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Legge 22 Marzo 2000, n. 69
"Interventi finanziari per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo
2000
Art. 1.
1.
Il Fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, è incrementato
della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a
decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione
dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap,
con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.
2.
L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla
realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico
di cui all'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati,
compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi
dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati
dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le
risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di
interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La
ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo
l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.
3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di
gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica
istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità
per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap,
con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui
al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e
di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni
dell'autonomia didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli
istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i
quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero
della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati
nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che
accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.
4. Le risorse destinate agli interventi in favore
degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle
ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.
Art. 2.
1.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001
e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno
2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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