LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e
disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore
1.
La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato
del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di
occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla
riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:
a)
favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il
rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto
«contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b)
valorizzando l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro;
c)
ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando
l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente
introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;
dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di
riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un
procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative
controversie;
d)
rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori
sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di
rafforzamento dell'occupabilità delle persone;
e)
contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti
contrattuali esistenti;
f)
promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;
g)
favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i
lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;
h)
promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli
indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo
competitivo delle imprese.
2.
Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di
cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato
del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di
uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema
statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
3.
Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti
sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini
microeconomici e macroeconomici, nonchè sul grado di effettivo conseguimento
delle finalità di cui al comma 1. Il sistema assicura altresì elementi
conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in
particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità
di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali
correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge,
anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di
quelle sociali.
4.
Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della
riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT
organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a
scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti
di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I
risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5.
Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi,
relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli
ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive
e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini
dell'analisi di impatto e del monitoraggio.
6.
L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
7.
Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente
previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo.
8.
Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le
modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
9.
Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:
«01.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma
comune di rapporto di lavoro»;
b)
all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto
a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un
datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque
tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in
via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il
requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a
tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a
tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato
dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per
cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;
c)
all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della
sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo»;
d)
all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis.
Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può
essere oggetto di proroga»;
e)
all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite
dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f)
all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare
al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del
termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine,
indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione
sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione»;
g)
all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni»;
h)
all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere,
stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente,
fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga
nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase
supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o
dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della
contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai
sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»;
i)
all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi
si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni
equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10.
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga»
fino a: «ma»;
b)
al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c)
all'articolo 23, il comma 2 è abrogato.
11.
All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto
al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si
faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di
cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al
primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in
centottanta giorni»;
b)
la lettera d) è abrogata.
12.
Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4
novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si
applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi
a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13.
La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero
il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
14.
Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono abrogati.
15.
Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano
ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella
formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
16.
All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis)
previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;
b)
al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono
sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere,
direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2
rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per
i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci
unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione
apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta
percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di
prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso
di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti
in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente
decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori
di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unità».
17.
All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali
dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento»
sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la
figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
18.
La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica
esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio
2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad
applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto
legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
19.
Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis
dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre
2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente articolo, è
fissata nella misura del 30 per cento.
20.
All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
al comma 7, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) condizioni e
modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la
modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai
sensi del presente comma»;
b)
al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le
ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del
presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto
consenso».
21.
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 34:
1)
al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni
contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età»;
b)
all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis.
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è
tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione
territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta
elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative
della disposizione di cui al precedente periodo, nonchè ulteriori modalità di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per
cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;
c)
l'articolo 37 è abrogato.
22.
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di
cui al comma 21, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
23.
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«1.
Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale
e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti
specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo
svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere
individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
b)
al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante
e del risultato finale che si intende conseguire»;
c)
l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
«Art.
63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e,
in relazione a ciò nonchè alla particolare natura della prestazione e del
contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo
specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai
lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di
categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere
inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi
nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto»;
d)
al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso»
sono soppresse;
e)
il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«2.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il
committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da
rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;
f)
all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «,
programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g)
al comma 2 dell'articolo 69 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo
prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui
l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta
dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni
di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».
24.
L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25.
Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di
collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
26.
Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:
«Art.
69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1.
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova
contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a)
che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi
nell'arco dell'anno solare;
b)
che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi,
costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti
dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c)
che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una
delle sedi del committente.
2.
La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa
presenti i seguenti requisiti:
a)
sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b)
sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233.
3.
La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle
prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le
quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad
appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta
specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4.
La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della
disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo
69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni
si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5.
Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come
collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti
dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi
dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per
due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso
in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27.
La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I
del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate
e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi
professionali non è circostanza idonea di per sè a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28.
All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora
l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero
degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a
tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel
caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli
associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si
considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
29.
Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai
sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
30.
I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o
attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli
utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto
dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria,
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione
si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di
cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31.
All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è
abrogato.
32.
Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art.
70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che
non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le
attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di
ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati
annualmente ai sensi del presente comma.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a)
alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività
agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b)
alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3.
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente
pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina
in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto
di stabilità interno.
4.
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72
sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;
b)
all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le
seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;
c)
all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La
percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle
aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33.
Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per
prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini
formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a)
revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla
valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b)
previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso
distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle
modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c)
individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti
conseguenti alla loro assenza;
d)
riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in
relazione alla prestazione svolta.
35.
In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d)
del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione
amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito
commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
36.
Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
37.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal
seguente:
«2.
La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi
che lo hanno determinato».
38.
Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla
seguente: «centottanta».
39.
Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del presente articolo, si
applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
40.
L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art.
7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3,
seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro
avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto
da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione
territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e
trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2.
Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare
l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i
motivi del licenziamento medesimo nonchè le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore interessato.
3.
La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di
lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione
della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4.
La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando
è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro,
ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5.
Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui
sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente
del lavoro.
6.
La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad
esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune
avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e,
comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7.
Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la
ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.
8.
Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto
in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta
conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per
l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9.
In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare
all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo
di quindici giorni».
41.
Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui
all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del
procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della
comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo
l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità
sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle
norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in
costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.
42.
All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo»;
b)
i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il
giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento
perchè discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di
licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ovvero perchè riconducibile ad altri casi di nullità
previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi
dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore
o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei
dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica
anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di
lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro
trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di
cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato
inefficace perchè intimato in forma orale.
Il
giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è
condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali.
Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma,
al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina
la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione
previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del
datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta
comunicazione.
Il
giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perchè il fatto rientra
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonchè quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi
con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli
interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o
ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al
lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In
quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente
all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei
relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso
servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in
cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di
lavoro ai sensi del terzo comma.
Il
giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo
di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti
occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi
in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito
di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della
presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto
comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria
onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale
o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo
di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di
specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della
domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione
del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il
giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente
articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del
licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma
3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente
nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è
stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice
civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui
accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la
disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini
della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene
conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal
lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle
parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti
determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le
relative tutele previste dal presente articolo.
Le
disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di
imprenditore agricolo, nonchè al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa
più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Ai
fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene
conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che
il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi
di revoca del licenziamento, purchè effettuata entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità,
con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c)
all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti:
«all'undicesimo comma».
43.
All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al
precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di
lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».
44.
All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo
periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi».
45.
All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge,
nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di
licenziamento collettivo».
46.
All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3.
Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta,
si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione
delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di
cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di
cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
47.
Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad
oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando
devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro.
48.
La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui al comma 47
si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il
ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura
civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di
cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con
decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata
non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un
termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque
giorni prima dell'udienza, nonchè un termine, non inferiore a cinque giorni
prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La
notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica
certificata.
Qualora
dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la
cancelleria in duplice copia.
49.
Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi
dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza
immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50.
L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non può essere
sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice
definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51.
Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere
proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414
del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha
emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del
presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o
siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o
dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza
di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto
termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente
all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
53.
L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria
difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di
procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e
107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i
successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera
delle parti, il provvedimento nonchè il ricorso introduttivo e l'atto di
costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 53.
56.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti
costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice
ne dispone la separazione.
57.
All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale
al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonchè disposti
d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e
provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione,
deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di
discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58.
Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte
d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se
anteriore.
59.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche
d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non
imputabile.
60.
La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi
sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla
prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se
ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle
parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza
di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in
cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
61.
In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo
327 del codice di procedura civile.
62.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla
notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve
essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63.
La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione
del ricorso.
64.
In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica
l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle
controversie regolate dai commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari
giorni nel calendario delle udienze.
66.
I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di
cui al comma 65.
67.
I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
68.
I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di
cui al comma 67.
69.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori
entrate.
Art. 2
Ammortizzatori sociali
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso
la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di
disoccupazione.
2.
Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori
dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che
abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti
degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4.
L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a)
siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b)
possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di
contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5.
Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che
siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione
consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della
presente legge.
6.
L'indennità di cui al comma 1 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
7.
L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per
cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento
del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di
cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni.
8.
All'indennità di cui al comma 1 non si applica il prelievo contributivo di cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
9.
All'indennità di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15 per cento dopo
i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, è
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.
10.
Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi
figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I
contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei
trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del
diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
11.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a)
per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al
comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i
periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in
relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b)
per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è
corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane
di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità
eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma
20 del presente articolo.
12.
L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di
cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello
in cui sia stata presentata la domanda.
13.
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di
decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica,
all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
14.
La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
15.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d'ufficio, sulla base
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo
di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei
mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
16.
Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di
lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17.
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale
derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro
un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di
trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da
lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo
pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine
dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al
periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione
della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.
18.
Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti
contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19.
In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore
avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 può
richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al
numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività
di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o
di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
20.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 che possano far
valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli
ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di
importo pari a quanto definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21.
L'indennità di cui al comma 20 è corrisposta mensilmente per un numero di
settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,
detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.
22.
All'indennità di cui al comma 20 si applicano le disposizioni di cui ai commi
3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
23.
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro
subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
24.
Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,
nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
25.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013,
al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge
3 giugno 1975, n. 160.
26.
Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma
25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonchè le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e successive modificazioni.
27.
Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25 non trovavano
applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate
leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al
periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si
potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui
all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, come
definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017.
Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà
all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi
dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno
2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in
funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno
di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento
congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di
cui ai citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una
riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione
proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per
l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28.
Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
29.
Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a)
ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
b)
ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonchè,
per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c)
agli apprendisti;
d)
ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30.
Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma
28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di
lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La
restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla
cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la
restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità
ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di
lavoro a termine.
31.
In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento
del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità
aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono
compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se
comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
32.
Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei
rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del
lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33.
Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei
casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
34.
Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei
seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto,
ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento
delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal
presente comma, valutate in 12 milionidi euro per l'anno 2013 e in 38 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale,
il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre
volte.
36.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«e-bis)
assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva
a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1,
comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari
all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta
fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37.
L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento dell'ASpI, non ha
effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura
prevista per gli apprendisti.
38.
All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori»
sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».
39.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6
per cento.
40.
Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei
seguenti casi:
a)
perdita dello stato di disoccupazione;
b)
inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la
comunicazione di cui al comma 17;
c)
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d)
acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il
lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.
41.
La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la
determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia
continuato a percepire.
42.
All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è
inserita la seguente:
«d-bis)
le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43.
Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la disposizione di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44.
In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti
fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità
di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
45.
La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è
disciplinata nei seguenti termini:
a)
per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per
i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
b)
per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni;
c)
per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi
per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a
cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o
superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni.
46.
Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa
indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, è ridefinito nei seguenti termini:
a)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2013:
1)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a
trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014:
1)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015:
1)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
d)
lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016:
1)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per
i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2)
lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per
i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.
47.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni.
48.
All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al
31 dicembre 2015»;
b)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2
avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per
la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie
aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter.
Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di
servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione,
secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo
116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i
contributi previdenziali obbligatori.
3-quater.
La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e
dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49.
I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43
del 2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo, trattengono, a
titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari
allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000
ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
50.
All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies)
alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale
comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».
51.
A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è
riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a)
abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a
imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c)
con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
un numero di mensilità non inferiore a uno;
d)
abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la
predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995.
52.
L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato
per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non
coperte da contribuzione.
53.
L'importo di cui al comma 52 è liquidato in un'unica soluzione se pari o
inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro
se superiore.
54.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla
data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale
data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni.
55.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56.
In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla
lettera e) del comma 51, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da
quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennità di cui al comma 52 è elevato
dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al
comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei
predetti anni e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel
corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento alle misure
recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo 1, si provvede a
verificare la rispondenza dell'indennità di cui al comma 51 alle finalità di
tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo
di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni
iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con
tipologie di intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57.
All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo
periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli
anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per
cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per
l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e
al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento
per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23
per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018».
58.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonchè per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il
condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno
sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a
carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,
ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al
condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in
altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite
connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59.
I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al
comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni
previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti.
60.
I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici
giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti
previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini
della loro immediata esecuzione.
61.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei
soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al
comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni
di cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62.
Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle
indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita
una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa
l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.
63.
Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62
sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206.
64.
Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla
riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la
gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei
livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non
superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e
di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali,
nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente
articolo.
65.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro
700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga
alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonchè ai
sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base
di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo
precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una
relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli
ammortizzatori in deroga.
67.
Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione
del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di
cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68.
Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di
finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla
gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero
già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento
previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b)
articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c)
articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.
223, è abrogato.
71.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c)
articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d)
articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e)
articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f)
articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
g)
articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72.
All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;
b)
al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma
di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del
personale»;
c)
al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;
d)
al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente:
«licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla
seguente: «licenziati»;
e)
al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente:
«licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73.
All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole:
«collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».
Art. 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1.
All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
«3-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono
estesi alle seguenti imprese:
a)
imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b)
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti;
c)
imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d)
imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e)
imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle
imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle
società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è
riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di
mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato
disponibile.
L'indennità
è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e
il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato
del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte
dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro,
predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o,
laddove non istituite, dalle autorità marittime.
3.
Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonchè ai relativi lavoratori,
è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
4.
Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso
ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi
di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia
di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
5.
Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.
6.
Con le medesime modalità di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate
modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto
la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato
amministratore di cui al comma 35.
7.
I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di
applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di
attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza
dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata
per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla
media del semestre precedente.
8.
I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono
gestioni dell'INPS.
9.
Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono
determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità
dell'INPS.
10.
L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 è obbligatoria per tutti i settori
non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Le prestazioni
e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se
non espressamente previsto.
11.
I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma,
possono avere le seguenti finalità:
a)
assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
b)
prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel
quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c)
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
12.
Per le finalità di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere
istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a
settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di
integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano
applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e
contratti collettivi con le modalità di cui al comma 4 possono prevedere che il
fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
13.
Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di
cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al
fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14.
In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative
disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori
di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione
delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono,
nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità
perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai
lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle
caratteristiche delle attività produttive interessate.
15.
Per le finalità di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi
definiscono:
a)
un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non
inferiore allo 0,20 per cento;
b)
le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di
solidarietà bilaterale;
c)
l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la
rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in
relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza
dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
d)
la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del
contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma
13;
e)
criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16.
In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti
a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate
disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la
contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo
sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.
17.
In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di
cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a
carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di
solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del
trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio
mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18.
Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei
lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con
previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a
tempo parziale verticale.
19.
Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque
superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo
2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4,
ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui
contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20.
Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di
lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi
22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata
non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in
un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
21.
Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato
amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonchè da due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle
connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso nè ad
alcun rimborso spese.
22.
I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione
ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la
precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività
sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di
previsione di cui al comma 28.
23.
Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, è previsto, a carico
del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e
comunque non inferiore all'1,5 per cento.
24.
Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera b), è dovuto, da
parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili
e della contribuzione correlata.
25.
Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
26.
I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in
pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
27.
Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi
previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle
risorse già acquisite.
28.
I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin
dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo
scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e
finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29.
Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato
amministratore di cui al comma 35 ha facoltà di proporre modifiche in relazione
all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le
modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
30.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte
a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del
comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29,
l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in
assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non
erogare le prestazioni in eccedenza.
31.
I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di un assegno
ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a
un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria.
32.
I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di
prestazioni:
a)
prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto
garantito dall'ASpI;
b)
assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque
anni;
c)
contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.
33.
Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre
a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in
base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34.
La contribuzione correlata di cui al comma 33 può altresìessere prevista, dai
decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal
caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata
alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
35.
Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un
comitato amministratore con i seguenti compiti:
a)
predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione,
corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa;
b)
deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e
compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c)
fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d)
vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e
sull'erogazione dei trattamenti, nonchè sull'andamento della gestione;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f)
assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
36.
Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il
contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonchè
da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennità o rimborso spese.
37.
Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa
durata prevista dal decreto istitutivo.
38.
Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i
propri membri.
39.
Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in
caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
40.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio
sindacale dell'INPS, nonchè il direttore generale del medesimo Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo.
41.
L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere
sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore
generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel
termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma
che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e
successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare
ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42.
La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno
2013.
43.
L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del
decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.
44.
La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45.
La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel
settore del trasporto ferroviario.
46.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b)
articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b)
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c)
articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d)
articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
48.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei
limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b)
al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non
comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene
senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c)
dopo il comma 476 è inserito il seguente:
«476-bis.
La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:
a)
oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di
cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b)
erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c)
che hanno già fruito di altre misure di sospensione purchè tali misure non
determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a
diciotto mesi»;
d)
il comma 477 è sostituito dal seguente:
«477.
La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che
abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a)
ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della
presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia
intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata
avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b)
fruizione di agevolazioni pubbliche;
c)
per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si
verifichino gli eventi di cui al comma 479, purchè tale assicurazione
garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;
e)
al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari
notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati
sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente
esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai
mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale
parametro»;
f)
il comma 479 è sostituito dal seguente:
«479.
L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente
all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente
alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti
alla richiesta di ammissione al beneficio:
a)
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di
risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a
pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta
causa;
b)
cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice
di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta
causa;
c)
morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore
all'80 per cento».
49.
Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si
applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà
presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del
lavoro
1.
Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino
mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine
di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si
impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a
corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti
minimi per il pensionamento.
2.
I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i
requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro
anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3.
Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro
interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla
presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in
relazione agli obblighi.
4.
L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da
parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei
requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
5.
A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro
è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e
per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento
mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
6.
In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di
pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento
l'INPS procede alla escussione della fideiussione.
7.
Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità
previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente
all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
8.
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con
contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione,
in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da
oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50
per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.
9.
Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo
mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10.
Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11.
Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in
relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai
finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle
aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè in
relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12.
Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione,
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente
legge, si definiscono i seguenti principi:
a)
gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto
all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b)
gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza,
stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima
dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore
titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine;
c)
gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con
contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse
ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la
trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure
siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d)
gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di
somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
13.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si
cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si
cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore
nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia
di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o controllo.
14.
All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole:
«quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite
dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale o sospesi».
15.
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti
l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione
producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva
comunicazione.
16.
Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«4.
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate
dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di
accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A
detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro».
17.
Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal
comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice
o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente
condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del
lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le
sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
18.
In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia delle dimissioni
della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto
è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione
della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di
trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate
per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di
volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi
informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni
obbligatorie.
19.
Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida
di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto
di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva,
qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla
ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di
lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di
cui al comma 21.
20.
La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della
ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente
effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore
indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata
alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21.
Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di
preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni
o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta.
Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto
retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto
delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore
di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.
22.
Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero della
sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non provveda a
trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente
l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della
risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di
effetto.
23.
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio
firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione
della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
24.
Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale
per gli anni 2013-2015:
a)
il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il
medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore
periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in
sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico
dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari
al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni
prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b)
nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma
25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e
in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di
baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
25.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 26:
a)
i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui
al comma 24;
b)
il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera b), tenuto anche
conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare di appartenenza.
26.
Il decreto di cui al comma 25 provvede altresì a determinare, per la misura
sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il
beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.
27.
Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli
effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono
computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i
lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale
attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a
domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline
di settore»;
b)
all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è
considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei
montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione
svolte in cantiere»;
c)
all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:
«8-quinquies.
Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi
di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i
criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al
potenziamento delle attività di controllo»;
d)
all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi
organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno
mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 3, nonchè il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti».
28.
Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al
triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono
sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di
cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a
valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14
dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29.
Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47,
quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già
impegnate per le medesime finalità.
30.
All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole:
«per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per
un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora
superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i
requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
31.
All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che
possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della
regolarità complessiva degli appalti,»;
b)
i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il
committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il
pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire,
nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione
esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o
datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del
coobbligato secondo le regole generali».
32.
All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è
inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».
33.
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di
disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi
di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:
a)
colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di
disoccupazione;
b)
azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca
di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c)
formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i
dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale
di residenza;
d)
proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza
del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.
1-ter.
Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di
altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la
sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli
obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno
l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a
due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;
b)
all'articolo 3, la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»;
c)
all'articolo 4, comma 1:
1)
la lettera a) è abrogata;
2)
alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto
mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di
durata inferiore a sei mesi».
34.
Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli
interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di
premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato
alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.
35.
Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica
contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati
essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
36.
Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai
livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella
banca dati di cui al comma 35, con le modalità definite dall'INPS, i dati
essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei
confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.
37.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 36 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
38.
Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato
all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio
mediante il sistema informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli
incentivi all'assunzione, le regioni e le province mettono a disposizione
dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria
competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi
comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di
cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di
disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a
disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la
pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
40.
Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una
prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo
frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
41.
Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di
sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di
inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a)
rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica
attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b)
non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo
superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui
ha diritto.
42.
Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo
che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque
che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
43.
Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti
salvi i diritti già maturati.
44.
È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS,
che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme
eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.
45.
Avverso il provvedimento di cui al comma 44 è ammesso ricorso al comitato
provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639.
46.
Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato.
47.
All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.
48.
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all'articolo 117 della
Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono
sostituite dalle seguenti:
«mediante
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
b)
al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
servizi per l'impiego e politiche attive»;
c)
al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis)
attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o
beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter)
qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
e-quater)
formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies)
riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo
ricollocamento;
e-sexies)
collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro
occupabilità».
49.
I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007
sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
50.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 48, lettera b), del
presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi
decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33 a 49.
51.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente
si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non
formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica,
sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite
le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del
patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai
lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante
l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.
52.
Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di
istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un
titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche
in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.
53.
Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta
intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al
comma 52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del
volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle
imprese.
54.
Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una
scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona,
di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa
hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.
55.
Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza
con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali,
indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione
e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme
dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle
strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la
riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza
attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate
prioritarie le azioni riguardanti:
a)
il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di
apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di
competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi
produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle
competenze linguistiche e digitali;
b)
il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti
comunque acquisiti;
c)
la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
56.
Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono
anche:
a)
le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento
permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione
studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza,
partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità
delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
b)
le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
c)
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione
dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e
del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la
valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
d)
l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11
dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.
57.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 55 e 56 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
58.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione
e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al
sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a
68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui
ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su
richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e
professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in
relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai
sensi dei commi da 64 a 68;
b)
individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui
alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla
persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e
dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;
c)
riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso
educativo, formativo e professionale della persona;
d)
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei
servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente
competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le
imprese e loro rappresentanze nonchè le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
e)
possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali
convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e
formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al
comma 67;
f)
previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale
e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d),
ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di
garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g)
effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri
di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e
ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare,
anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la
comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
59.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con riferimento alle
certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli
organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di
accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 58, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative
e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e
criteri direttivi.
61.
Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 58 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la
facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida
dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
62.
Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
informazione e consultazione dei lavoratori, nonchè di partecipazione dei
dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa,
attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a
carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei
lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione
dei lavoratori;
b)
previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o
decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti,
paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
c)
istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di
competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la
sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del
lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una
situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie,
forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità
sociale dell'impresa;
d)
controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali,
mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati
dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e)
previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al
capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al
risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei
rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;
f)
previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di
società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio,
dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e
nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono
esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile,
possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli
stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli
azionisti, compreso il diritto di voto;
g)
previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di
azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse,
direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in
forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni
di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo
delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo
dell'impresa.
63.
Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le
disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a),
b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e)
del comma 62 può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse
necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64.
Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su
standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel
rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività
e tracciabilità.
65.
La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali
ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati
dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato,
un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida
effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le
procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione,
tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto
attraverso la dorsale informativa unica di cui al comma 51, nel rispetto delle
norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.
66.
Per competenza certificabile ai sensi del comma 64, si intende un insieme
strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui ai commi
da 51 a 54 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita
procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali
secondo quanto previsto dai commi da 58 a 61.
67.
Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del
sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali.
68.
Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:
a)
gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi,
rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi
essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in
ambito regionale, nazionale ed europeo;
b)
i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali;
c)
le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con
riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.
69.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di
euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di
euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di
euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
si provvede:
a)
quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per
l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dai commi da
72 a 79;
b)
quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno
2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016,
322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432
milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili,
restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
70.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno
2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della
destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la
sicurezza pubblica, nonchè per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni
potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,
tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di
finanza.
71.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
72.
All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella
suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 27,5 per cento»;
b)
alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».
73.
Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma
72.
74.
All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».
La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.
75.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della
presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri
sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due
euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le
stesse modalità previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b),
dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di
cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.
76.
Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di
assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente,
è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la
parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a
decorrere dall'anno 2012.
77.
L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a
ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate,
rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di
euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di
cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
78.
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria
autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive
rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre
2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari
a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente
versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata.
79.
I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi
77 e 78, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi
indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di
funzionamento degli enti interessati.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fornero,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ERRATA-CORRIGE
Comunicato
relativo alla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante:
«Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.». (Legge pubblicata nel
supplemento ordinario n. 136/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
153 del 3 luglio 2012). (12A07720)
Nella
legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato Supplemento ordinario,
all'art. 1, comma 40, capoverso art. 7, alla pag. 7 prima colonna, al comma 7,
ultimo rigo, dove e' scritto:
«...lettere
a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.», leggasi:
«...lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».