Legge 1 marzo 1957, n. 90
Provvedimenti
a favore della scuola elementare in montagna.
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 23 marzo 1957)
Preambolo
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il
Presidente della Repubblica
promulga
la
seguente legge:
art. 1.
La scuola
elementare nei comuni di cui all'art. 1 della
legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata
alle norme di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
I consigli provinciali
scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai
criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal ministro per la
pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,
l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei comuni
di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in
zona disagiata. tale elenco è sottoposto a revisione triennale.
Art. 3.
Ai fini dello svolgimento della
carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di
ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con
qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui
all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe
superiore di stipendio.
Analogamente ai
fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli
incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il
diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette
secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita
ordinanza ministeriale.
Art. 4.
Nell'assegnazione della sede sarà
data, a parità di titoli ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che
facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai
maestri residenti nel comune.
Agli insegnanti
di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non può essere concessa
la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.
In mancanza di
titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui
all'art. 2, al maestro residente nel comune da almeno tre anni è data la
precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale.
Il maestro
incaricato ha diritto al mantenimento del posto in base alla qualifica e alla
permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.
Art. 5.
L'obbligo fatto ai comuni, per
effetto delle norme contenute negli articoli 55,
107 del testo
unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un
conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le
amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'art.
2.
Ai comuni che,
per le scuole di cui all'art. 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con
alloggio per l'insegnante o ai comuni che, dotati del solo edificio scolastico,
intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello stato del 6 per
cento come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della
legge 9 agosto 1954, n. 645.
Art. 6.
Sono istituite
scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento
dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa
dello stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una
preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
data a Roma, addì
1 marzo 1957
Gronchi
Segni - Rossi -
Tambroni
Andreotti -
Medici
visto, il
guardasigilli: Moro