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20-03-1975 n° 70 - Leggi

Legge 20 marzo 1975, n. 70
Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Legge 20 marzo 1975, n

Legge 20 marzo 1975, n. 70

 

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.)

 

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

 

 

Art. 2 - Soppressione degli enti e loro liquidazione

 

Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.

Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà impositiva.

Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione.

I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici.

Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere disposto solo a richiesta degli enti stessi.

Il trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;

2) anzianità di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Il personale di ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.

Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio.

Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

 

 

Art. 3 - Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici

 

Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti non ritenuti necessari.

Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nella attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Per l'emanazione dei decreti delegati si procederà, a mezzo di apposito comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ad una indagine condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti. Ove sia necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato è autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate società, preferibilmente a partecipazione statale (2).

Gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti (2/a).

Gli enti stessi sono altresì obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalità dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal comitato stesso. Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali degli enti ed funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del codice penale.

I decreti delegati, ciascuno dei quali può riguardare uno o più enti, sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Ai fini del parere della commissione parlamentare, il Governo trasmette alla commissione stessa gli schemi dei decreti e, ove questi siano modificati, anche in accoglimento delle indicazioni della commissione, gli schemi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.

Si prescinde dal parere della commissione qualora non sia espresso nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto.

 

(2) Vedi il D.P.C.M. 26 maggio 1975, riportato al numero N/XXIII. (2/a) Vedi il D.P.C.M. 12 settembre 1975, riportato al n. N/XXV.

 

 

Art. 4 - Istituzione di nuovi enti

 

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.

 

 

Art. 5 - Assunzioni

 

Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 16.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nella amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

 

 

Art. 6 - Personale straordinario

 

Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.

Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.

Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.

Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.

 

 

Art. 7 - Trasferimenti

 

In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente è disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi previste.

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro.

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente.

 

 

Art. 8 - Doveri e responsabilità

 

Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente (2/b).

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza.

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

 

(2/b) Vedi, anche, l'art. 14-octies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla voce Sanità pubblica.

 

 

Art. 9 - Permessi, congedi e aspettative

 

Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 10 - Libertà di opinione e diritti sindacali

 

Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale - le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (2/c), e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della citata legge 20 maggio 1970, n. 300 (2/c).

Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.

 

(2/c) Riportata alla voce Lavoro. (2/c) Riportata alla voce Lavoro.

 

 

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari

 

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni commesse dai dipendenti civili dello Stato.

Per la disciplina relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla struttura organizzativa dei singoli enti.

Gli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.

 

 

Art. 12 - Cessazione del rapporto

 

La cessazione del rapporto d'impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire:

a) per dimissioni volontarie accettate;

b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;

c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;

d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Sono estese ai dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.

 

 

Art. 13 - Indennità di anzianità

 

All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.

Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e, proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui all'articolo 6 (2/d).

 

(2/d) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 13 e 26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi ed i tempi indicati in motivazione.

 

 

Art. 14 - Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza

 

Finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.

[I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.] (2/dd)

 

(2/dd) Comma abrogato dall'art. 18, comma nono, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato alla voce Previdenza sociale.

 

 

Art. 15 - Ruoli

 

Il personale dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge, viene inquadrato nei ruoli:

a) amministrativo;

b) tecnico;

c) professionale.

Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili.

Appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, d'operatore tecnico e di operaio.

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.

Appartengono al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

 

 

Art. 16 - Qualifiche

 

Il ruolo amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di collaboratore, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di particolari attitudini professionali;

b) di assistente, in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini professionali;

c) di archivista dattilografo, in possesso di un titolo d'istruzione media inferiore e di capacità di ordine ed esecutiva;

d) di commesso, in possesso di un titolo d'istruzione almeno elementare. Il ruolo tecnico si articola nelle qualifiche funzionali:

a) di collaboratore tecnico, in possesso di un titolo d'istruzione universitaria in facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;

b) di assistente tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore;

c) di operatore tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado medio;

d) di agente tecnico, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.

Il ruolo professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.

Per l'accesso alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 5, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea, del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, del diploma d'istruzione secondaria di primo grado e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono ammessi i diplomi d'istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati da istituti pubblici d'istruzione.

Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.

I concorsi di assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.

 

 

Art. 17 - Classi di stipendio

 

Nell'ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11.

L'anticipata attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.

Ai concorsi o corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Non sono consentite anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di due volte nella stessa qualifica.

L'anticipazione della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo raggiunto.

 

 

Art. 18 - Dirigenza

 

La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

La dirigenza può articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.

Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale (2/e).

 

(2/e) Vedi, anche, l'art. 2, L. 8 marzo 1985, n. 72, riportata al n. F/LIII.

 

 

Art. 19 - Nomina a dirigente

 

Ai fini della nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento organico dell'ente.

 

 

Art. 20 - Direttore generale

 

Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta dal concorso dei seguenti elementi:

a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;

b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;

c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.

I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa (2/f).

 

(2/f) Vedi il D.P.C.M. 12 settembre 1975, riportato al n. N/XXIV.

 

 

Art. 21 - Passaggio di qualifica

 

Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale è consentito, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.

A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.

Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformità dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.

I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneità dei medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.

 

 

Art. 22 - Passaggi di livello nella dirigenza

 

Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza è deciso dal consiglio d'amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non può comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.

 

 

Art. 23 - Commissione del personale

 

Presso ogni ente è costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente, o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da dipendenti del l'ente per metà nominati dall'ente ivi compreso il direttore generale e per metà eletti da tutto il personale, secondo le norme previste dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.

La commissione del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione dei regolamenti organici, sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione del servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.

 

 

Art. 24 - Gruppi di lavoro

 

Nell'ambito degli uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di affari omogenei.

Al gruppo di lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo d'integrare le differenti competenze professionali.

I responsabili dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei servizi dell'ente.

 

 

Art. 25 - Adeguamento dei regolamenti organici degli enti

 

Ciascun ente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.

Tale delibera, soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti all'ufficio stesso.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

 

 

Art. 26 - Disciplina del trattamento economico

 

Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonché la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi d'accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.

Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.

Gli accordi sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.

Gli accordi di cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni (2/g).

 

(2/g) La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243 (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 13 e 26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi ed i tempi indicati in motivazione.

 

 

Art. 27 - Delegazione degli enti

 

Per la definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo è istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su designazione dei presidenti degli enti rappresentati.

Per la nomina della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto dovrà essere emanato entro 45 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge. La prima delegazione stabilirà le norme per la designazione da parte di ciascun gruppo del presidente di ente cui è affidata la propria rappresentanza, nonché le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.

Ferma restando l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni.

 

 

Art. 28 - Accordi sindacali

 

Alle trattative fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano osservatori del Governo.

L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.

Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.

 

 

Art. 29 - Controllo sulle delibere degli enti

 

Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.

 

 

Art. 30 - Controllo sui bilanci di previsione

 

Gli enti disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (2/h).

Con lo stesso decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti pubblici.

Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del personale di ciascuna qualifica.

Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti. Ogni anno entro il 31 del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Tutti gli enti disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259 (2/i).

 

(2/h) Vedi il D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84, riportato al n. N/XXIX.

(2/i) Riportata alla voce Corte dei conti.

 

 

Art. 31 - Diritti acquisiti

 

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

 

 

Art. 32 - Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione

 

I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nel; la presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta (3).

I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Le indennità di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dei consigli di amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.

 

(3) L'articolo unico, L. 8 luglio 1977, n. 406 (Gazz. Uff. 23 luglio 1977, n. 201) sostituito dall'articolo unico, L. 25 agosto 1982, n. 621 (Gazz. Uff. 31 agosto 1982, n. 239), ha così disposto: "Art. unico. La disciplina stabilita all'art. 32, primo comma, L. 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".

 

 

Art. 33 - Nomine governative

 

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

 

Art. 34 - Pubblicazione delle delibere

 

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.

 

 

Art. 35 - Enti dipendenti dalle regioni

 

Fermi restando i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117 della Costituzione, le regioni, che non hanno nella materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

 

 

Art. 36 - Personale a contratto degli enti di ricerca

 

Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni (3/a).

In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.

Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.

Il personale predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti e trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (4), e l'art. 14 della L. 15 dicembre 1971, n. 1240 (5).

 

(3/a) Comma così sostituito dall'art. 34 bis, D.L. 18 settembre 1976, n. 648, riportato alla voce Terremoti.

(4) Riportato alla voce Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(5) Riportata alla voce Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN)

 

 

Art. 37 - Dotazioni organiche del CNR

 

Sono abrogate le vigenti disposizioni di legge che fissano i ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Alla determinazione di tali ruoli si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto ente ai sensi del precedente articolo 29.

 

 

Art. 38 - Ruoli e qualifiche

 

Per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione professionale.

I ricercatori dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi vigenti, nel ruolo professionale.

 

 

Art. 39 - Consultazione del personale

 

Negli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti.

 

 

Art. 40 - Personale comandato

 

Il personale degli enti di cui all'articolo 36 può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

Nel caso che il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo.

 

 

Art. 41 - Abrogazione di norme incompatibili

 

Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45 le seguenti disposizioni:

articolo 2 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (6), convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562;

articolo 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (7), convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, modificato dall'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, salvo per quanto riguarda l'iscrizione del personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;

articolo 14, commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (8);

articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 (9), convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;

articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901 (10), per quanto in contrasto con la presente legge;

articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1967, n. 337 (11);

legge 20 febbraio 1968, n. 100 (11);

legge 30 giugno 1971, n. 518 (12);

legge 15 novembre 1973, n. 732 (13);

articolo 26 della legge 18 dicembre 1973, numero 836 (13/a);

ogni altra norma che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3.

(6) Riportato alla voce Impiego privato.

(7) Riportato alla voce Mutilati e invalidi di guerra.

(8) Riportato al n. F/I.

(9) Recante norme per l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti statali, degli enti locali e in genere di enti pubblici.

(10) Riportata alla voce Sviluppo dell'agricoltura.

(11) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(11) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(12) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

(13) Riportata al n. N/XVII.

(13/a) Riportata al n. G/XVII.

 

 

Art. 42 - Copertura finanziaria

 

Ai fini della concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.

 

 

Art. 43 - Disposizione transitoria

 

Nei primi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono per la metà coperti esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente articolo 2 e con concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti stessi anteriormente al 31 dicembre 1974.

La disposizione del comma precedente non si applica per il personale di ricerca degli enti di ricerca e sperimentazione.

 

 

Art. 44

 

Per provvedere alle spese per il funzionamento del comitato per l'indagine di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977.

All'onere relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

 

Art. 45 - Decorrenza

 

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.

Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.

 

 

I. - ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (14)

 

Cassa nazionale del notariato.

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM).

Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO).

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI).

Federazione nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti e casse mutue provinciali.

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.

Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali.

Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).

Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM).

Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).

Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO). Cassa marittima adriatica.

Cassa marittima tirrena.

Cassa marittima meridionale.

Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.

Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS). Istituto postelegrafonici.

Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).

Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.

 

 

(14) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, riportato alla voce Previdenza sociale, che ha inserito nella Tab. B l'INPDAP.

 

 

II. - ENTI DI ASSISTENZA GENERICA

 

Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG).

Unione italiana ciechi (UIC).

Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS).

Ente nazionale protezione animali (ENPA).

Istituto nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola media.

Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM).

Associazione italiana della Croce Rossa (CRI).

Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI).

Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS).

Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG).

 

 

III. - ENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA

 

Ente nazionale cellulosa e carta.

Istituto nazionale conserve alimentari.

Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI).

Ente italiano della moda - Torino.

Opera nazionale combattenti (ONC).

Ente di assistenza utenti motori agricoli (UMA).

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Ente nazionale italiano turismo (ENIT).

 

 

IV. - ENTI PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE

 

Consorzio dell'Adda (14/a).

Consorzio dell'Oglio (14/a).

Consorzio del Ticino (14/a).

Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo.

Ente parco nazionale Gran Paradiso.

Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).

[Ente autonomo acquedotto Pugliese] (14/b).

Ente acquedotti siciliani.

Registro aeronautico italiano.

Automobil club d'Italia (ACI).

Lega navale italiana.

Ente autonomo del Flumendosa.

Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (15).

Ente parco nazionale del Pollino (16).

Ente parco nazionale della Val Grande (17).

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi (15).

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (18).

Ente parco nazionale della Maiella (19).

Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (19).

Ente parco nazionale del Vesuvio (19).

Ente parco nazionale del Gargano (19).

Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (20).

Ente parco nazionale dell'Aspromonte (21).

Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (19).

Ente parco nazionale dell'arcipelago Toscano (22).

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (23).

Ente parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (23/a).

Ente parco nazionale delle cinque terre (23/d).

 

 

(14/a) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n. 259).

(14/a) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n. 259).

(14/a) Ente inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n. 259).

(14/b) Eliminato dall'art. 8, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici.

(15) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.

(16) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 15 novembre 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.

(17) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 23 novembre 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.

(15) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.

(18) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 6 agosto 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.

(19) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.

(19) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.

(19) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.

(19) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.

(20) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 17 maggio 1996, riportato alla voce Parchi nazionali.

(21) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 14 gennaio 1994.

(19) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.

(22) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 22 luglio 1996.

(23) Aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, riportato alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(23/a) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 30 marzo 1998, riportato alla voce Parchi nazionali.

(23/d) Ente inserito dall'art. 1, D.P.R. 6 ottobre 1999.

 

 

V. - ENTI PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

 

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL).

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Club alpino italiano.

 

 

VI. - ENTI SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (24)

 

Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (25).

Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (25).

Istituto nazionale di geofisica.

Istituto nazionale di fisica nucleare.

Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Torino.

Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).

Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN).

Istituto nazionale della nutrizione.

Istituto nazionale economia agraria (INEA).

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Istituto nazionale di ottica - Firenze.

 

 

(24) La L. 20 novembre 1982, n. 886, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore, ha incluso nella tab. VI la Stazione zoologica "Antonio Dohrn".

(25) Il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha soppresso L'ISCO e l'ISPE istituendo, al loro posto, l'ISAE (Istituto di studi e analisi economica).

(25) Il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha soppresso L'ISCO e l'ISPE istituendo, al loro posto, l'ISAE (Istituto di studi e analisi economica).

 

 

VII. - ENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA (26)

 

Centro sperimentale di cinematografia.

Ente teatrale italiano.

Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano.

Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma.

Ente autonomo "La Biennale di Venezia".

Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.

Accademia nazionale dei Lincei.

Istituto italiano di medicina sociale.

 

(26) L'art. 1, L. 5 maggio 1976, n. 257, ha aggiunto nel presente paragrafo l'Istruzione Nazionale di alta matematica.

Scadenze di: ottobre 2024
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