Legge
9 marzo 1989, n. 88.
Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
CAPO I
Organizzazione
e controlli
Art. 1
Funzioni
e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps
1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), ente pubblico erogatore
di servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
2.
L'Inps, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni
attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando
autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva
acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime
finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività
dell'Istituto.
3.
Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di
previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da
leggi o regolamenti.
4.
L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza
integrativa deve essere effettuato dall'Inps sulla base di un bilancio annuale
di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla
gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'art. 16 della L. 12
agosto 1974, n. 370.
Art. 2
Organi
dell'Inps
1.
Il primo comma dell'art. 1 del del Dpr 30 aprile
1970, n. 639, è sostituito dal seguente:
1)
il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4)
i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati
regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il
direttore generale.
Art. 3
Presidente
1.
I numeri 2 e 3 del secondo comma dall'art. 2 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
sono sostituiti dai seguenti:
«2)
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i
comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e può delegare
ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati
anzidetti; 3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli
organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente
previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila
sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali
dell'Istituto.
2.
Il quinto comma dell'art. 2 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:
"Nell'ambito
dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente,
ferme restando le disposizioni di cui al D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 8 marzo 1985,
n. 72 e successive modificazion" ed
integrazioni, può delegare la rappresentanza legale dell'ente a, direttore
generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle
circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o
impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, I'esercizio dei poteri
medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa
disposizione di regolamento.
3.Il
sesto comma dell'art. 2 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è abrogato.
Art. 4.
Composizione
del consiglio di amministrazione
1.
L'art. 3 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:
"Art.
3"1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente
dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro
rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di
lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (Inail) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello
Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministero per la funzione pubblica.
2.
I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei
datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale.
3.
I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con Dpr
su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministero del tesoro.
2.
Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge prosegue la sua attività sino alla scadenza del mandato.
Art. 5.
Competenze
del consiglio di amministrazione
1.
Spetta al consiglio di amministrazione:
a)
proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi
per la nomina del presidente dell'Istituto;
b)
nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri
rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti
dei datori di lavoro;
c)
nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;
d)
proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il
trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla L. 20 marzo
1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti
generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni
vicarie;
e)
deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi
ultimi;
f)
deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le
direttive generali dell'attività dell'Istituto e vigilare sulla loro
attuazione;
g)
deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio
1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1,
comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e
di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche
in deroga a,le disposizioni della L. 20 marzo
1975, n. 70;
h)
deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i
membri e fissarne le norme di funzionamento;
i)
deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri
generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'art. 1;
l)
deliberare sulla dotazione organica;
m)
deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilità anche in deroga
al Dpr 18 dicembre 1979, n. 696.
2.
L'art. 4 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è abrogato.
Art. 6
Composizione
del comitato esecutivo
1.
Il primo comma dell'art. 6 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:"è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è
composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti
membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
"1)
sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2)
due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3)
due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori
autonomi;
4)
i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
Art. 7
Competenze
del comitato esecutivo
1.
Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti
all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.
2.
Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del
comitato esecutivo.
3.
Il comitato esecutivo può delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad
altri organi centrali e periferici, nonché a dirigenti dell'Istituto.
4.
Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate
da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di
competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.
Art. 8
Procedure
di controllo
1.
L'art. 53 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:
"Art.
53"1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, che esercitano le relative
funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle
finalità dell'Istituto.
2.
I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal
consiglio di amministrazione, nonché gli atti non espressamente soggetti per
legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono
trasmessi, ai sensi del co. 1, al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e al Ministro del tesoro.
3.
Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la
dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per
l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale
entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva
o le restituisce con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di
amministrazione.
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4.
Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente
indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5.
Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano
esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine
è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6.
Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano
motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di
amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.
7.
I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'art. 29 della L. 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni ed integrazioni.
8.
La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione
dell'Istituto con le modalità previste dall'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259, in quanto
compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria
dell'attività svolta nell'esercizio esaminato+.
Art. 9
Controllo
sui bilanci
1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli
consuntivi nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando
i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio
di amministrazione per le motivate decisioni definitive.
2.
I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta
giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di
ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di
variazione diventano esecutivi.
Art. 10
Collegio
dei sindaci
1.
Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimità e regolarità contabile di
tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale
attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del
patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di
previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al
consiglio di amministrazione.
2.
Il collegio sindacale è composto da:
a)
quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;
b)
tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a
dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.
3.
Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.
4.
1 componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di
amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le vane
gestioni.
5.
Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze
degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali può essere scelto
anche tra quelli supplenti.
6.
I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti
nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.
7.
Il collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
8.
Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato, tra i rappresentanti
del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.
9.
I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte
dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con Dpr 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni e
integrazioni.
10.
Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con il presente
articolo.
Art. 11
Responsabilità
degli amministratori
1.
Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei
componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si
estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal
codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il
fatto causativo del danno.
Art. 12
Direttore
generale
1.
L'articolo 8 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:
"Art.
8"1. Il direttore generale dell'Inps: sovraintende all'organizzazione,
all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di
indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle
direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto
consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo
e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di
iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi
adottate.
2.
Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa
dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed
esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di
amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o
di vigilanza.
3.
Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero
tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di
amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
4.
Il trattamento economico del direttore generale è determinato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5.
In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal
dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le
funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo
delegante.
6.
In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il
consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta
di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono
assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.
2.
Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità, nonché quelle
sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il
personale dell'Istituto.
Art. 13
Competenze
dei dirigenti
1.
I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla
legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge
attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale,
ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi
fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato
giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal D.L. 11 gennaio
1985, n. 2, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 8 marzo 1985,
n. 72, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2.
I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento
dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività
e della economicità della gestione, rispondono agli organi di amministrazione
dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della
gestione delle risorse ad essi demandate.
3.
L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata dal comitato
esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti
dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità
professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono
scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianità minima di tre anni nella
qualifica.
4.
Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di funzione, in
presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla
base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei
disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo
temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica
rivestita.
5.
I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il
sistema del concorso pubblico di cui alla L. 10 luglio
1984, n. 301, e per l'altra metà mediante
concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono
livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riservato o dello
scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
6.
L'attività di formazione per l'accesso alla diligenza e quella di
perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e
del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in
collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.
7.
La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla L. 20 marzo
1975, n. 70, dai rispettivi consigli di
amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art.14.
Mobilità
dei dirigenti
1.
L'indennità di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non
economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli
stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
per l'alloggio.
2.
Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra città, al personale di cui al
comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova
destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato
alle esigenze familiari.
Art.15
Funzionari
direttivi
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale
degli enti pubblici disciplinati dalla L. 20 marzo
1975, n. 70, in possesso della qualifica di
direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori
della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in
attuazione delle norme di cui al Dpr 26 maggio
1976, n. 411, è esteso ad personam, e sulla base
delle anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente
il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori
di divisione di cui all'art. 61 del Dpr 30 giugno 1972, n. 748,
e successive modifiche e integrazioni.
2.
In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di
particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della
ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo
espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in
aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni
indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla
scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di
responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a
strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a
funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività
ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti
preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità
di cui al presente comma.
Art. 16
Difesa
legale
1.
La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in
giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio
delle loro attribuzioni può essere assunta anche dai legali del ruolo
professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa
autorizzazione del comitato esecutivo.
Art. 17
Emanazione
dei regolamenti
1.
I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i
procedimenti di delejpgicazione, sono adottati entro il limite massimo di otto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, I'organizzazione e
la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.
Art. 18
Progetti
speciali
1.
In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative
sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei
contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali
settori, I'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da
realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base
regionale mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.
2.
Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la
corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e
realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la
produttività.
3.
Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante
una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio
di previsione dell'Istituto .
Art. 19
Conferimento
di incarichi professionali
1.
Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi
informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di
contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi
integrativi di cui all'art. 1, I'Istituto può deliberare il conferimento di
incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il
relativo compenso è stabilito dal comitato esecutivo.
2.
E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale già
alle dipendenze dello stesso Istituto.
3.
Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le
venticinque unità.
CAPO II
Gestione
finanziaria
Art. 20
Gestione
finanziaria e patrimoniale
1.
La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto
previsto all'art. 1, comma 4, è unica per tutte le attività istituzionali
relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come è
unico il relativo bilancio. Tali gestioni hanno propria autonomia
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.
2.
L'Istituto è autorizzato a costruire o partecipare a società cui affidare la
gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed
efficienza. L'autorizzazione è concessa dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del
consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta
giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione
risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La
costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli
impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'art. 65 della L. 30 aprile 1969, n. 153.
3.
Per ogni esercizio finanziario l'Istituto è tenuto a compilare il bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri
generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'art. 30 della L. 20 marzo 1975, n. 70,
tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.
4.
Deve altresì compilare il conto consuntivo generale, per ciascuna delle
gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. I bilanci
preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente
l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati
entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese
consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere
obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel
bilancio preventivo e nelle note di variazione.
5.
Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di
variazione sono disciplinate dagli artt. 49 e 51 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639.
6.
I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
7.
Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da
parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del
tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di
detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di
amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, I'Istituto adotta la
gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione,
nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun
capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di
spese non frazionabili e non differibili. Gli artt. 48, 50 e 52 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
sono abrogati.
8.
Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali
dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento,
è a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.
Art. 21
Fondi
dei lavoratori dipendenti
1.
Nell'ambito del comparto riguardante la gestione dei lavoratori dipendenti,
oltre al fondo di cui all'art. 12 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639, è istituita la
gestione di cui al successivo art. 24. In tale ambito il consiglio di
amministrazione può deliberare l'utilizzazione, senza corresponsione di interessi,
degli eventuali avanzi di gestione.
Art. 22
Composizione
del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti
1.
Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'art. 12 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori
dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque
rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di
lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio
medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei
componenti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio
d'amministrazione.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art. 23
Competenze
del comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti
1.
Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i
seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione,
corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa;
b)
deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei
contributi;
c)
fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di
amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
d)
vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni
nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per
assicurarne l'equilibrio;
e)
decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla
gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione
di cui al successivo art. 24; si applicano le norme sui termini di cui all'art.
47, co. 3 e 4;
f)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
2.
L'art. 13 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è abrogato.
Art. 24
Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione involontaria,
ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per
l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni
degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei
lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori
agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento
di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i
trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per
il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della L. 30
dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo
diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la
denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti".
2.
La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai
preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed
eroga le relative prestazioni.
3.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per
gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di
navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio
consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione
dei trattamenti familiari di cui al co. 1.
4.
Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di
previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo.
Art. 25
Composizione
del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti
1.
Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 24 sovraintende un comitato
amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i
rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal
vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e
da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei voti, nonché da un rappresentante rispettivamente del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non inferiore a primo
dirigente.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art. 26
Competenze
del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti
1.
Il comitato amministratore di cui all'art. 25 ha i seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa; b) deliberare le modalità di erogazione delle
prestazioni e di riscossione dei contributi;
c)
fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di
amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
d)
vigilare sull'affluenza dei contributi sull'erogazione delle prestazioni nonché
sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla lettera
c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla
gestione; si applicano le norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4;
f)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
2.
Tutte le competenze già attribuite ai preesistenti comitati preposti alle
gestioni di cui all'art. 24 sono trasferite al comitato amministratore della
gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
3.
I ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di
prestazioni di integrazione salariale sono attribuiti al comitato
amministratore della gestione di cui all'art. 24. Le autorizzazioni alle
proroghe di cui all'art. 6 della L. 20 maggio 1975, n. 164, per i periodi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse
dalle commissioni di cui all'art. 8 della medesima legge.
Art. 27
Contributo
per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
1.
A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il
contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato,
per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al
finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per
la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'Inps le disposizioni
di cui all'art. 69, primo comma, lettere b) e d), della L. 23 dicembre 1978, n. 833,
all'art. 6 della L. 4 agosto 1955, n. 692, all'art. 2 della
L. 29 maggio 1967, n. 369, e all'art. 7 della L. 8 agosto 1972, n. 457.
Art. 28
Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti,
coloni e mezzadri di cui all'art. 6 della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e
successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di
"Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni".
2.
La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni
previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite
le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi
agricoli, di cui all'art. 9 della L. 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni
ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui.
Art. 29
Composizione
del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
1.
Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 28 sovraintende un comitato
amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e
coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre
che dal presidente, da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, da due
rappresentanti dei mezzadri e coloni e da un rappresentante dei concedenti i
terreni in colonia o mezzadria nominati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più
rappresentative rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art.
30
Competenze
del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti mezzadri e coloni
1.
Il comitato amministratore di cui all'art. 29 ha i seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa; b) deliberare le modalità di erogazione delle
prestazioni e di riscossione dei contributi;
c)
fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di
amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d)
vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni
nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla
lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla
gestione o concernenti, in genere, all'attuazione della L. 26 ottobre 1957, n.
1047, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro
organo;
f)
predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i
trattamenti integrativi di previdenza;
g)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Art. 31
Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
1.
A decorrere dal 1_ gennaio 1989 la gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani di
cui all'art. 3 della L. 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di
"Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani".
2.
La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni
previdenziali previste in favore della categoria.
Art. 32
Composizione
del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani
1.
Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 31 sovraintende un comitato
amministratore presieduto dal rappresentante della categoria in seno al
consiglio di amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal
presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle
associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un
rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo
dirigente.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art. 33
Competenze
del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani
1.
Il comitato amministratore, di cui all'art. 32, ha i seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione,
corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa; b) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni
e di riscossione dei contributi;
c)
fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di
amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d)
vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni,
nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla
lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla
gestione o concernenti, in genere, I'attuazione della L. 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f)
predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i
trattamenti integrativi di previdenza;
g)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Art. 34
Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti
attività commerciali di cui all'art. 5 della L. 22 luglio 1966, n. 613, assume
la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali".
2.
La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni
previdenziali previste in favore della categoria.
Art. 35
Composizione
del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali
1.
Alla gestione istituita ai sensi dell'art. 34 sovraintende un comitato amministratore
presieduto dal rappresentante della categoria in seno al consiglio di
amministrazione dell'Istituto e composto, oltre che dal presidente, da sei
rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei
venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di
commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative a
livello nazionale e da un rappresentante rispettivamente del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art. 36
Competenze
del comitato amministratore della gestione del contributo e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali
1.
Il comitato amministratore, di cui all'art. 35, ha i seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa; b) deliberare le modalità di erogazione delle
prestazioni e di riscossione dei contributi;
c)
fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di
amministrazione, che le trasmette con proprio motivato parere al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d)
vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni
nonché sull'andamento della gestione, proponendo, con le modalità di cui alla
lettera c), i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
e)
decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla
gestione o concernenti, in genere, I'attuazione della L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f)
predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i
trattamenti integrativi di previdenza;
g)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Art. 37
Gestione
degli interventi assistenziali e del sostegno alle gestioni previdenziali
1.
E' istituita presso l'Inps la "Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali".
2.Il
finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.
3.
Sono a carico della gestione:
a)
le pensioni sociali di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai
sensi degli artt. 10 e 11 della L. 18 dicembre 1973, n. 854, e successive
modificazioni e integrazioni;
b)
I'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222;
c)
una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione
speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (Enpals), per un importo pari a quello previsto per
l'anno 1988 dall'art. 21, co. 3, della L. 11 marzo 1988, n. 67.
Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle
variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
d)
gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in
favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti
di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a
trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello
Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali alle L. 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per
legge a carico dello Stato;
e)
gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f)
I'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di
cui al D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, degli
assegni vitalizi di cui all'art. 11 della L. 20 marzo 1980, n. 75,
delle maggiorazioni di cui agli artt. 1, 2 e 6 della L. 15 aprile 1985, n. 140,
nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'Unrra. Sono altresì a carico della gestione
tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da
disposizioni di legge.
4.
L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1
della L. 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della L. 3
giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della L. 21 dicembre 1978, n. 843,
e all'art. 11 della L. 15 aprile 1985, n. 140.
5.
L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva
assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 è stabilito
annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri
di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione
degli stanziamenti disposti dalla L. 11 marzo
1988, n. 67.
6.
L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni
di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di
amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura
annualmente stabilita con la legge finanziaria tenendo anche conto degli
eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.
7.
Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento,
evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro,
le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.
8.
Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al
finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle LL. 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto
1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.
Art. 38
Composizione
del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
1.
Alla.gestione istituita ai sensi dell'art. 37 sovraintende un comitato
amministratore presieduto dal presidente dell'Istituto o da un vicepresidente dallo
stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti
ministeriali in seno al consiglio di amministrazione integrati da due altri
funzionari dello Stato in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, e dai presidenti
dei comitati amministratori di cui ai precedenti artt. 22, 25, 29, 32 e 35, o
da membri dei predetti comitati delegati dai rispettivi presidenti.
2.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono
assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.
Art. 39
Competenze
del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali
1.
Il comitato amministratore di cui all'art. 38 ha i seguenti compiti:
a)
predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b)
vigilare sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a
carico della gestione, nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo
i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio; le proposte sono
trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di
amministrazione con proprio parere motivato;
c)
assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o
che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Art. 40.
Fondo
sociale
1.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 è soppresso il fondo sociale di cui all'art. 2
della L. 21 luglio 1965, n. 903.
2.
Le attività e le passività del fondo sociale di cui al co. 1 derivanti dalla
gestione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore
della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del
precedente art. 37.
Art. 41
Equilibrio
finanziario delle gestioni
1.
Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio delle gestioni, ivi
considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti
dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso
l'adeguamento delle aliquote contributive.
CAPO III
Organi
periferici e contenzioso
Art. 42.
Comitati
regionali dell'Inps
1.
Il primo comma dell'art. 33 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è.sostituito dal seguente: "è istituito un comitato regionale dell'Istituto
composto da: "1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei
quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei
datori di lavoro;
3)
tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani
ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
4)
un rappresentante dell'ente regione;
5)
il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del
lavoro;
6)
il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario
del medesimo ufficio dallo stesso designato;
7)
il dirigente della sede regionale dell'Istituto;
8)
i presidenti dei comitati provinciali della regione.
2.
Il terzo comma dell'art. 33 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente: del primo comma sono nominati su designazione delle
rispettive confederazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
3.
Il quinto comma dell'art. 33 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è abrogato.
Art. 43
Competenze
dei comitati regionali
1.
Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a)
coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della
circoscrizione regionale;
b)
mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della
reciproca informazione in ordine all'attività della previdenza e
dell'assistenza sociale;
c)
mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori,
dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi
similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto
nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei
predetti organismi;
d)
presentare periodicamente al consiglio di amministrazione una relazione in
ordine all'attività svolta ed agli obiettivi da perseguire nell'ambito della
circoscrizione regionale;
e)
decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto
di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza; si applicano
le norme sui termini di cui all'art. 47, commi 3 e 4;
f)
svolgere i compiti ad esso assegnati, dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto.
2.
Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge altresì i compiti attribuiti
al comitato provinciale.
3.
Per le decisioni dei ricorsi il comitato regionale per la Valle d'Aosta adotta
le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 46.
Art.
44
Composizione
dei comitati provinciali
1.
Il primo comma dell'art. 34 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
è sostituito dal seguente:" è istituito un comitato composto da:"1)
undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in
rappresentanza dei dirigenti di azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di
lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) il direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o il direttore
dell'ispettorato provinciale del lavoro. Il titolare può farsi rappresentare in
singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica
non inferiore a primo dirigente; 5) il direttore della locale ragioneria
provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da
un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a
primo dirigente; 6) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto.
Art. 45
Organi
collegiali periferici dell'Inps
1.
Dei comitati provinciali di cui all'art. 44 fa parte, limitatamente al
territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle
amministrazioni di ciascuna delle province autonome.
2.
Resta fermo quanto disposto dal Dpr 6 gennaio
1978, n. 58, e per quanto concerne la regione
Sicilia dalla L. 11 agosto 1972, n.466.
3.
I comitati regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge proseguono la loro attività fino all'emanazione del
decreto di nomina dei nuovi organi.
Art. 46
Contenzioso
in materia di prestazioni
1.
Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i
provvedimenti dell'Istituto concernenti:
a)
le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le prestazioni del Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto;
b)
le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle
relative ai trattamenti familiari di loro competenza;
c)
le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da
imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale,
in sotterraneo;
d)
le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria;
e)
la pensione sociale;
f)
le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;
g)
i trattamenti familiari;
h)
I'assegno per congedo matrimoniale;
i)
il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati;
2.
I ricorsi concernenti le prestazioni indicate nel co. 1, ad eccezione di quelle
di cui alle lettere b) ed e), sono decisi da una speciale commissione del
comitato provinciale composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 4 5 e 6 del
primo comma dell'art. 34 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
come sostituito dall'art. 44 della presente legge.
3.
I ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente
alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera f ) del co.
1, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute
rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato
stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del Dpr 30 aprile 1970 n. 639,
come sostituito dall'art. 44 della presente legge, e da quattro rappresentanti
delle categorie nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro.
4.
I ricorsi concernenti la lettera e) del comma 1 sono decisi dal comitato
provinciale.
5.
Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data
di comunicazione del provvedimento impugnato.
6.
Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso,
gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
7.
I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai
precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali
dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi
dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze
previgenti.
8.
La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il
provvedimento emanato dall'Istituto.
9.
Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione
della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In
tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore
entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore competente
per materia, il quale, entro novanta giorni, decide o l'esecuzione della
decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene
comunque esecutiva.
10.
Sono abrogati il numero 1 ed il numero 11 del primo comma dell'articolo 36 e gli artt. 44, 45 e 46 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639.
Art. 47
Contenzioso
in materia di contributi alle gestioni ed lavoratori autonomi
1.
Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via
definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
2.
Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via
definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che
esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'art. 12 della
L. 9 gennaio 1963, n. 9.
3.
Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 è di novanta giorni
dalla data del provvedimento impugnato.
4.
Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso,
gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
5.
I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni
pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto
alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti
nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
6.
La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il
provvedimento emanato dall'Istituto.
Art. 48
Sospensione
della esecuzione delle decisioni adottate dei comitati
1.
L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati di cui al primo comma,
numeri 3 e 4, dell'art. 1 del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
come sostituito dall'art. 2 della presente legge, sui ricorsi di loro
competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto,
ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione
deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con
l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di
amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della
decisione o il suo annullamento. Trascorso tale termine la decisione diviene
esecutiva.
Art. 49
Classificazione
dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali
1.
La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a
tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei
seguenti criteri:
a)
settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei
trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonché per le
relative attività ausiliarie;
b)
settore artigianato, per le attività di cui alla L. 8 agosto
1985, n. 443:
c)
settore agricoltura, per le attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed
all'art. 1 della L. 20 novembre 1986, n. 778;
d)
settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari, per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative
attività ausiliarie;
e)
credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2.
I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma
1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano
finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa
unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti
trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a
quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli
effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono
attività plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli
inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati
ai sensi dell'art. 34 del Dpr 30 maggio 1955, n. 797.
Art. 50
Contenzioso
in materia di classificazione dei datori di lavoro
1.
Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei
datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza
e assistenza sociale è dato ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere
presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il
provvedimento.
2.
Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della
presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente
può adire l'autorità giudiziaria.
3.
La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento
impugnato.
Art. 51
Norme
generali sui ricorsi
1.
I ricorsi pendenti presso gli organi centrali dell'Istituto, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono decisi dai corrispondenti nuovi
organi secondo la normativa preesistente; quelli in seconda istanza pendenti,
nelle materie di competenza dell'Istituto, davanti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sono decisi dallo stesso Ministero.
2.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano confermate
le disposizioni in vigore in materia di termini per la presentazione dei
ricorsi amministrativi.
3.
I ricorsi in materia di contributi dovuti alla Gestione speciale di previdenza
a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere sono
decisi dal Comitato speciale di cui all'art. 11 della L. 3 gennaio 1960,
Art. 52
Prestazioni
indebite
1.
Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della
gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale
di cui all'art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, possono essere
in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione
della prestazione.
2.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero
delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere
addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Art. 53
Prestazioni
già di pertinenza dell'ENAOLI
1.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge è abrogato l'art. 1-sexies del D.L. 18 agosto 1978, n.
481, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641,
per la parte che fissa la competenza dell'Inps in materia di prestazioni già di
pertinenza dell'ENAOLI.
2.
L'erogazione delle prestazioni di cui al co. 1 è trasferita ai comuni.
3.
Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del
citato articolo 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la
ripartizione tra le Regioni.
Art. 54
Accesso
dei cittadini ai dati personali previdenziali e pensionistici
1.
E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva
dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia
diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione
previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore
certificativo della situazione in essa descritta.
Art. 55
Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
INAIL
1.
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), ente pubblico erogatore di servizi, è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2.
L'INAIL, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni
attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando
autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva
acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni, realizzando una
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare che assicuri un idoneo
rendimento finanziario. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione di
controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.
3.
All'art. 1 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal D.Leg. del Capo
provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, è aggiunto il seguente punto:
«6) il Direttore generale+.
4.
Ferma restando la composizione degli organi dell'Istituto prevista dalle
normative attuali, le disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 17, 18 e 20 della presente legge sono estese all'INAIL per quanto
compatibili con le sue competenze istituzionali.
5.
Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in
qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione
delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti
non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero
delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto
in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un
minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato
incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario
responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Art. 56
Istituzione
di una Commissione parlamentare di controllo
1.
Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione
parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in
rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti
delle due Camere.
2.
La Commissione vigila:
a)
sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti,
sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;
b)
sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in
relazione alle esigenze dell'utenza;
c)
sull'operatività delle legge in materia previdenziale e sulla coerenza del
sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.
3.
Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al co. 1 espongono la
situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale
degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.
4.
La Commissione assume le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare
nominata ai sensi della L. 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli
istituti di previdenza.
5.
La Commissione è costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge