Legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in
SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 1
(Esenzioni)
1. Al comma 14
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire
5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni
di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni".
2. Al comma 15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola
"100.000" è sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai
seguenti:
"16. A decorrere
dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria
di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70
milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i
pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali.
Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito
complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di
un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al
minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni
connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di
un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità
1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente
alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono
altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le
vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituto dal
comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto
del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.
16-ter. Per
l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci
collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza
farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con
esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia,
dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e
dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una
quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di
lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni
relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I
direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle
prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti
del Servizio sanitario nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi
preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste
dal codice penale.
16-quinquies.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni
specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie
pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale,
secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della
sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30
aprile 1984"".
4. E' confermata
l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n.
8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da
parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle
società dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità
provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto
nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
Art. 2
(Prestazioni specialistiche)
1. Il comma 3
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di
prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate
su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto
prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di
riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni;
per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di
cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore a dodici".
Art. 3
(Ospedali)
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le
regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla
riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno
1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e
quelli per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con
dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali
conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali
e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di
classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del
Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati.
Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La
presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorchè
accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie
delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione
della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività
dei suddetti ospedali (1).
2. Qualora le
regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate,
attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari "ad acta"
per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base
delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima
ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della
eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni (1).
3. Al personale
risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di
cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa
vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio
da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e
successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non
ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta
giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi
1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate,
attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari "ad acta"
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti (1).
4. Le
disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del consiglio
dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del
consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli
operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche
in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea,
i nuovi requisiti dimensionali per le R.S.A. nonchè i criteri per il graduale
adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere
che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad
organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo
della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario
della gestione della R.S.A. fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di
personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione
professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi
dell'Unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità
di servizio e di qualifica (2).
5. Nel quadro
delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche
le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo
di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla
chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni
mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono
essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati
dall'Unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso
la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli
Enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per
l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute
mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai
relativi progetti regionali di attuazione (3).
6. Per la
gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di
una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e
indiretti, nonchè delle spese alberghiere. Tale contabilità non può
presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese
aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.
7. Nel caso in
cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il
direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari,
compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo
alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a
pazienti solventi in proprio.
8. Ai fini del
diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità
sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono
tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il
registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica
strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale
registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti
abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi
abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle
prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della
riservatezza delle persone.
9. Le regioni
definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il
tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto.
I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali
interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione
ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso
regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento
degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il
rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario
nazionale.
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(1) Comma
abrogato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 1996, n. 280.
(2) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), D.L. 17 maggio 1996, n. 280.
(3) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. c), D.L. 17 maggio 1996, n. 280 e
successivamente così modificato dall'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre 1996,
n. 662.
Art. 4
(Dotazioni organiche)
1. La revisione
delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in
particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture
pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1994- 1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei
poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di
articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo
orario settimanale, il potenziamento delle attività di day hospital e la
riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.
2. Per il primo
semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6
dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si
rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1°
gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il
limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30
per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di
lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da
effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale,
interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate
esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in
esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali
di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle
riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale
sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.
3. A decorrere
dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui
all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo
importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno
delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario
straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono
responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che
illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le
disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione
del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta
la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli
enti di ricerca e le istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171, il contingente di personale da assumere a contratto, ai sensi del medesimo
articolo, non potrà superare il 10 per cento della rispettiva dotazione
organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio.
4. I giudizi di
idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.
Art. 5
(Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di lavoratori
esposti a rischio radiologico)
1. A partire
dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta
ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica,
radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la
specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale
di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è
vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in
qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto
congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della
turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino
all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui
al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista
dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Art. 6
(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)
1. La spesa per
l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo
registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del
16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno
1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate
all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i
commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili
delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o
dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità
contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario
straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle
regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè
direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle
gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni
dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile
delle medesime.
2. Le regioni
attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con
particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al
materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro
della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti
Commissioni permanenti.
3. Per il
raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare
forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario
nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e
promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta
giorni.
4.
L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità
sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale
disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo
personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al
trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo
34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni.
5. All'articolo
4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è
sostituito dai seguenti:
"7. Le
regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento
delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere
l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo
sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la
gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi
dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione,
compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le
prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del
finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono
formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della
tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle
necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede
pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità
sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri
con autonomia economico- finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo,
da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali
dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati
scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento
delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno
successivo;
c) prevedere le
quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei
cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività
libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a
servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i
lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio
dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e
convenzioni.
7-bis. La
remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di
calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella
misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe
sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria
interregionale.
7-ter. Il
sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà
essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del
quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a
prestazione degli erogatori pubblici e privati".
6. A decorrere
dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni
sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti
convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati
sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione
del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita
nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal
Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della
remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento
delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei
soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità
in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di
entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che
accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle
citate tariffe.
7. All'articolo
8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base di
criteri di integrazione con il servizio pubblico".
Art. 7
(Spesa farmaceutica)
1. Fino al 31
dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto,
una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta
eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle
quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno
1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario
nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo
vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende,
i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano
aumentati nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10
per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione
delle modalità applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei
prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base
delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui
prezzi necessarie al conseguimento del predetto risparmio.
3. A decorrere
dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 4 per cento,
secondo le indicazioni della Comunità europea. Tale abbattimento dovrà
applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla
stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è
aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per
l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per
l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al
termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la
Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici
nell'anno 1994.
5. L'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in
lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa
determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli
anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti
delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una
relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa
per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonchè sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.
6. Il settimo
periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
abrogato.
Art. 8
(Norme in materia di classificazione delle specialità
medicinali)
1. Al fine di
mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 7, comma 4,
a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei
controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo
8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle unità sanitarie
locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative
ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti
farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del
farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi
conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di
un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre,
al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale
sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1°
gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.
2. Lo sconto
praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonchè agli istituti
di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il
cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è
stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere
inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge
8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
1974, n. 386.
Art. 9
(Assistenza farmaceutica)
1. La
prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi
per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in
confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995
per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della
sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei
soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i
farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite
cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per
ricetta.
2. Entro il 31
marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione
unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna
categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato
decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento
ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di
confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili
fenomeni di intolleranza nonchè l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la
prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta.
Art. 10
(Norme finali)
1. Alle Unità sanitarie
locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la
responsabilità diretta delle predette Unità sanitarie locali, provvedono le
regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari
da parte dello Stato (1).
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto
costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente
e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della
Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
3. Il direttore
generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è
direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di
medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di
omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi.
E' altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della
regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri
di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
----------
(1) La Corte
costituzionale con sentenza 28 luglio 1995, n. 416, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui impone
alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali
disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti
dello Stato.
Capo
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 11
(Età per il pensionamento di vecchiaia)
1. La tabella A
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella
A allegata alla presente legge.
Art. 12
(Attività usuranti)
1. Entro il 31
gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività
cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori
appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri
per la finanza pubblica.
Art. 13
(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel
regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)
1. A decorrere
dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e
pubblici, nonchè dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il
diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per
il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio
in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di
entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del
sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale
provvedimento unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà
essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo
netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995,
comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi
per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del
fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per
l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per
l'anno 1997.
2. Qualora
entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento
legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con
effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli
effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del
settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote
contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti
iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti
attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli
imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le
disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti
pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal
servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di
pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie,
connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui
all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere
un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le
disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i
lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di
legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30
settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di
cui alla successiva lettera b), semprechè dalla predetta data non prestino
attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla
dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della
presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi
enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al
28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il
pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre
1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal
datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i
lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28
settembre 1994, nonchè per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso
il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro,
semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di
lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i
lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario
di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi
dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i
lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di
mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate
antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
f) per i
lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge
28 ottobre 1994,n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese
per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti
da specifiche normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali
per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del
Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai
lavoratori privi di vista;
g-bis) per il
personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di
arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per
il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a
decorrere dal 1° ottobre 1994 (1).
5. Fuori dalle
ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10,
i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè i lavoratori autonomi, che
abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di
pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorchè riammessi in
servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal
comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) dal 1°
luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità
contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1°
gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità
contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;
c) dal 1°
gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità
contributiva o di servizio inferiore a 31 anni (2).
6. Ai trattamenti
pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla
data di decorrenza della prestazione.
7. Per i
lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo
utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate
alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico è
attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla
disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle
pensioni di anzianità.
8. Per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento
ancorchè accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di
riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che
siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione
avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata
all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio
economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al
collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio
non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato,
ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni
del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la
validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28
settembre 1994, n. 553.
10. I
lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31
dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono
conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire
dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno
1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui
al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti
derivanti dal presente comma.
----------
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 2, comma 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(2) Lettera
così modificata dall'art. 1, comma 30, L. 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 14
(Perequazione automatica delle pensioni)
1. Con effetto dal 1995 il
termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni,
dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio
successivo di ogni anno.
Art. 15
(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e
omogeneizzazione dei trattamenti di pensione)
1. Con
decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta
in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili,
con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli
assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni
esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al
trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della
percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976,
n. 177.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni
pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In attesa
dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle
diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza
dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante
viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a
contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero
l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita
spettante.
4. La pensione
di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti
aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. Le
disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa
speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre
1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
6. Le disposizioni di cui ai
commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi
di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70.
Art. 16
(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di
buonuscita)
1. Il comma 3 dell'articolo
3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve
essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio
dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano
cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il
1997 per coloro che siano cessati dal servizio del biennio 1° gennaio 1989 -
31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che
siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre
1994".
2. Il comma 1
dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal
seguente:
"1.
L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato
in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995,
in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per
gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2000".
Art. 17
(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione,
pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)
1. Con effetto
dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento
ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono
estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio
maturate a decorrere da tale data.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici
erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo
comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da
ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le
parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a
dieci anni".
4. La
decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli
1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
5. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti
aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno
la copertura dei conseguenti maggiori oneri.
Art.
18
(Condono previdenziale ed assistenziale)
1. I soggetti
tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli
sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi
relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo
delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo
nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi
complessivamente dovuti.
2.
L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti
che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati
tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a
condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva
entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La
regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima
entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il
31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30
novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli
interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La
regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi e di premi per le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei
contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. I soggetti
che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono
previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal
decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non
sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6. I datori di
lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi
concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono
regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e
precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti (1).
7. Il
versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate quadrimestrali
consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10
giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il
pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di
differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il
versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali
consecutive.
8.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25
novembre 1994, n. 648, è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997,
di lire 20 miliardi.
9. Per
avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono
presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di
regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al
comma 10, entro il termine perentorio del 31 marzo 1995. Nei casi di
omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti
di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di
decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di
riferimento (2).
10. I
richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le
posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale
dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente
l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;
b) per le
posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a
un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro
decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari
ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei
predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
11. I crediti
per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla
data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonchè gli
importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli
obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e
soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono
estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
12. I
contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui
bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
13. Possono
essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che
precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di
regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte
del debito rimasto insoluto.
14. L'omesso
versamento totale o parziale delle somme dal corrispondere alle scadenze di
cui ai commi 7 e 10, nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e
nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la
rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione
agevolata disciplinata dal presente articolo.
15. Il
pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e
12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori,
nonchè le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della
domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione
in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme
determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso
previste.
16. I datori di
lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato
impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
17. In attesa
di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in
agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di
lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale
ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la
liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli
operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
18. Qualora le
competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei
danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni
contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo
7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge
6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 14 bis, D.L.
23 febbraio 1995, n. 41.
(2) Comma così
modificato dall'art. 21, comma 4, D.L. 25 febbraio 1995, n. 55.
Art. 19
(Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative
funzioni all'INPS e all'INAIL)
1. Con decorrenza 1° luglio
1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale
sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e
all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le
rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e
le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i
Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite
le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
2. I contributi
di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono
riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia
contrattuale collettiva in via generalizzata ed automatica nei confronti dei
soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del
settore agricolo.
Art. 20
(Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro)
1.
L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali
dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai
fini dei versamenti contributivi.
2. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS
dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire
1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla base delle somme
effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato
del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire
1.000 miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita
evidenziazione contabile.
3. Tenuto conto
dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato
numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è
stabilita la misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate
entro il 30 settembre 1994, l'accertamento predetto rileva, ai fini dei
contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Art. 21
(Norma finanziaria)
1. In
conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di
1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti
destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Capo III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale)
1. L'orario di
servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore
pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del
predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari
esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonchè quelle derivanti dalla
necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri
uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni
non lavorativi.
2. Nelle
amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro
ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale
all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore
pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici
indicati nel comma 1.
3.
L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico
e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10,
all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le
prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle
esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante
forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione
all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli
stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione
del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale,
ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti
dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per
cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le
altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione
dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni
di lavoro straordinario.
5. E' abrogato
l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30
giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni
organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi
compreso quello appartenente alle categorie protette.
7.
Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando
le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994,
n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può
avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia
di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo
nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle
dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria
superiore per il sostegno ai portatori di handicap purchè risulti in possesso
del prescritto titolo di specializzazione.
8. Per il
triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere
personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione
delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle
graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1°
gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31
dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale.
9. Le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonchè al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e
non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di
programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati
con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo
4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti
delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui
all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento
delle predette dotazioni.
10. Alle
istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali
territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e,
comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
12. Le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere
di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che
abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono
assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative
disponibilità di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi
dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni.
13. Al fine di
consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° luglio
1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento
trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale
trasmissione nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di
assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti
locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto
l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili
con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, danno parimenti
comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del consiglio - dipartimento
della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di
mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da
altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta
giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti
possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici
con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti
messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In
deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere
superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico
per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si
applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione
e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte,
all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439 (1).
15. La verifica
dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è preordinata:
a) alla
definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle
pubbliche amministrazioni;
b)
all'individuazione delle procedure;
c) alla
razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle
procedure medesime.
16. Le
dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa
verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso
tale termine la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio
per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17.
L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione
ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono
effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di
lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle
procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione,
semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la
cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la
ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni.
18. Le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione
pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano
alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette
amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di
rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le
metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti
locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11
ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi
delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
19. Il
dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei
carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee
di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del
tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I
contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21. Le
amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli
interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni
anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22. Il primo
comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel
senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di
congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di
un solo giorno.
23. Al comma 40
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole:
"le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano" sono inserite
le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo
37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè".
24. Dopo il
comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il
seguente:
"40-bis.
Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo
straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze
continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".
25. Il comma 42
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"42. Salvo
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono
abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in
aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche,
climatiche e psammoterapiche".
26. Il comma 41
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso
che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi
comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività
artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo,
direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione
artistica e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo
spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento
alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento
d'ufficio.
28. La misura
dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla
prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a
due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma
27 del presente articolo.
29. Restano
ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
30. Le
disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande
presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
31. E' abrogato
l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'articolo
4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi
previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che,
fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo
le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni
ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento
formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.
33. Fino
all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle
indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione
dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in
aumento rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione
per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di
ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno
1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di
giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35. Il comma 18
dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"18. Le
disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè quelle
di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge
4 agosto 1987, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un
effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa
località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da
comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità
previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle
indennità di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".
36. Il
regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il
diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti
pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le
modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
37. Le disposizioni
riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di
indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e
capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle
assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme
sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità
anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme
indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere
effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni
eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39. La
normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua
applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. Il titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle
assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono
servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di
linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale
delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a
sedi o uffici situati in provincia di Bolzano.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
Art. 23
(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola.
Università)
1. Al comma 5 dell'articolo
198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in
vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli
esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione
del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o
istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di
esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima
provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile
effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da
provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione
o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni
giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla
stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno".
2. Con
decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli
esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire
116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono
onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento
economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei
compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti
e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli
ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso
stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede
di esame.
3. Le
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative
al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale
23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono
ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso
i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.
4. A decorrere
dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e
degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale
direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo
in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle
Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli
di spesa fissa.
5. Tutti i
provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi
quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e
progressione di carriera, nonchè i provvedimenti di accettazione di
dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di
servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla
competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in
aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da
emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno
individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente
disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi
provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di
competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti
di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle
dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine
e grado.
6. Il Ministro
del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data
mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.
7. Entro il 31
ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui
conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499,
1500, nonchè le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400,
2401 e 2602.
8. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle
spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno
essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare
riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.
9. Per le
eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di
cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione
dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627.
10. Al fine di
consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per
l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni
scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche
provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione
dei docenti da destinare a tale insegnamento.
11. La
destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve
comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
12. I criteri
per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui
al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio,
nonchè le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13. L'articolo
1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i
benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio
alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 24
(Emolumenti, compensi e indennità)
1. I commi 2 e
3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli
emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione,
condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi
affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni
ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo
Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati
al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro
e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione
annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito
stesso.
3. L'obbligo
sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al
presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in
capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro
autonomo, ove consentito, nonchè redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.
4. Il presente
articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività
libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla normativa
vigente.
----------
N.B.: Articolo abrogato
dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 25
(Incarichi di consulenza)
1. Al fine di garantire
la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa,
al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal
servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il
requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di
anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti
incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte
dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha
avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della
cessazione dal servizio.
2. In deroga al
comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata
in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di
scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del
rapporto stesso.
3. I soggetti e
le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente
disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1
viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con
provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una
sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in
capo all'amministrazione stessa.
Capo IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 26
(Soppressione di regimi fiscali particolari)
1. Sono
soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennità
percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento
europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali,
nonchè dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori
locali;
b) gli assegni
vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento
europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota
parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al
percettore già assoggettate a ritenute fiscali.
2.
Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con
quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48,
comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art.
27
(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione
e scissione)
1. Le fusioni e
le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi,
neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è
utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi
voce, forma o titolo operate. Ai Fondi di sospensione d'imposta continuano,
per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per
effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle
società incorporate. La fusione tra società che hanno posto in essere
operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre
1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e
dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce
realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che
detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura di perdite (1).
2. Le
disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle
operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
----------
(1) Comma così modificato
dall'art. 22, comma 8, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Art. 28
(Norma contro l'elusione)
1. Il comma 1
dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal
seguente:
"1. E'
consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo,
riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione
di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza
valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente
un risparmio d'imposta".
2. Le
disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla
valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o
valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a
decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre
1994.
Art. 29
(Lettori a scheda magnetica)
1. Il Ministro
delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche
disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o
qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi
di gioco elettromagnetici od elettronici, nonchè sui distributori automatici
di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il
pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali (1).
2. Le schede
magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1
devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative fiscali
vigenti al momento.
3. Il Ministro
delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad
effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od
elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del
pubblico.
----------
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, comma 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.
Art. 30
(Società di comodo. Valutazione dei titoli)
1. Agli effetti
del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e
gli Enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non
operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore
delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova
contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi,
di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle
disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non
si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai
soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4)
alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società
ed Enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6)
alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6-bis) alle società con
un numero di soci non inferiore a 100 (1).
2. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni
e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie
dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo
sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la
somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto (2).
3. Fermo
l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul
reddito per le società e per gli Enti non operativi indicati nel comma 1 si
presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare
della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni
posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento
sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento
sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle
altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi
precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma (2).
4. Se il
reddito dichiarato dalle società o dagli Enti che si presumono non operativi
risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere
determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale.
Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al
contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella
risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova
contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta
di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione
dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta (2).
8. Il comma 2
dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituito dal seguente:
"2. Ai
fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e
si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed
aventi uguali caratteristiche".
9. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. A decorrere
dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed
equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello
derivante da partecipazioni in società (3).
----------
(1) Gli
originari commi da 1 a 7 sono stati sostituiti con i commi 1, 2, 3 e 4
dall'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed il presente comma è
stato così modificato dall'art. 4, comma 1-ter, D.L. 11 marzo 1997, n. 50.
(2) Gli originari
commi da 1 a 7 sono stati sostituiti con i commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 3,
comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma
abrogato dall'art. 29, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Art. 31
(Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di
vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA)
1. Fino
all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono
rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del
55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.
2. Per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al
comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.
3. Le norme in
materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di
coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29,
comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: "dal terreno" sono aggiunte le seguenti: "e le
attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è
coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa
con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993,
n. 491, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le
coltivazioni industriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e
mobili".
4. Le
disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e
dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a
detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.
5. Le disposizioni
di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
al 31 dicembre 1994.
Art.
32
(Beni patrimoniali e demaniali)
1. A decorrere
dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi
o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in
vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un
coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al
comma 2.
2. A decorrere
dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello
Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in
deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a
quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone
stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta
milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti
ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di
imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del
calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto
dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla
emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a
corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti
ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante
dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi
dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in
godimento alle vedove o alle persone già a carico, e finchè mantengano i
requisiti per essere considerate tali, di pubblici dipendenti deceduti per
causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a
quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità
culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro,
individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i beni
patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case
popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.
4. Le
maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1°
gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in
cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano
considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto,
restituendo contestualmente il bene.
6. Tutte le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè gli
altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che
utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque
titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato
devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua
attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse
pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono
stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine
comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse
all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa
sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo
dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto
stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in
uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perchè non
più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente
alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel
rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le
somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e
demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico nonchè alla realizzazione
delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze
prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni
assunti nelle sedi istituzionali (1).
7. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate
ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed
insostituibile accesso a case di civile abitazione sul fondo intercluso, sono
soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.
8. A decorrere
dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio
indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in
vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad
un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi
sociali.
----------
(1) Comma
abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 33
(Gioco del lotto)
1. Il Ministro
delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi
previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85,
l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto
il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a
tutti i tabaccai richiedenti, purchè sia assicurato un incasso medio annuo da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenze di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie
gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, è
ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito
è soppresso dal 31 dicembre 1998.
2. Il ritardato
versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione
amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire
200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato
pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
3. Il Ministro
delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio
decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per
l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312,
e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e
per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile
1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività
media delle rispettive attività.
Capo V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 34
(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. A decorrere dall'anno
1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii
minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo
comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato
dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al
2,3 per cento.
2. Le norme di
attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste
dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le
spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da
trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il
trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime
norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province
stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni
amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla
competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per
l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati,
avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il
Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
3. Le misure
del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente
al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando
prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse
attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione,
le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione
dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si
provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e
integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza
non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.
4. Per gli anni
1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno
del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
5. A decorrere
dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui
non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali
per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle
province medesime.
6. Per il
triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1978, n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze
finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a
titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.
7. I commi 2, 3
e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Alla
individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la
quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto
ordinario, si provvede con decreto del Presidente del consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con delibera
del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile
nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente
del consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. Le regioni
sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo
finanziati con la quota variabile".
8. Al comma 2
dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: ";
le procedure di riparto" fino alla fine del comma sono soppresse. E'
abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del
1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del
citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del
bilancio dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
9. Nell'articolo
20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonchè l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina
prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398".
Art. 35
(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti
territoriali)
1. Le province, i comuni e le
unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e
seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi
tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli
investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della
legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti
obbligazionari per finanziarie spese di parte corrente. Le unioni di comuni,
le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti
locali territoriali, che ne fano parte, l'autorizzazione all'emissione dei
prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia
espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio
previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione
dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti
locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di
comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente
deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504;
b) che le
regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun
prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo
esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato
deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista
l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato
ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto
esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il
prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o
prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui
prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a
tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito
dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata
del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso
di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali
territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui
è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda
alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai
sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso
dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al
nuovo ente.
5. Le
obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società
possedute dagli enti locali.
6. Il prestito
obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere
corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a
tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i
sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della
emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel
mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero
state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di
Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle
obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono
emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia
e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti
creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti
tassati in base all'IRPEG (1).
7. La delibera
dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento
da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e
deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il
rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato
esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti
patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del
servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o
comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività.
L'ente remittente provvede ad erogare il ricavato del prestito
obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio
1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento
presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento
delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale
secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi
rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli
enti emittenti.
8. Il rimborso
del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di
pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. IL
rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in
bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare
le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato;
è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da
enti locali.
9. Alle
emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme
relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del
tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al
benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli
obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi
della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente
con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con
apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del
tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonchè i
criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la
raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di
collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce
altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche
essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
---------
(1) Comma così
modificato dall’art. 3 bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.
Art. 36
(Competenze della regione Valle d'Aosta)
1. Rimangono salve le
competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre
1981, n. 690.
Art.
37
(Indebitamento degli enti locali dissestati)
1. In deroga a
quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali
territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari
purchè:
a) abbiano
registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del
prestito;
b) abbiano
interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi
pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e
speciali, nonchè gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico
del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento
sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del
prestito.
2. Per quanto
non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti
locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1
cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti
consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo
non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il
quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 38
(Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti)
1. Le annualità
da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai
limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto
1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli
articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di
scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.
Art. 39
(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)
1. Le
disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del
manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione
originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita,
un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano
altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola
richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle
disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non
trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza
definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione.
Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.
Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il
richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui
all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e
648-ter del codice penale (1).
2. Il rilascio
della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai
diritti dei terzi (2).
3. Per gli
abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31
dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla
legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1°
ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un
importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento
dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove
prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della
certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonchè del
progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo
35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione
di cui al comma 9, nonchè la documentazione di cui al presente comma e la
denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9,
comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del
termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti
dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un
provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione
edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del
rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri
concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata
entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione
dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non
veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o
concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli
40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si
applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore
ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata
presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi
dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o
autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i
provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento,
riscossione e rimborso dell'oblazione (3).
5. L'oblazione
prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento,
entro il 15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei
termini, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente
legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi
rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed
il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte
dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza
di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di
importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra
ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo
1995. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla
stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la
medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme
contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n.
551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995 (4).
6. I soggetti
che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in
sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro
aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai
sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda,
versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la
somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La
disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito
dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio
purchè sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (5).
7. All'articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
"Per le
opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che
non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere
rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso
si intende reso in senso favorevole".
8. Nel caso di
interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi
delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della
autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle
autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo,
estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande
di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta
comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la
costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,
se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla
presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e
per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche
di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento
dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione
prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano
eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono
invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le
parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono
definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale
degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile
risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da
versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10. Le domande
di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite
per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto
dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante
il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al
comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai
sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai
conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono
essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma
calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno
1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma
comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme
dovute.
10-bis. Per le
domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego
successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli
interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle
disposizioni della presente legge (6).
11. I soggetti
che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai
sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere,
nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che
l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 31
dicembre 1997, i comuni determinano in via definitiva i contributi di
concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti
di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti
entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri
dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa
l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in
garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria (7).
12. Per le
opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al
comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le
sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone
la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto
e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio
insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le
opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio
abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai
limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere
secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il
pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del
presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione
alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro
localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei
comuni nonchè alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare
inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta
data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti
alla medesima data (8).
14. Per
l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che
l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad
abitazione principale del proprietario residente all'estero, del possessore
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi
sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive
risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del
presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle
lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più
di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto (9).
15. Il reddito
di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per
l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più
aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei
redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori
dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente
qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi
del comma 14, venga trasferito, con atto "inter vivos" a titolo
oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in
misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3,
maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento
della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di
trasferimento dell'immobile.
16.
All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad
applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di
cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al
settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del
presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di
cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto
richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del
settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è
aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui
all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n.
47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (10).
17. Ai fini
della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei
fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla
legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle
ordinanze, nonchè dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad
ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle
zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le
prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti
di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche,
allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la
certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e
verifiche.
18. Il presente
articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni
riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione
e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di
quelle sopra indicate (11).
19. Per le
opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il
proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il
diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale
dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in
attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro
immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante
l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti
salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano
state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre
1994.
20. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di
inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo
restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili
con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative
norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura
dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.
----------
(1) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. a) e b), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma così
sostituito dall'art. 2, comma 37, lett. c), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. d), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Comma
modificato dall'art. 14, comma 1 bis, lett. b), c) e d), D.L. 23 febbraio
1995, n. 41 e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 37, lett.
e), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Comma
modificato dall'art. 14, comma 1 bis, lett. e), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. f), L. 23
dicembre 1996, n. 662.
(6) Comma
aggiunto dall'art. 2, comma 37, lett. g), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(7) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. h), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(8) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. i), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(9) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. l), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(10) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. m), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(11) Comma così
modificato dall'art. 2, comma 37, lett. n), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.
40
(Sistema di finanziamento CONSOB)
1. Nel quadro dell'attivazione
di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio
di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per
l'esercizio successivo, nonchè la previsione delle entrate, realizzabili
nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di
cui al comma 3.
2. Sulla base
della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro, determina, con
proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 1, settimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per
assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non
finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3.
3. Entro i
limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente
all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio
preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi
per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta
degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento
degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di
revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di
intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di
quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonchè l'accesso alle
informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella
determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotterà criteri di
parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attività
di vigilanza, nonchè della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione
già esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di
mercato.
4. Le
determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le
procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni.
5. I
corrispettivi di cui al comma 3 sono versati direttamente alla CONSOB in
deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e
vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
Art. 41
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1)
1. All'articolo
24 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni
e integrazioni:
a) al comma 1 è
aggiunto il seguente periodo: "Il consiglio di borsa ha personalità
giuridica";
b) al comma 3,
dopo le parole: "riservatezza anche con riferimento al personale
addetto.", è inserito il seguente periodo: "Il consiglio di borsa
provvede alla dotazione del personale necessario con gli strumenti e le forme
del diritto privato.";
c) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. Le
spese necessarie per il funzionamento del consiglio di borsa, ivi comprese
quelle per la dotazione del personale e per le attività di promozione della
borsa, sono coperte dalle entrate previste dall'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340";
d) dopo il
comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le
deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340,
e di quelle di cui all'articolo 20, comma 3, della presente legge, sono
assunte dal consiglio di borsa e divengono definitive dopo l'approvazione del
Ministero del tesoro, sentita la CONSOB.
4-ter. La
titolarità dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 1° agosto 1988, n. 340, o dei diritti
rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto, nonchè le
residue disponibilità liquide del fondo non ancora erogate alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa
per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si
applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55,
comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni".
Art. 42
(Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro
comunitario di sostegno)
1. Al fine di
accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario
di sostegno per gli obiettivi, 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n.
2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le
regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di
durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle
risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato;
tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere
inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2. Una
convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione
bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di tali
prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella
convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti
finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite
il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sui
Fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione
prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei Fondi strutturali.
Art.
43
(Alloggi militari e delle Forze di polizia)
1. Ai fini
dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il
patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi
di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo
sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13
della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un
canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in
materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando
per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di
proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone
maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo
familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo
annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire.
L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee
secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle
condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma
7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello
risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2.
Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma
3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle
disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in
materia di definizione dell'equo canone".
3. La
determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1
trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n.
831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1°
dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure
del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate
dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive
modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e
successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il
ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni;
nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la
costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il
reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio
decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il
parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER)
interessate.
Art. 44
(Contratti pubblici)
1. L'articolo 6
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"Art. 6.
(Contratti pubblici). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E' vietato
il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a
soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del
predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di
procedere alla rinnovazione.
3. Alle
finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro
competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme
di attuazione.
4. Tutti i
contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola
di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di
una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di
beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al
miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare
le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di
mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove
necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali
beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato.
Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e
successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31
dicembre di ciascun anno.
7. Con
riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni
saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39.
8. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la
funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6
definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da
parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi
per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al
Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni inadempienti.
9. Al fine di
favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro -
Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza,
provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati
elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di
valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonchè per
l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
11. Ove non
ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in
assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di
mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano,
sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti
responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono
posti i consegnatari.
13. Presso
ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un
"comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di
curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni
interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può
essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di
ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati
di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale
della Presidenza del consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro
funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla
Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato, e
dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti
prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il
comitato.
15. Ai lavori
del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente
interessata alle acquisizioni.
16. La
partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di
istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui
al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione
di beni e servizi.
18. Dopo il
comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
aggiunto il seguente:
"2-bis.
L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi
di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al prescritto parere di congruità economica".
19. Le
controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute
alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono
abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo
24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e
successive modificazioni e integrazioni".
2. Il
regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro
quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)
1. Con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto
degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle
condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni
di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Art.
46
(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)
1. Per l'anno
1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio
dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono
ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata,
sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e sui
corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo
Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Tabella
A (omissis)
(articolo 11,
comma 1)
Età richiesta
per il pensionamento di vecchiaia
Tabella
B (omissis)
(articolo 39,
comma 5)
Importo fisso
da versare entro il 31 dicembre 1994
Tabella
C (omissis)
(articolo 39,
comma 9)
Contributi di
concessione ripartiti per popolazione del Comune
Tabella
D (omissis)
(articolo 39,
comma 13)
Modalità di
determinazione dell'oblazione dovuta nei casi
di abusivismo
determinato da situazioni
di estremo
disagio abitativo
a) Riduzione
dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo
familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):
b) Riduzione
dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo
familiare (redditi da lavoro dipendente):
(omissis)
c) Correlazione
percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile (da
applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b):
1) Comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti:
2) Comuni con
popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
(omissis)
3) Comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di
calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
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