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell’Arma dei carabinieri.

8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.

9. Analogamente non è computabile ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.

10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l’applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo. 12. Al quinto comma dell’art.31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole <<portatori di handicaps>>, sono aggiunte le parole <<militari di leva,>>.

 

 

Art. 25.

Impiego dei militari di leva.

 

1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

2. La durata dell’impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di sei mesi.

3. è vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio 1984, n. 111.

4. Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al comma 1.

5. Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari si fa fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare, attualmente impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa.

 

 

Art. 26.

Divieto di discriminazione - Accesso a informazioni riservate.

 

1. L’art.17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente: <<Art.17.—Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. ‚ altresì vietata l’annotazione nelle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi. L’ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato>>.

 

 

Art. 27.

Formazione civica.

 

1. Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

2. Tale programma comprende nozioni sull’ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all’ordinamento delle Forze armate—ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 -- e alle norme del diritto penale militare.

3. I parlamentari componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al comma 1, previa comunicazione al comandante del reparto o dell’ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

4. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al comma 1.

 

 

Art. 28.

Programma di istruzione sportiva.

 

1. L’attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante della formazione del militare di leva.

2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

 

 

Art. 29.

Attività sportiva.

 

1. Le Forze armate, nell’ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell’ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell’incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

6. Le richieste per l’assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati.

 

 

Art. 30.

Accordi con gli enti locali.

 

1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d’intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all’ultimo comma dell’art.19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

2. L’Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.

3. I suddetti programmi riguardano:

a) l’ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

b) l’uso agevolato di mezzi di trasporto—urbani ed extraurbani—e l’accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;

c) l’organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;

d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l’integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonchè‚ la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell’ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l’uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l’assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall’uso delle predette infrastrutture.

 

 

Art. 31.

Assegni.

 

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all’art.1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.

2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, è raddoppiata.

 

 

Art. 32.

Trattamento economico.

 

1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente effettivo.

2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali del pari grado in ferma volontaria.

3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità .

4. L’indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.

5. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

 

 

Art. 33.

Sospensione della paga.

 

1. Ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonchè‚ agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonchè‚ durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

2. Per i militari indicati nel comma 1 la paga è sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonchèè‚ durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

 

 

Art. 34.

Limiti massimi.

 

1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina e dell’Aeronautica, stabilita dall’art.36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni, rilevato nell’anno di entrata in vigore della presente legge.

2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all’art.3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare.

 

 

Art. 35.

Arruolamenti.

 

1. Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età .

2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà , qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l’obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell’assolvimento degli obblighi di leva.

5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonchè‚ quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

 

 

Art. 36.

Avanzamento.

 

I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità , i gradi o le qualifiche di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del settimo mese dall’incorporazione e purchè‚ abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;

c) sergente di complemento: dopo 14 mesi dall’incorporazione.

2. Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell’ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l’immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell’avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio.

5. Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo.

 

 

Art. 37.

Valutazione dei precedenti di carriera.

 

1. Nella legge 28 marzo 1968, n. 397, all’art.9, primo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è inserito il seguente: <<1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell’Esercito (esclusa l’Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;>>.

2. Nella legge 11 dicembre 1975, n. 627, all’art.9, secondo comma, dopo il sesto capoverso della lettera d), è inserito il seguente: <<0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;>>.

 

 

Art. 38.

Riserve di posti.

 

1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l’arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

4. Per l’accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l’ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all’arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

5. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all’arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

6. I posti a concorso per l’ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell’ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

7. Per l’ammissione all’Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del comma 6, quello appartenente all’Arma dei carabinieri.

 

 

Art. 39.

Volontari tecnici operatori.

 

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge cessano gli arruolamenti di volontari tecnici operatori nell’Esercito, nella Marina e nell’Areonautica.

2. Ai fini di quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma prolungata.

 

 

Art. 40.

Premio di congedamento.

 

1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente art.32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l’ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

 

 

Art. 41.

Gradualità della riduzione della ferma in Marina.

 

1. La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la seguente gradualità :

a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all’entrata in vigore della presente legge;

b) 16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge;

c) 14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all’entrata in vigore della presente legge;

d) 12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 42.

Sergenti di leva della Marina militare.

 

1. La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati <<D>> e laureati <<L>>, stabilita al primo giorno dell’ottavo mese di servizio dal quinto comma dell’art.23 del regio decreto-legge 10 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall’art.25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è modificata come segue:

a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell’anno di entrata in vigore della presente legge;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’undicesimo mese di servizio per i militari incorporati nell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 43.

Opere di interesse della Marina militare.

 

1. Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall’accertamento richiesto dal secondo comma dell’art.31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 1 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull’attuazione del programma di cui al comma 1, specificando, nell’ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

 

 

Art. 44.

Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione.

 

1. L’art.122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente: <<Art.122.—Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento>>.

2. Il regolamento di cui all’art.122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, è emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 45.

Ammodernamento delle infrastrutture.

 

1. Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull’attuazione del programma di cui al comma 1 specificando, nell’ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

 

 

Art. 46.

Rappresentanza della leva nel COCER.

 

1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.

2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, normativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:

a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;

b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

 

 

Art. 47.

Manuale informativo.

 

1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale informativo da consegnare ai militari di leva all’atto dell’incorporazione, che contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare nonchè‚ le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

 

 

Art. 48.

Relazione sullo stato del personale di leva.

 

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d’intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall’art.24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34 nonchè‚ la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

 

 

Art. 49.

Prospetto delle assunzioni.

 

1.Le comunicazioni ed il prospetto di cui all’art.19 sono allegati alla relazione al parlamento di cui all’art.48.

2. Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell’applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

 

 

Art. 50.

Abrogazione di norme.

 

1. E’ abrogato il terzo comma dell’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2.  abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

 

 

Art. 51.

Ufficiali di complemento della Guardia di finanza.

 

1. Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso il Corpo della Guardia di finanza.

 

 

Art. 52.

Onere finanziario.

 

1. Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno superare gli stanziamenti fissati per l’anno finanziario 1987 dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l’anno 1987 e bilancio pluriennale 1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

PAGHE GIORNALIERE DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA IN FERMA DI LEVA PROLUNGATA

NOTA—La retribuzione mensile del sergente assunta come indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio mensile iniziale lordo e dall’indennità integrativa speciale nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1° gennaio di ogni anno. Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire duecentocinquanta. Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri. Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68. Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene corrisposto il trattamento economico spettante al militare di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età.

Scadenze di: novembre 2024
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