Legge 24 settembre 1971, n. 820
Norme sull'ordinamento della
scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola
elementare e della scuola materna statale
(in
GU 14 ottobre 1971, n. 261)
Art. 1.
Le attività
integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo
scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio
della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore
aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico
compito, da insegnanti elementari di ruolo.
Il conseguimento
dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante
riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle
attività integrative e degli insegnamenti speciali.
Per ogni
venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui
al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.
A partire
dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro per la pubblica istruzione è
autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola
provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto,
sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per
le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.
Entro il 31
dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in
cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione
riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al
presente articolo.
Art. 2.
I concorsi
magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.
Sono messi a
concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano
vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al I ottobre dell'anno al
quale si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito
dall'articolo 5 della presente legge.
Possono
partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che
abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a "buono",
nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di
lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato,
per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati "non
licenziabili" a norma del successivo articolo 9.
Possono inoltre partecipare al
concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal
limite di età, le candidate che abbiano Prestato servizio nelle scuole materne
per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è
valido se prestato con qualifica non inferiore a "buono"; il servizio
nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per
almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore
agli studi.
Possono altresì partecipare al
concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli
insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni
scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.
Art. 3.
La commissione
giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove di esame,
ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la
valutazione dei titoli.
La determinazione
dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero
della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di
cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.
I candidati che
hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di
sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi
in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine
derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli
attribuiti ai titoli.
I candidati che, in possesso dei
titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole
speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda
di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.
Per la nomina a
posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie
distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i
candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti.
La nomina dei
vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe
differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo
conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.
I candidati che hanno riportato
nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in
ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i
vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente
di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.
I primi due commi
dell'art. 5 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non si
applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.
I posti
eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di
aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella
graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.
Art. 4.
Dopo
l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si
procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali
saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno
rinunciato alla nomina.
I commi quinto e
sesto dell'art. 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.
Art. 5.
Gli iscritti
nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei
posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi
dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui
all'art. 5 della
legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà
dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e
tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.
Un quarto di
posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è
riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo
a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente
(Comma abrogato dall'art. 77 della
Legge 20 maggio 1982, n. 270).
I posti di cui al
precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono
aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.
Gli iscritti
nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente
legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione
delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della
loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una
riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.
Gli insegnanti
idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale
permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito
l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il
trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino
esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.
Gli insegnanti
che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie
non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per
un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati
all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente
articolo.
Gli insegnanti
saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio
complessivamente spettante.
Le domande di trasferimento da
una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate
subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità
stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso
noto l'elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali
permanenti.
Art. 6.
Ai posti ai quali
non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo
che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei
termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con
apposita ordinanza annuale (Comma abrogato dall'art. 1 della
Legge 9 agosto 1978, n. 463).
Il conferimento
dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene
disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli
insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge (1)
Gli incarichi a
tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle
proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati
utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di
ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della
graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento
elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal
concorso magistrale.
Gli insegnanti
non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto
ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere
l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli
incarichi e le supplenze.
L'incarico a
tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo
l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e
delle preferenze previste dalle leggi vigenti.
Gli insegnanti in
possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il
conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e
nelle scuole speciali.
Gli incarichi
triennali conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al
momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in
incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.
Le norme dei
precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole
materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'art. 9 della
legge 18 marzo 1968, n. 444 (1)
A partire
dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo
concorso previsto dall'art. 28 della
legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a
tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti
nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali
permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.
Gli incarichi
conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data di
inizio dell'anno scolastico.
Il trattamento economico compete
dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in
precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno
scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di
inizio del servizio effettivo.
Art. 7.
(Articolo
abrogato dall'art. 2 della
Legge 9 agosto 1978, n. 463)
Per il
conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il provveditorato
agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i
documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di
formulare le relative proposte di nomina.
La commissione,
nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o
di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di
concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.
Se le domande
degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari
scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così
successivamente di cinquecento in cinquecento domande.
Ai componenti la
commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31
gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.
I maestri e i
direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal provveditore agli
studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi,
che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle
scuole elementari.
Agli stessi fini,
è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli
studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole
materne statali.
L'ispettrice
scolastica o la direttrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono
appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale
personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale
delle scuole elementari.
Art. 8
Salvo quanto
disposto dall'art. 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel
caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti -
hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo
l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli
per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 -
che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano
vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico
e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel
caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è
ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 6.
Art. 9
Gli insegnanti con nomina a
tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970 1971, non possono
essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno
immessi nei ruoli la norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in
servizio nell'anno scolastico 1970-71.
Gli insegnanti
che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno
scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui
uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo
indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.
Le norme di cui
ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle
classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.
Nel caso di
indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo
del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano
l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai
fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui
all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.
Le insegnanti non
di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71,
che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente
articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino
all'espletamento del primo concorso previsto dall'art. 28 della legge
18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse
nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei
ruoli.
Art. 10
Agli insegnanti
con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e
competono le prestazioni dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, a favore
del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'art. 3 della legge 7
marzo 1957, n. 93.
Art. 11
Gli iscritti
nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene
aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in
relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente
al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo
la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.
I punteggi di cui
al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella
graduatoria provinciale permanente.
I titoli che
danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini
della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il
mese di luglio di ciascuno anno.
Art. 12
L'amministrazione
scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei
luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in
numero non inferiore a dieci.
Ogni scuola deve accogliere i
fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati
su strada ordinaria.
Qualora manchino
le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola
vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente
articolo purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque.
Il numero massimo
di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere
superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti
speciali di cui all'art. 1.
Qualora all'insegnante siano
affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.
Alla continuità
del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico,
affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo
norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Gli articoli 100,
101, 102, 103, 329 del regio
decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati (Comma
abrogato dall'art. 9 della Legge 5 giugno 1990, n. 148).
Art. 13
Le disposizioni
contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge,
sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali
speciali.
Art. 14
Nella prima
applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, si
procederà all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i
criteri di cui all'art. 11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di
procedere agli adempimenti previsti dall'art. 5 della presente legge.
Art. 15
Gli articoli 1,
2, 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.
Art.
16
All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario
1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato a Provvedere con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.