Legge
31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali
(in
SO n.3/I GU 8 gennaio 1997 n. 5)
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI
Articolo
1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle
persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne
il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle
modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o
a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Articolo 3
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione
della presente legge, semprechè i dati non siano destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.
Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di
cui agli articoli 18 e 36.
Articolo 4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1.
La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente
legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in
virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla
legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice
di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici
giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di
grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,
in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2.
Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.
Articolo 5
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici)
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali
mezzi.
Articolo 6
(Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati
personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 7
(Notificazione)
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a
certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le
categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la
sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati
cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di
categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di
cui al comma 3.
Articolo
8
(Responsabile)
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta
e requisiti dei dati
Articolo 9
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Articolo 10
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del
responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento
di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando
l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Articolo 11
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Articolo 12
(Casi di esclusione del consenso)
1.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nel
rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera
e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Articolo
13
(Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai
costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche
o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Articolo 14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e
d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati
personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per
lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2.
Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Articolo 15
(Sicurezza dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee
e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento dei dati)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del
trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante
la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono
raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39,
comma 1.
Articolo 17
(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la
decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Articolo 18
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali)
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Articolo 19
(Incaricati del trattamento)
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano
sotto la loro diretta autorità.
Articolo 20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e
pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti al diritto di
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del
codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f)
qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia
necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Articolo
21
(Divieto di comunicazione e diffusione)
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui
all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera
e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione
si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b)
quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
CAPO
IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Articolo 22
(Dati sensibili)
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello
dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Articolo 23
(Dati inerenti alla salute)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati
e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime
finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso
dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del
Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i
casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con
l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
Articolo 24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale)
1.
Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.
Articolo 25
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della
professione di giornalista)
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto
quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed
in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3
può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
3.
Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma
2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31,
comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24.
Articolo 26
(Dati concernenti persone giuridiche)
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO
V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Articolo 27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando
siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque
necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7,
commi 2 e 3 al Garante che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della
presente legge.
Articolo
28
(Trasferimento di dati personali all'estero)
1.
Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora
il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per
la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità.
7.
La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 29
(Tutela)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono
essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta
avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso
rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se
ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo
alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del procedimento o dalla data del rigetto
tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto
del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che
riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9.
Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 30
(Istituzione del Garante)
1. È istituito il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le
predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
Articolo 31
(Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che
regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o
disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui
si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui
all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se
rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun
ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle
materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine
di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune
intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del
presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti;
a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo
a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì,
la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo.
6.
Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e
le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le
attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Articolo 32
(Accertamenti e controlli)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può
richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla
richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6.
Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121,
come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto
al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Articolo 33
(Ufficio del Garante)
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del
procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui
all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del
Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e
di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6.
Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Articolo 34
(Omessa o infedele notificazione)
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti
al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena è della
reclusione sino ad un anno.
Articolo 35
(Trattamento illecito di dati personali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Articolo 36
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito
con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si
applica la reclusione fino ad un anno.
Articolo 37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29,
commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 38
(Pena accessoria)
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Articolo 39
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO
IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Articolo 40
(Comunicazioni al Garante)
1.
Copia dei procedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto
previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Articolo 41
(Disposizioni transitorie)
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli
articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali
raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni
successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33,
comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale
termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare
un incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante
sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono
un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo
42
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1.Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza
dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.
È istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che
dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo
complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30
settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei dati" sono
sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Articolo
43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento
incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell'interno
trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale
data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di
dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO
X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 44
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni,
l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli
stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a) e alla nomina del Garante.
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