Legge 29 settembre 1967, n. 946
Ammissione
dei diplomati e laureati ciechi a taluni concorsi a cattedre ed immissione
degli insegnanti ciechi abilitati nei ruoli della scuola media
(in
GU 27 ottobre 1967, n. 269)
Art. 1
I laureati ciechi sono ammessi ai
concorsi per l'insegnamento delle materie letterarie nella scuola media e in
ogni altro tipo di scuola statale o pareggiata, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3
della legge 4 giugno 1962, n. 601 e possono chiedere
l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media secondo le norme della
legge 25 luglio
1966, n. 603 , se forniti dei requisiti previsti
dall'articolo 1 di detta legge.
Art. 2
Si intendono
privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo
visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
Art. 3
Gli insegnanti
ciechi di cui all'articolo 1 della presente legge saranno inclusi in una unica
graduatoria nazionale compilata in base ai criteri indicati nell'articolo 4 della
legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Tale graduatoria
dovrà essere esaurita subito dopo l'utilizzazione di quelle compilate ai sensi
dell'articolo 4 e prima di quella compilata ai sensi dell'articolo 6 della
medesima legge.
Art. 4
Gli insegnanti
ciechi già vincitori di concorso a cattedre per materie letterarie e non
nominati in ruolo in quanto privi di vista possono chiedere l'inquadramento nei
ruoli dei professori della scuola media dal 1° ottobre successivo
all'espletamento del concorso e la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti.
Art. 5
I diplomati
ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di
organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e
direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale,
cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto
gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio,
nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalità di cui
agli articoli 2 e 3
della legge 4 giugno 1962, n. 601 .
Art. 6
Gli insegnanti
ciechi che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal
1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al
1965-66 nelle scuole e negli istituti statali o pareggiati di istruzione
secondaria o di istruzione artistica per ciechi, nonché gli insegnanti ciechi
elementari in servizio nelle scuole elementari statali per ciechi possono
chiedere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media per ciechi
secondo le norme della legge 25 luglio
1966, n. 603 , se forniti dei requisiti previsti
dall'articolo 1 di detta legge e dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del
comma precedente il Ministro per la pubblica istruzione compilerà due
graduatorie nazionali per tutte le materie di insegnamento, da utilizzarsi in
ordine successivo e comprendenti rispettivamente, la prima, gli aspiranti
forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta e di specializzazione
all'insegnamento nelle scuole per ciechi, e la seconda, gli aspiranti forniti
di abilitazione per le materie delle quali almeno una coincida con una delle
materie costituenti la cattedra richiesta e di specializzazione
all'insegnamento nelle scuole per ciechi.
Gli aspiranti
saranno collocati nell'ordine del punteggio complessivo risultante dalla somma
della valutazione dei titoli effettuata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 25 luglio 1966, n. 603 . Il servizio
prestato nelle scuole per vedenti sarà valutato per metà. In caso di parità di
punteggio la precedenza sarà determinata dalla qualifica della
specializzazione, e sussidiariamente, dalla età.
Gli aspiranti
abilitati che all'entrata in vigore della presente legge non siano forniti di
specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi saranno ugualmente
collocati nelle rispettive graduatorie, successivamente agli aspiranti
specializzati, e saranno assunti nei ruoli dei sori della scuola media per
ciechi a condizione che presentino il titolo medesimo entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine
l'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista svolgerà un apposito corso di specializzazione
riservato agli insegnanti ciechi abilitati aspiranti all'assunzione nei ruoli
dei professori della scuola media per ciechi ai sensi del presente articolo.
Gli insegnanti
forniti dei requisiti di servizio di cui al primo comma, i quali siano in
possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione
corrispondente alla cattedra cui aspirano o a cattedra dichiarata
corrispondente e di specializzazione all'insegnamento nelle scuole per ciechi,
saranno inclusi in una graduatoria nazionale separata e successiva rispetto a
quelle comprendenti gli aspiranti di cui ai precedenti commi. Ai soli fini
della applicazione del presente comma il titolo di specializzazione è
riconosciuto equipollente al ttiolo di abilitazione e sarà valutato come
abilitazione conseguita con il punteggio minimo.
Art. 7
Per dirigere e per insegnare
negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi è necessario,
oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo
di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale «Augusto Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, già Scuola di
metodo «Augusto Romagnoli» per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito
della cecità dà diritto a precedenza assoluta.
Art. 8
Gli insegnanti ciechi di cui alla
presente legge, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore dovranno presentare
al Ministero della pubblica istruzione domanda di inclusione nelle graduatorie
di cui ai precedenti articoli e corredare la domanda stessa dei documenti
indicati nel decreto ministeriale 26 settembre 1966, emanato in attuazione del
disposto dell'articolo 2 della
legge 25 luglio 1966, n. 603 , e nella presente legge.
Agli insegnanti
ciechi è esteso il beneficio previsto dal secondo comma dell'articolo 7 della
legge 25 luglio 1966, n. 603 .
Le nomine in
ruolo conseguenti alla presente legge hanno la stessa decorrenza prevista
dall'articolo 8 della legge indicata nel comma precedente.
Art. 9
Nelle classi
della scuola media l'opera di controllo disciplinare sarà prestata,
dall'assistente di cui all'articolo 2 della
legge 4 giugno 1962, n. 601 , in tutte le
ore di lezione effettuate dall'insegnante cieco.