LEGGE
11 dicembre 1969, n. 910
Provvedimenti
urgenti per l'Università.
(G.U.
n. 314, 13 dicembre 1969, Serie Generale)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art.
1
Fino
all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso
di laurea:
a) i diplomati
degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro
che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza
la sperimentazione negli istituti professionali;
b) i diplomati
degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con
esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai
provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica
e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno
impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che
frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del
servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della
riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione
ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo
si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968,
n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8, concernente
l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero.
Il personale
docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia
affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del
presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore,
dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario
d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in
godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente
dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito
di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea.
Il termine per le
iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno
accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.
Art. 2
Per l'anno accademico 1969-1970,
lo studente può predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli
ordinamenti didattici in vigore, purché nell'ambito delle discipline
effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.
Il piano è
sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di
facoltà, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di
preparazione professionale dello studente.
Art. 3
Gli studenti che fruiscono
dell'assegno di studio previsto dalla legge 21 aprile 1969, n. 162, sono
esonerati dal pagamento delle tasse, soprattasse, diritti di segreteria e
contributi scolastici di ogni genere.
Art. 4
Agli incaricati
di insegnamento nelle università o negli istituti di istruzione universitaria,
ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi
gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico e prorogato a domanda, da
presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata
cessazione previste dal secondo comma dell'art. 10 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Per l'applicazione del
precedente comma agli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia
stato conferito per l'anno accademico 1969-70.
Le disposizioni
di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli
incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari.
La validità delle
terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'art. 76
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, è prorogata di un anno.
Art. 5
Con effetto dal
31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno
1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati.
Fermo quanto
disposto nei commi primo e secondo dell'art. 4 della
legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano
sostituiti nell'art. 8 della legge
26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente
ordinario non libero docente è assegnato alla seconda e alla prima classe di
stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di
appartenenza alla classe precedente.
All'assistente
ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe
di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti
ordinari liberi docenti.
Il periodo di
servizio, prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe
di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente
articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio, è utile ai fini
del passaggio alla prima classe.
Art. 6
La maggiore somma
da iscriversi nell'anno 1970, in applicazione dell'art. 28 della legge 31
ottobre 1966, n. 942, aumentata di lire 5 miliardi.
Art. 7
Alla spesa
derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970,
prevista in lire 8 miliardi, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.