Legge 7 febbraio 1958, n. 88
"Provvedimenti
per l'educazione fisica."
GU n. 57 del
6-3-1958
TITOLO I
Ordinamento
dell'educazione fisica
1. Organizzazione dell'insegnamento.
L'insegnamento dell'educazione fisica è
obbligatorio in tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica ed è impartito distintamente per gli alunni e le alunne.
2. Ai fini di cui al precedente articolo la
scolaresca di ciascuna scuola o istituto è ripartita in squadre maschili e
femminili di almeno 15 alunni.
3. Esoneri dalle lezioni.
Il capo d'Istituto concede esoneri
temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su
richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici
sullo stato fisico degli alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione
possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.
4. Voto di educazione fisica negli Istituti
magistrali.
In deroga alle disposizioni dell'articolo
10 del Decreto Legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del
terzo comma dell'art. 14 della
legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali
il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai
fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento
delle tasse.
Gli alunni degli Istituti magistrali non
possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma
possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni
pratiche.
Gli alunni degli Istituti anzidetti e i
candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di
educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale
superando la sola prova di teoria.
5. Palestre ed impianti sportivi.
Tutti gli edifici scolastici devono
comprendere un'area per le esercitazioni all'aperto.
Gli edifici per le scuole e istituti di
istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta,
quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano più
di venti.
Alle palestre devono essere annessi i
locali per i relativi servizi.
Le aree e le palestre di cui ai precedenti
commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della
illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e
della provvista di acqua da parte degli enti locali.
Le attrezzature delle palestre fanno parte
integrante dell'arredamento scolastico.
6. Sussidi.
Il Ministero della pubblica istruzione può
concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali
destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal
precedente comma è subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli
attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sarà controllata dai
provveditori agli studi.
7. Organizzazione dei servizi centrali.
È istituito, presso il Ministero della
pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per
l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini
e gradi.
8. Ispettorato centrale.
Al ruolo organico degli ispettori centrali
per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica,
sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno
dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto
possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella
della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni per l'ammissione al concorso.
9. Servizi periferici.
L'organizzazione e il coordinamento
periferico del servizio di educazione fisica è di competenza dei provveditori
agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un
insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potrà essere
dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
10. L'articolo 8 del D.Lgs. 7 maggio 1948,
n. 1221 è così sostituito:"In aggiunta al personale di cui al precedente
articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica,
agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello, se
abbiano almeno nove classi, due se ne abbiano più di ventidue.
Negli stessi casi sono assegnati uno o due
bidelli per i servizi inerenti all'educazione fisica alle scuole e istituti
d'istruzione tecnica e artistica quando l'onere del personale di servizio sia a
carico dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.
Quando in una stessa sede esistano più
scuole e istituti, che dispongano di palestra comune, le rispettive classi si
sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli per i servizi di educazione
fisica. In tal caso i bidelli sono assegnati alla scuola o istituto che ha il
maggior numero di classi.
11. Tassa di educazione fisica.
In sostituzione della tassa speciale di
educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni
delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonché le tasse
di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed
istituti statali, per i quali è prevista la prova di educazione fisica, sono
aumentate di lire 300.
TITOLO II
Ruolo organico degli
insegnanti di educazione fisica
12. Ruolo organico degli insegnanti di
educazione fisica.
È istituito il ruolo organico dei
professori di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione
secondaria e artistica.
I professori di educazione fisica
appartengono al ruolo B.
13. Costituzione delle cattedre.
L'obbligo di orario degli insegnanti di
educazione fisica è di diciotto ore settimanali.
La cattedra di ruolo, maschile o femminile,
si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un
minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il
completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede.
In tale caso la cattedra sarà istituita
presso la scuola o istituto avente l'orario più elevato.
Per le esercitazioni complementari di
avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante può assumere, in aggiunta
all'orario d'obbligo, altre due ore nelle scuole medie, nelle scuole di
avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri
istituti e scuole.
La determinazione del numero complessivo
delle cattedre di ruolo sarà fatta con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro per il tesoro e sarà soggetta a revisione biennale.
14. Abilitazione e concorsi.
Le cattedre di educazione fisica sono
conferite mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i
diplomati da uno degli Istituti superiori di educazione fisica di cui ai
successivi articoli e coloro che siano forniti di titoli equipollenti, conseguiti
secondo l'ordinamento anteriore alla presente legge. L'ammissione al concorso a
cattedre è subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Gli esami di abilitazione all'insegnamento
dell'educazione fisica e l'esame di concorso a cattedre di educazione fisica
constano di una prova scritta e orale e di una lezione dimostrativa su
argomento tratto dal programma di insegnamento per le scuole secondarie.
Nella prima applicazione della presente
legge, le cattedre disponibili saranno conferite per metà mediante concorso per
soli titoli, riservato a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge
stessa abbiano già conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione
fisica di Roma o un titolo equipollente ai sensi del primo comma del presente
articolo e per altra metà mediante concorso sempre per titoli, al quale saranno
ammessi coloro che avranno conseguito l'abilitazione all'insegnamento
dell'educazione fisica, ai sensi dell'art. 7 della
legge 15 dicembre 1955, n. 1440.
Le cattedre che eventualmente non saranno
conferite in uno dei due concorsi di cui al precedente comma, saranno
trasferite in aumento dei posti dell'altro concorso.
15. Il ruolo transitorio dei professori di
educazione fisica di cui al Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 maggio 1947, n. 936 , è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli
speciali transitori di educazione fisica istituiti con i Decreti Legislativi 7
aprile 1948, numero 262 , e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti
ruoli, sarà iscritto di ufficio nel ruolo organico di cui al primo comma del
precedente art. 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.
Nello stesso ruolo organico saranno
iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli
allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che,
avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415
, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di
abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della
graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma.
A parità di punteggio precede il più anziano di età.
Nello stesso ruolo saranno altresì
iscritti, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata
in vigore della presente legge, gli insegnanti tuttora in servizio che nei
concorsi a cattedre di educazione fisica, indetti dall'Opera nazionale balilla
nel 1928 e 1931 e dalla G.I.L. nel 1941, abbiano conseguito l'idoneità.
L'immissione in ruolo degli idonei, di cui
al precedente comma, è disposta a domanda e sino alla concorrenza di 120 posti
complessivi di cui 80 riservati al personale insegnante femminile e 40 al
personale maschile.
Gli anzidetti aspiranti saranno compresi in
graduatorie separate, maschile e femminile, in base al punteggio riportato nel
concorso cui presero parte.
16. Insegnanti collocati a riposo prima del
compimento del normale limite di età e di servizio.
Gli insegnanti di educazione fisica, già di
ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i
servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli
Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di età o di servizio,
possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 con
decorrenza ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purché si trovino nelle
seguenti condizioni:
1) siano in possesso del diploma di
abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto
dell'assunzione in servizio di ruolo;
2) non si siano verificati nei loro
confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'art. 2
del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 per il collocamento a riposo, a
meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai
sensi del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947,
n. 1202 .
Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai
sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni,
concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio
1949, n. 93 , e 9 dicembre 1950, n. 1096 .
L'inquadramento può essere disposto anche
nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non
abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di
età per il mantenimento in servizio.
17. Valutazione del servizio ai fini
dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16.
Ai fini dell'inquadramento di cui al
precedente articolo, è valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze
dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di
educazione fisica, nonché il servizio prestato in qualità di incaricato o
supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e
la data del 1° ottobre 1946.
18. Decorrenza degli effetti economici e
del trattamento di quiescenza.
Gli effetti economici dei provvedimenti di
inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge
per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualità di incaricati
o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale
condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
Parimenti, dalla data di entrata in vigore
della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che
precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di età stabilito
dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.
19. Versamenti all'erario inerenti al
trattamento di quiescenza.
Per il trattamento di quiescenza degli
insegnanti inquadrati ai sensi del precedente art. 16, si applica la
disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma della legge 24 luglio 1954, n.
601 . A tali effetti gli interessati devono versare all'Erario quanto fu loro
liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi
scolastici di educazione fisica a titolo di indennità una volta tanto con gli
interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e
di assegni di attività, gli interessati devono altresì versare le quote di
pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di
ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi
scolastici di educazione fisica.
Parimenti è utile per il trattamento di
quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di
cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti
economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 18.
A tal fine gli interessati sono tenuti al
pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro, da
computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.
Gli interessati possono inoltre chiedere il
riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come
incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con
l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di
ruolo.
Qualora la domanda di riscatto venga
presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il contributo di riscatto verrà calcolato sullo stipendio attribuito al 1°
ottobre 1946.
20. Insegnanti di scuole passate allo
Stato.
Possono essere altresì inquadrati nel ruolo
organico di cui al precedente art. 12 gli insegnanti già titolari di educazione
fisica nelle scuole dipendenti dal cessato Governatorato di Roma, statizzate ai
sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1435 , i quali furono inquadrati nel
ruolo dei maestri elementari in mancanza di un corrispondente ruolo statale di
insegnanti di educazione fisica.
Agli insegnanti di cui al precedente comma
sono valutati, agli effetti della carriera, i servizi di ruolo resi nelle
scuole di provenienza e quelli resi, dopo la statizzazione della scuola, nel
ruolo dei maestri elementari. Per il trattamento di quiescenza si applicano le
disposizioni vigenti che regolano la ricongiunzione dei servizi nei casi di
passaggio dagli Enti locali allo Stato.
21. Riammissione in servizio.
Nella prima applicazione della presente
legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore gli insegnanti di
educazione fisica già in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti
di cui all'art. 16 possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e
successive modificazioni.
TITOLO III
Istituti superiori
di educazione fisica
22. L'Istituto superiore di educazione
fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero
essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonché gli Istituti
superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno
lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione
fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla
preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi
all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo
sportivo.
Gli Istituti superiori di educazione fisica
sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei
limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.
1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline che
verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si
provvederà mediante incarico.
23. L'Istituto superiore di educazione
fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge,
determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto
stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli
studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a
carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo
funzionamento.
Lo statuto è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le disposizioni concernenti il trattamento
economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di
personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto
col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà
essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale
delle università e degli Istituti di istruzione superiore.
24. Il corso di studi degli Istituti
superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che
abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il
conseguimento del diploma di educazione fisica.
Al primo anno degli Istituti superiori di
educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di
posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al
concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di
istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di
laurea universitari, o di diplomi di licenza degli istituti tecnici femminili.
25. L'Istituto superiore di educazione
fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui
alla legge 22 maggio 1939, n. 866.
L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e
l'altra femminile.
26. L'Istituto superiore di educazione
fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle
Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finché durerà la
destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del
relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto.
Sono a carico dell'Istituto gli oneri per
l'ordinaria e straordinaria manutenzione.
Le attività dell'Istituto sono costituite
dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi
ed elargizioni di enti o privati.
Le tasse, sopratasse e contributi sono
dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n.
1551. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.
Per quanto riguarda le modalità di
versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, sopratasse e
contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge
18 dicembre 1951, n. 1551.
Lo Stato corrisponde annualmente
all'Istituto nn contributo nella misura di lire 50.000.000.
Al mantenimento dell'Istituto si provvede
oltreché col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante
eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.
27. È riconosciuta, ad ogni effetto, la
validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di
educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.
28. L'ente o gli enti morali promotori
dell'istruzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica
debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del
relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano
finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici
necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel
suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare,
che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al
raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di
pareggiamento.
Il provvedimento sarà emanato, osservando
le norme dell'art. 17 del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da
apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non può avere per effetto
alcun onere finanziario a carico dello Stato .
29. Al maggior onere derivante
dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300
milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvederà con l'aumento
del gettito delle tasse di cui all'art. 11.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.