Legge 21 dicembre 1978, n. 845
(in GU 30 dicembre 1978, n. 362)
Legge-quadro in materia di formazione professionale
Art.
1. (Finalità della formazione professionale). -
La Repubblica
promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della
Costituzione, al fine di rendere effettivo il
diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della
personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei
lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione
professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel
quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire
l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in
armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art.
2. (Oggetto della formazione professionale). -
Le iniziative
di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico
inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla
diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli
professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla
riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al
perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative
di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno
assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono
concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro
associato.
Alle iniziative di formazione
professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di
lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle
leggi vigenti.
L'esercizio
delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni). -
Le regioni
esercitano, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, la potestà legislativa in
materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai
seguenti principi:
a) rispettare
la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue
articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta
dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle
iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel
quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e
comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione
dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle
esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni
dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare
il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e
rispettando la molteplicità delle proposte formative;
d) assicurare
la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di
intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie
sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare
il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la
partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e
degli altri enti interessati;
f) definire le
modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a
tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale
l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla
promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la
propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla
normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi
e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le
attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte
ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto
riguarda l'accesso di diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a
favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla
formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che
condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere,
avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di
assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi
affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali,
al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e
favorirne l'integrazione sociale;
n) prendere gli
opportuno accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento
coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite
le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni
disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni
amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai
sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 4. (Campi di intervento). -
Le regioni,
attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli,
provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la
programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione
professionale;
b) le modalità per il
conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi
ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa del
collocamento;
c) le attività
di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici
bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o della
natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la
qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli
interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione
professionale;
e) le attività
di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la
ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale
nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio
delle funzioni già svolte dai consorsi per l'istruzione tecnica, soppressi
dall'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione
regionale;
h) la
formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di
formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse
proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale,
attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre
istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di
formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5. (Organizzazione delle attività). -
Le regioni, in
conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo,
predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le
attività di formazione professionale.
L'attuazione
dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
a) direttamente
nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche
operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale
agli obiettivi del piano;
b) mediante
convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei
lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità
formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento
cooperativo.
Gli enti di cui
alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al
finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come
fine la formazione professionale;
2) disporre di
strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3) non
perseguire scopi di lucro;
4) garantire il
controllo sociale delle attività;
5) applicare
per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico
il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il
controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul
corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni
possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la
realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e
riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma
precedente.
Le convenzioni di cui al
presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni
di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Art. 6. (Strutture degli istituti professionali e degli
istituti d'arte - Personale didattico). -
La possibilità
delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed
istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della
scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio
dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica
istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.
Con decreto del
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il
consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma
è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto
conto in particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione
professionale.
Art. 7. (Programmazione didattica). -
Le regioni,
nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera
b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività
di formazione professionale.
L'elaborazione
e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce
di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà
metodologica tra contenuti tccnologici, scientifici e culturali e la
normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito
degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a
criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche
attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza
tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi,
che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli
interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed
assicurare il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi.
Nella loro
elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza
e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della
sperimentazione formativa già applicata.
Art. 8. (Tipologia delle attività). -
Le regioni attuano
di norma iniziative formative dirette:
a) alla
qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo
scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
b)
all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla
qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a
quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla
qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;
e) alla
qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano
esperienze di lavoro;
f)
all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla
rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di
infortunio o malattia;
h) alla
formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non
risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di
formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso
non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo
è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per
livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua
di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta
eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
Le regioni non
possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria
o postuniversitaria.
L'orario ed il
calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la
frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento
dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le
disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
Art. 9. (Personale addetto alla formazione professionale).
-
Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al
successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per
l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.
Fino
all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni
amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al
momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di
formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è
collocato in appositi ruoli regionali.
Il trattamento
economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla
base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e
le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al
secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso
nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con
legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti
richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è
garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità
attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione
all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui
le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b),
enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere
superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo
corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei
dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.
Art. 10. (Raccordi con il sistema scolastico). -
Per la
realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono
utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le
attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni,
mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico
attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di
formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore.
Le regioni si
avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione
e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e
per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti
stessi.
Ai fini
dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni
adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative
di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e
superiore.
Art.
11. (Rientri scolastici). -
A coloro che
abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o
direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della
scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo
ordinamento.
A favore degli
allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del
titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il
consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con
le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente
autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
Art.
12. (Diritti degli allievi). -
La frequenza di corsi di
formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini
dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad
ogni altro effetto di carattere previdenziale.
Art. 13. (Estensione delle
agevolazioni previste per i lavoratori studenti). -
La facoltà di
differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previsti per i
lavoratori studenti dall'articolo 10
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di
cui alla presente legge.
Le disposizioni
di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14. (Attestato di qualifica). -
Al termine dei
corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica,
gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove
finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che
devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma,
lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei
modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte
esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della
pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Con il
superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le
qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento
aziendale. Gli attestati di cui sopra costitùiscono titolo per l'ammissione
ai pubblici concorsi.
Art. 15. (Sistema formativo e impresa). -
Le istituzioni
di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare
convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esso di periodi di
tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in
specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza
tra studio ed esperienza di lavoro.
Le regioni, nel
regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli
oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma
precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate
all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le
modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera m).
Art. 16. (Formazione per gli apprendisti). -
Le regioni,
nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le
modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i
progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25. I progetti di cui al comma
precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo
tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per
i fini di cui all'articolo 21
della legge 19 gennaio 1955, n. 25,
stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a
valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge,
delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti
artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20
e 28 della legge
19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 17. (Ulteriori competenze della commissione centrale
per l'impiego). -
La commissione
centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto
1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento
delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
previste dalla presente legge.
Ai fini di cui
sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante
del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione
professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma,
lettera b).
I pareri della
commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui
all'articolo 18, primo comma, lettere a),e),f), h), i) ed l) nonché per
quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
Art
18. (Competenze dello Stato). -
Spettano al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
a) la
disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni
professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti,
da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli
accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle
qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi
e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi
decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;
b) il
collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e
documentazioni;
c) i rapporti
con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di
formazione professionale;
d)
l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e
gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;
e) la
predisposizione ed il finanziamcnto delle attività formative del personale da
utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via
di sviluppo;
f) le attività
di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione,
da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze
della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel
settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41,
secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro
alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il
finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei
fondi comunitari o internazionali; h) l'assistenza tecnica e il finanziamento
delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e
tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta
di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36,
secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675;
i)
l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro
iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle
iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4,
lettera h); l) la definizione su parere conforme della commissione di cui
all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità
delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 19. (Assistenza tecnica dell'ISFOL). -
Nell'esercizio
delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di
avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30
giugno 1973, n. 478. (1)
(1) Gli ultimi
due commi modificano il primo comma dell'articolo 4 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 (recante "Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma"), che
ora recita:
"4. Il
consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'istituto e dai
seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale:
1) quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi;
2) 2
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
3) cinque
rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di
cui all'articolo 13
della L. 16 maggio 1970, n. 281;
4) 1 esperto in
materia di formazione professionale;
5) 2 funzionari
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) 1
funzionario del Ministero del tesoro;
7) 1
rappresentante del personale dell'istituto, eletto dal personale
stesso."
Art. 20. (Relazione annuale al Ministero del lavoro). -
Le regioni e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30
giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo
stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui
sopra alla commissione di cui all'articolo 17. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla
tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle
prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel
mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e
femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in
particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli
indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei
lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le
norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n.
391, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 479. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato
alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e
dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al D.P.R. 30
giugno 1973, n. 478.
Art. 21. (Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e
dell'INIASA). -
Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di
liquidazione dell'Istituto riazionale per l'addestramento ed il
perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale
per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto
nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA)
sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai
sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22. (Finanziamento delle attività formative).
-
[Le attività
professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo
comune di cui all'articolo 8
della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli
stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti
ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla
regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo
addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979. Le attività di
formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui
all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge
finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12
agosto 1977, n. 675. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
a) delle attività di formazione
professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al
trasferimento di dette attività alle regioni medesime;
b)
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478] (2).
(2)
Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito dall'articolo 1
della Legge 19 luglio 1993, n.236
Art. 23. (Soppressione del Fondo addestramento
professionale lavoratori). -
Il Fondo
addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n 264, e
ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è
soppresso. L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale e che cura il
riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo
stato patrimoniale in essere alla data della soppressione. I beni mobili ed
immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo
addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui
territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni
acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni
provvedono alla vigilanza in materia. Con decorrenza dall'esercizio
finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi
previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale
lavoratori.
Art.
24. (Contributi dei fondi comunitari). -
Le regioni,
nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5,
autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti
organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a
specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati
all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/
E del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/ E del 20
dicembre 1977. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di
parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281, il
limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro
dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo
sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente] (2).
(2) Disposizioni abrogate
dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1
della Legge 19 luglio 1993, n.236
Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione). -
[Per favorire
l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti
realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.
Per la
costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100
miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di
un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui
ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e modificato
dall'articolo 11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono
ridotte:
1) dal 4,45 al
4,15 per cento;
2) dal 4,45 al
4,15 per cento;
3) dal 3,05 al
2,75 per cento;
4) dal 4,30 al
4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa
decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi
delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al
precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme
dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del
Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane
acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di
lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Le somme di cui
ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero
aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo
sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8
della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre
1977"] (2).
(2)
Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito dall'articolo 1
della Legge 19 luglio 1993, n.236
Art. 26. (Finanziamento integrativo dei progetti speciali).
-
[Un terzo delle
maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma
dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata
del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui
all'articolo 36
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218. La dotazione di cui al comma
precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio] (2).
(2) Disposizioni abrogate
dall'art. 8, Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1
della Legge 19 luglio 1993, n.236
Art. 27. (Erogazione dei finanziamenti). -
A seguito
dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il
contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a
favore degli organismi di cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è
disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di
cui al primo comma dell'articolo 26.
Art. 28. (Abrogazioni). -
Sono abrogate
le norme incompatibili con la presente legge.
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