Legge 23-12-1977, n. 937
Attribuzione
di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
(G.U.
30-12-1977, n. 355, Serie Generale)
Preambolo
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1
Ai dipendenti
civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in
aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate
complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo
ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli
interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate
di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo
ordinario.
Le quattro
giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per
fatto derivante da motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi,
sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.
Art. 2
Le giornate di
cui al punto b) dell'art. 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i
vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto
da cui il personale direttamente dipende.
Il funzionario
responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse
alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre
necessità dipendenti dall'organizzazione del lavoro) non abbia potuto
attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo
comma dell'art. 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per
la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata
entro il 31 gennaio.
L'indebita
attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta
responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.
Art. 3
Le spese
derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai
capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli
stati di previsione dei vari Ministeri nonché nei bilanci delle amministrazioni
autonome.
Art. 4 - Norma transitoria
Le giornate di
riposo di cui al punto a) dell'art. 1, spettanti per il 1977, possono essere
fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.
Le giornate di
cui al punto b) dell'art. 1, relative al 1977, possono essere fruite entro il
primo quadrimestre del 1978.
Art. 5
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.