Legge 25 marzo 1983, n. 79
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , recante misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.
(G.U.
n. 087 del 30/03/1983)
Preambolo
la
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il
Presidente della Repubblica
promulga
la
seguente legge:
Articolo unico
È convertito in
legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , recante misure per il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, con le seguenti
modificazioni:
all'articolo 1:
al secondo comma,
le parole “di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione,
scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche,
attuariali, di tecnica e contabilità aziendale”, sono sostituite dalle
seguenti: “di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte
fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche,
attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati”;
il terzo comma è
sostituito dal seguente;
“la commissione è presieduta dal ministro del lavoro e
della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita
segreteria. essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il
termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”;
il quarto e il
quinto comma sono soppressi.
all'articolo 5,
al secondo comma, dopo la parola “corrisposta”, sono aggiunte le seguenti: “,
con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari
approvato con decreto del
presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
e successive modificazioni ed integrazioni,”.
all'articolo 6,
al primo comma, dopo le parole “a carico”, sono aggiunte le seguenti: “nonché
dai figli maggiorenni conviventi”.
all'articolo 7,
al secondo comma, dopo le parole “istituto nazionale della previdenza sociale”,
sono aggiunte le seguenti: “ed alle altre gestioni assicurative gestite
dall'istituto medesimo”.
all'articolo 8:
al primo comma,
le parole “con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto
alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda”
sono sostituite dalle seguenti: “con contratto di lavoro a termine avente
finalità formative, di durata non superiore a dodici mesi”;
dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:
“all'atto della
presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono
tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di
svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. al termine del rapporto i
datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i
risultati formativi conseguiti dal lavoratore.”;
il secondo comma
è sostituito dai seguenti:
“il rapporto di
cui al primo comma può essere convertito a tempo indeterminato nel corso del
suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad
attività corrispondenti alla formazione conseguita.
I giovani non
assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto
l'attività di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del
rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore
di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività
corrispondenti alla formazione conseguita.”;
al terzo comma
sono aggiunte, in fine, le parole “da parte di datori di lavoro che nello
stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal
lavoro ai sensi dell' articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive
modificazioni e integrazioni”;
al quarto comma,
dopo le parole “metà del totale dei lavoratori”, sono aggiunte le seguenti: “da
assumere a tempo indeterminato”; dopo le parole “inoltrare richiesta
nominativa”, sono aggiunte le seguenti: ”la quota anzidetta, nei territori
della Campania e della Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni
regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo
1-bis, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140”, ed
il secondo periodo è sostituito dal seguente: “la ripartizione deve avvenire
nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o
dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la
compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva”;
sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
“al fine di
rendere operanti i processi di mobilità interaziendale, le commissioni
regionali per l'impiego possono estendere la facoltà di cui al sesto comma alle
imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilità concordate nella
contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.
Le disposizioni
che precedono non si applicano nel territorio del comune di campione d'Italia”.
dopo l'articolo
8, è aggiunto il seguente:
“art. 8-bis. -
(disposizioni per i lavoratori stagionali). - i lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato,
stipulato ai sensi dell' articolo 1,
secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230
, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza
nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a
condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La condizione di
cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del
decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598 , le
cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici”.
All’articolo 9:
sono soppressi il
primo, il secondo e il terzo comma;
al quarto comma,
sono soppresse le parole “o comunque in crisi”, e, dopo le parole “ad
amministrazione straordinaria,”, sono aggiunte le seguenti: “a norma del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI
la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto
1977, numero 675 , della legge 20 dicembre 1974, n.
684 , e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n.
598 , e della legge 14 agosto 1982, n. 599 ,”;
dopo il quarto
comma, è aggiunto il seguente:
“ove le aziende
di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti,
il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio,
sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle
percentuali previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482 .”.
l’articolo 10 è
sostituito dal seguente:
“(Nuovi trattamenti
per i casi di quiescenza anticipata). - Per il personale avente diritto
all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324 , e successive modificazioni, che ha
presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in
aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo
per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dello
importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con
la massima anzianità di servizio. qualora siano previste norme con differenti
anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. resta
ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'azienda autonoma delle
ferrovie dello stato l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 885 .
È fatto, in ogni
caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità
integrativa speciale spettante per effetto del decreto del ministro del tesoro
in data 22 novembre 1982.
La differenza tra
l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione alla
anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal
servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo
indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale
riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità
medesima.
Le variazioni
dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla
data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della
pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a
favore dei superstiti.
Per le pensioni
attribuite ai sensi del terzo comma dell' articolo 42 del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento
di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed
in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Al personale di
cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purchè sia ancora in
servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con
conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.
Ai soggetti che
fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'
articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153 “.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, addì 25
marzo 1983
Pertini
Fanfani - Scotti
- Bodrato - Goria - Pandolfi
Visto, il
Guardasigilli: Darida