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29-03-1983 n° 93 - Leggi

LEGGE 29 Marzo 1983, n. 93
Legge quadro sul pubblico impiego
LEGGE 29 Marzo 1983, n

LEGGE 29 Marzo 1983, n. 93

Legge quadro sul pubblico impiego.

(in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 93).  

 

TITOLO I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione della legge

 

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

 I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

Art. 2.

Disciplina di legge

 

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

 

 

Art. 3.

Disciplina in base ad accordi

 

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

 

 

Art. 4.

Principi di omogeneizzazione

 

Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa.

 

 

Art. 5.

Comparti

 

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

II comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

 

 

Art. 6.

Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato  anche ad ordinamento autonomo

 

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

 

 

Art.7.

Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici

 

Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

 

 

Art. 8.

Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni

 

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCl), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPl) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziare come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.

 

 

Art. 9.

Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale

 

Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. È abrogata ogni contraria disposizione.

 

 

Art. 10.

Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti

 

Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

 

 

Art. 11.

Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego

 

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;

b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;

c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

II Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;

b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

 

 

Art. 12.

Accordi sindacali intercompartimentali

 

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designanti secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

 

 

Art. 13.

Efficacia temporale degli accordi

 

Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.

La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.

 

 

Art. 14.

Accordi decentrati

 

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

 

 

Art. 15.

Copertura finanziaria

 

Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

II Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

 

 

Art. 16.

Relazione al Parlamento

 

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

 

 

TITOLO II

PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITA'

 

 

Art. 17.

Qualifiche funzionali

 

Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.

Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.

Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.

Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.

 

 

Art. 18.

Profili professionali

 

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

 

 

Art. 19.

Mobilità

 

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono.

 

 

Art. 20.

Procedure di reclutamento

 

Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso, Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teoricopratico, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

 

 

Art. 21.

Formazione e aggiornamento del personale

 

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

 

Art. 22.

Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari

 

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categoria determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo - contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.

 

 

TITOLO III

TUTELA SINDACALE DEL PUBBLICO IMPIEGO

 

 

Art. 23.

Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300

 

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1. 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima.

 

 

Art. 24.

Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo

 

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.

 

 

Art. 25.

Organismi rappresentantivi dei dipendenti

 

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

 

 

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 26.

Disposizioni speciali

 

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

 

Art. 27.

Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica

 

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatore delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie di Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.

 

 

Art. 28.

Tutela giurisdizionale

 

In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.

Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

 

 

Art. 29.

Abrogazione delle disposizioni incompatibili

 

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.

Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

 

 

Art. 30.

Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato

 

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di trentasei ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.

In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di flessibilità. turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emenati dal Ministro competente.

 

 

Art. 31.

Norma transitoria per gli accordi in vigore

 

Ai fini di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.

La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 29 marzo 1983

 

Scadenze di: ottobre 2024
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