Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1984).
(G.U.
n. 1, 28 dicembre 1983, Supplemento ordinario)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Il limite massimo
del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di
competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso
di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi
per l'anno finanziario 1984.
Nei limiti di cui
al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza
dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Per l'esercizio
1984, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in
capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da
iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986,
nelle misure indicate nellatabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo
il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli
importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno
finanziario 1984.
Titolo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 2
Fino al 31 dicembre 1984,
l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica
del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1984
alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del
gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito
della regione stessa.
Art. 3
Per gli anni 1984
e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nellalegge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita
per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre
1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nellalegge 9 febbraio 1983, n. 29.
Coloro che,
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il
tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata
nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali
periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze.
Art. 4
Il versamento
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto
dallalegge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni,
nellalegge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92
per cento anche per il 1984.
Art. 5
L'addizionale
straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
787, convertito, con modificazioni, nellalegge 26 febbraio 1982, n. 52, si
applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al
primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari
emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, anche per il 1984.Il gettito derivante dalle disposizioni
dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.
Art. 6
A decorrere dal
1° gennaio 1984 sono raddoppiati:
a) i diritti di verificazione
prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei
misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa
allalegge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti
dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui
all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 D.P.R.
30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti
dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative,
di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti
dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui
all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.
A decorrere dal
1° gennaio 1985, sono quintuplicati i diritti di verificazione periodica
biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17
luglio 1954, n. 600 (2) .
Titolo III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 7
Ai fini della quantificazione per
l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii
minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo
comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso
viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito
nell'ultimo comma dell'art. 8 della L. 26 aprile 1982, n. 181.
Le erogazioni
spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di
complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9
della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni,
dallalegge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base
delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo
articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a
rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Il fondo comune
regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è
comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma
dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
Le somme
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405,
dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le
ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del 10
per cento.
All'articolo 6,
primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole
"stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti:
"nel quadro
di un programma triennale".
Per l'anno 1984,
il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa
la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio
1982, n. 51.
Il predetto
importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000
mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10
aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo
comma.
Gli importi di
cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali
prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10
aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche
delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Alle aziende di
pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttività
previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura
dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale
derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, può essere
corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al
10 per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del
contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata
dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci
delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi
di produttività.
Le erogazioni
disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in
aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni
stesse per l'anno 1985.
Il fondo
nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in
lire 2.900 miliardi dall'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, è
definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al
secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per
lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono
destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983.
L'importo di lire 2.900 miliardi
del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo
comma dell'art. 5, L. 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a lire 3.132,5
miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per
l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3
dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono
corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo
all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle
aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983,
gli adeguamenti tariffari previsti dall'art. 31 del predetto decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55.I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale,
non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 L. 10
aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome
mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali
interessati o con prelievo dei fondi necessari alla quota del fondo comune di cui
all'art. 8 L. 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e
dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi
ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome (3) .
Art. 8
Il periodo di
finanziamento transitorio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, modificato
con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti
delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle
regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Il termine di cui
all'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte
di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi
soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della
erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per
cento.
Per l'anno 1984
le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota
fissa alle regioni Friuli-Venzia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle
spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.
Le somme
sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile
alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno
1984 in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Per l'anno 1984
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite
dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per
l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 26 aprile
1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
Alle regioni a
statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo
istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione
finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per
l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del dieci per cento.
Per l'anno 1984
alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme
di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 29, primo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.
Le somme
spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono così
ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per
cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi
dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3.
L'aumento fino al
cento per cento del diritto annuale istituito con l'art. 34 del D.L. 22
dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 1982, n. 51, previsto dall'art. 29, terzo comma, del D.L. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983,
n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato
dalle giunte camerali a decorrere dal 1984.
Il diritto
annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società
cooperative e dai consorzi è aumentato per il 1984, con deliberazione delle
giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita
per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.
Restano invariate
le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al
D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni. La tabella dei diritti di
segreteria è integrata dalla voce seguente: "Elenchi dei nominativi
desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano
particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale: da uno a
cinque nominativilire 3.000; per ogni nominativo in più lire
300".
Art. 9
Le somme
attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi
previsti dalla L. 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di
competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri
interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.
Art. 10
I contributi per
l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, da
corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti
sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento
viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel
mese di febbraio 1985 agli altri enti.
Art. 11
Le tariffe di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n.
55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131,
relative alle tasse di occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree
pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima
stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso art. 25, maggiorata del
dieci per cento.
Sulle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma
precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato
a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro
per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone
fisso.
Le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'art. 8 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi
sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle
tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade
successivamente al 30 dicembre 1983.
Per l'anno 1984,
le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si
applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore
imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni.
Dopo l'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è
aggiunto il seguente: "Art. 22-bis. - Per l'anno 1984 i comuni provvedono
ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di
realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali
servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato
per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non
superiore al tredici per cento.La deliberazione deve essere adottata entro il
termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984".
Art. 12
Per l'anno 1984
sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura
dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'art.
24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 4,5 ciascuna quella delle
addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
I mutui a favore degli enti
pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi
costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di
cui all'articolo unico della L. 28 maggio 1973, n. 297, possono essere erogati,
con le stesse modalità e durata, dalle sezioni autonome per il finanziamento di
opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità anche a favore delle regioni
che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere
pubbliche e di impianti di pubblica utilità di interesse regionale.
Art. 13
Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, D.L. 28 febbraio
1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983,
n. 131, come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno è
altresì autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti
importi:
a) a ciascun comune una somma pari a quella
prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6
dell'art. 7 del predetto D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;
b) a ciascuna provincia una somma pari a
quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso D.L. 28
febbraio 1983, n. 55;
c) ai comuni e alle province che hanno partecipato
alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'art. 4 del citato D.L. 28
febbraio 1983, n. 55, un importo pari all'ottantacinque per cento di quello
attribuito per l'anno 1983.
I fondi
perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli
4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti,
per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250
miliardi.
Gli importi dei
mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti
locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, sono ridotti del dieci per cento.
La Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in
aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, l'importo di lire 550 miliardi nel 1984
e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione
e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti
previsti dalla L. 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il contributo di
cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione
delle aree ricadenti nei piani di zona di cui allaL. 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Per l'anno 1983
la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del
predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi.
I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e
250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previste dalla lettera a)
dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione
all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.
E' elevato al
cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di
ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983
previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.
I termini per la
deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per
l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di settantacinque giorni.
Art. 14
Al decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 1983,
n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo
4-bis, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei
comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli
4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione
dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a
tale titolo attribuite per il biennio precedente";
2) all'articolo
10, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
Art. 15
L'articolo 2-ter
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella
L. 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000
abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi
dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, superiori al 25 per cento
rispetto alle erogazioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del decreto-legge 28
febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981,
n. 153.
Ove ricorra
l'ipotesi accennata, la somma da erogare è determinata dalla differenza fra i
trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e25 del
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L.
23 aprile 1981, n. 153, ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai
sensi dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, e i trasferimenti erogati per
il 1982, ai sensi degli artt. 5,5-bis, 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.
Tale contributo
integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in
aggiunta a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131.
A tale scopo sono
considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro
l'originario termine del 15 maggio 1983. L'onere relativo fa carico al capitolo
1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'esercizio 1984.
Art. 16
In deroga a
quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province
che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26
aprile 1983, n. 131, possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali
previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell'art. 15 del predetto decreto-legge.
E' consentita,
inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3
dell'art. 15 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nonché per la
copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei
giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione
dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.
Si applicano
anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 17
Gli enti locali,
che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 17 marzo 1977, n. 62, e che
alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a
ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad
iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1° gennaio 1978
nei confronti del predetto istituto.La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente
in un mutuo decennale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ESPORTAZIONI
Art. 18 (4)
Per la
concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane, convertito, con modificazioni, nellalegge 29 luglio 1981, n. 394, è
autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
E' istituito
presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie
potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti
coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia
intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.
Al fondo affluiranno
i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli
interventi di cui al comma precedente.
L'ammontare dei
rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al
corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le
disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a
qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e
spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a
carico della SACE (5) .
La dotazione
iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1984.
Le condizioni,
modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati
da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal
Ministro del tesoro.
Il fondo potrà
essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in
sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Il fondo
contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295,
costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire
2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle
operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste
dalla L. 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.
La somma di cui
al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e
1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400
miliardi.
L'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 16, L. 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno
1984 di lire 4.000 miliardi. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di
lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 11 e 21
della menzionata L. 21 maggio 1981, n. 240.
L'autorizzazione
di spesa di cui al primo comma dell'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130, è
ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per
l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge è
contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.
Titolo V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 19
Il blocco delle
assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, L. 26 aprile 1983, n. 130,
continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per
l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici
per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonché ad eccezione
delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di
Bolzano di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. E' consentita,
altresì, l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata,
del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno
1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi
disponibili, l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della
predetta percentuale si arrotonda all'unità superiore. Sono parimenti escluse
dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei
scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni
temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle
utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto
le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali
sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte
della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'art. 2, L. 1°
marzo 1975, n. 44, e dell'art. 53 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.(6) .
Continua ad
applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima
parte, quinto, sesto, settimo e decimo, L. 26 aprile 1983, n. 130 (7) .
Per il Servizio
sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in
special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle
regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unità sanitarie
locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9
della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Titolo VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 20
A decorrere dal periodo di paga
in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni
altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere
corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al
reddito ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la
tabella D allegata alla presente legge.
Per la
determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e
terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nellalegge 25 marzo 1983, n. 79.(8)
I datori di
lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la
normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni
ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono
tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine
stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli
importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti
commi.Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed
aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono
recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi
spettanti a carico dello Stato.
In caso di
inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di
una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le
ulteriori sanzioni amministrative e penali.
Per quanto non
previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme
che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli
assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato.
La cessazione dal diritto agli
assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non
comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi.
Art. 21 (9)
Fermi restando gli aumenti delle
pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la
vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza
per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in
favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26, L. 30 aprile
1969, n. 153, dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione
intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con
riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Gli aumenti della
pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo
della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di
variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo
al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al
trimestre precedente.La percentuale di cui al comma precedente si applica
sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni
per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed
il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per
cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la
percentuale è ridotta al settantacinque per cento.
A decorrere dal
1° maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese
quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 29
febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i
lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in
favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
dall'articolo 14-septies del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento,
rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno
1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni
trimestrali.
Le pensioni il
cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo
integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto
all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo
determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del
Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di
corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come
sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le
norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica
salariale.
Agli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si
applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui allalegge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio
1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai
sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove
competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto
interministeriale di cui al sesto comma.
Resta ferma la
disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,
dell'indennità integrativa speciale di cui allalegge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita
dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, nellalegge 25 marzo 1983, n. 79.
La disposizione
di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni,
nellalegge 25
marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia
presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato
dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale
che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per
l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o
all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della
decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nellalegge
25 marzo 1983, n. 79.
Al personale di
cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di
dimissioni.
Art. 22
Il complesso dei
trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a
titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per
l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi.
Le anticipazioni
di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di
interessi.
Art. 23
Il termine di cui all'articolo
13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1°
gennaio 1985.
Titolo VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA
Art. 24
Al fine di razionalizzare
l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi
collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi,
in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli
ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri
prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa
raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni
professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei
medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle
strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale,
con il compito di definire gli "standards" medi assistenziali e di
fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella
definizione degli "standards" medi assistenziali dovranno altresì
essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non
giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri
previsti dal punto 8, terzo comma, del
richiamato articolo 48; c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire
informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura
automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nellalegge 11 novembre 1983, n.
638, nonché l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare periodicamente
ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati
informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
In caso di
mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo
nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione
professionale, che resta in attività fino alla costituzione della commissione
definitiva.
In applicazione
dei principi di contestualità e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga
al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli
accordi convenzionali, in scadenza o già scaduti al 31 dicembre 1983, sono
rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.
Art. 25
Sulla base degli
obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti
dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nellalegge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni,
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello
Stato per il triennio 1984-86 è determinato:
a) per la parte
corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:
esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;
per le attività a destinazione vincolata
sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire
505 miliardi per il 1984 di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750
miliardi per il 1986;
b) per la parte in conto capitale, in lire
3.550 miliardi da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani
sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione
di servizi sanitari, nelle seguenti quote:
- per
investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500,
per un totale di miliardi 1.050;
- per
investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente,
miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;
- per
investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400,
per un totale di miliardi 700.
A modifica di
quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme
dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle
regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad
integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per
l'acquisizione di attrezzature in conto capitale.
Le regioni e le
province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di
assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma,
con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti
entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a
statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione
delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le
province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.
Art. 26
"Nei limiti
dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983,
verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono
autorizzati - anche in deroga al disposto dell'art. 50, primo comma, punto 9),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a
provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i
fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in
servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto
attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè verso
gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta.
Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe
o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti,
si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purchè le
deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle
regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del
disavanzo accertato al 31 dicembre 1983(10) .
Il pagamento in
anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di
mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal
presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da
cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i
quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di
pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorchè sorti
negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno
1984(10) .
Nelle more della
definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti
all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi
viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in
misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unità sanitaria
locale.
La liquidazione
degli interessi maturati al 31 dicembre 1984 ha luogo sulla base di apposita
rendicontazione che i tesorieri devono presentare al Ministero del tesoro entro
il 31 gennaio 1985, in conformità al modello approvato, entro il 31 ottobre
1984, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanità.(11)
Le somme riscosse
in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere
destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorità:
a) al pagamento
delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture
convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie
locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di
lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
348, nonchè verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate
in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri(12) .
b) a riduzione
delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in
attuazione del primo comma o precedentemente già esistenti;
c) al pagamento
di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli
eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale
data.
Con successivo
provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalità con i quali si
provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in
relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonché
i criteri e le modalità per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione
accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a
maturazione successivamente a tale data. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.
La determinazione
del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui
all'art. 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A
tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unità sanitarie locali le
quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura
di carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 27
Il fondo sanitario nazionale di
cui all'art. 51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure
previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti
criteri:
a) assegnazione
di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unità sanitarie
locali;
b) determinazione
di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a
dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente
per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare
in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta
specializzazione a bacino di utenza interregionale;
c) enucleazione
di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;
d) ripartizione
della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai
dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della
mobilità sanitaria.
A tal fine le
regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i
dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione
temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso
Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e
di alta specializzazione.
Le quote del
fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a
dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del
conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.
Il fondo per
attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle
seguenti attività:
a) formazione
professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento
professionale del personale dipendente;
b) progetti-obiettivo
di rilevanza nazionale;
c)
progetti-obiettivo di rilevanza regionale;
d) ricerca
finalizzata;
e) educazione
sanitaria.
In deroga a
quanto previsto dall'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle
regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo
sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle unità
sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica e lo consigli
il rilievo regionale dell'attività da svolgere.
Il Governo della
Repubblica emana, ai sensi dell'art. 5, L. 23 dicembre 1978, n. 833, atto di
indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica
delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.
Il terzo periodo
del primo comma dell'art. 80, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.
Art. 28
A decorrere dal 1984, qualora il
consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non
ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano
previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a
quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare,
previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri
sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e
dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione
motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo
scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo.
Il comitato deve
essere ricostituito entro sei mesi.
Art. 29
Nel rispetto delle previsioni
finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il
disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria
locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, è ripianato a
cura della regione o provincia autonoma competente.
Quando il
disavanzo non può essere ripianato con le disponibilità complessive di parte
corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o
provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dal
secondo comma dell'art. 25, la regione o provincia autonoma è tenuta a
ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:
1) prelievo dei
fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio
1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle
corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti
(13) ;
2) quote di
partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati
dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la
gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei
farmaci di cui al secondo comma del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito
in legge, con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.
Limitatamente
all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica
esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.
Art. 30
Per l'esercizio delle proprie
competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le
regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali,
facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del
fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario
connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono
separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse
delegate.
Art. 31
Il Ministro della sanità
provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito
previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per
forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati
speciali (14) .
E' istituito
presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario
nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti,
all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei
requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e
comunitaria.
Art. 32
Entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore dellapresente legge il Ministro della sanità, in attuazione
dell'art. 30, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto,
su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale
del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo,
per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, a farmaci ad
azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di
grave pericolosità, con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili
di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa
selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei
cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa
farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.
Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della
sanità presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla
prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga
conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della
spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva
manovra finanziaria delineata dalla presente legge.
Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il
Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei
lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la
ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere
particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della
ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e
all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati
per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.
Per l'esercizio
1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in
particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di
ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo
superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su
prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le
strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli artt. 39,
40, 41 e 42, L. 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di
impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale (15) .
Le commissioni
regionali di controllo di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare
attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa
conseguente.
Per gli esami ad
alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei
tempi di ripetizione degli accertamenti.
Per l'esercizio 1984, non possono
essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti
specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino
per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di
documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per
motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attività volontarie sportive
professionistiche.
Art. 33
A decorrere dal 1° gennaio 1984,
la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, quarto
comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
L. 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli
esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è
ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento,
del 10 per cento e del 5 per cento.
A decorrere dal
1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art.
12, comma sesto, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, già elevata dall'art. 14,
terzo comma, L. 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti
attività commerciali, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
A decorrere dal
1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi
professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica, 8 luglio 1980, n. 538, già elevata dall'articolo 14, quarto
comma, della L. 26 aprile 1982, n. 181, è ulteriormente elevata dal tre al
quattro per cento.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE
Art. 34
Per l'anno 1984 le anticipazioni
dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed
all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci
restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire
1.798.647.454.000.
Al definitivo
equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a
provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.
Per il
finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui
all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le
norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n.
17.
All'articolo 6
della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al
secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n.
843".
Ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39,
l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene
elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.
Gli importi
stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10
febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:
- da lire 250
miliardi a lire 280 miliardi per il completamento degli impianti di
meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
- da lire 100
miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili,
nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;
- da lire 260
miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete
telex e trasmissione dati;
- da lire 40
miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri
radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- da lire 350
miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a
sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle
corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi
operativi e del movimento postale;
- da lire 350
miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici
destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come
previsto nei piani regolatori postali;
- da lire 450
miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai
dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- da lire 750
miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da
adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla
base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo
14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
- da lire 150
miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per
il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in
gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;
- da lire 50
miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività
scientifica.
Ai fondi
necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi
si provvede con operazioni di credito di cui si applicano tutte le disposizioni
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
L'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere anche in via
immediata impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
lire 781 miliardi.
I pagamenti non
potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel
bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di
cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
- 593 miliardi di
lire per l'anno 1984;
- 887 miliardi di
lire per l'anno 1985;
- 745 miliardi di
lire per l'anno 1986;
- 257 miliardi di
lire per l'anno 1987.
All'articolo 28
della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è aggiunto il seguente comma: "Il
Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha
già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora
intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare
le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere
impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il
servizio di capitale ed interessi".
Titolo IX
DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art. 35
Il contributo
straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui
all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984,
di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello
stanziamento iscritto al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
L'importo del
contributo straordinario può essere utilizzato dall'ente anche per la
corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.
Il fondo delle
anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della L. 22
febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del D.L. 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella L. 13 febbraio 1952, n. 50,
a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da
pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'art. 1 della L. 11
dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La
maggiore spesa di L. 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in
ragione di lire 10.000 milioni annui.
A decorrere
dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla
rivalutazione dei titoli di cui all'art. 38, lettera c),
della L. 30 marzo
1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo
conguaglio, nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si
presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione
nominale del capitale in base al tasso di inflazione risultante dall'indice
prescelto.
Il predetto
stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la
Tesoreria centrale denominato "Conto speciale per fronteggiare gli oneri
di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali", dal quale
verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei
titoli di cui al terzo comma.
A decorrere dalla
data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'art. 36 del D.P.R.
24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi
relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni
da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.
Ferma restando la
dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e
convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al D.L. 15
dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio
1980, n. 25, ed al D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
nella L. 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti
di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della
Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri
decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi
conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali
insufficienze di cassa dei predetti programmi.La lettera b) dell'articolo 38 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata: "b) certificati di credito
del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche
variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i
prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei
certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché
ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite
consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche
anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono
equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite,
godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere
sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di
qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché
dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei
certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito
pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre
1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione
generale del tesoro".
La lettera c)
dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata
dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata: "c)
titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane
riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata
fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel
capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del
prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del
tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di
interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al
collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".
Gli istituti
regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n.
445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, e
successive integrazioni, nonché la sezione speciale per il credito industriale
presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di
legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore
delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori
dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del
commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo
sviluppo delle attività produttive nei territori di rispettiva competenza.
I predetti
istituti sono altresì autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il
credito alle imprese artigiane ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni.
Con decreto del
Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca
europea per gli investimenti (BEI) della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i
parametri dimensionali della piccola e media impresa.
Il finanziamento
previsto per il triennio 1981-1983 dall'art. 13, primo comma, L. 17 febbraio
1982, n. 46, per i programmi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge
stessa, è esteso, con le modalità e per le finalità ivi previste all'anno 1984
a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata
alla presente legge.
Le opere
riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'art.
10, L. 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla
Cassa per il Mezzogiorno.
Nell'art. 21,
quarto comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, le parole "per un
importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle
altre "per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare", e le
parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono sostituite
dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento".
Le agevolazioni
ai turisti stranieri previste dallalegge 22 febbraio 1982, n. 44, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1984.
All'onere
derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilità
esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale
dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del
turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il contributo
ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1, L. 25 novembre
1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il
comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della capitale della Repubblica, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario
1984, a lire venticinque miliardi.
A valere
sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi
dell'art. 4, L. 1° dicembre 1983, n. 651, è autorizzata la concessione di un
contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale
finanziamento integrativo degli interventi di cui all'art. 22, L. 26 aprile
1983, n. 130.
Art. 36
E' autorizzata
per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di
dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985
e 1986 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400
miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto
interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.
Art. 37
Per gli
interventi di cui all'art. 21, L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per
l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Almeno 300
miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono
riservati per iniziative di sviluppo ed ammortamento dell'agricoltura.
Si applicano le
procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21,
L. 26 aprile 1983, n. 130.
In aggiunta
all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso
alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la
contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.
Con delibera e
approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i
quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per
ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è
autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i
mutui stessi.
L'onere dei
suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio
dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al
rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate,
la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si
riferisce.
Le autorizzazioni
di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono
aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi nell'anno
1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e
lire 70 miliardi nell'anno 1986.
Per provvedere al
completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con
leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione
dei prezzi contrattuali, l'indennità di espropriazione, perizie di varianti o
suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed
imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di
cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del
valico del Brennero previste dalla L. 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi
nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.
Art. 38
Gli enti di gestione delle
partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di
dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui allatabella C
allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del
controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione
di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui
progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.
L'onere dei suddetti
mutui per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato
mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed
interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
Art. 39
Le disposizioni dellapresente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
Art. 40
La presente legge entra in vigore
il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Tabelle A, B, C
(16)
Tabella D
Tabella indicante
il numero degli assegni familiari, quote di aggiunta di famiglia o trattamenti
di famiglia comunque denominati non spettanti in rapporto al reddito familiare
annuale(17)
Numero delle
persone a carico Reddito familiare annuale 1234 ed oltre assoggettabile
all'IRPEF
Numero dei
trattamenti di famiglia di cui cessa la corresponsione
Da 28.001.000 a
30.000.000 1100
Da 30.001.000 a
32.000.000 1210
Da 32.001.000 a
34.000.000 1221
Da 34.001.000 in
poi............ ..1234
Note:
(1) Per la voce
Pensioni, vedi l' art. 21.
(16) Tabelle
omesse in quanto relative a voci di bilancio.
(17) Per i limiti
di reddito, vedi l' art. 23, L. 28 febbraio 1986, n. 41.
(2) Comma
modificato dall'art. 1, L. 6 giugno 1986, n. 257.
(3) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede
che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale,
non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5, L.
n. 151/1981, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i
fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8, L. n. 281/1970,
quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di
parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome.
(4) Per la
soppressione del presente fondo rotativo, vedi l'art. 6, D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 143.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 15, L. 11 marzo 1988, n. 67.
(6) Comma
abrogato dall'art. 7, L. 22 dicembre 1984, n. 887.
(7) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del
tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui
sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti
amministrativi dipendenti dalle regioni medesime, ferme restando le funzioni di
indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art.
9, quinto comma, L. n. 130/1983.
(8) Per la
determinazione ed i limiti di reddito familiare, vedi l' art. 23, L. 28
febbraio 1986, n. 41.
(9) Per gli
aumenti delle pensioni derivanti dalla perequazione automatica, a decorrere
dall' anno 1986, vedi l' art. 24, L. 28 febbraio 1986, n. 41. Per i criteri e
le modalità di determinazione della misura percentuale di aumento per la
perequazione automatica delle pensioni per l' anno 1989, vedi l' art. 21, comma
5, L. 11 marzo 1988, n. 67. Per la misura, a decorrere dal 1993, degli aumenti
derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni, vedi l' art. 2, comma
1-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, e, a decorrere dal 1994, l' art. 11,
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e l' art. 11, comma 5, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
(10) Comma
sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.
(11) Comma
abrogato dall'art. 1, comma 3, D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.
(12) Lettera
sostituita dall'art. 1, comma 2, D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.
(13) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui prevede
che per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le regioni sono
tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalle quote del
fondo comune di cui all'art. 8, L. n. 281/1970, quanto alle regioni a statuto
ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai
rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome.
(14) La Corte
costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(15) La Corte
costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1988, n. 992, ha dichiarato
l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consentiva - con le
stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione - la eseguibilità delle
prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture
private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici
delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero
indispensabili.