LEGGE
29 Marzo 1983, n. 93
Legge
quadro sul pubblico impiego.
(in
Gazz. Uff., 6 aprile, n. 93).
TITOLO I
ASSETTO
DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO
Art. 1
Ambito
di applicazione della legge
Le disposizioni
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della costituzione. Le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle
province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio
ordinamento.
I principi desumibili dalle disposizioni
della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Art. 2.
Disciplina
di legge
Sono regolati in
ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base
della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei
singoli enti o tipi di enti:
1) gli organi,
gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi
fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i procedimenti
di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di
pubblico impiego;
3) i criteri per
la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in
ciascuna di esse compresi;
4) i criteri per
la formazione professionale e l'addestramento;
5) i ruoli
organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
6) le garanzie
del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
7) le
responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9) l'esercizio
dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro
diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della
pubblica amministrazione.
Art. 3.
Disciplina
in base ad accordi
Nell'osservanza
dei principi di cui all'articolo 97
della Costituzione e di quanto previsto dal precedente
articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati
dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del
lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di
attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano
all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per
l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi
dell'articolo 2, n. 1;
3)
l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili
professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per
la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza
degli uffici;
5) l'orario di
lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il lavoro
straordinario;
7) i criteri per
l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e
l'addestramento;
8) le procedure relative
all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i criteri per
l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità
previste dalla legge.
Art. 4.
Principi
di omogeneizzazione
Gli atti previsti
dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione
delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti
economici e dell'efficienza amministrativa.
Art. 5.
Comparti
I pubblici dipendenti sono
raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per
ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla
stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo
12.
La determinazione
del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa
comunicazione al Parlamento.
Eventuali
variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il
medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
II comparto
comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i
dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.
Art. 6.
Accordi
sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Per gli accordi riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la
delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione è
integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese
nei comparti.
I Ministri, anche
in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare
sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione
sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni,
che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti
accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi
dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle
trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni
sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non
partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei
Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di
accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal
successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma
precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa
le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi
di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta
giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed
emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
Art.7.
Accordi
sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici
Per gli accordi
riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela
o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente
articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica
da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie
degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito
di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi
in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta.
Al Consiglio dei
Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal
precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Art. 8.
Accordi
sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province,
delle comunità montane, loro consorzi o associazioni
Per gli accordi riguardanti i dipendenti
delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei
loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al
precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione
pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una
rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCl), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPl) e da due
rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei
Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziare come previsto dal
precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Ai fini del rispetto dei principi
della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi
conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica
di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.
Art. 9.
Accordi
sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale
Per quanto
concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali
(USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. È abrogata
ogni contraria disposizione.
Art. 10.
Accordi
sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da
esse dipendenti
Per gli accordi
riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al
precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della
pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per
ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei
Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal
precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Al fine del
rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta
nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli
ordinamenti.
Art. 11.
Contenuto
degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego
Gli accordi
sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed
ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di
attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e
determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la
quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.
È fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce
di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e
comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi
devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica
amministrazione, i seguenti elementi:
a) la
individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
b) i costi
unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la
quantificazione della spesa.
Possono essere
dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette
a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti
di lavoro.
II Governo è tenuto a verificare,
come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9,
10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai
successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:
a) l'obbligo di
preavviso non inferiore a 15 giorni;
b) modalità di
svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili,
in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
I codici di
autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli
6, 7, 8, 9, 10 e 12.
Art. 12.
Accordi
sindacali intercompartimentali
Fermo restando
quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti
specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i
congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie,
il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o
assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di
missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di
particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a
specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione
della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo
intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un
rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque
rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque
rappresentanti degli enti pubblici non economici designanti secondo quanto
disposto dall'articolo 7.
La delegazione
delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni
confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le
regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma
dei precedenti articoli 8 e 10.
Art. 13.
Efficacia
temporale degli accordi
Gli accordi
stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base
degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di
nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di
scadenza dei precedenti accordi.
Art. 14.
Accordi
decentrati
Nell'ambito e nei
limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di
cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per
l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei
carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti
concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le
altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti
accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per
singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di
comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei
limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.
Gli accordi
riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione
composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché
da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli
accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e
delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora
l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede
nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo
o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia,
dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi
riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici,
la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del
potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una
rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi
stessi.
Agli accordi
decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro
competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre
amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.
Art. 15.
Copertura
finanziaria
Nella indicazione
delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio
pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate
le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al
pubblico impiego.
In particolare nel bilancio
pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva
per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni
considerati.
L'onere derivante
dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire
nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
II Governo, in
relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa
superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non
previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la
disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto
delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
All'onere derivante dall'applicazione
delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante
corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata
con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio
relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente
provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché
gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.
Art. 16.
Relazione
al Parlamento
Nella relazione al Parlamento di
cui all'articolo 30
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa
l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi
dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore
privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce
alle competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato
della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro
trenta giorni dalla formulazione.
La relazione è
allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nell'anno
antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione
previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una
apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di
stipulazione.
TITOLO II
PRINCIPI
NORMATIVI DI OMOGENEITA'
Art. 17.
Qualifiche
funzionali
Il personale
dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.
Le qualifiche
meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti
essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre
qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti
culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo,
di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.
Il risultato
della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle
attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.
Per ogni
qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che
deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la
responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.
Art. 18.
Profili
professionali
I profili
professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del
contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti
e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.
Art. 19.
Mobilità
Per i dipendenti classificati
nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità
all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente
salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o
i titoli professionali che specificamente lo definiscono.
Art. 20.
Procedure
di reclutamento
Il reclutamento
dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso, Esso consiste nella
valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame dei
titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento
e formazione a contenuto teoricopratico, volti all'acquisizione della
professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.
Il concorso deve
svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la
celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi
automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od
uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti
diversi.
Sono tassativamente
indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a
categorie protette.
I requisiti per
l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.
L'assunzione
definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di
prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente
dall'amministrazione di appartenenza.
Art. 21.
Formazione
e aggiornamento del personale
La formazione,
l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il
costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle
esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati
mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da
altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o
di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i
comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Art. 22.
Principi
in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari
Il dipendente che
contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni
disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categoria
determinate.
Ferme restando le
responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili,
oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo - contabile
per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio
del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza
da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare,
dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a
ciascuno assegnato.
Al dipendente
deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza,
eventualmente, di un'associazione sindacale.
Le sanzioni di
stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da
assicurarne l'imparzialità.
TITOLO III
TUTELA
SINDACALE DEL PUBBLICO IMPIEGO
Art. 23.
Estensione
delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
Ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le
disposizioni degli articoli 1. 3,
8, 9 e 11,
nonché degli articoli 14, 15,
16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante
l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della
legge citata.
Con norme da
emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della
presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego,
i principi di cui agli articoli 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
nonché degli articoli 29 e 30
della legge medesima.
Art. 24.
Installazioni
di impianti audiovisivi e visite personali di controllo
È vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi
seguenti.
L'installazione
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di
controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni
dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del Consiglio
di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
al successivo articolo 25.
Per eccezionali e
motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può
sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre
apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
Avverso la
deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma
possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli
organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel
successivo articolo 25.
Art. 25.
Organismi
rappresentantivi dei dipendenti
Organismi rappresentativi dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad
iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno
specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito
delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non
affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli
accordi sindacali di cui alla presente legge.
TITOLO IV
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 26.
Disposizioni
speciali
La presente legge
si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case popolari, della
Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle
rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera
diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati
dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici
dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello
Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate nell'articolo 1 del
decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Sino all'entrata
in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle
vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello
Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70.
Art. 27.
Istituzione,
attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica
Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione
pubblica, cui competono:
1) la tenuta
dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti
presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attività di
indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
3) il
coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di
organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi
aspetti informatici;
4) il controllo
sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la
valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
5) le attività
istruttorie e preparatore delle trattative con le organizzazioni sindacali, la
stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il
controllo sulla loro attuazione;
6) il
coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi
e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione
dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli
adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge
ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali
ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9) le attività
necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato
generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle
attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la
massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica
nella pubblica amministrazione;
10) le attività
connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
11) la cura,
sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli
altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica
amministrazione.
Nelle suddette
materie di Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della
pubblica amministrazione.
Ai fini della
determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni
retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le
organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui
alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione pubblica
tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa
distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -- Dipartimento della funzione
pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla
Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti
in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di
verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente
legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte
dei conti le irregolarità riscontrate.
Il Dipartimento
della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa
degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno
organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico
per le pubbliche amministrazioni.
Dovrà essere
definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale
dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende
pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e
specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il
personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97.
All'ordinamento
del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dalla presente legge, con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.
Art. 28.
Tutela
giurisdizionale
In sede di
revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà
all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del
pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio
1970, n. 300, e 11 agosto 1973,
n. 533.
Nei ricorsi in
materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa
l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del
termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti
delle quali il ricorso è proposto.
Art. 29.
Abrogazione
delle disposizioni incompatibili
Sono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono fatte salve le norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al
precedente articolo 2.
Le norme
legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli
accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione
della nuova disciplina.
Art. 30.
Norme
transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione
dello Stato
L'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è
di trentasei ore settimanali.
La norma di cui
al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in
vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.
In attesa
dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di
flessibilità. turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e
delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta,
sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli
uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici
periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i
casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di
criteri generali emenati dal Ministro competente.
Art. 31.
Norma
transitoria per gli accordi in vigore
Ai fini di pervenire alla
omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al
31 dicembre 1984.
La contrattazione
per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà
limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
29 marzo 1983