Legge 11 marzo 1953, n. 87
"Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale."
GU
n. 62 del 14-3-1953
TITOLO I
Costituzione
della Corte
Art. 1.
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo,
cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal
Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.
Art. 2.
I giudici della Corte la cui
nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono
eletti: a) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte
di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di
sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori
generali della Cassazione; b) uno da un collegio del quale fanno parte il
Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed
i consiglieri del Consiglio di Stato; c) uno da un collegio del quale fanno
parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di
sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali
della Corte dei conti. I componenti di ciascun collegio possono votare per un
numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si
considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero. I nomi degli eletti
vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al
Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento ed al Presidente della Repubblica.
Art. 3.
Dopo ogni
scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato
la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei
giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente
della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della
Corte costituzionale.
Art. 4.
I giudici della
Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono
nominati con suo decreto. Il decreto è controfirmato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
I giudici della
Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la
Costituzione e le leggi, nelle mani del Presidente della Repubblica, alla
presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Art. 6.
La Corte elegge a maggioranza dei
suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si
procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione
di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e
si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza. In caso di parità è
proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di
età. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto
al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente, subito dopo
l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il
tempo necessario in caso di impedimento.
Art. 7.
I giudici della
Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi
pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o
industriali, funzioni di amministratore, o sindaco in società che abbiano fine
di lucro. Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i
giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori
universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi
saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e
fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.
All'atto della cessazione dalla carica di giudici della Corte costituzionale i
professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero,
nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo
universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra
Facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le Facoltà possono
chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano
assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e
quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della
pubblica istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del Consiglio superiore
della pubblica istruzione. I giudici della Corte costituzionale non possono far
parte di commissioni giudicatrici di concorso, ne ricoprire cariche
universitarie e non possono essere Candidati in elezioni amministrative o
politiche.
Art. 8.
I giudici della
Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito
politico.
Art. 9.
Le domande
dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere
all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte
stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 10.
La Corte, con il
solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini
eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della
Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro
elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano
incompatibili. La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento per la sostituzione.
Art. 11.
Tutti i
provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei
giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a maggioranza dei
suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti
dall'art. 19.
Art. 12.
I giudici della
Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al
complessivo trattamento economico che viene percepito del magistrato della
giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Al Presidente è
inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della
retribuzione. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno,
nella sua qualità di funzionario di Stato o di altro ente pubblico, in servizio
o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ai giudici eletti a
norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della
Costituzione è assegnata una indennità
giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile
spettante ai giudici ordinari.
Art. 13.
La Corte può
disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da
altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
Art. 14.
La Corte può
disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a
maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge
del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici,
e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni,
nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun
ufficio. La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei
suoi dipendenti.. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà,
tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la
composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali
potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello
Stato.
TITOLO II
Funzionamento
della Corte
Capo I - Norme generali di procedura
Art. 15.
Le udienze della Corte
costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a
porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o
all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del
pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.
Art. 16.
I membri della Corte
hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente
impediti. La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici. Le
decisioni sono deliberate in camera di consiglio dai giudici presenti a tutte
le udienze in cui si e svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza
assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente,
salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'art. 49.
Art. 17.
Il cancelliere
assiste alle sedute della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione
del Presidente. Il processo verbale e sottoscritto da chi presiede la udienza e
dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
Art. 18.
La corte giudica
in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza
sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con
decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono
contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il
dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del
cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate.
Art. 19.
Le decisioni
della Corte costituzionale sono depositate nella Cancelleria della Corte e
chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.
Art. 20.
Nei procedimenti
dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può
essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte
di cassazione. Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di
intervenire in giudizio. Il Governo, anche quando intervenga nella persona del
Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro a ciò delegato, è
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo
sostituto.
Art. 21.
Gli atti del
procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni
specie.
Art. 22.
Nel procedimento
davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui
agli artt. 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme
del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo
regolamento.
Capo II - Questioni di legittimità
costituzionale
Art. 23.
Nel corso di un giudizio dinanzi
ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono
sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza,
indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge
dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le
disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono
violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere
definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità
costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente
infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della
istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La
questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio,
dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con
ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo
comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorità giurisdizionale
ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel
pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il
suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei
ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione
una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.
L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
Art. 24.
L'ordinanza che
respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza
o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L'eccezione può essere
riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
Art. 25.
Il Presidente
della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la
quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità
costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando
occorra, nel "Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate. Entro
venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art.
23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e
presentare le loro deduzioni. Entro lo stesso termine, il Presidente del
Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono
intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Art. 26.
Trascorso il
termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un
giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti
giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca alcuna parte o
in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.
Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni
dalla decisione.
Art. 27.
La Corte
costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni
di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge,
dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative
illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni
legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione
adottata.
Art. 28.
Il controllo di
legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di
legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del
potere discrezionale del Parlamento.
Art. 29.
La sentenza con
la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale
di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è
dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità,
vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria,
unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il
giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
Art. 30.
La sentenza che
dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza
di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in
Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al
Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e,
comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della
decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto
dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla
data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i
provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è
stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e
tutti gli effetti penali.
Art. 31.
La questione della legittimità
costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della
Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione
dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta
approvata dal Consiglio regionale. La questione è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine
previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso
deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il
termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 32.
La questione
della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di
legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o
dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla
Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimità, previa
deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 33.
La questione di
legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di
una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. cost. 9
febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge
invasa la sfera della sua competenza. La questione, previa deliberazione della
Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto
alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di
cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri. Il ricorso
deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il
termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.
Art. 34.
I ricorsi che
promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31,
32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23. Si
osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25
e 26.
Art. 35.
Quando il Governo promuove
davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un
Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta
dall'art. 127 della
Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data
alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere. Si osservano,
per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.
Art. 36.
Le disposizioni del presente
capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili
nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28
febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale
analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle
due Province nella Regione.
Capo III - Conflitti di attribuzione
Sezione I - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato
Art. 37.
Il conflitto tra
poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono
e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari
poteri da norme costituzionali. Restano ferme le norme vigenti per le questioni
di giurisdizione. La Corte decide con ordinanza in camera di consiglio sulla
ammissibilità del ricorso. Se la Corte ritiene che esiste la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il
ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati. Si osservano in
quanto applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26. Salvo il caso
previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi interessati, quando non
compaiano personalmente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti
abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Art. 38.
La Corte
costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il
potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato
emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.
Sezione II - Dei conflitti di
attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni
Art. 39.
Se la Regione
invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo
Stato ovvero ad un'altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente
interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il
regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui
sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato. Il
termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla
notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto
impugnato. Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della
Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa. Il ricorso per
regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione
e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza,
nonché le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si
ritengono violate.
Art. 40.
L'esecuzione
degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e
Regione ovvero fra Regioni può essere in pendenza del giudizio, sospesa per
gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.
Art. 41.
Si osservano per
i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le
disposizioni degli artt. 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.
Art. 42.
Le disposizioni
di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano
anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto
Adige.
Capo
IV - Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i Ministri Disposizioni transitorie.
I. La Corte si
costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della
presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa,
il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei
giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, devono essere fatte entro un
mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti delle supreme
magistrature ordinaria ed amministrativa vengono immediatamente comunicati dal
presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed
al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono
immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della
Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, convoca i giudici. Nello stesso termine stabilito dal comma
precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo
comma dell'art. 135 della
Costituzione.
II. Per
promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla
formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data
del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della
Corte. III. La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui
all'art. 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione
dello Stato. IV.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.