Legge 31 dicembre 1996, n. 676
(in
GU n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3)
Delega
al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
Art. 1
(Delega
per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali)
1. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le
modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di
ricerca e di statistica, tenendo conto dei principi contenuti nella
raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio
d'Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata
della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa
comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici,
storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse, finalità;
b) garantire la piena
attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati
personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri
direttivi e dei principi della normativa comunitaria e delle seguenti
raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23
gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del
25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del
23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del
18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13
settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di
pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del
9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da
organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7
febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di
telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il
trattamento economico del personale del Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in relazione a
quello previsto dall'ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformità a parità di responsabilità costituzionale;
d) individuare i
presupposti per l'attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi
compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle
informazioni ad esso connesse, nonchè per il collegamento con altri dati,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo
adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale
connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di
cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura
penale;
e) stabilire le
modalità e i termini per l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre
modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell'esercizio dei diritti
dell'interessato o di un provvedimento del Garante per la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme
semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro
trasferimento all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non
automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quellidi cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero
dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino
rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilità delle altre
disposizioni di legge;
g) prevedere forme di
semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro
che esercitano imprese artigiane;
h) estendere
l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di
chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni
concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di
continuità l'attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai
trattamenti in ambito pubblico esclusi dall'applicazione della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base
dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento
dei principi medesimi;
2) rispetto dei
principi stabiliti dalla Convenzione n.
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, nonchè della normativa comunitaria,
tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. (87) 15, adottata
il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione
puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonchè dei
medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti
resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti
trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare
considerazione per trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un
danno all'interessato;
6) specificazione
delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle
disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito
pubblico;
l) prevedere norme che
favoriscano lo sviluppo dell'informatica giuridica e le modalità di
collegamento, per l'autorità giudiziaria e per l'autorità di pubblica
sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione;
m) mantenere il
raccordo tra le attività del Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quelle dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni
della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, nonchè l'armonizzazione dello stato giuridico del relativo
personale;
n) stabilire le
modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati
personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via
telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi
accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonchè i compiti del
gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base
internazionale;
o) individuare i casi
in cui, all'atto della comunicazione o della diffusione di dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche
amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.
Art. 2.
(Delega
per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali).
1. Il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei
principi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
b) introduzione delle sole
correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della
medesima, sentiti il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino
necessarie per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore
attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
Art. 3.
(Esercizio
della delega).
I decreti legislativi
di cui agli articoli 1 e 2
sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.