Legge 11 Aprile 2000, n. 83
"Modifiche ed integrazioni della legge
12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente
tutelati"
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 Aprile
2000 |
pubblicata nella
Art.
1.
1.
All'articolo
2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". I soggetti che
proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel
termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonchè le
motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve
essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad
adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata
trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo
12".
2.
All'articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n.146, dopo le parole: "in relazione alla natura del
servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ",
nonchè alla salvaguardia dell'integrità degli
impianti".
3.
All'articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole da: "di cui alla legge
29 marzo 1983, n.93" fino a: "sentite le organizzazioni
degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli
accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47 del medesimo decreto legislativo n.29 del
1993".
4.
All'articolo
2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: "possono disporre forme di
erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresì
indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo
stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento
e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima
della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti
possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga:
se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune
nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero
ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e
le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai
contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se
previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta,
nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la
provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma
3".
5.
All'articolo
2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25
della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè nei regolamenti di servizio da emanare in base agli
accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della
presente legge".
6.
All'articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le
parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." è inserito il
seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti
ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o
dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la
revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data
informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma
sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia
ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a
4-bis".
7.
All'articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla
Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonchè le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di
tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
all'articolo 4, comma 4-sexies".
Art.
2.
1.
Dopo l'articolo
2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il
seguente:
Art.
2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di
protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori
autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla
funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel
rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni
indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di
garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle
associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie
interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di
astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano
o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2
dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate
nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di
autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso
non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione
della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare
in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui
al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".
2.
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati
adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle
forme previste dall'articolo
13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del
1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della
presente legge, delibera la provvisoria
regolamentazione.
Art.
3.
1.
All'articolo
4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: ", primo periodo," sono soppresse.
2.
All'articolo
4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e
comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
nonchè della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle
trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione del comportamento".
3.
All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è
abrogato.
4.
All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
4.
I
dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali
rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici
di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste
dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato
agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano
astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5.
All'articolo
4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
4-bis.
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili,
perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi
hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a
carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale
responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire
5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro.
4-ter.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito
della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
lettere c), d), e) ed h).
4-quater.
Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti
rappresentative ai sensi della legge
30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o
locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di
garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle
organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene
notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni
e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non
oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione
formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione
di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera
alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro
competente.
4-quinquies.
L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati
conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di
cui al comma 2.
4-sexies.
I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali
rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per
l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino
le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei
successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a
lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione
amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia
tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed
applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per
territorio".
Art.
4.
1.
I commi sesto e settimo dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti
dall'articolo
6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono
abrogati.
Art.
5.
1.
All'articolo
7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni".
Art.
6.
1.
Dopo l'articolo
7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il
seguente:
Art.
7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della
legge
30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla
procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche
al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della
sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente
ai casi seguenti:
a)
nei
confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero
sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi
di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da
ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con
certezza dei servizi pubblici;
b)
nei
confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i
servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate
informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò
consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi
pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza".
Art.
7.
1.
L'articolo
8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente:
Art.
8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave
e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o
dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di
astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei
casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente
la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o
interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente
organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di
pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più
breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1.
2.
L'ordinanza
può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data,
anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della
sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la
proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o
imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di
funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non
meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano
ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle
parti.
3.
L'ordinanza
viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da
effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che
promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del
servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonchè mediante affissione nei luoghi di lavoro, da
compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante
diffusione attraverso la radio e la televisione.
4.
Dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del
Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere".
Art.
8.
1.
All'articolo
9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite
dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o
piccoli imprenditori".
2.
All'articolo
9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di
lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli
organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e
piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui
all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza,
a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o
organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze
dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa
autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro".
Art.
9.
1.
All'articolo
12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i
periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo
17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di
comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La
Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il
personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista
per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonchè gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo
di cui al comma 5".
2.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue
a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
10.
1.
L'articolo
13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito
dal seguente:
Art.
13. - 1. La Commissione:
a)
valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla
legge
30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed
operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il
loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima,
l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi
del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora
non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle
parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da
considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta
della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si
pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite
audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità
delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la
provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di
contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad
osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento
di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i
codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e
provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della
presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria
regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle
previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi
o similari nonchè degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni
indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per
la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui
all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura
non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente
erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non
superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per
la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero,
tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque
tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da
imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi
ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti
e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento.
Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono
essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di
garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti
all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la
valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti
negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse
ai Presidenti delle Camere;
b)
esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di
propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione
può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui
il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni
ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese
interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o
collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle
parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di
cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio
nella sua globalità;
c)
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere
informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se
sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le
condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di
conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita
delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data
dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un
ulteriore tentativo di mediazione;
d)
indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle
disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento
delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai
periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive
proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente
all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i
soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla
legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo
l'astensione dal lavoro ad altra data;
e)
rileva
l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici
alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di
astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può
invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata
successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad
altra data;
f)
segnala
all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o
astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di
pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui
all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto
pregiudizio;
g)
assume
informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi
di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro
indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi
dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche,
le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di
particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime
amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini
economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate,
per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo
2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può
acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla
richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi
sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4;
h)
se
rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi
di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle
procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti
illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento
di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o
le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli
obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi;
i)
valuta,
con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni
degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o
contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di
raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o
dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e
2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le
sanzioni disciplinari;
l)
assicura
forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con
particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d),
e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o
codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno
l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonchè gli
accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante
affissione in luogo accessibile a tutti;
m)
riferisce
ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria
iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e
locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità
della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle
amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle
clausole sulle prestazioni indispensabili;
n)
trasmette
gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e
al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di
informazione".
Art.
11.
1.
All'articolo
14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole: "può indire" sono sostituite dalla seguente:
"indíce".
Art.
12.
1.
L'articolo
17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è
abrogato.
Art.
13.
1.
All'articolo
20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel
secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le
seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo
38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonchè".
Art.
14.
1.
All'articolo
20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
1-bis.
Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i
soggetti indicati all'articolo 2083 del codice
civile".
Art.
15.
1.
Dopo l'articolo
20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il
seguente:
Art.
20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia
in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del
lavoro".
Art.
16.
1.
Le sanzioni previste dagli articoli
4 e 9
della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano
alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre
1999.
2.
Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3.
I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31
dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazione delle spese.
4.
In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il
pagamento delle sanzioni.
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