Legge
12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999)
CAPO I
DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI
Articolo 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette
da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa
delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide del lavoro
con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o
sordomute, di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra,
invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte
dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non
vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o
prima dell'apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici
non vedenti di cui alle leggi 14
luglio 1957, n. 594, e successive
modificazioni, 28 luglio
1960, n. 778, 5 marzo 1965,
n. 155, 11 aprile
1967, n. 231, 3 giugno 1971,
n. 397, e 29 marzo 1985,
n. 113, le norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio
1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per
gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano
altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al
presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro
centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo
atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle
visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (1)
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità
lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai
fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente
la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d) ,
l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere
al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a
garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non
essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
(1) L'atto di indirizzo è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000
Articolo 2.
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella
serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti,
gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e
di relazione.
Articolo 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori
occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36
a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a
35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35
dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove
assunzioni.
3.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che,
senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di
nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e
della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli
servizi amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo
sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni
previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi
contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la
procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui
permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina
prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che
vengono assunti ai sensi della legge 21
luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo
1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Articolo 4.
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori
occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di
produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate
unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o
con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di
lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente
all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o
attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota
di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono
essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito
una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del
datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o
la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso
in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori
essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui
all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le
residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 738, si applicano anche al personale
militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento
mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative
attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne
lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni , che
abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai
soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai
mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per
l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
Articolo 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma
1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono
il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici , non consentono l'occupazione di lavoratori disabili
o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura
della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel
settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti,
per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti
a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici
che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare
l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente
esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo
esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per
ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le
modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli
esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità
per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del versamento
dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere
maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per
cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti
al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui
al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al
pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al
presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva
un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore
a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i
datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento
ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
CAPO II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Articolo 6.
(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e
modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti",
provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla
programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a
favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché
all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle
autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla
stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maggiormente
rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente
più rappresentative";
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale
e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con
compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
funzionamento della commissione di cui al comma 1".
CAPO III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Articolo 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta
di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti
politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni
cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni
cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in
conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che
esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia
valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante
pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.
Articolo 8.
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che
risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie
capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici
competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le
competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e
analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con
unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la
graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al
comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono
escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4.
Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei
criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo
1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in
graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.
Articolo 9.
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in
cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la
qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli
uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine
di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche
attraverso le modalità previste dall'articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti
informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta
nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro
che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e
modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici
competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili
nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le
mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e
può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per
l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti
sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto
di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili
aperti al pubblico.
7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore
di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti,
ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente
legge.
8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore
invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità
giudiziaria. (2)
(2) si veda su tale argomento il Decreto del ministro del lavoro del 22 novembre 1999
Articolo 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si
applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai
contratti collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una
prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate
con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento
che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione
dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha
diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento
di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito
anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La
richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti
la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore
occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della
cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati
obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3
della presente legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli
uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente
diritto all'avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici
competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione
ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di
sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato
motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro
offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
CAPO IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Articolo 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità
delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le
modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di
orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento
di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione
da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di
lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili
che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche
attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo
16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di
integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le
mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro
svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di
consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche
sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di
sorveglianza e controllo.
Articolo 12.
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e
11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, e con i
disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative
sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali
convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione
del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 6,
non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa
più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei
seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo
indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo
di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la
cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1
con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi
ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei
seguenti elementi:
1)
l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare
alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa
stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la
parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le
funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma
1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di
lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Articolo 13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1.
Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del
presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la
durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione
viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e
psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di
criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei
limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse
annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle
risorse eventualmente non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura
del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella
lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale
delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di
telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai
datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente
legge, procedono all'assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata
all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili
per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I
datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni
sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile.
I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la
spesa di lire lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere
dall'anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a
verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire
40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le
somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i
criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità
del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli
effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione
dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.
Articolo 14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo
e dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi
del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia
assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro
e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla
irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i
contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché
il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque
interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati
nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dall'articolo 13 , comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in
attuazione delle finalità della presente legge.
CAPO
V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15.
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non
adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge
sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti
sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di
inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente
legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari
previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge
l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non
coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di
cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una
somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque
anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per
il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A
tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle
prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3.
Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate
le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica
nei bandi di concorso per il pubblico impiego.
Articolo 17.
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante
che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l'esclusione.
Articolo 18.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il
numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente
legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla
stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi
e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status
è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita
in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei
datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti,
pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui
all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della
presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro,
pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti
di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti
nelle liste di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, sono
avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento
nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si
applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.
Articolo 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie
di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 20.
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di
esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Articolo 21.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni
due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni
annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro
stesso.
Articolo 22.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l'articolo 9 del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l'articolo 9 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Articolo 23.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5,
commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e
20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in
vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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