Legge
14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai
criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè sottoposto al
parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente
trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza
di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3.
Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di
cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di
ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare
un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di
inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di
diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione
e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune,
ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di
procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono
di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata
delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente
esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione
di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle
sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le
sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni
unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al
precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata;
l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso
di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di diritto,
sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con
riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati
sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire
l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione,
anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di
terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone
la competenza;
b) riformare in senso
razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità
dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva
diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di
clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al
potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa
all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli
arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè
relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei
terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali
dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire
l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie;
una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate
forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via
incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una
razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo,
anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una
semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di
pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di
una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di
impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la
controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del
codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo
diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le
ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per
nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi
compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato
amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella
nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo,
in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti;
la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con
tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi
gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo
838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino
sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato,
salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina
legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la
sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del
procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il
Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli
articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti
non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con
le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della
predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al
comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, nonchè la riconduzione della disciplina della transazione in sede
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al
concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I
decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del
fallimento, secondo i seguenti princìpi:
1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei
soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle
procedure applicabili alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori,
consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi
dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a
curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli
studi professionali associati, le società tra professionisti, nonchè coloro
che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del
fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni
alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle
sole esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della
revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo
destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio
dell’azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento
sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il
curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei
relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad
uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea
dell’esercizio dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e
del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del
curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo,
abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di
presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede
di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a
maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni
in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il
curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un
nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione
dell’inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da
sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori,
all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare;
10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e
che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al
programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che
l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della
votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione
dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli
adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare,
accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei
creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli
interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti
differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le
modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori
muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare
al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato,
modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una
maggiore celerità dei relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e
disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del
passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare
la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla
gestione della propria corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
dieci anni precedenti la richiesta;
13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o
fatto ricorso abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o
per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri
delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa,
salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l’abrogazione
dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa
verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore
aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla
generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Capo I
SVILUPPO
DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con
l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonchè per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in
grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle
dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti
e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei
beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto
privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento
delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente,
nonchè assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al
terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme
rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e
che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali
nonchè finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi.
5.
È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del
Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità
organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati
membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al
presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente
comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il
2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro
3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a
decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000
per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24
aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per
gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma
la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale
della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi
le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in
materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata
la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di
provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole:
"due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila
euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12
dicembre 2002, n. 273, non si
applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano
il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonchè di una parte sostanziale delle attivita
produttive.
13.
Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere
CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest
S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o
fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del
contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore
su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti,
adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di
responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al
fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di
bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle
norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,
n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi
internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei
relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli
organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si
applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia
indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto
o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo
stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La
rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo
missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o
programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere
sull'ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia
alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio
successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati
alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni
con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la
realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della
rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque
anni di età, anche pensionati";
c) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria
di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il
sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione
da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale";
d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni
di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in misura pari al 13 per cento
del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e
trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese;
4-bis.
Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola:
"metropolitane" è soppressa.
Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di
carattere stagionale)
1.
In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti già adottati.
Art. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia
di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
delle attività produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero
delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale
civile nonchè in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,
se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un
diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi
parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma,
del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata,
nonchè dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del
fallito;
g)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.";
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: "Art. 70. (Effetti della
revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle
società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al
passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora
la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.";
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi
di ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai
creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire
nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere
attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.";
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione
della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b)
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.";
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto
non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale
provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4)
stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto
comma.";
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato).
- Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di
cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una
o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle
classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia
ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta di concordato.";
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la
comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il
provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del
debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
nonchè l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel
medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio
motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria.
Il
tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario
giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e
affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa
altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.";
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura
di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi
dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può
essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,";
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici
giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si
applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b) all'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola:
"ultimo"" è sostituita dalla seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole:
"le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti:
"e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara
di volere ricevere la comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione
della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo
verbale.";
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e
trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione
delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo
e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e
dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il
giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta,
fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo
costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo
116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di
farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore
è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente
fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base
dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato
a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e
delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonchè un successivo termine perentorio non superiore a
trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modaicate
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere
sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza
entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui
all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax,
nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). --
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo
183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova,
ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi.";
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di
ricevimento.";
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata
non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli
atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi
contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver
luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo
comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non
superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000
a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma
se esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia
inserito" sono inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.";
5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza,
le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate
presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore
procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i
luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale
che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal
momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti
dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti
commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499,
terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca
delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e
previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai
soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento,
deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle
dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della
forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel
compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti
modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569";
6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti
modificazioni:
7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che
nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo,
nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.";
7.2) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti
tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto
notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili,
e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo
esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine,
le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo";
9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in
sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra
creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la
sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di
diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma
ricavata.";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole:
"nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo
comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo
comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti
modificazioni:
11.1) il primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a
norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma
precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso,
prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo
comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 è abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"I creditori chirografari che intervengono
successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del
provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte
della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in
precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo
comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo
comma"; 16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita
senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad
altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinchè proceda alla
vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al
commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). -
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534,
ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a
un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione
del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto
ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega
e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo
591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente
sezione.";
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti
modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono
inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della meta";
18.2) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il
debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.";
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole:
"cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
giorni";
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti
modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente
periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile non sia occupato dal debitore.";
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e
salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione
non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è
autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che
custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o
l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito, è nominato custode altro soggetto.";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti
modificazioni:
21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma è anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode,
nonchè l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con
ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perchè gli
interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
dell 'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilità.";
22) l'articolo 563 è abrogato;
23) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). I
creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se
muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 è sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine
di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una
sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per
una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non è
richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,
dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il
quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del
processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.";
26) l'articolo 569 è sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui
al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a
sè per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra
la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono
decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza,
le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al
giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione
sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e
provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le
stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in
cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo
comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza
e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro
il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la
vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che
non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il
debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo
579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un
termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere
revocata prima di venti giorni.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine
stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione,
con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore
al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle
offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare,
lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza
fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il
giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è
senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può
far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero
se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il
sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle
condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi
dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più
offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara
sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni
degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto.";
28) l'articolo 575 è abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito
dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore
al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare
deve essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 è sostituito dal seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire
all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di
cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso
la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la
restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione.";
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto
l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine
perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto
non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito
in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice
la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo
570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro
il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in
aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve
versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone
la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario
o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo
grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento
deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari
non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione
dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.";
32) all'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, infine,
il seguente periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). -
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso
in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di
assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore
a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura
non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non
sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare
offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in
linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il
versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di
nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria
a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai
sensi dell'articolo 576 perchè si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove
condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo
termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo
569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondano
o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni
di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato
dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e
sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di
assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonchè
all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo
586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di
cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso
avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a
tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti.
Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli
576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono
effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel
luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle
disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione
del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse
all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui
all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il
professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli
il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli
585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il
fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il
certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal
fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione
del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso
una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il
professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale
provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del professionista
delegato con ri |