Legge
14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in
coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai
criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario
coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè sottoposto al
parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell’articolo 93 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato
anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente
trasmesso al Parlamento, perchè sia espresso il parere delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza
di quest’ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.
3.
Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di
cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di
ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare
un fatto controverso; l’obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di
inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di
diritto; l’estensione del sindacato diretto della Corte sull’interpretazione
e sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune,
ampliando la previsione del numero 3) dell’articolo 360 del codice di
procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono
di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata
delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente
esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della
riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle
sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione
di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui
all’articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle
sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le
sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni
unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al
precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata;
l’estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso
di violazione di norme processuali; l’enunciazione del principio di diritto,
sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell’impugnazione e con
riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati
sull’attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire
l’esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione,
anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l’opposizione di
terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone
la competenza;
b) riformare in senso
razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità
dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva
diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di
clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al
potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa
all’arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli
arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè
relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei
terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali
dell’istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire
l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e
completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie;
una disciplina dell’istruzione probatoria, con la previsione di adeguate
forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via
incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per
legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una
razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo,
anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una
semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di
pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di
una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di
impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la
controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell’articolo 829 del
codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo
diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le
ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell’impugnazione per
nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi
compresa l’eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell’arbitrato
amministrato, assicurando che l’intervento dell’istituzione arbitrale nella
nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo,
in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti;
la soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale, con
tendenziale estensione della relativa disciplina all’arbitrato interno, salvi
gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall’articolo
838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino
sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato,
salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina
legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la
sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del
procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell’esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il
Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli
articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti
non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con
le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell’esercizio della
predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa
comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al
comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, nonchè la riconduzione della disciplina della transazione in sede
fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al
concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I
decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente
trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del
fallimento, secondo i seguenti princìpi:
1) semplificare la disciplina attraverso l’estensione dei
soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto e l’accelerazione delle
procedure applicabili alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori,
consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi
dell’impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a
curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli
studi professionali associati, le società tra professionisti, nonchè coloro
che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del
fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni
alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle
sole esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della
revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell’effettivo
destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l’esercizio
dell’azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento
sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il
curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei
relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad
uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea
dell’esercizio dell’impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e
del curatore ed introducendo l’obbligo di informativa periodica da parte del
curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell’accertamento del passivo,
abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di
presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede
di adunanza per l’esame dello stato passivo i creditori possano, a
maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni
in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il
curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un
nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione
dell’inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da
sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori,
all’autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini
previsti per la realizzazione dell’attivo, specificando:
10.1) se è opportuno disporre l’esercizio provvisorio
dell’impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l’affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie
da esercitare;
10.4) le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di
singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e
che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al
programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che
l’approvazione del programma sia subordinata all’esito favorevole della
votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione
dell’attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli
adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare,
accelerando i tempi della procedura e prevedendo l’eventuale suddivisione dei
creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli
interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti
differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le
modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori
muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare
al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato,
modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una
maggiore celerità dei relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell’esdebitazione e
disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella
liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei
creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del
passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare
la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla
gestione della propria corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
dieci anni precedenti la richiesta;
13.5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente
difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o
fatto ricorso abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o
per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri
delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa,
salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l’abrogazione
dell’amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa
verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore
aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla
generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio
generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14
maggio 2005- Supplemento ordinario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Capo I
SVILUPPO
DEL MERCATO INTERNO E APERTURA DEI MERCATI
Art. 1.
(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con
l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonchè per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in
grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la
distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle
dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei
principi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti
e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle
tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta
salva la disciplina in materia di circolazione in ambito internazionale dei
beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in
alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto
privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento
delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente,
nonchè assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al
terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme
rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e
che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali
nonchè finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi.
5.
È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro
per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del
Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità
organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati
membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto del Fondo di cui al
presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente
comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il
2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro
3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a
decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000
per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24
aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per
gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese,
derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma
la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale
della predetta partecipazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi
le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in
materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a
qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata
la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione.
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "fallaci indicazioni di
provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine".
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole:
"due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila
euro".
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'articolo 1-quater opera in stretto coordinamento con le
omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12
dicembre 2002, n. 273, non si
applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano
il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonchè di una parte sostanziale delle attivita
produttive.
13.
Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in
data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che
intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle
previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere
CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest
S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o
fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano
effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del
contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono
effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore
su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'ambito
dell'unità previsionale di base "Uffici all'estero" dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti,
adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di
responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al
fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di
bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle
norme di cui al presente comma.
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988,
n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi
internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei
relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli
organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si
applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia
indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto
o programma, debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono
condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo
stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La
rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo
missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o
programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate
disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo
periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere
sull'ex "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia
alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio
successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati
alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni
con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la
realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della
rappresentanza diplomatica.
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276)
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni
caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno
di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque
anni di età, anche pensionati";
c) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria
di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due
livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il
sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di
cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione
da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale";
d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare;
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni
di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di
ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in misura pari al 13 per cento
del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e
trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese;
4-bis.
Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato".
g) all'articolo 72, comma 5, la parola:
"metropolitane" è soppressa.
Art. 1-ter.
(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di
carattere stagionale)
1.
In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere
stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura
superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti già adottati.
Art. 1-quater.
(Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)
1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia
di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
delle attività produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero
delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale
civile nonchè in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei
crediti e relative alla Consob).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui
è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento,
se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di
fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra
parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti
liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un
diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se
compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio
dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo,
destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi
parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del
debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad
assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma,
del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in
esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata,
nonchè dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del
fallito;
g)
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito
fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.";
b) l'articolo 70 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente: "Art. 70. (Effetti della
revocazione)". - La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite
intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle
società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al
passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
Qualora
la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.";
c) nella rubrica del Titolo III, del regio decreto n. 267 del 1942 sono aggiunte, in fine, le parole: "e degli accordi
di ristrutturazione";
d) l'articolo 160 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai
creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai
creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e
titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come
assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire
nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere
attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a
classi diverse.";
e) l'articolo 161 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione
della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
b)
uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui
all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 152.";
f) l'articolo 163 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
"Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale,
verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto
non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato
preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale
provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta
giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4)
stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, quarto
comma.";
g) l'articolo 177 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato).
- Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che
rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di
cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una
o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la
proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle
classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
I
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di
prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca
rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non
coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia
ha effetto ai soli fini del concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il
coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i
cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della
proposta di concordato.";
h) l'articolo 180 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito al seguente:
"Art. 180 (Approvazione del concordato e giudizio di
omologazione). - Il tribunale fissa un'udienza in camera de consiglio per la
comparizione del debitore e del commissario giudiziale. Dispone che il
provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a cura del
debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali
creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
nonchè l'indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti. Nel
medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio
motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche
d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, eventualmente
delegando uno dei componenti del collegio per l'espletamento
dell'istruttoria.
Il
tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il
concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la
maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora
ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano
risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario
giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e
affisso a norma dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa
altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.";
i) l'articolo 181 del regio decreto n. 267 del 1942, è sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Chiusura della procedura). - La procedura
di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi
dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può
essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni,";
l) dopo l'articolo 182 del regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:
"Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento
dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua
idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i
creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici
giomi dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione nel registro delle imprese.".
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si
applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e),
f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato
preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A
tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di
fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b) all'articolo 134 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma può essere
effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il
difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola:
"ultimo"" è sostituita dalla seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole:
"le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti:
"e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta
elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo
utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara
di volere ricevere la comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
"Art. 180 (Forma di trattazione). -- La trattazione
della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo
verbale.";
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti e
trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione
delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo
e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e
dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il
giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta,
fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di
interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo
costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo
116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di
farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve
essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al
procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata
conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore
è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente
fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base
dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili
d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato
a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se
l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e
delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi
mezzi di prova, nonchè un successivo termine perentorio non superiore a
trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modaicate
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere
sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza
entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui
all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
rilevanti. L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del
cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax,
nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi,
nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere gli atti.
Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). --
Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo
183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova,
ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice
con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono
necessari in relazione ai primi.";
d) all'articolo 250 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto
inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di
ricevimento.";
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
"Art. 474 (Titolo esecutivo). -- L'esecuzione forzata
non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali
la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli
atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi
contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver
luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo
comma.";
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non
superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000
a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma
se esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso,
unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima
redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o
della data dell'incanto.";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia
inserito" sono inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni
prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto.";
5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:
"Art. 492 (Forma del pignoramento). - Salve le forme
particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al
debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza,
le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate
presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore
procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i
luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale
che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal
momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti
dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può
richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti
commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499,
terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca
delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e
previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai
soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.
La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento,
deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle
dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della
forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel
compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore
l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti
modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento
anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che
sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569";
6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti
modificazioni:
7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che
nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo,
nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un
sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri o un diritto di pegno.";
7.2) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti
tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto
notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili,
e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo
esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione.";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, infine,
le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo";
9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - Se, in
sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra
creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la
sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di
diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e
compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle
forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo
comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma
ricavata.";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole:
"nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo
comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo
comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti
modificazioni:
11.1) il primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a
norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma
precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso,
prevista dall'articolo 529.";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo
comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 è abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"I creditori chirografari che intervengono
successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del
provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte
della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore
pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in
precedenza.";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo
comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo
comma"; 16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita
senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate
all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad
altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinchè proceda alla
vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il
giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al
commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). -
Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534,
ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a
un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei
relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione
del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto
ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega
e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo
591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente
sezione.";
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti
modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono
inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della meta";
18.2) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il
debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza
non oltre venti giorni dall'istanza.";
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole:
"cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
giorni";
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti
modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente
periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile non sia occupato dal debitore.";
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e
salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione
non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è
autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che
custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o
l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere
sostituito, è nominato custode altro soggetto.";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti
modificazioni:
21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma è anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode,
nonchè l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con
ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito
l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485.";
21.3) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma,
stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perchè gli
interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione
dell 'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e
occorrenti per conseguirne la disponibilità.";
22) l'articolo 563 è abrogato;
23) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:
"Art. 564 (Facoltà dei creditori intervenuti). I
creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione
della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se
muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole:
"nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti:
"nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 è sostituito dal seguente:
"Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine
di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro
centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso
l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di
destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non
anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle
iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una
sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per
una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non è
richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio,
dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il
quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è
dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica
l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del
processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.";
26) l'articolo 569 è sostituito dal seguente:
"Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice
dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui
al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a
sè per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra
la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono
decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza,
le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita,
fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a
centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai
sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al
giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione
sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e
provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte
offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le
stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in
cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo
comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza
e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro
il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la
vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che
non sono comparsi.";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 571 (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il
debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo
579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria
dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del
pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un
termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere
revocata prima di venti giorni.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine
stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo
determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione,
con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore
al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa
all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il
nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il
nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi
dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle
offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare,
lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza
fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572 (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il
giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non
intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è
senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può
far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero
se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il
sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle
condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi
dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli
articoli 573, 574 e 577.
Art. 573 (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più
offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara
sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni
degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore
offerente oppure ordinare l'incanto.";
28) l'articolo 575 è abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito
dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore
al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare
deve essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 è sostituito dal seguente:
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire
all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di
cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è
immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso
la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la
restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall'esecuzione.";
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto
l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine
perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto
non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito
in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice
la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo
570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro
il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in
aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al
precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano
integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico
degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585 (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve
versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone
la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario
o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la
soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle
somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo
grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento
deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari
non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione
dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.";
32) all'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, infine,
il seguente periodo:
"Il giudice con il decreto ordina anche la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 588 (Termine per l'istanza di assegnazione). -
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto,
può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso
in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589 (Istanza di assegnazione). - L'istanza di
assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore
a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura
non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non
sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare
offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in
linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita
all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di
assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il
quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il
versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma
dell'articolo 586.
Art. 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di
nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria
a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai
sensi dell'articolo 576 perchè si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse
condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base
inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove
condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo
termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo
569.
1/2 3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza
di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli
interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondano
o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni
di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma
dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato
dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e
sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo
comma; 4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di
assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonchè
all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo
586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di
cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell 'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso
avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua
notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a
tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti.
Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli
576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono
effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel
luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle
disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione
del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse
all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione
dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista
delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui
all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il
professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli
il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli
585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il
fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il
certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal
fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione
del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso
una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle
operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il
professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale
provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del professionista
delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il
ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 617.";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole:
"dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis";
36) all'articolo 600, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Se la separazione in natura non è chiesta o non è
possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del
codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad
un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma
dell'articolo 568.";
37) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con
il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla
parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui
procederà.";
38) dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:
"Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia
della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se
la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da
notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario
procedente.";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole:
"giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma
degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine,
le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su
istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti
modificazioni: 41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 è sostituito dai seguenti:
"Art. 624 (Sospensione per opposizione
all'esecuzione). - Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli
articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo
gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o
senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione
è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui
all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis (Sospensione su istanza delle parti). - Il
giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo
esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a
ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza
è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e
sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte
interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il
processo deve proseguire.";
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole:
"è ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del
debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti
nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione
dell'ordinanza e";
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in
arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti
modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al
primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti
dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a
seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo
688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina
l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la
relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in
un diverso processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai
seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore
della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con
ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla
causa, se si verficano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti
anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento
cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui
ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia
stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di
accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi
dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha
provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve
fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.";
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o
negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.";
4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento
della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può
sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la
rimessione al primo giudice.";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti
modificazioni:
5.1) al primo comma è aggiunto, infine, il seguente
periodo:
"L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se
ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona
dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti
l'istanza è proposta."; 5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al primo comma può
comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi
all'oggetto della verifica.";
6) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:
"Art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via
preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al
primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di
obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del
terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al
deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale
della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione
in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere
che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del
successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto
compatibili.";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti
modificazioni:
7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente.
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e
seguenti, in quanto compatibili.";
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del
provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento
di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sè l'udienza per la
prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo
comma.";
8) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal
seguente: "La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata
al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio
dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703.";
e-ter) al capo I del titolo 11 del libro IV gli articoli
706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706 (Forma della domanda). - La domanda di
separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto
ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei
fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o
risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente
all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei
coniugi davanti a sè, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del
decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria
difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
Art. 707 (Comparizione personale delle parti). I coniugi
debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del
difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non
ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708 (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il
processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche
d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della
prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il
suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione
dell'udienza).
- L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al
convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza
stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di
cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al
ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve
avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4),
5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi
degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonchè per la proposizione
delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che
oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente
con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere
revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis (Udienza di comparizione e trattazione davanti
al giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184.";
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale
del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda
si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente
e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della
Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso
è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto
per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di
comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del
decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria
difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il
convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza
di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non
ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i
coniugi e i rispettivi difensori nonchè, qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche
d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa
opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore
e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello
stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può
essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo
189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui
la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di
cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente
assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo
comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine
al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e
167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per la proposizione
delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del
codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto,
quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì
l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena
formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento
della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è
proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,
sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata
la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in
contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al
comma 8". 3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:
"Art. 70-ter (Notificazione della comparsa di
risposta). - La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto
dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto
o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore
dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta
giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci
giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del
codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai
sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5."; b)
l'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni
delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo
179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e
ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri.";
c) l'articolo 169-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter (Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste
dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli
avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici
registri.";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e
compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e
dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al
pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti
sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo
carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di
natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non
opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del
bene nonchè l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di
cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al
giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito,
almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi
dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione
purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le
predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale
caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter (Pubblicità degli avvisi tramite internet). -
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet
destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i
criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater - (Avviso delle operazioni di vendita con
incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo
comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di
destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonchè le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo
unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di
tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1,
del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47, ne va fatta
menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone
i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5,
del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.";
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei
compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato,
il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale
dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita
ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori
commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni
immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal
giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante
le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso
costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle
operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio
dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori
commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei
tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondano, rispettivamente dei
notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli
elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da
ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche
esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o
concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo
trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede
informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale
dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure
esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto
del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma
dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca
di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio
successivo.";
f) l'articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice
dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso,
provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del
codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del
codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti,
concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per
l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del
l'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere
b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano
in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Alla legge 20
novembre 1982, n. 890 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga
per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita
dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato
del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso.";
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "per
telegrafo" sono inserite le seguenti: "o in via telematica";
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero
se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale
preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica
del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è
data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere
affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve
contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo
eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata
richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di
deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso
cui il deposito è stato effettuato, nonchè l'espresso invito al destinatario
a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello
stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data
del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei
mesi, l'atto sarà restituito al mittente.";
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è
immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in
calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e
dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato
entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio
postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato
ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta
giorni" e della data di restituzione.";
3)
il quarto comma è sostituito dal seguente: "La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego,
se anteriore.";
4) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio
postale" sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";
5) il sesto comma è abrogato.
4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata
e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del
mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni
tarffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica
previsti dalle leggi vigenti.
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo
7 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e
all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e
3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di
crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche
amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco,
nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi
ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di
società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto ditali crediti e titoli,
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle
banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle
stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al
comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al
soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice
civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle
controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori,
nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria
rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4,
comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma
3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonchè comunicazione mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni
debitrici. Aifinanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla
garanzia prestata dalle medesime società si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il
rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività
cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili
di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonchè le
caratteristiche della garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Tali disposizioni
disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le
banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e
le relative modalità di integrazione, nonchè i controlli che le banche
effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni
di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno
formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente,
se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di
iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al
comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di
patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi,
effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i
diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo
7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi
5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e sostituito dal seguente:
"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio
deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio
in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio
della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta
elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso
mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine
nazionale. E posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni.".
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere
convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a
tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata.
Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro
il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a
carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni.".
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni
e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di
novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti,
esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria,
per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione
deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine,
sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere
di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per
ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia
emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della
popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e
dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo,
determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di
onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei
notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista
ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un
termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima
applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913,
n. 89, come sostituito dal comma
4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento
alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio
economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni
immobili già oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonchè di
ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione
forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti:
"I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione
è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in
questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata
proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse
disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.";
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se
i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono
trascorsi venti anni dalla donazione";
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole:
"Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono
inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,";
4) all'articolo 563 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652,
il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo
561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea
retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del
donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto
dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non
è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua
trascrizione.";
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
"Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi
degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o
di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione,
anche provvisoria, o 1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi
aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del
codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti,
l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti
previdenziali pubblici.
4-undecies. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze
di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo
determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di
servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di
istituto. La ripartizione del personale così assunto è stabilita con
deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono
comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
dalla legge 7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile
assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con
contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto siano in servizio,possono essere
inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento
nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione
presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due
docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale
della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza
dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i
criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724";
5 - 8. (Soppressi).
Art. 2-bis.
(Misure relative all'attuazione della programmazione
cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006).
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di
sistema" 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni
dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, il fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le
quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai
sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione
agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli
stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle
procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.
Capo II
SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
(Semplificazione amministrativa)
1.
L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di
atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia,
alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti
di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è
sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni
normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto
qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta
giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei
suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1,
2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro
automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza
dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista
(STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358,
sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonchè
l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.
4.
In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a
25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è
necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere
effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della
giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative
dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai
fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della
possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un
regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con
cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio
dell'attività medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente
previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i
propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti
di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro
sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della
natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine
è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di
organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino
all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono
essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di
cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, può essere proposto anche senza
necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di
cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della
fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di
avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la
salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria
impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonchè agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma
2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo,
sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, se non modificate o sostituite
dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dal comma 6-bis
del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo,
non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli
interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide,
se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego
nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa
vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del
procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e
stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti".
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza,
prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato
inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, le parole: "una sola
volta" sono sostituite dalle seguenti: "due sole volte".
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria
competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione
istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da
un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice
presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità . Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono
essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri
dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria
tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del
presente comma non può superare le dieci unità.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e
della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione
pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti ai predetti componenti. 6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi
6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per
l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il
tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine
individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari".
Art. 4.
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289)
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e
176", sono inserite le seguenti: "nonchè in caso di mancato
adempimento per gli anni 2004 e precedenti";
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole:
"con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie";
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole:
"22 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36
milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro";
b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del
modello per la comunicazione previsto dal presente comma";
c) al comma 362, dopo le parole: "in conto
residui" sono inserite le seguenti: "e quelle relative a residui
passivi perenti";
c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente
periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche,
l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello di riscossione";
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da:
"irregolarita" a: "20 novembre 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività
svolta fino al 20 novembre 2004";
c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà
prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività
di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni
automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette
definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati
entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004
sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, decorre dal
1° novembre 2006.";
c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:
"471. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i
contribuenti individuati con regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno
solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare
superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla
media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";
c-sexies) al comma 534, dopo le parole:
"amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti: "della
Federazione Italiana Gioco Calcio"; d) il comma 540 è abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le
seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".
Art. 4-bis.
(Trasferimenti erariali alle regioni)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole:
"a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"a decorrere dal 1° gennaio 2006".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, è sostituito
dal seguente:
"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui
all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006,
esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2005".
Art. 4-ter.
(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di
versamento in Tesoreria)
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il
versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle
relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in
mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il
versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.
Capo III
POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto
capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per
effetto delle modifiche dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel
programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre
2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le
priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione
comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3.
L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e
delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da
rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed
economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della
delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di
project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti
investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai
sensi dell'art.
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del
presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle
concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo
programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la
delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni
appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria
in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto
concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle
medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove
nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli
atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni
appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano
eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera
proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla
nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico
della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla
conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già
nominati.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle
opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i
poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura
e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare
rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella
fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma
4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori
autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento
dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai
sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas
naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono
tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di
inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive,
nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di
bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario
ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi
attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari
provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti
competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa
vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto
disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei
cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e
spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria
o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta
fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente
interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di
tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla
normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante
gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o
integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo
necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002 n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorchè i
lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per
cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro,
le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento
dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di cui al comma 12-quater.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai
Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà
fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica
dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto
previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei
soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che viene a
tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni
a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche
disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di
competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino
all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di
incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello
Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo
sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della
legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche
disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive
modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
"24-bis. La SACE S.p.a. può destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da
essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere
nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura
gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle
operazioni".
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni
del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
dicembre 2000, n. 398, nonchè l'obbligo di applicazione da parte del collegio
arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a
cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della
relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo
arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera
arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. Ai giudizi
costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di
cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n.
398".
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali
definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, purchè risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile
o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente
articolo.
Art. 5-bis.
(Incentivazione della logistica)
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione,
il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la
realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed
intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con
sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico
nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della
incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nel rispetto di quanto previsto
dal comma 361 del citato art. 1, è prevista prioritariamente la realizzazione
di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media
impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema
logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma
2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del
sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto
ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari
per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti
amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di
un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure
amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi
di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione,
efficacia ed efficienza, nonchè utilizzo di tecnologie informatiche.
Capo IV
AUMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN RICERCA E
SVILUPPO
Art. 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per
investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti
pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse)
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo
nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata
sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del
citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti
strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
pubblici e privati, nonchè gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2.
Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della
proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il
CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204
3. All'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: "sostegno
alle imprese" sono inserite le seguenti: "e gli investimenti in
ricerca", e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese"
sono inserite le seguenti: ", anche associate in appositi organismi,
anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,";
b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
delle attività produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione
della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive;
c)
realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e
connesse bretelle di collegamento, nonchè delle reti infrastrutturali
marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate".
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate
prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di
ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti
pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori
industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto
tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che
comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle
risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di
distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri
enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con
particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il
sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi
del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato
contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima
delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie
dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle imprese
proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della
ricerca e imprese, nonchè le modalità di accesso preferenziale ai benefici di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per
la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonchè quelle stipulate dal Ministero delle attività
produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle
convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria
durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del
corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a
ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle
sanzioni. 7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso
dei prestiti fiduciari, nonchè alla corresponsione agli studenti meritevoli e
privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla
base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano
8.
Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare
l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il
CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del
proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche
in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato
con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle
tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello
territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su
proposta dei Ministri delle attività produttive, per lo sviluppo e la
coesione territoriale, delle politiche agricole e forestali,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli
interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso
gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di
eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture
materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità
previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il
trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività
delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, si associano con università, centri di ricerca, e istituti
di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la
predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei
distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste
dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9
e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte
in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal
CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
12.
Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione
di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare
attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per
l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di
funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente
regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto
Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno
attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in
particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE
n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di professionalità
di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le
università, le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio.
14.
Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002,
destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale
dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai
sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione.
Art. 6-bis.
(Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo
dell'industria per la difesa)
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea
multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e
275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi
stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per gli anni
successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà provvedere ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Capo V
SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE
Art. 7.
(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture
per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03
del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il
CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato
dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture
e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo
Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia
S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni
previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005 2007 per l'importo di
5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari
nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente:
"502. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici
dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le
componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti
attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza,
indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si
frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma
riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema
elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti
documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti".
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si
applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero".
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di
acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso
esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di
funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul
reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai
fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in
natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei
rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonchè
inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa
vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni
adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già
disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma
decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita
con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Capo
VI
RAFFORZAMENTO
DELLA BASE PRODUTTIVA
Art. 8.
(Riforma degli incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito
nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per
investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti
principi:
a)
il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di
rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento
pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che
valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il
rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto
disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove
previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi
dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da
premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per
quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di
attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti
ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le
modalità della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della
misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che
l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità
massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e
finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1,
lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle
domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la
eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso
dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di
incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in
vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali
il Ministro delle attività produttive, alla stessa data, abbia presentato al
CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai
sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai
soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione
agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1
possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo art. 1,
comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle
disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si conforma
all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto
capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di
risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e
revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio
agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento
da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle
assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni
di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di
euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007,
da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il
seguente:
"1-bis.
Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla
normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori
agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni ";
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 11, comma 2, le parole: " composte esclusivamente da soggetti
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni " sono sostituite dalle
seguenti: " composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i
18 ed i 35 anni ";
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2,
all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "
alla data del 1° gennaio 2000 " sono inserite le seguenti: " ovvero
da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, ";
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: " gli
agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni " sono sostituite
dalle seguenti: " i giovani imprenditori agricoli ";
e) nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi
di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi
anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente
sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre
anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti
abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono
dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti
ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione
della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di
mutuo"; f) all'articolo 17, comma 1, le parole: " nei sei mesi
antecedenti la " sono sostituite dalla seguente: "alla";
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine,
il seguente:
"4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli
6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere
modificati con delibera del CIPE".
Art. 8-bis.
(Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali
"Torino 2006")
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2
per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi ";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, " sono inserite le seguenti: " nonchè per la
realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo
3 della citata legge n. 285 del 2000,";
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli
interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: " nonchè a quelli di cui
al comma 2 del presente articolo, ";
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il
seguente: " In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di
attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonchè i
soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga
alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno
individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come rideterminata dalle tabelle
D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro
per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per
l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotto di
10 milioni di euro.
Art. 9.
(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di
concentrazione)
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di
microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a
processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni
previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per
cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione
di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione
dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato,
avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione,
comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve
rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di
concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo
d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di
concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo.
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si
intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto
dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra
impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra
imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori
istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti
delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale
delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può
avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono
al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente
articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il
processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il
rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che
sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica,
tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di
concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di
Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione
della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le
istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via
telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il
riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per
carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei
fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di
euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati
in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze medesime.
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo
provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto
riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi
e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
"c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e
loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente,
che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati
o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione, nonchè gli enti che provvedono per legge, anche previa
manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori soci. ";
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al
regime ordinario";
d) il comma 10 è abrogato;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui
ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442.
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,97 per
ettolitro e per grado-Plato";
b)
le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro "
sono sostituite dalle seguenti: " Prodotti alcolici intermedi: euro
62,33 per ettolitro";
c) le parole: " Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro " sono sostituite dalle seguenti: " Alcole
etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro".
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare
entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di
assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal
1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con
effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori
entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 rispettando
in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri
di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera", sono
inserite le seguenti: "e di distretto".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto di cui al
comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti
contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, è soppresso.
8.
All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: "dal presente articolo
", sono inserite le seguenti: ", nonchè di quelle previste in
attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre
2004, n. 311";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: " 5-bis. Le
garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite
dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da
stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli
eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi
del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ".
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le
disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al
Fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite
all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
10.
Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali
promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione
del programma di cui al presente comma, della società " Buonitalia
" S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel
limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.
90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per
l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse
effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Art. 10-bis.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3. L'entità delle partecipazioni è determinata per
una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società
finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione
e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio
netto delle partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti e delle
agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla
percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle
risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta
norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non
hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse
conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di
formazione e consulenza alle cooperative nonchè di promozione della
normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono
autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per
cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del
decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce
le modalità di attuazione del presente comma".
Art. 10-ter.
(Disposizioni per il settore agroalimentare)
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può
affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni
relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di
cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA
S.p.a. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di
filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle
predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la
stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE,
il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può
trasferire alla società ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le
connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione,
ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel
settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di
contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali
di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza,
secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per
attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle
imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei
prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di
cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive
modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi
agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione
di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita
di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti
pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che
concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta
priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a
discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i
contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono
equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi
possedute nell'ISA S.p.a., nonchè ad esercitare i conseguenti diritti
dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle
politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del
fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11.
(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel
capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100
milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le
risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a
condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino
nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di
processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di
minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le
modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una
dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli
interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera
sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti.
Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la
valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è abrogato;
b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro trenta giorni &mi;dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione";
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole:
"ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21," è inserita la
seguente: "23,";
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti
complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";
b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004".
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi
industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione
industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei
limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree
di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonche al territorio dei
comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti
economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un
contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di
euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il
2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle
regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti
strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
10. ( Abrogato).
11.
Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle
imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per
le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle
condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova
applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua
ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi
eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di
cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese
con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle
forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni
dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, con riferimento
ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti
degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da
alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente
comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo
d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con
l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale
i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora
quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del
prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali
borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di
Francoforte.
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia
elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del
bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria,
nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la
regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema
energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione
della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al
concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e
secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la
disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la
concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della
concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione
delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e
finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione
sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo
degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di
tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti
gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro
equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) presentazione di un piano industriale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di
produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo
sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della
disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate
nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attività
finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi
della legge 27 giugno 1985, n. 351.
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera
del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da
parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31
dicembre 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e
14-bis pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85
milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come rideterminata dalle tabelle
D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti
indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotto di
65 milioni di euro.
14-quater. Le attività di produzione e di
commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione
del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al
minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998,
n. 283, e la fabbricazione e
trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali
autorizzati dalla predetta amministrazione.
Art. 11-bis.
(Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e
il gas)
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20,
lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il
finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio
o di risarcimento forfetario dei danni subiti. Le modalità di organizzazione
e funzionamento del fondo nonchè di erogazione delle relative risorse sono
stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 11-ter.
(Potenziamento delle aree sottoutilizzate)
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che
incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta
precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e
nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta
inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente
occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni
caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto
di impiego";
b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002,
l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato
nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità
regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il
successivo periodo".
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1,
lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di
euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di
euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. A tale fine sono ridotte di pari
importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate,
con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004,
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per
l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della
medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D
e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici
previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono
soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor
gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale
rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche
con la modificazione di delibere già adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità
europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360
è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari
a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota
relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a
50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni
di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 300".
Art. 11-quater.
(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle
prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea)
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e
41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con
trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità
di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di
destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul
corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto
nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione
dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di
notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su
richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato
anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del
competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Art. 11-quinquies.
(Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia
italiana)
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "ad eccezione di una quota" fino
al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, per la parte
relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta
nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista
dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della
disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il
rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi
quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso società di diritto
estero a loro collegate o da loro controllate.
3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui
al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a
operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie
imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei
confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2
beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti
ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo
6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente
comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004,
n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito
all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di
esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al
comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate,
i costi sostenuti, la redditività e i risultati conseguiti.
Art. 12.
(Rafforzamento e rilancio del settore turistico)
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle
politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua
promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di
orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di
indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al
comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati
nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo il
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore
degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni
indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle
principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un
rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta
turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale
del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di
seguito denominata: "Agenzia", sottoposta all'attività di indirizzo
e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei
conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia
nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e
passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino
all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5.
L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento
attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e
locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività
promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di
beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al
comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma
tecnologica ivi indicata;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo
straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali,
se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con
riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e
dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi
dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle
associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono
in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in
raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e
del turismo congressuale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia
nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli
Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni,
alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma
tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la
partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con
l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli
affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni,
per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione
turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore
del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività
culturali.
8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di
ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate
per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni
mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle
attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale
per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono
destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004,
nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonchè gli eventuali proventi derivanti da forme private
di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma
tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
MODERNIZZAZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE SOCIALE E
POTENZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 13.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per
il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego
nonchè conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di
sospensione dell'attività lavorativa)
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche
attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di
previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della
medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni
di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200
milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a
10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori
sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e
2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1°
aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette
mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La
percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è
elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta
per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori
mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per
il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i
soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi
di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai
trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità
ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui
alla presente lettera, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale
evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55
milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "310 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "460 milioni di euro";
dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2005" sono inserite le
seguenti: "e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006";
dopo le parole: "intervenuti entro il 30 giugno 2005" sono inserite
le seguenti: "che recepiscono le intese intervenute in sede
istituzionale territoriale";
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si applicano anche al datore di lavoro,
in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di
lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in
caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al
31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del
citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi
alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza
l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei
benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai
lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da
parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al
momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al
momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine
di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego
presso datori di lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione,
ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento
chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità
dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata
superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in
caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a
diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di
cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene
erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo,
una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco
di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di
mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
relative modalità attuative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d),
il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è
altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita
in 10 milioni di euro";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina
crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per
l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai
settori industriali in crisi, nonchè i criteri di selezione dei soggetti
a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale
connessi".
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55
milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a
1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05
milioni di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno
2006 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno
2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto
concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze
di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è riconosciuta
anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di
mercato, e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto
articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui,
ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli oneri per assegni al
nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di misura di cui al
comma 2, lettera a).
8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli
oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare,
ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da
situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti di
cui al predetto art. 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione
da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione
professionale, di durata non inferiore a centoventi ore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano
ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di
integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di
contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
10.
La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non può
superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità
ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel
periodo di un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte
complessivamente sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro
è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per
l'impiego e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le
relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati, che
devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale
centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè le procedure di
comunicazione all'I.N.P.S. dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di
cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del
medesimo Istituto di cui al comma 12.
12. L'I.N.P.S. provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione
dei medesimi nei limiti degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le
risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai
seguenti: "I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle
province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni;";
b) al comma 2, le parole: "da due rappresentanti delle
regioni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro rappresentanti
delle regioni".
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo il comma
5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale
prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è
rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale".
Art. 13-bis.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni
stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in
altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con
banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le
pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato
o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione
sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso
del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di
cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un
periodo non superiore ai dieci anni"; e sono soppresse le parole:
"ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque
anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile
per l'indennità di anzianita";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati
assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello
stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in
essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai
soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni
di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non
inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato
al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e
continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al
momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del
contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono
sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di
procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," è soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la
parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per
l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle
seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo
stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si
possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le organizzazioni di
categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13-ter.
(Contributi agricoli)
1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno
2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle
cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai
contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori,
dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi
importi entro il 20 dicembre 2005.
Capo VIII
INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO,
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE
CONOSCENZE DEI LAVORATORI
Art. 14.
(ONLUS e terzo settore)
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone
fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, nonchè quelle erogate in favore
di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale
previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute
aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che
riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con
completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonchè la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile,
operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in
ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario
dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori
delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati
in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le
sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è
aggiunta, in fine, la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali ";
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali;".
8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a
favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, nonchè degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da
tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti
dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di
donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per
cento.
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, si applica
anche a decorrere dall'anno 2005.
Art. 14-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero
delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14
aprile 1999.
2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse
ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri
o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma
14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a
complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro
per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di
euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25
milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5
milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per
euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni
di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133
milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui
agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura
degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro
per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. 3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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