Legge 20 marzo 1975, n. 70
Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente
(Pubblicata
nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.)
Art.
1 - Campo di applicazione
Lo stato
giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del
personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti
commi sono regolati in conformità della presente legge.
Sono esclusi
dall'applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti
locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli
istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le
scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli
istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e
gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e
successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella
allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere
di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa
per il Mezzogiorno.
La tabella
allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuali e
classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee,
senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero
intervenire per effetto di successive leggi di riforma.
Art.
2 - Soppressione degli enti e loro liquidazione
Tutti gli enti
pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma
dell'articolo 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi
valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle
loro funzioni alla scadenza del termine di 3 anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano
dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3.
Nei riguardi
degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente
comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del
bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonché qualsiasi facoltà
impositiva.
Alla liquidazione
degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o
mediante i provvedimenti di cui al successivo articolo 3 provvede l'ufficio di
liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla
soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento
sullo stato della liquidazione.
I ruoli organici
degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla
emanazione dei decreti previsti all'articolo 3; sono altresì vietate assunzioni
di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in
adempimento di obblighi di legge; è infine fatto divieto di istituire nuovi
uffici centrali o periferici.
Al personale
dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono
ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'articolo 3, assunto anteriormente
al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31
dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o
fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno
orario, è garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il
trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono
esclusivamente o prevalentemente attività economica e quelli autonomi
territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali può essere
disposto solo a richiesta degli enti stessi.
Il trasferimento
è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro per il tesoro.
Il personale di
ruolo è trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente
di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale non
di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è
collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella
posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il trasferimento
del personale, è disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
1) esigenze delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria
dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli
centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze;
2) anzianità di
servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla
composizione del nucleo familiare.
Il personale di
ruolo residuo è collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per
carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso.
Il personale collocato in detti ruoli è trasferito alle amministrazioni dello
Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalità
e secondo i criteri indicati nei commi precedenti.
Il personale di
ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento può essere comandato a prestare
servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da
temporanee esigenze di servizio.
Al personale
trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le
norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di
quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di
destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e
continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e
riassorbibile con la progressione economica o di carriera.
Art.
3 - Conferma, ristrutturazione e soppressione degli enti pubblici
Il Governo della
Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato
ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti
ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e
democratico del Paese che andranno a integrare la tabella allegata alla
presente legge.
Con gli stessi
decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la
fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.
Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima
della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la
soppressione degli enti non ritenuti necessari.
Ai fini della
inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la
valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o
fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:
1) della loro
rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte
produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica,
dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;
2) della
economicità dei singoli enti nella attuazione dei loro fini istituzionali in
relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa
pubblica;
3) della
convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita,
continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;
4) della
competenza delle regioni.
Per l'emanazione
dei decreti delegati si procederà, a mezzo di apposito comitato costituito
presso la Presidenza del Consiglio e nominato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ad una indagine condotta sull'attività, sulla consistenza
patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti. Ove sia
necessario procedere alla elaborazione elettronica dei dati, il comitato è
autorizzato ad avvalersi di istituti pubblici o di qualificate società,
preferibilmente a partecipazione statale (2).
Gli enti
pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e nel terzo comma
dell'articolo 1, sono obbligati a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, entro i termini e con le modalità stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
tutte le informazioni sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione
degli enti che siano indicate nel decreto stesso. L'inosservanza di tale
obbligo determina la decadenza di diritto dall'ufficio o dall'impiego dei
rappresentanti legali e dei direttori generali degli enti (2/a).
Gli enti stessi
sono altresì obbligati a fornire al comitato, entro i termini e con le modalità
dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni che siano loro richieste ed a
consentire l'esecuzione presso i loro uffici delle ispezioni disposte dal
comitato stesso. Per l'inosservanza di tali obblighi, i rappresentanti legali
degli enti ed funzionari responsabili sono puniti a norma dell'articolo 328 del
codice penale.
I decreti
delegati, ciascuno dei quali può riguardare uno o più enti, sono emanati su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita una commissione
parlamentare composta da undici senatori e da undici deputati, nominati,
rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati.
Ai fini del
parere della commissione parlamentare, il Governo trasmette alla commissione
stessa gli schemi dei decreti e, ove questi siano modificati, anche in
accoglimento delle indicazioni della commissione, gli schemi definitivi dei
decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri e mette a
disposizione gli atti delle indagini compiute dal comitato.
Si prescinde dal
parere della commissione qualora non sia espresso nel termine di quarantacinque
giorni dall'invio degli schemi di decreto.
(2) Vedi il
D.P.C.M. 26 maggio 1975, riportato al numero N/XXIII. (2/a) Vedi il D.P.C.M. 12
settembre 1975, riportato al n. N/XXV.
Art.
4 - Istituzione di nuovi enti
Salvo quanto
previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito
o riconosciuto se non per legge.
Art.
5 - Assunzioni
Le assunzioni del
personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici
concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre
commi dell'articolo 16.
Il numero dei
posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti,
nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di
previsione.
Si applicano le
norme di legge vigenti nella amministrazione dello Stato sui requisiti di
assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle
preferenze.
I concorsi
consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della
preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali
e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al
termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i
quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove
attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.
Per le qualifiche
previste alle lettere c) e d) dell'articolo 16, l'espletamento dei concorsi
richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.
I regolamenti
degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle
commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai
medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la
nomina in prova e su quella definitiva.
Il direttore generale,
purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche
tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata
massima di cinque anni, rinnovabile.
Art.
6 - Personale straordinario
Gli enti pubblici
possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente
motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza
delle seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni
temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate
nella durata;
b) il personale
straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche
discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al
compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
c) il personale
cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello
stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo
complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione
di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di
collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della
specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la
facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per
accertarne la capacità tecnica.
Ogni altra
assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui
al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 è nulla di diritto,
salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi
professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono
esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono
comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme
sull'esodo volontario, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.
Art.
7 - Trasferimenti
In caso di
riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad
altro ente è disposto con decreto dei Ministri che esercitano la vigilanza,
sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.
Le disposizioni
di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al
secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale
conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi
previste.
Con deliberazione
degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del
personale da un ente ad un altro.
I trasferimenti
di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle
necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.
Al personale
trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta,
l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo
comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti
periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente
superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni,
il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il
corrispondente personale dell'ente ricevente.
Art.
8 - Doveri e responsabilità
Il personale
degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a
mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza
nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno
all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.
I regolamenti dei
singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare
ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli
obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la
struttura organizzativa degli enti stessi.
In materia di
incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei
dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le
disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
L'orario di
lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le
rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di
servizio e l'interesse degli utenti.
Le prestazioni
oltre l'orario normale sono consentite con provvedimento motivato in presenza
di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in
ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente (2/b).
Il compenso
orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento il
compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio
riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica
o per la classe di appartenenza.
Il riposo
settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione
dello Stato.
(2/b) Vedi,
anche, l'art. 14-octies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, riportato alla voce
Sanità pubblica.
Art.
9 - Permessi, congedi e aspettative
Il personale
degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Il personale
assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di
giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà
nell'anno.
Il personale ha
diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio,
per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per
malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi
sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, e a permessi non
retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In
ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.
I congedi
straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le
aspettative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia,
personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono
disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello
Stato.
Art.
10 - Libertà di opinione e diritti sindacali
Ai dipendenti
degli enti pubblici si applicano - per quanto attiene alla disciplina dei
diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale - le
disposizioni previste dalla legge 20 maggio
1970, n. 300 (2/c), e dalle eventuali successive
modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi
sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 37
della citata legge 20 maggio 1970, n. 300
(2/c).
Il personale ha
facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi
sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza.
(2/c) Riportata
alla voce Lavoro. (2/c) Riportata alla voce Lavoro.
Art.
11 - Provvedimenti disciplinari
Il dipendente che
contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla
gravità e alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o
ai terzi ai provvedimenti disciplinari previsti per le stesse infrazioni
commesse dai dipendenti civili dello Stato.
Per la disciplina
relativa alla contestazione delle infrazioni ai doveri di ufficio, alla nomina
e ai compiti dell'istruttore e dei consulenti tecnici, al diritto di difesa e
alle procedure davanti alle commissioni disciplinari, si applicano le norme
vigenti per i dipendenti civili dello Stato adattate dai regolamenti alla
struttura organizzativa dei singoli enti.
Gli accordi
sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma, potranno prevedere la
disciplina relativa alla nomina e composizione delle commissioni disciplinari e
alla scelta dei componenti delle commissioni stesse.
Art.
12 - Cessazione del rapporto
La cessazione del
rapporto d'impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni
disciplinari richiamate nel precedente articolo 11, può avvenire:
a) per dimissioni
volontarie accettate;
b) per decadenza
dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del
rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero
non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;
c) per dispensa
dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di
riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per
malattia spettantegli;
d) per
collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del
compimento del 65° anno di età.
Sono estese ai
dipendenti degli enti pubblici le disposizioni vigenti per gli impiegati civili
dello Stato in materia di destituzione di diritto, nonché di sospensione
cautelare, facoltativa ed obbligatoria dall'impiego.
Art.
13 - Indennità di anzianità
All'atto della
cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a
totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo
complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è
ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.
Per servizio
prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente
prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la
cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti,
nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a
carico totale del dipendente.
La disposizione
di cui al primo comma si applica anche al personale a contratto e,
proporzionalmente alla durata del servizio, al personale straordinario di cui
all'articolo 6 (2/d).
(2/d) La Corte
costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243
(Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo
comma, lettere b) e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324,
con gli articoli 13 e 26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non
prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi
ed i tempi indicati in motivazione.
Art.
14 - Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza
Finché non sarà
provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri
unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati
nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti
pensionistici sostitutivi o che comportano l'esclusione o l'esonero
dall'assicurazione stessa.
[I fondi
integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono
conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge.] (2/dd)
(2/dd) Comma
abrogato dall'art. 18, comma
nono, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riportato
alla voce Previdenza sociale.
Art.
15 - Ruoli
Il personale
dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge,
viene inquadrato nei ruoli:
a)
amministrativo;
b) tecnico;
c) professionale.
Appartengono al
ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi
organizzativi, patrimoniali e contabili.
Appartengono al
ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca,
di assistenza, tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, d'operatore
tecnico e di operaio.
I regolamenti
degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono
prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici.
Appartengono al
ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dell'attività svolta
nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono,
a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per
svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali.
Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al
ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.
Art.
16 - Qualifiche
Il ruolo
amministrativo si articola nelle qualifiche funzionali:
a) di
collaboratore, in possesso di titolo di istruzione universitaria e di
particolari attitudini professionali;
b) di assistente,
in possesso di titolo di istruzione media superiore e di buone attitudini
professionali;
c) di archivista
dattilografo, in possesso di un titolo d'istruzione media inferiore e di
capacità di ordine ed esecutiva;
d) di commesso,
in possesso di un titolo d'istruzione almeno elementare. Il ruolo tecnico si
articola nelle qualifiche funzionali:
a) di
collaboratore tecnico, in possesso di un titolo d'istruzione universitaria in
facoltà scientifiche e di particolari attitudini professionali;
b) di assistente
tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado
superiore;
c) di operatore
tecnico, in possesso di una specializzazione professionale e tecnica di grado
medio;
d) di agente
tecnico, in possesso di una qualificazione professionale tecnica inferiore.
Il ruolo
professionale si articola in due qualifiche funzionali. Alla prima appartengono
gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea
o equipollente; alla seconda appartengono gli iscritti in albi professionali
per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore.
Per l'accesso
alle qualifiche di cui ai precedenti commi, oltre ai requisiti di cui al
precedente articolo 5, terzo comma, è richiesto rispettivamente, a partire
dalla qualifica a), il possesso del diploma di laurea, del diploma d'istruzione
secondaria di secondo grado, del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
e della licenza elementare, nel tipo specifico ed unitamente agli eventuali
titoli di specializzazione stabiliti per i vari ruoli. Per i ruoli tecnici sono
ammessi i diplomi d'istruzione professionale di grado corrispondente rilasciati
da istituti pubblici d'istruzione.
Per le qualifiche
di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti
organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere
un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di
lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalità
dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono
essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti
delle qualifiche funzionali del ruolo professionale.
I concorsi di
assunzione del personale sono banditi specificamente per ciascun ruolo e
qualifica. I regolamenti degli enti stabiliscono la natura del titolo di studio
richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione.
Art.
17 - Classi di stipendio
Nell'ambito di
ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o
più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all'anzianità effettiva
di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 11.
L'anticipata
attribuzione di una classe di stipendio può essere conferita ai dipendenti i
quali abbiano superato appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o
specializzazione promossi dall'ente cui appartengono per un numero di posti in
ogni caso non superiore al 15 per cento dei posti in organico nella qualifica.
Ai concorsi o
corsi di cui al comma precedente possono partecipare i dipendenti i quali
abbiano espletato almeno quattro anni di servizio senza avere subito alcuna
delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Non sono consentite
anticipazioni di classi di stipendio per superamento di corso o concorso più di
due volte nella stessa qualifica.
L'anticipazione
della classe di stipendio consente al dipendente il mantenimento del diritto
alla progressione economica per anzianità dal nuovo livello retributivo
raggiunto.
Art.
18 - Dirigenza
La dotazione
organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità
organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra
il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.
La dirigenza può
articolarsi in non più di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente.
Il consiglio di
amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i
dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e
tecnico con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, i quali dimostrino
specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad
esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di
amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le
volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro
competenza professionale (2/e).
(2/e) Vedi,
anche, l'art. 2, L. 8
marzo 1985, n. 72, riportata al n. F/LIII.
Art.
19 - Nomina a dirigente
Ai fini della
nomina prevista nel terzo comma dell'articolo precedente, il consiglio di
amministrazione indice, in relazione alle vacanze dei posti nel primo livello
dirigenziale, appositi concorsi secondo le norme stabilite dal regolamento
organico dell'ente.
Art.
20 - Direttore generale
Con decreto del
Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la
previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sarà stabilito il
trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti
pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi
determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al
trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente
generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle
amministrazioni dello Stato.
Ai fini
dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sarà desunta
dal concorso dei seguenti elementi:
a) dimensione
dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici
periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali
svolti, nonché dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza;
b) numero dei
dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto;
c) volume delle
entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario.
I direttori
generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a
protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario
ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.
Nella prima
applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, è
emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa (2/f).
(2/f) Vedi il
D.P.C.M. 12 settembre 1975, riportato al n. N/XXIV.
Art.
21 - Passaggio di qualifica
Salve le
disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica
del personale è consentito, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi
commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici.
A tal fine i
bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti
messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello
stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali
specializzazioni richieste dal bando.
Si prescinde dal
possesso dei predetti titoli di studio e delle eventuali specializzazioni
richieste dal bando.
Si prescinde dal
possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli
amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica
immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso
di idonei requisiti in conformità dei regolamenti degli enti e non sia incorso
in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui
sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le
quali non si richiede il diploma di laurea.
I posti di cui al
secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per
inidoneità dei medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine
della graduatoria di merito risultante dal concorso.
Art.
22 - Passaggi di livello nella dirigenza
Il passaggio da
un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza è deciso dal
consiglio d'amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta
che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai
regolamenti organici degli enti e non può comunque avvenire in mancanza di una
permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.
Art.
23 - Commissione del personale
Presso ogni ente
è costituita una commissione del personale presieduta dal presidente dell'ente,
o, per sua delega, da un membro del consiglio di amministrazione e composta da
dipendenti del l'ente per metà nominati dall'ente ivi compreso il direttore
generale e per metà eletti da tutto il personale, secondo le norme previste
dagli accordi sindacali di cui al successivo articolo 28, ultimo comma.
La commissione
del personale esprime pareri e formula proposte sulla formazione e modificazione
dei regolamenti organici, sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del
personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sul passaggio del personale
da una funzione ad altra equivalente nell'ambito della medesima qualifica ed è
sentita sui trasferimenti, sui provvedimenti di cessazione del servizio non
conseguenti al raggiungimento del limite di età, sulle proposte di stanziamento
di bilancio ed in genere su tutti i provvedimenti che riguardano il personale.
Art.
24 - Gruppi di lavoro
Nell'ambito degli
uffici centrali e periferici possono essere temporaneamente istituiti, sentita
la commissione del personale, gruppi di lavoro cui vengono attribuiti la
promozione e lo studio di progetti speciali o la trattazione di materie e di
affari omogenei.
Al gruppo di
lavoro partecipano, senza diritto a particolari compensi, dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica o a diverse qualifiche e ruoli allo scopo
d'integrare le differenti competenze professionali.
I responsabili
dei servizi e degli uffici sono riuniti periodicamente in una conferenza
presieduta dal direttore generale, per esprimere pareri sull'azione
amministrativa e formulare proposte sui provvedimenti da adottare per
semplificare le procedure, per ridurre il costo dei servizi, per predisporre
gli strumenti idonei ad acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti dei
servizi dell'ente.
Art.
25 - Adeguamento dei regolamenti organici degli enti
Ciascun ente,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dovrà provvedere con apposita
delibera ad ordinare i propri servizi, ad adottare o modificare il regolamento
organico del personale, in conformità della presente legge, entro sei mesi
dall'approvazione degli accordi sindacali di cui all'articolo 28, ultimo comma.
Tale delibera,
soggetta ad approvazione secondo i criteri del successivo articolo 29, dovrà
definire, tenuto conto delle caratteristiche ed esigenze di ciascun ente, la
consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica e, in base alle attribuzioni
funzionali di ciascun ufficio, il numero dei dirigenti e degli addetti
all'ufficio stesso.
Scaduto
infruttuosamente il termine di cui al primo comma, ai relativi adempimenti
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
vigilante e con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
di categoria.
Art.
26 - Disciplina del trattamento economico
Il trattamento economico di attività, ivi compresa la
determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione
dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non
demandata ai regolamenti organici degli enti, nonché la determinazione delle
modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti
dalla presente legge, sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti
mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi
d'accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.
Il trattamento
economico è determinato nei limiti di cui al precedente articolo 20 e deve
ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia
assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica
indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza ed in modo da essere
finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni
giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.
Al personale
contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti
economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di
categorie di enti all'infuori delle quote di aggiunta di famiglia e
dell'indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il
personale civile dello Stato.
Gli accordi
sindacali prevederanno la misura percentuale della partecipazione degli
appartenenti al ruolo professionale, per l'attività da essi svolta, alle
competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell'ente.
Gli accordi di
cui alla presente legge si rinnovano ogni tre anni (2/g).
(2/g) La Corte
costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243
(Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo
comma, lettere b) e c), della L. 27 maggio 1959, n. 324,
con gli articoli 13 e 26 della L. 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non
prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i princìpi
ed i tempi indicati in motivazione.
Art.
27 - Delegazione degli enti
Per la
definizione delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo è
istituita una delegazione degli enti, di cui alla tabella allegata, composta da
presidenti di ente ciascuno in rappresentanza degli enti appartenenti alla
stessa categoria, secondo la classificazione risultante dall'articolo 20.
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, non oltre il novantesimo giorno precedente la
scadenza del termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente, a nominare, con proprio decreto, la delegazione degli enti su
designazione dei presidenti degli enti rappresentati.
Per la nomina
della prima delegazione si prescinde dalla designazione. Il relativo decreto
dovrà essere emanato entro 45 giorni dall'entrata in vigore dalla presente
legge. La prima delegazione stabilirà le norme per la designazione da parte di
ciascun gruppo del presidente di ente cui è affidata la propria rappresentanza,
nonché le disposizioni per il funzionamento della delegazione, per il suo
rinnovo, per la sostituzione di ciascun componente.
Ferma restando
l'unicità della contrattazione nazionale, per l'esame preliminare delle
situazioni particolari e specifiche di ciascuna categoria di enti, la
delegazione può articolarsi in altrettante sottodelegazioni.
Art.
28 - Accordi sindacali
Alle trattative
fra la delegazione degli enti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti partecipano
osservatori del Governo.
L'ipotesi di
accordo raggiunta è comunicata, entro 15 giorni, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il
tesoro.
Entro lo stesso
termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o non
rappresentate nella delegazione delle organizzazioni sindacali di cui al primo
comma, possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro le loro
osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale.
Entro i
successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina
contenuta nell'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, è emanata la disciplina contenuta nell'ipotesi di accordo, la quale
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo
decreto nella Gazzetta Ufficiale e rimane in vigore fino alla data di
pubblicazione del decreto che approva la nuova disciplina.
Art.
29 - Controllo sulle delibere degli enti
Le delibere con
cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o
modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei
dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo
di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza
sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le
delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti
relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali
approvati dal Governo.
Per le delibere
di cui al primo comma dell'articolo 25 è richiesta, per la parte riguardante
l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma
precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro novanta
giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui
compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la
restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo
deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere
espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento
ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
I rilievi sono
comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di
controllo dell'ente.
Trascorso il
termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.
Le delibere
diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano
motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi
dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla
consistenza degli organici.
Nel caso di
ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute
nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento
del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente,
o, in caso diverso, proporne lo scioglimento.
Art.
30 - Controllo sui bilanci di previsione
Gli enti
disciplinati dalla presente legge sono tenuti ogni anno a compilare un bilancio
di previsione ed un conto consuntivo, secondo norme uniformi di classificazione
delle entrate e delle spese, da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge (2/h).
Con lo stesso
decreto sono approvate norme di amministrazioni e contabilità degli enti
pubblici.
Entro dieci
giorni dalla delibera di approvazione ciascun ente provvede alla trasmissione
al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro del bilancio di previsione con
allegata la pianta organica vigente comprendente la consistenza numerica del
personale di ciascuna qualifica.
Restano ferme le
norme in vigore sull'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti
consuntivi degli enti da parte dei Ministeri vigilanti. Ogni anno entro il 31
del mese di luglio, ciascun Ministero trasmette al Parlamento una relazione
sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli
organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione
stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio
precedente.
Tutti gli enti
disciplinati dalla presente legge sono sottoposti al controllo della Corte dei
conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo
1958, n. 259 (2/i).
(2/h) Vedi il
D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84, riportato al n. N/XXIX.
(2/i) Riportata
alla voce Corte dei conti.
Art.
31 - Diritti acquisiti
Il primo accordo
sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali
trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina.
Art.
32 - Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione
I membri dei
consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nel; la presente legge
durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti
o negli statuti e possono essere confermati una sola volta (3).
I membri dei
consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalità
previste per la loro nomina.
Le indennità di
carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la
vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dei consigli di
amministrazione non possono far parte a nessun titolo, i magistrati ordinari e
quelli amministrativi e contabili.
(3) L'articolo
unico, L. 8 luglio 1977, n. 406 (Gazz. Uff. 23 luglio 1977, n. 201) sostituito
dall'articolo unico, L. 25 agosto 1982, n. 621 (Gazz. Uff. 31 agosto 1982, n.
239), ha così disposto: "Art. unico. La disciplina stabilita all'art. 32,
primo comma, L. 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti
dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi
istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli
amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma
diretta quanto attraverso elezione di secondo grado".
Art.
33 - Nomine governative
Quando la nomina
dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici
previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del
Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle
Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una
biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che
eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Art.
34 - Pubblicazione delle delibere
Le deliberazioni
dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale
pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore
generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la
sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a
quindici giorni.
Art.
35 - Enti dipendenti dalle regioni
Fermi restando i
poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti
nelle materie attribuite alla loro competenza secondo l'articolo 117
della Costituzione, le regioni, che non hanno nella
materia competenza legislativa primaria, disciplinano con proprie leggi,
nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato
giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del
personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro
vigilanza.
Art.
36 - Personale a contratto degli enti di ricerca
Per particolari
esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il
Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e
l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di
ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di
durata non superiore a cinque anni (3/a).
In relazione a
singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita,
inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale
tecnico altamente specializzato.
Il personale a
contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla
data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio
favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio
precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Il personale
predetto che pur dichiarato meritevole non trovi sistemazione in ruolo per
mancanza di posti e trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il
trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio
precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Sono
abrogati l'articolo 17 del
decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (4),
e l'art. 14 della L. 15 dicembre 1971, n. 1240 (5).
(3/a) Comma così
sostituito dall'art. 34 bis, D.L. 18 settembre 1976, n. 648, riportato alla
voce Terremoti.
(4) Riportato
alla voce Consiglio Nazionale delle Ricerche.
(5) Riportata
alla voce Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (CNEN)
Art.
37 - Dotazioni organiche del CNR
Sono abrogate le
vigenti disposizioni di legge che fissano i ruoli organici del personale del
Consiglio nazionale delle ricerche.
Alla determinazione
di tali ruoli si provvede con il regolamento organico da emanare dal predetto
ente ai sensi del precedente articolo 29.
Art.
38 - Ruoli e qualifiche
Per gli enti
inclusi nella categoria della ricerca scientifica il ruolo tecnico e quello professionale
possono essere unificati in un ruolo unico comprendente quattro qualifiche
funzionali corrispondenti ai titoli di studio e di specializzazione
professionale.
I ricercatori
dipendenti dagli enti suddetti sono inquadrati, salvo che non sia diversamente
disposto dalle leggi vigenti, nel ruolo professionale.
Art.
39 - Consultazione del personale
Negli enti
inclusi nella categoria della ricerca scientifica, il consiglio di
amministrazione o gli organi amministrativi competenti prima di deliberare sui
programmi di attività e sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per
l'attuazione dei programmi medesimi, devono sentire il parere di una
commissione, eletta dal personale addetto alla ricerca, secondo le norme
fissate dai rispettivi regolamenti.
Art.
40 - Personale comandato
Il personale degli enti di cui all'articolo 36 può essere
comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di
appartenenza, a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università
italiane o straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o
stranieri od altri organismi di ricerca, previo consenso o su richiesta di
dette amministrazioni.
Nel caso che il
comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione il
trattamento economico dovrà essere interamente a carico dell'ente medesimo.
Art.
41 - Abrogazione di norme incompatibili
Nei riguardi
degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la
decorrenza di cui al successivo articolo 45 le seguenti disposizioni:
articolo 2 del
regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 (6), convertito con legge 18 marzo
1926, n. 562;
articolo 8 del
regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (7), convertito nella legge 5 maggio
1949, n. 178, modificato dall'articolo 2 della
legge 12 novembre 1964, n. 1242, salvo per quanto riguarda l'iscrizione del
personale alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali;
articolo 14,
commi quarto e quinto, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722 (8);
articolo 11 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 (9),
convertito nella legge 20 ottobre 1951, n. 1349;
articolo 8 della
legge 14 luglio 1965, n. 901 (10), per quanto in contrasto con la presente
legge;
articoli 2 e 3
della legge 29 maggio 1967, n. 337 (11);
legge 20 febbraio
1968, n. 100 (11);
legge 30 giugno
1971, n. 518 (12);
legge 15 novembre
1973, n. 732 (13);
articolo 26
della legge 18 dicembre 1973, numero 836
(13/a);
ogni altra norma
che risulti incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella
presente legge.
Le norme sopra
elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati
mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in
vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di
cui al predetto articolo 3.
(6) Riportato
alla voce Impiego privato.
(7) Riportato
alla voce Mutilati e invalidi di guerra.
(8) Riportato al
n. F/I.
(9) Recante norme
per l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti statali, degli
enti locali e in genere di enti pubblici.
(10) Riportata
alla voce Sviluppo dell'agricoltura.
(11) Riportata
alla voce Previdenza sociale.
(11) Riportata
alla voce Previdenza sociale.
(12) Riportata
alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(13) Riportata al
n. N/XVII.
(13/a) Riportata
al n. G/XVII.
Art.
42 - Copertura finanziaria
Ai fini della
concessione degli eventuali miglioramenti retributivi derivanti
dall'applicazione del trattamento economico stabilito ai sensi del precedente
articolo 26, gli enti interessati assumeranno o promuoveranno adeguate misure
atte a realizzare la necessaria copertura finanziaria.
Art.
43 - Disposizione transitoria
Nei primi sette
anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti vacanti negli organici
degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 sono per la metà coperti
esclusivamente con i trasferimenti previsti dal precedente articolo 2 e con
concorsi riservati ai dipendenti non di ruolo eventualmente assunti dagli enti
stessi anteriormente al 31 dicembre 1974.
La disposizione
del comma precedente non si applica per il personale di ricerca degli enti di
ricerca e sperimentazione.
Art.
44
Per provvedere
alle spese per il funzionamento del comitato per l'indagine di cui al
precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per ciascuno
degli anni 1975, 1976 e 1977.
All'onere
relativo all'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni al bilancio.
Art.
45 - Decorrenza
La presente legge
entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il primo accordo
sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre
1973.
Per il periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di
approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad
applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.
I. - ENTI
CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (14)
Cassa nazionale
del notariato.
Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL).
Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Istituto
nazionale assicurazione contro le malattie (INAM).
Istituto
nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).
Ente nazionale di
previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP).
Ente nazionale
assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO).
Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU).
Istituto
nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI).
Federazione
nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti e casse mutue
provinciali.
Federazione
nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali.
Federazione
nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e
casse mutue provinciali.
Istituto
nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Ente nazionale
previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di
previdenza ed assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
Ente nazionale di
previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV).
Ente nazionale
previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO). Cassa marittima
adriatica.
Cassa marittima
tirrena.
Cassa marittima
meridionale.
Cassa nazionale
previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti.
Cassa nazionale
di previdenza e di assistenza a favore dei geometri.
Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri.
Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore degli avvocati.
Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.
Opera previdenza
assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS). Istituto postelegrafonici.
Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI).
Opera nazionale
pensionati d'Italia (ONPI).
Associazione
nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL).
Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.
(14) Vedi, anche,
il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, riportato alla voce Previdenza sociale, che
ha inserito nella Tab. B l'INPDAP.
II. - ENTI
DI ASSISTENZA GENERICA
Opera nazionale
invalidi di guerra (ONIG).
Unione italiana
ciechi (UIC).
Associazione
nazionale vittime civili di guerra.
Ente nazionale
protezione ed assistenza sordomuti (ENS).
Ente nazionale
protezione animali (ENPA).
Istituto
nazionale "Giuseppe Kirner" per l'assistenza ai professori di scuola
media.
Ente nazionale
assistenza magistrale (ENAM).
Associazione
italiana della Croce Rossa (CRI).
Opera nazionale
maternità ed infanzia (ONMI).
Lega italiana per
la lotta contro i tumori.
Unione nazionale
mutilati per servizio (UNMS).
Associazione
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
Associazione
nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG).
III. - ENTI
DI PROMOZIONE ECONOMICA
Ente nazionale
cellulosa e carta.
Istituto
nazionale conserve alimentari.
Ente nazionale
per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI).
Ente italiano
della moda - Torino.
Opera nazionale
combattenti (ONC).
Ente di
assistenza utenti motori agricoli (UMA).
Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE).
Ente nazionale
italiano turismo (ENIT).
IV. - ENTI
PREPOSTI A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
Consorzio
dell'Adda (14/a).
Consorzio
dell'Oglio (14/a).
Consorzio del
Ticino (14/a).
Ente autonomo
parco nazionale d'Abruzzo.
Ente parco
nazionale Gran Paradiso.
Associazione
nazionale per il controllo della combustione (ANCC).
Ente nazionale
prevenzione infortuni (ENPI).
[Ente autonomo
acquedotto Pugliese] (14/b).
Ente acquedotti
siciliani.
Registro
aeronautico italiano.
Automobil club
d'Italia (ACI).
Lega navale
italiana.
Ente autonomo del
Flumendosa.
Ente parco
nazionale delle Dolomiti Bellunesi (15).
Ente parco
nazionale del Pollino (16).
Ente parco
nazionale della Val Grande (17).
Ente parco
nazionale delle Foreste Casentinesi (15).
Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini (18).
Ente parco
nazionale della Maiella (19).
Ente parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (19).
Ente parco
nazionale del Vesuvio (19).
Ente parco
nazionale del Gargano (19).
Ente parco
nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena (20).
Ente parco
nazionale dell'Aspromonte (21).
Ente parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano (19).
Ente parco
nazionale dell'arcipelago Toscano (22).
Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) (23).
Ente parco
nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu (23/a).
Ente parco
nazionale delle cinque terre (23/d).
(14/a) Ente
inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n.
259).
(14/a) Ente
inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n.
259).
(14/a) Ente
inserito con D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532 (Gazz. Uff. 15 settembre 1978, n.
259).
(14/b) Eliminato
dall'art. 8, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, riportato alla voce Acque pubbliche
e impianti elettrici.
(15) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(16) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 15 novembre 1993, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(17) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 23 novembre 1993, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(15) Ente inserito
dall'art. 1, D.P.R. 12 luglio 1993, riportato alla voce Parchi nazionali.
(18) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 6 agosto 1993, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(19) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.
(19) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(19) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(19) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(20) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 17 maggio 1996, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(21) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 14 gennaio 1994.
(19) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1995, riportato alla voce Parchi nazionali.
(22) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 22 luglio 1996.
(23) Aggiunto
dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, riportato alla voce Ministero dei
trasporti e dell'aviazione civile.
(23/a) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 30 marzo 1998, riportato alla voce Parchi
nazionali.
(23/d) Ente
inserito dall'art. 1, D.P.R. 6 ottobre 1999.
V. - ENTI
PREPOSTI AD ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO
Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI).
Ente nazionale
assistenza lavoratori (ENAL).
Unione nazionale
incremento razze equine (UNIRE).
Club alpino
italiano.
VI. - ENTI
SCIENTIFICI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (24)
Istituto
nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (25).
Istituto di studi
per la programmazione economica (ISPE) (25).
Istituto
nazionale di geofisica.
Istituto
nazionale di fisica nucleare.
Istituto
elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Torino.
Istituto
nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale).
Comitato
nazionale per l'energia nucleare (CNEN).
Istituto
nazionale della nutrizione.
Istituto
nazionale economia agraria (INEA).
Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).
Istituto
nazionale di ottica - Firenze.
(24) La L. 20
novembre 1982, n. 886, riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione
superiore, ha incluso nella tab. VI la Stazione zoologica "Antonio
Dohrn".
(25) Il D.P.R. 28
settembre 1998, n. 374, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, ha soppresso L'ISCO e l'ISPE istituendo, al
loro posto, l'ISAE (Istituto di studi e analisi economica).
(25) Il D.P.R. 28
settembre 1998, n. 374, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, ha soppresso L'ISCO e l'ISPE istituendo, al
loro posto, l'ISAE (Istituto di studi e analisi economica).
VII. - ENTI
CULTURALI E DI PROMOZIONE ARTISTICA (26)
Centro
sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale
italiano.
Ente autonomo
"Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali
moderne e dell'architettura moderna" in Milano.
Ente autonomo
esposizione quadriennale d'arte di Roma.
Ente autonomo
"La Biennale di Venezia".
Ente per il museo
nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in
Milano.
Accademia
nazionale dei Lincei.
Istituto italiano
di medicina sociale.
(26) L'art. 1, L.
5 maggio 1976, n. 257, ha aggiunto nel presente paragrafo l'Istruzione
Nazionale di alta matematica.