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08-03-1985 n° 72 - Leggi

Legge 8 marzo 1985, n. 72
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato
LEGGE 8 MARZO 1985, n

Legge 8 marzo 1985, n. 72

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

(gu n. 062 del 13/03/1985)

 

 

Preambolo

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

 

Il presidente della repubblica

Promulga

La seguente legge:

 

 

Art. 1.

 

Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 , recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all' articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 , i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dall'1 luglio 1985, si applicano le norme di cui all' articolo 39 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , del quale restano abrogati i commi terzultimo e ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

4. È abrogato il settimo comma dell' articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ."

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

"art. 3-bis. - I servizi comunque resi allo stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio all'1 gennaio 1983, o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dall'1 gennaio 1983, agli effetti previsti dallo articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all' articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all' articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432."

All'articolo 4, il comma primo è sostituito dal seguente:

"All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno 1985".

 

 

Art. 2.

 

A partire dall'1 luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa allo inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello stato, si applicano ai dirigenti di cui all' articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.

A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301 . Con il decreto del presidente della repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell' articolo 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301 .

Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del presidente della repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il consiglio di stato e il consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

 

 

Data a Roma, addì 8 marzo 1985

Pertini

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

visto, il guardasigilli: Martinazzoli

 

 

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