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11-03-1953 n° 87 - Leggi

Legge 11 marzo 1953, n. 87
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Legge 11 marzo 1953, n

Legge 11 marzo 1953, n. 87

"Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale."

GU n. 62 del 14-3-1953

 

 

TITOLO I

Costituzione della Corte

 

 

Art. 1.

 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

 

 

Art. 2.

 

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti: a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione; b) uno da un collegio del quale fanno parte il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti. I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero. I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

 

 

Art. 3.

 

Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

 

 

Art. 4.

 

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto. Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

Art. 5.

 

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

 

 

Art. 6.

 

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

 

 

Art. 7.

 

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo. All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero, nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I giudici della Corte costituzionale non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne ricoprire cariche universitarie e non possono essere Candidati in elezioni amministrative o politiche.

 

 

Art. 8.

 

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

 

 

Art. 9.

 

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

 

 

Art. 10.

 

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili. La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

 

 

Art. 11.

 

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.

 

 

Art. 12.

 

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito del magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

 

 

Art. 13.

 

La Corte può disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

 

 

Art. 14.

 

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

 

 

TITOLO II

Funzionamento della Corte

 

Capo I - Norme generali di procedura

 

 

Art. 15.

 

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

 

 

Art. 16.

 

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici. Le decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si e svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.

 

 

Art. 17.

 

Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale e sottoscritto da chi presiede la udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

 

 

Art. 18.

 

La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.

 

 

Art. 19.

 

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

 

 

Art. 20.

 

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

 

 

Art. 21.

 

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

 

 

Art. 22.

 

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli artt. 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento.

 

 

Capo II - Questioni di legittimità costituzionale

 

 

Art. 23.

 

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

 

 

Art. 24.

 

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

 

 

Art. 25.

 

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate. Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

 

 

Art. 26.

 

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio. Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

 

 

Art. 27.

 

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

 

 

Art. 28.

 

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

 

 

Art. 29.

 

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

 

 

Art. 30.

 

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

 

 

Art. 31.

 

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale. La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

 

 

Art. 32.

 

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

 

Art. 33.

 

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

 

 

Art. 34.

 

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

 

 

Art. 35.

 

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.

 

 

Art. 36.

 

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.

 

 

Capo III - Conflitti di attribuzione Sezione I - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

 

 

Art. 37.

 

Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione. La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26. Salvo il caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

 

 

Art. 38.

 

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

 

 

Sezione II - Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni

 

 

Art. 39.

 

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato. Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato. Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

 

 

Art. 40.

 

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

 

 

Art. 41.

 

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

 

 

Art. 42.

 

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

 

 

Capo IV - Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri Disposizioni transitorie.

 

 

I. La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa vengono immediatamente comunicati dal presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, convoca i giudici. Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

II. Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte. III. La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'art. 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato. IV.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

Scadenze di: novembre 2024
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